N. 99 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 ottobre 2010
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 ottobre 2010 (della Provincia autonoma di Bolzano). Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, inclusa la partecipazione ad organi collegiali - Previsione che diano luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che eventuali gettoni di presenza non possano superare l'importo di 30 euro a seduta - Lamentata introduzione di una misura di dettaglio per il contenimento della spesa pubblica, laddove la Provincia e' obbligata a concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze soltanto i saldi di bilancio e gli obiettivi complessivi di finanza pubblica - Ricorso della Provincia di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta dallo statuto speciale, esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, indebita compressione dell'autonomia finanziaria di spesa. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 5, comma 5. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, primo comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, artt. 79, comma 3, e 104, comma 1; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268. Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la puntuale riduzione delle indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, formazione e auto, divieti in materia di attivita' societaria - Definizione delle predette quali disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica - Lamentata introduzione di puntuali e dettagliate limitazioni a singole voci di spesa, laddove la Provincia e' obbligata a concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze soltanto i saldi di bilancio e gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, nonche' indebita interferenza diretta nei confronti degli enti dipendenti dalla Provincia - Ricorso della Provincia di Bolzano - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, primo periodo, e 21, secondo periodo. - Costituzione, art. 119; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI; legge 23 dicembre 2009, n. 191; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268. Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Divieto per le pubbliche amministrazioni di incrementare le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale rispetto agli importi stanziati per l'anno 2010 - Divieto, riferito ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008/2009, di determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento, anche con riguardo ai contratti e agli accordi gia' stipulati - Obbligo per le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale di ridurre del 50 per cento la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, salva prevista deroga, nonche' vincoli alle politiche assunzionali delle societa' pubbliche - Previsione che le disposizioni predette costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica - Lamentata introduzione di norme puntuali e dettagliate in luogo di un limite complessivo - Ricorso della Provincia di Bolzano - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia, nonche' della competenza legislativa primaria della medesima in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetti. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29. - Costituzione, art. 119; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 1, e Titolo VI. Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Patto di stabilita' interno - Possibilita' di superamento per le Regioni a statuto speciale e per i loro enti territoriali del limite imposto dall'art. 9, comma 28, alle assunzioni di personale a tempo determinato, condizionatamente al reperimento di risorse aggiuntive acquisite attraverso apposite misure di riduzione e di razionalizzazione della spesa certificata dagli organi di controllo interno - Previsione di un criterio di priorita' nei meccanismi di assunzione dei predetti lavoratori a tempo determinato - Ricorso della Provincia di Bolzano - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia, nonche' della competenza legislativa primaria della medesima in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetti. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art.14, comma 24-bis. - Costituzione, art. 119; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 1, e Titolo VI. Regioni (in genere) - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Dissenso fra Stato e Regione o Province autonome in sede di conferenza dei servizi - Possibilita' di superare il mancato raggiungimento dell'intesa con deliberazione del Consiglio dei ministri, non solo nelle materie di competenza statale, ma anche in quelle di competenza delle Regioni e delle Province autonome, con riferimento agli enti locali - Lamentata violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di intesa forte - Ricorso della Provincia di Bolzano - Denunciata lesione delle competenze legislative e amministrative della Provincia, lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 49, comma 3, lett. b), che modifica i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. - Costituzione, artt. 3 e 118; legge costituzionale 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9 e 16. Regioni (in genere) - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Disciplina relativa alla conferenza dei servizi - Qualificazione come attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi della lett. m) dell'art. 117, comma secondo, Cost. - Lamentato intento del legislatore statale di attirare alla propria competenza esclusiva la disciplina relativa alla conferenza dei servizi, con incidenza in materie riservate alla competenza provinciale, quali la tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico, l'urbanistica, la tutela del paesaggio, l'igiene e la sanita' - Ricorso della Provincia di Bolzano - Denunciata lesione delle competenze legislative e amministrative della Provincia. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 49, comma 4, modificativo dell'art. 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9. Amministrazione pubblica - Iniziativa economica privata - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Introduzione della "Segnalazione certificata di inizio attivita'" (SCIA) sostitutiva della "Denuncia di inizio attivita'" (DIA) - Sostituzione diretta della preesistente normativa sia statale che regionale - Dichiarazione che la disciplina predetta attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lamentata incidenza in ambiti di legislazione provinciale e in particolare nella materia dell'urbanistica e piani regolatori - Ricorso della Provincia di Bolzano - Denunciata violazione della competenza legislativa della Provincia. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 49, comma 4-ter, sostitutivo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9.(GU n.46 del 17-11-2010 )
