MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 settembre 2010 

Modifica del decreto 1° luglio 2009  relativo  al  riconoscimento  al
sig. Billi Filippo, delle qualifiche professionali estere  abilitanti
all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (10A12375) 
(GU n.257 del 3-11-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza  proposta  dal  sig.  Billi  Filippo,  nato  il  30
settembre 1977 ad Arezzo (Italia), cittadino italiano, con  la  quale
chiede il riesame del decreto dirigenziale datato 1° luglio 2009,  ai
fini di ottenere una riduzione alla sola prova orale  vertente  sulla
materie di deontologia e ordinamento professionale; 
  Precisato che con il decreto dirigenziale di cui  sopra  era  stata
accolta, ai sensi dell'art. 16 del  decreto  legislativo  n.  206/07,
l'istanza  presentata  dall'interessato  diretta   ad   ottenere   il
riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato dal
«Il.lustre Col.legi d'Advocats» di Lleida  (Spagna),  presso  cui  e'
iscritto dal novembre 2007 - ai fini  dell'accesso  ed  esercizio  in
Italia  della   professione   di   «avvocato,   subordinatamente   al
superamento di una prova attitudinale orale vertente su:  discussione
di un caso  pratico  su  una  delle  materie  a  scelta  tra  diritto
processuale   civile,   diritto   processuale   penale   o    diritto
amministrativo (processuale); elementi su una delle materie a  scelta
del  candidato  tra   diritto   civile,   diritto   penale,   diritto
amministrativo (sostanziale); elementi di deontologia professionale; 
  Considerato che a sostegno della istanza di  riesame  l'interessato
ha prodotto documentazione attestante il superamento in Italia  della
prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense; 
  Considerato che nella  fattispecie  il  richiedente  risulta  avere
superato  la  prova  scritta  dell'esame  di  abilitazione   per   la
professione di avvocato in Italia; 
  Ritenuto che ai  fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento  italiano  per  l'esercizio
della  professione  di   avvocato   rispetto   a   quella   acquisita
dall'interessato, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha  dato  prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia  nonche'  di  avere
superato,  con  esito  positivo,  le  prove  scritte  dell'esame   di
abilitazione alla professione forense; 
  Ritenuto che il  superamento  della  prova  scritta  dell'esame  di
abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare  la
misura  della  prova  attitudinale  alla  sola  prova  orale,   quale
presupposto essenziale per la verifica della capacita'  professionale
dell'interessato; 
  Ritenuto, rispetto al precedente decreto  dirigenziale  oggetto  di
richiesta di modifica, che la prova orale possa essere limitata  alle
sole materie essenziali al fine dell'esercizio della  professione  di
avvocato in Italia; 
  Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale
di categoria nella seduta della conferenza di servizi del  20  luglio
2010; 
 
                              Decreta: 
 
  L'istanza di riesame presentata dal sig. Billi Filippo, nato il  30
settembre 1977 ad Arezzo (Italia), cittadino italiano, e' accolta con
conseguente modifica del decreto dirigenziale datato 1°  luglio  2009
nella  parte  relativa  al  contenuto  della  prova  attitudinale  da
applicare. 
  Per  l'effetto,  il  riconoscimento  del  titolo  professionale  di
«abogado» di cui al decreto dirigenziale del  1°  luglio  2009  quale
titolo  valido  per  l'iscrizione  all'  albo  degli  "avvocati,"  e'
subordinato al superamento  della  seguente  prova  attitudinale,  da
svolgersi in lingua italiana: 
    unica prova orale su due materie:  una  prova  su  deontologia  e
ordinamento professionale; una prova su una tra le  seguenti  materie
(a scelta del candidato): diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
      Roma, 15 settembre 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano