Modificazione al regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalita' di accesso alle prestazioni).(GU n.44 del 6-11-2010)
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 58 del 30 dicembre 2009) La giunta regionale ha approvato. La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Sostituzione dell'art. 6 1. L'art. 6 del regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalita' di accesso alle prestazioni) e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Esenzione totale, esenzione parziale, non esenzione alla compartecipazione al costo delle prestazioni). - 1. L'esenzione totale alla compartecipazione del costo sociale degli interventi di cui all'art. 3 viene riconosciuta ai soggetti non autosufficienti il cui ISEE e' inferiore o pari alla soglia nazionale di poverta' relativa, rilevata l'anno antecedente a cui la prestazione si riferisce. 2. L'esenzione parziale alla compartecipazione del costo sociale degli interventi di cui all'art. 3 e' strutturata su due livelli diversi di compartecipazione: a) viene riconosciuta ai soggetti non autosufficienti il cui ISEE e' superiore alla soglia nazionale di poverta' relativa, rilevata l'anno antecedente a cui la prestazione si riferisce, e inferiore o pari al trattamento minimo annuo della pensione INPS moltiplicato per due; b) viene riconosciuta ai soggetti non autosufficienti il cui ISEE e' superiore al trattamento minimo annuo della pensione INPS moltiplicato per due e inferiore o pari al trattamento minimo annuo della pensione INPS moltiplicato per quattro. 3. La non esenzione alla compartecipazione al costo sociale degli interventi di cui all'art. 3 e' prevista per i soggetti non autosufficienti il cui ISEE e' superiore al trattamento minimo annuo della pensione INPS moltiplicato per quattro. La giunta regionale, per le prestazioni di cui all'art. 3, puo' stabilire un tetto massimo del costo delle prestazioni a carico del soggetto non esente. 4. Per i soggetti parzialmente esenti di cui al comma 2 il livello di compartecipazione al costo delle prestazioni e' stabilito: a) per la soglia ISEE di cui al comma 2, lettera a): 1) il quindici per cento della quota sociale del costo dell'intervento a carattere domiciliare rivolta a soggetti non autosufficienti; 2) il venti per cento della quota sociale della tariffa per l'assistenza in strutture semiresidenziali per soggetti non autosufficienti; 3) il venticinque per cento della quota sociale della tariffa per l'assistenza in strutture residenziali rivolta a soggetti non autosufficienti; b) per la soglia ISEE di cui al comma 2, lettera b): 1) il trenta per cento della quota sociale del costo dell'intervento a carattere domiciliare rivolta a soggetti non autosufficienti; 2) il quaranta per cento della quota sociale della tariffa per l'assistenza in strutture semiresidenziali per soggetti non autosufficienti; 3) il cinquanta per cento della quota sociale della tariffa per l'assistenza in strutture residenziali rivolta a soggetti non autosufficienti. 5. La giunta regionale con proprio atto definisce i criteri di compartecipazione al costo per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e).». Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Umbria. Perugia, 28 dicembre 2009 LORENZETTI