Ricorso della Provincia autonoma di Balzano, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, Dr. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale alle liti rep. n. 22923 dd. 20.9.2010 (all. 1), rogata dal Segretario generale della Giunta provinciale, Dr. Hermann Berger, e giusta deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 1524 dd. 20 settembre 2010 (all. 2), dagli avv.ti proff. ri Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz, ed elettivamente domiciliata presso il primo in 00186 - Roma, Via di Ripetta n. 142; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 5, comma 5; 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20 primo periodo e 21 secondo periodo; 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, se ed in quanto riferito alla Provincia autonoma di Bolzano, 28 e 29; 14, comma 24-bis; 49, commi 3, lettera b), 4 e 4-ter, se ed in quanto riferito alla Provincia autonoma di Bolzano, della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 174/L alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010. Nel Supplemento ordinario n. 174/L alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 e' stata pubblicata la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica». Nella predetta legge di conversione, oltre a riferimenti diretti alle Province autonome di Trento e Bolzano, vi sono richiami espressi alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica), a cui le singole disposizioni sono destinate ed intendono applicarsi, e che corrispondono a quelle elencate annualmente, entro il 31 luglio, dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT. Per quanto riguarda l'anno 2010 l'ISTAT ha provveduto con il comunicato del 24 luglio 2010, recante: «Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e di finanza pubblica)», pubblicato nella G.U. del 24 luglio 2010, n. 171, compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario e comprensivo delle unita' istituzionali per le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento CE n. 2223/96 del Consiglio europeo del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunita'. Detto elenco comprende espressamente nella sezione «Amministrazioni locali», tra l'altro, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le comunita' montane e le unioni di comuni, Azienda provinciale foreste e demanio, Azienda, servizi sociali Bolzano, Azienda speciale protezione civile e servizio antincendio, Biblioteca provinciale Dr. Friedrich Tessmann, Centro sperimentazione agrario e forestale Laimburg, Istituto di cultura ladino Micura' De Rü, Istituto musicale in lingua tedesca e ladina, Istituto per la promozione dei lavoratori IPL, Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana A. Vivaldi Bolzano, Musei provinciali altoatesini, Radiotelevisione azienda speciale provincia di Bolzano (RAS), nonche' nella sezione «Amministrazioni centrali» in generale gli enti ed istituzioni di ricerca. Le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono, quindi, in parte destinate direttamente alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' agli enti ed organismi facenti capo al sistema provinciale, ed in parte indirettamente, mediante il rinvio alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica). Prima di esporre nel dettaglio i motivi di censura relativi alle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 5; 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20 primo periodo e 21 secondo periodo; 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, se ed in quanto riferito alla Provincia autonoma di Bolzano, 28 e 29; 14, comma 24-bis; 49, commi 3, lettera b), 4 e 4-ter, se ed in quanto riferito alla Provincia autonoma di Bolzano, della legge 30 luglio 2010, n. 122, appare opportuno illustrare, almeno negli aspetti piu' rilevanti, il contenuto delle singole norme impugnate. I. Articolo 5: Nell'ambito delle misure per il contenimento della spesa pubblica per gli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici, il comma 5 dell'art. 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone nei confronti dei titolari di cariche elettive che lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009 (tra cui rientrano, come gia' ricordato, anche le Province autonome di Trento e Bolzano ed i Comuni, nonche' le altre Amministrazioni Pubbliche elencate dall'ISTAT), inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che gli eventuali gettoni di presenza non possano superare, comunque, l'importo di 30 euro a seduta. II. Articolo 6: Il comma 20, primo periodo, dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122 qualifica le disposizioni relative alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi di cui all'articolo 6 medesimo, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, come «disposizioni di principio», disponendo che le stesse non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Le «disposizioni di principio» in parola trovano, tuttavia, applicazione in via mediata, in quanto costringono le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad adeguare la loro legislazione vigente ai «principi» stessi. Le disposizioni statali in parola presentano un carattere estremamente puntuale e dettagliato che preclude, di fatto, la possibilita' di un autonomo adeguamento, determinando una sostanziale applicabilita' anche nell'ordinamento provinciale. Rientrano tra queste disposizioni: a) il comma 3 dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122, che riduce, a decorrere dal 1º gennaio 2011, del 10% rispetto alla data di riferimento del 30 aprile 2010 e mantiene fermi fino al 31 dicembre 2013 gli importi che le Pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, corrispondono ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, e titolari di incarichi di qualsiasi tipo, a titolo di indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate; b) il comma 7 prevede che la spesa annua per le consulenze, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, non sia superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009; c) il comma 8 prevede che la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza sostenuta dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009, non sia superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009; d) il comma 9 prevede che le pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, non possano effettuare spese per sponsorizzazioni; e) il comma 12 prevede che le pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, non possano effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009; f) il comma 13 prevede che le pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, non possano effettuare spese esclusivamente per attivita' di formazione per un ammontare superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009; g) il comma 14 prevede che le pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009. non possano effettuare spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore all'80% di quella sostenuta nell'anno 2009; h) il comma 19 vieta alle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi. dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, di rilasciare garanzie a favore delle societa' partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali (eccettuate le operazioni necessarie ad evitare le riduzione del capitale al di sotto del limite legale ai sensi dell'articolo 2447 c.c.); sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle predette societa' a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti. Non solo, ma il predetto comma 20 dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122, non menziona gli enti locali, gli organismi strumentali e le societa' pubbliche che fanno capo all'ordinamento provinciale nel vigente assetto statutario, i quali di conseguenza appaiono destinatari diretti delle norme statali sopraelencate (commi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19) e di altre disposizioni specifiche che di seguito si evidenziano: a) il comma 5 prevede che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, provvedano all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti; b) il comma 6 prevede la riduzione del 10% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle societa' individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009, nonche' delle societa' possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche. La norma in parola non si applica alle societa' quotate ed alle loro controllate; c) il comma 11 impone alle societa' individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di conformarsi al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9. Il comma 21, secondo periodo, dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede, infine, che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Per espressa previsione, la disposizione in parola non si applica agli enti territoriali ed agli enti di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano e del Servizio sanitario nazionale. La norma in esame non esclude, invece, gli organismi strumentali, anche del servizio sanitario provinciale e le societa' pubbliche che fanno capo all'ordinamento provinciale, dall'obbligo di riservare allo Stato le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso articolo. III. Articolo 9: Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale contiene norme per il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, dispone che il trattamento economico, anche accessorio, dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009 per il prossimo triennio (2011, 2012 e 2013), non possa superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva e fatta salva l'indennita' di vacanza contrattuale. Il successivo comma 2, in ragione dell'eccezionalita' della situazione economica internazionale, e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, dispone che il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009 per il prossimo triennio (2011, 2012 e 2013), qualora superiore a 90.000 euro lordi annui, sia ridotto del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10% per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. La riduzione non opera, invece, ai fini previdenziali e permane in caso di rinnovo o sostituzione del titolare. Tale riduzione retributiva si aggiunge alla misura definita nel comma 1. Il comma 2-bis stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il comma 3, con specifico riferimento agli incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, prevede che non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. Il comma 4 prevede per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, nonche' per il rimanente personale in regime di diritto pubblico (esclusi il comparto sicurezza-difesa e i Vigili del fuoco), che i rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 e, rispettivamente, i miglioramenti economici per il medesimo biennio, non possano, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%. La disposizione produce effetti anche in ordine ai contratti ed accordi gia' stipulati e comporta l'inefficacia delle clausole difformi, con conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi. Il comma 28 stabilisce che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato ed altri enti ad ordinamento statale non possono spendere piu' del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per il ricorso a personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La medesima norma qualifica «principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica» le disposizioni di cui all'intero comma, con l'obbligo di adeguamento per le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Il mancato rispetto dei limiti di cui al comma in esame e' qualificato come illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Il comma 29 stabilisce che le societa' non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009 e controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, devono adeguare le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nell'articolo in esame. IV Articolo 14: Il comma 24-bis dell'articolo 14, recante «patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali», prevede espressamente per le Regioni ad autonomia speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette Regioni un'ipotesi di superamento del limite imposto dall'articolo 9, comma 28 (contratti a tempo determinato), condizionatamente al reperimento di risorse aggiuntive acquisite attraverso apposite misure di riduzione e di razionalizzazione della spesa certificata dagli organi di controllo interno. La norma prevede, altresi', un criterio di priorita' nei meccanismi di assunzione dei lavoratori a tempo determinato che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 28, citato. V Articolo 49: L'articolo 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122, introduce modificazioni testuali alla legge 7 agosto.1990, n. 241, art. 14-ter, in materia di conferenza dei servizi. Il comma 3, lettera b) introduce una disciplina degli effetti del dissenso espresso nella conferenza dei servizi. Il mancato raggiungimento dell'intesa tra le Amministrazioni interessate o il semplice decorso del termine di trenta giorni e' superabile con la deliberazione del Consiglio dei Ministri che puo' intervenire, in ipotesi, non solo nelle materie di competenza statale, ma anche in quelle di competenza delle Regioni e delle Province autonome, anche con riferimento agli enti locali dei rispettivi territori. Nel caso di motivato dissenso espresso da una Provincia autonoma (cosi' come da una Regione), la mera partecipazione del rispettivo Presidente alla seduta del Consiglio dei Ministri, specie nel caso in cui si tratti di materie di competenza statutaria, non costituisce, comunque, un adeguato e proporzionato strumento di raccordo e quindi viola il principio di leale collaborazione di cui all'art. 3 della Costituzione. Pertanto, il comma 3, lettera b), nella parte in cui consente il superamento dell'intesa nelle materie statutarie di competenza delle Province autonome ed attribuisce allo Stato il potere provvedimentale, anche in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, si pone in netto contrasto con lo Statuto speciale, in particolare con gli articoli 8, 9 e 16, anche in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 10 del 2001, con il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, e con il principio di leale collaborazione. Il comma 4 dell'articolo in esame integra il comma 2-ter dell'articolo 29 della legge n. 241/1990, introducendo, tra le disposizioni individuate e qualificate da quest'ultimo come attinenti, i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, anche quelle concernenti la conferenza di servizi. Il citato articolo 29 della legge n. 241/1990 contiene, peraltro, una norma di chiusura al comma 2-quinquies, che dispone che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del medesimo articolo. Pertanto, e' evidente l'intento del legislatore statale di attrarre alla propria competenza esclusiva tutta la disciplina relativa alla conferenza di servizi. Il comma 4-bis sostituisce l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, relativo alla dichiarazione di inizio attivita' (Dia), prevedendo il nuovo istituto denominato segnalazione certificata di inizio attivita' (Scia). Il comma 4-ter qualifica la disciplina in materia di Scia come attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione e ribadisce la qualificazione della disciplina predetta come livello essenziale- delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. Il comma 4-ter statuisce altresi' che la disciplina sulla Scia sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 78/2010, quella della dichiarazione di inizio attivita' (Dia) recata da ogni normativa statale e regionale, ponendosi in contrasto con la vigente disciplina provinciale, anche nelle specifiche materie di competenza statutaria (articoli 8 e 9 Statuto), e con il sistema di adeguamento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Secondo la Provincia autonoma di Bolzano le disposizioni sopra enunciate ledono gli artt. 8, nn. 1, 3, 4, 5, 6, 9; 9, nn. 3, 7, 8, 9; 16, 104 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e le correlative norme di attuazione, il Titolo VI dello Statuto speciale, tra cui in particolare gli artt. 79, 80 e 81 e le relative norme di attuazione di cui al d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266, e del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, nonche' gli artt. 3, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica». L'articolo 5, comma 4, stabilisce quanto segue: «Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni, di presenza non possono superare l'importo di 30 giuro a seduta». La disposizione in oggetto si riferisce, come si ha gia' avuto modo di precisare, anche alla. Provincia autonoma di Bolzano, nonche' a vari enti facenti capo all'ordinamento provinciale, per effetto del loro inserimento nell'elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 1.1 - La disciplina in esame lede sia l'autonomia finanziaria provinciale, cosi' come delineata dal Titolo VI dello Statuto di autonomia (nella sua nuova formulazione a seguito della recente approvazione della legge 23 dicembre 2009, n. 191, commi da 106 a 126) e dalle relative norme di attuazione d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 e d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, sia l'autonomia di spesa della ricorrente, garantita dall'art. 119, primo comma della Costituzione. Per quanto concerne piu' specificamente la garanzia statutaria dell'autonomia patrimoniale e finanziaria, di entrata e di spesa, della Provincia autonoma di Bolzano, la disciplina impugnata si pone, innanzitutto, in contrasto con l'art. 104, primo comma, dello Statuto speciale, che esclude la possibilita' di modifiche unilaterali del quadro statutario concernente l'autonomia finanziaria provinciale ad opera del legislatore statale («Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province»). Sul punto giova ricordare che le Province autonome di Trento e Bolzano, seguendo la procedura rinforzata di cui all'art. 104 dello Statuto, hanno trovato, con i commi da 106 a 126 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, un'intesa con lo Stato in merito alla modificazione del Titolo VI dello Statuto speciale (cd. «Accordo di Milano»), definendo un nuovo sistema di relazioni finanziarie tra Stato e Province autonome. In particolare, per quello che interessa nella presente sede, il nuovo art. 79, comma 3, dello Statuto speciale dispone quanto segue: «Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle universita' non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da sarte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti». Secondo la norma in oggetto le Province autonome di Trento e di Bolzano sono, quindi, obbligate a concordare con il Ministero dell'Economia e delle Finanze soltanto i saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo e gli obiettivi complessivi di finanza pubblica. Nel rispetto di tali obiettivi, spetta, invece, alle Province autonome stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, nonche' ai propri enti e organismi strumentali. Si noti, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze ha dato il proprio assenso alla proposta di patto di stabilita' della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2010 che definisce la misura del concorso agli obiettivi di finanza pubblica con il patto di stabilita' interno, conformemente agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario che prescrive l'obiettivo minimo del pareggio finanziario cosi' come prescritto dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia nel nuovo testo vigente. Da quanto precede risulta palese che la previsione di obblighi per determinate voci di spesa a carico della Provincia autonoma di Bolzano, nonche' degli enti locali situati nel territorio provinciale, e' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla stessa dal Titolo VI dello Statuto speciale. 1.2 - Alle stesse conclusioni si giunge, peraltro, anche dalla lettura delle previsioni costituzionali in materia. Secondo l'art. 119 Cost. le regioni e le Province autonome idi Trento e di Bolzano godono di «autonomia finanziaria di entrata e di spesa» con la conseguenza che le regioni e le Province autonome sono pienamente libere «nello scegliere quali spese limitare a vantaggio di altre» (sentenza n. 159 del 2008), purche' nel rispetto degli obiettivi complessivi di finanza pubblica. Non solo. Secondo l'art. 117, comma terzo della Costituzione, alla legislazione dello Stato e' attribuita la determinazione dei soli principi fondamentali in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», mentre spetta alla legislazione delle regioni e Province autonome determinare le singole posizioni e voci di spesa. Sui punto si ricorda che secondo giurisprudenza concorde ed unanime di codesta ecc.ma Corte costituzionale, la previsione da parte della legge statale di limiti all'entita' di una singola voce di spesa non puo' essere considerata un principio fondamentale in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», perche' pone un precetto specifico e puntuale sull'entita' della spesa e si risolve percio' «in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area [...] riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale puo' prescrivere criteri [...] ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenza n. 390 del 2004). «Va qui ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost.» (sentenza n. 417/2005; vedi ex multis anche sentenze nn. 297 del 2009, 120 del 2008, 169 del 2007). In merito ai vincoli alle politiche di bilancio, che lo Stato puo' porre esclusivamente con riguardo alla spesa corrente, e non in conto capitale, mediante «disciplina di principio» e «per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari» (sentenza n. 36 del 2004; v. anche le sentenze n. 376 del 2003 e nn. 4 e 390 del 2004), la medesima sentenza n. 417/2005 chiarisce: «Perche' detti vincoli possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali debbono avere ad oggetto o l'entita' del disavanzo di parte corrente oppure - ma solo "in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale" - la crescita della spesa corrente degli enti autonomi; in altri termini, la legge statale puo' stabilire solo un "limite complessivo", che lascia agli enti stessi ampia liberta' di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa». 1.3 - Nel caso del comma 5 dell'art. 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122, lo Stato ha imposto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009 (tra cui rientrano, come gia' ricordato, anche le Province autonome di Trento e Bolzano ed i Comuni, nonche' le altre amministrazioni pubbliche elencate dall'ISTAT) che lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito ai titolari di cariche elettive, puo' dar 'luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che gli eventuali gettoni di presenza non possano superare, comunque, l'importo di 30 euro a seduta. Il comma 5 in oggetto non si limita, quindi, soltanto a fissare obiettivi generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma stabilisce vincoli precisi e dettagliati in merito ad una singola voce di spesa. La disposizione in parola non puo' essere, quindi, considerata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ma comporta un'inammissibile ingerenza nell'autonomia della ricorrente quanto alla gestione della sua spesa, autonomia garantita dagli artt. 79 dello Statuto speciale e dagli artt. 119 e 117, terzo comma, della Costituzione. 2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20 primo periodo e 21 secondo periodo della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica». Secondo l'impugnato art. 6, comma 20, primo periodo, della legge 30 luglio 2010, n. 122: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica». La norma in parola definisce, quindi, i singoli commi dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122, quali «disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», con l'intenzione di imporre alle regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'adeguamento della loro legislazione ai specifici precetti dell'articolo in questione. 2.1 - Sul punto giova premettere, innanzitutto, che non basta autoqualificare una norma come «di principio» per poter imporre alle Regioni e Province autonome l'adeguamento della loro legislazione nella relativa materia di riferimento. Infatti, secondo giurisprudenza costante, «ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale, la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risultante dalla loro oggettiva sostanza» (cfr. sentenze nn. 207 del 2010, 447 del 2006 e 482 del 1995). 2.2 - Nelle fattispecie al nostro esame, al di la' della terminologia impiegata dal legislatore statale, le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122, presentano caratteri estremamente dettagliati e puntuali che precludono, di fatto, qualsiasi possibilita' di autonomo adeguamento da parte della ricorrente: a) Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre Utilita' comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio». b) Il comma 7 stabilisce quanto segue: «Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche' gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». c) Secondo il comma 8, «A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita' del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello. Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e' rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalita', di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale,. in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca, nonche' alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attivita' istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia»; d) Prevede il comma 9: «A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni»; e) Il comma 12 stabilisce che: «A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonche' con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi»; f) Il comma 13 dispone: «A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, per attivita' esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attivita' di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione»; g) Il comma 14 sancisce: «A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica». h) Per ultimo, il comma 19 stabilisce che: «Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicita' e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle societa' partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanita', su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma». Il comma 20, primo periodo, dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122, e' lesivo dell'autonomia finanziaria della Provincia di cui al Titolo VI dello Statuto speciale ed all'art. 119 della Costituzione nella parte in cui qualifica disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica prescrizioni che per il loro livello di estremo dettaglio non rivestono il carattere di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quale limite complessivo della spesa corrente, ma sono idonee a incidere su singole voci e posizioni di spesa, in quanto introducono vincoli puntuali e specifiche modalita' di contenimento della spesa medesima, come disciplinati nei commi 3 (riduzione nella misura fissa del 10% rispetto alla data di riferimento del 30 aprile 2010 degli importi da corrispondere ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo, a titolo di indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate); 7 (divieto di aumento della spesa annua per consulenze oltre la misura fissa del 20% rispetto all'anno 2009); 8 (divieto di aumento della spesa annua per relazioni pubbliche, mostre, pubblicita' e di rappresentanza oltre la misura fissa del 20% rispetto all'anno 2009); 9 (divieto assoluto di sponsorizzazione); 12 (divieto di aumento delle spese per missioni anche all'estero oltre la misura fissa del 50% rispetto all'anno 2009); 13 (divieto di aumento delle spese per attivita' di formazione oltre la misura fissa del 50% rispetto all'anno 2009), 14 (divieto di aumento delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi oltre la misura fissa del 80% rispetto al 2009) e 19 (divieto di rilasciare garanzie a favore delle societa' partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali). 2.3 - Non solo, ma il comma 20, primo periodo, dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122, e' altresi' lesivo dell'autonomia finanziaria delle Province autonome di Trento e Bolzano, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione gli enti locali, gli organismi strumentali (ed in particolare modo il Servizio sanitario provinciale) e le societa' pubbliche, che fanno capo all'ordinamento provinciale in base al vigente assetto statutario, i quali sono, pertanto, destinatari diretti delle norme di contenimento della spesa pubblica, contenute nei commi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 19, oltre che delle seguenti ulteriori disposizioni: a) Secondo il comma 5 dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6»; b) Il comma 6 stabilisce quanto segue: «Nelle societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa' quotate e alle loro controllate»; c) A norma del comma 11: «Le societa', inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale». Le disposizioni in oggetto si pongono in netto contrasto con le norme del Titolo VI dello Statuto speciale, come recentemente modificato dalla gia' citata legge n. 191 del 2009, secondo le quali: «fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle universita' non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. ... Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti». Nello stesso senso anche il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recante «norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale», dispone all'art. 16 che «Spetta alla regione e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione e delle province medesime e degli enti da esse dipendenti». Con particolare riferimento alla spesa per il settore sanitario, si ricorda, per ultimo, anche quanto riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 341 del 2009, che esclude la potesta' dello Stato di dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalita' di contenimento di una spesa sanitaria, che e' interamente sostenuta dalle Province autonome. 2.4 - Infine, la Provincia autonoma di Bolzano lamenta anche l'illegittimita' costituzionale del comma 21, secondo periodo, dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone quanto segue: «Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ali enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale». La disposizione enunciata e' lesiva dell'autonomia finanziaria delle Province autonome di Trento e di Bolzano nella parte in cui non esclude dall'obbligo di riservare allo Stato le somme provenienti dalle riduzioni di spesa conseguite ai sensi dell'articolo 6 anche gli enti ed organismi strumentali e le societa' pubbliche che fanno capo all'ordinamento provinciale e che, come si ha gia' avuto modo di vedere, sono soggette alle funzioni di coordinamento e controllo della ricorrente. 2.5 - In conclusione si ricorda che, anche qualora per ipotesi dalla disposizione statale di cui all'art. 6 della legge 30-luglio-2010, n. 122, sia desumibile una norma di principio, vincolante anche per la legislazione provinciale, questa non potrebbe, comunque, comprimere l'autonomia finanziaria della ricorrente attraverso un'interpretazione adeguatrice, ma soltanto attraverso il sistema di adeguamento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Infatti, a norma dell'art. 2, commi 1 e 2, «la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel piu' ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti. Decorso il termine di cui al comma 1, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate in ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso; si applicano altresi' la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87». 3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, se ed in quanto riferito alla Provincia autonoma di Bolzano, 28 e 29 della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica». L'art. 9 della legge 30 luglio 2010, n. 122, contiene norme per il contenimento della spesa in materia di pubblico impiego. 3.1 - Il comma 1 stabilisce quanto segue: «Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14». Il comma 2 aggiunge che: «In considerazione della eccezionalita' della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennita' corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennita'. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma». Il successivo comma 2-bis prevede, inoltre, che: «A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio». Stabilisce il comma 3: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi». I commi 1, 2, 2-bis e 3 si riferiscono direttamente alle Province autonome di Trento e Bolzano attraverso il richiamo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009, e quindi sono destinati ad applicarsi anche all'ordinamento provinciale. Sul punto la ricorrente si duole del fatto che le specifiche misure di contenimento della spesa per il personale non si caratterizzano per l'individuazione di un limite complessivo da seguire, ma agiscono direttamente su singole voci di spesa, come in particolare nei casi dei commi 2, 2-bis e 3, introducendo vincoli dettagliati e modalita' specifiche di realizzazione dell'obiettivo di contenimento della spesa per il personale pubblico provinciale. Tali disposizioni sono, pertanto, lesive dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla ricorrente dalle norme del Titolo VI dello Statuto speciale e dall'art. 119 della Costituzione, nei termini gia' varie volte richiamati, e della competenza legislativa primaria della ricorrente in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi adetti» (art. 8, n. 1 Statuto speciale). 3.2 - Il comma 4 sancisce che: «I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla mensilita' successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco». Il comma 4 si riferisce genericamente alle Pubbliche Amministrazioni quali destinatarie di tale norma, senza, peraltro, escludere con certezza le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti riconducibili all'ordinamento provinciale. La ricorrente chiede, pertanto, che sia chiarito che nella locuzione Amministrazioni Pubbliche non siano comprese le Province autonome, e piu' in generale i comparti di contrattazione collettiva provinciale, nonche' gli enti facenti capo all'ordinamento provinciale, non comportando, cosi' interpretata, lesione alcuna delle prerogative provinciali. 3.3 - L'articolo 9, comma 28, della legge 30- luglio 2010, n. 122, stabilisce, infine, quanto segue: «A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio;» sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante-utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009». Il successivo comma 29, anch'esso impugnato, dispone, inoltre, che: «Le societa' non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo». La Provincia autonoma di Bolzano lamenta l'illegittimita' costituzionale del comma 28 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto definisce le disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale a tempo determinato, ivi contenute, come «principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica». Tale statuizione e' lesiva dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla ricorrente, nella parte in cui introduce specifiche misure di dettaglio sostanzialmente autoapplicative e corredate di sanzione che escludono l'esercizio della potesta' legislativa di adeguamento. Il limite stabilito dalla disposizione e' talmente puntuale che non puo' costituire norma di principio, non lasciando spazio ad un autonomo recepimento da parte delle autonomie territoriali (sentenze nn. 390 del 2004, 417 del 2005, 169 del 2007, 159 del 2008 e 297 del 2009). Per il comma 29 si formulano analoghe conclusioni in relazione ai vincoli imposti alle politiche assunzionali delle societa' pubbliche. 4. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 24-bis della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica». L'articolo 14, comma 24-bis della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali», stabilisce quanto segue: «I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti». Il comma in esame prevede espressamente per le Regioni a Statuto speciale, e per gli enti territoriali facenti parte delle predette Regioni, una possibilita' di superamento del limite imposto dall'articolo 9, comma 28 (in caso di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato), condizionatamente al reperimento di risorse aggiuntive acquisite attraverso apposite misure di riduzione e di razionalizzazione della spesa certificata dagli organi di controllo interno. La norma prevede, altresi', un criterio di priorita' nei meccanismi di assunzione dei lavoratori a tempo determinato che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 28, citato. Con tali determinazioni lo Stato da' luogo ad un'ingerenza significativa nella competenza legislativa primaria della ricorrente in materia di organizzazione degli uffici e del personale (art. 8, n. 1 dello Statuto speciale), nonche' di finanza locale (Titolo VI dello Statuto speciale), dettando condizioni e limitazioni restrittive in merito all'assunzione del personale provinciale ed alla predisposizione delle relative risorse. 5. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 49, commi 3, lettera b), 4 e 4-ter, se ed in quanto riferito alla Provincia autonoma di Bolzano, della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica». L'articolo 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122, introduce modificazioni testuali alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), con riferimento alla conferenza dei servizi. 5.1 - In base al comma 3, lettera b) dell'art. 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122: «All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: ... b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: 3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la regione o le regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei presidenti delle regioni o delle province autonome interessate». Il comma 3, lettera b) dell'art. 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122, introduce: una nuova disciplina relativa agli effetti del dissenso emerso tra Stato e Regioni o Province autonome nella conferenza dei servizi. Il mancato raggiungimento dell'intesa tra le Amministrazioni interessate, o il semplice decorso del termine di trenta giorni, e' superabile con la deliberazione del Consiglio dei Ministri che puo' intervenire, non solo nelle materie di competenza statale, ma anche in quelle di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento agli enti locali dei rispettivi territori. La disposizione in esame viola gravemente i principi di leale collaborazione e della cosiddetta «intesa forte», nel significato enunciato da codesta ecc.ma Corte costituzionale con le sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004. In proposito la mera partecipazione del Presidente di una Regione o Provincia autonoma alla seduta del Consiglio dei Ministri, specie nel caso in cui si tratti di materie di competenza statutaria, non puo' essere considerato un valido ed adeguato strumento di raccordo. Pertanto, il comma 3 dell'articolo 14-quater, nella parte in cui consente il superamento dell'intesa nelle materie statutarie di competenza delle Province autonome ed attribuisce allo Stato il potere provvedimentale, anche in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, si pone in evidente contrasto con le competenze legislative ed amministrative della ricorrente di cui agli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto speciale, anche in combinato disposto con la norma di salvaguardia delle stesse di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 10 del 2001; il principio di leale collaborazione di cui all'art. 3 della Costituzione, nonche' con l'obbligo di prevedere «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» di cui all'art. 118 Cost. 5.2 - Secondo il successivo comma 4: «All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola "assenso" sono aggiunte le seguenti "e la conferenza di servizi"». Il comma 4 dell'articolo 49 integra il comma 2-ter dell'articolo 29 della legge n. 241/1990, introducendo tra le disposizioni individuate e qualificate da quest'ultimo, come attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti, i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, anche quelle concernenti la conferenza di servizi. Il citato articolo 29 contiene, peraltro, una norma di chiusura al comma 2-quinquies, secondo la quale le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del medesimo articolo. Pare evidente l'intento del legislatore statale di attirare, con l'intervento al nostro esame, alla propria competenza esclusiva tutta la disciplina relativa alla conferenza di servizi. Sul punto si segnala che il combinato disposto dei commi 3, lettera b) e 4 dell'articolo 49, nella parte in cui incide sui procedimenti che si attuano nelle materie riservate alla competenza provinciale ai sensi degli articoli 8 (in particolare le materie sub n. 3 «tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico», n. 5 «urbanistica» e n. 6 «tutela del paesaggio») e 9 (in particolare le materie sub n. 10 «igiene e sanita'») dello Statuto speciale ed intende demandare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri il superamento di un eventuale motivato dissenso espresso dalle Amministrazioni provinciali preposte alle predette materie, comprime l'esercizio delle relative competenze statutarie in quanto qualifica come attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni ai sensi della lettera m) dell'art. 117 secondo comma, della Costituzione, disposizioni che in effetti non sono tali nella sostanza e viola le relative competenze statutarie. Si noti, inoltre, che non basta qualificare una disposizione come attinente ai «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», quando nella sostanza non lo e' (cfr. sentenze nn. 207 del 2010, 447 del 2006 e 482 del 1995). Infatti, non puo' considerarsi «livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» la circostanza che la soluzione del dissenso motivato di una regione o provincia autonoma sia rimessa alla deliberazione unilaterale del Consiglio dei Ministri. 5.3 - Il comma 4-ter, anch'esso impugnato, prevede, infine, quanto segue: «Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attivita'"e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attivita'" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione piu' ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attivita' recata da ogni normativa statale e regionale». Il comma 4-bis dell'art. 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituisce l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, relativo alla dichiarazione d'inizio attivita' (Dia), prevedendo il nuovo istituto denominato-segnalazione certificata di inizio attivita' (Scia). Il comma 4-ter qualifica la disciplina sulla segnalazione certificata di inizio attivita' (Scia) come attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione e ribadisce la qualificazione della disciplina predetta come livello essenziale delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. Il comma 4-ter statuisce a1tresi', che la disciplina sulla segnalazione certificata d'inizio attivita' (Scia) sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 78/2010, quella della dichiarazione di inizio attivita' (Dia), recata da ogni normativa statale e regionale. Ne consegue che, se riferito all'ordinamento delle Province autonome di Trento e Bolzano, tale disciplina si pone in contrasto con la vigente disciplina provinciale, anche nelle specifiche materie di competenza statutaria di cui agli articoli 8 (in particolare con le materie di cui al n. 5 «urbanistica e piani regolatori») e 9 dello Statuto speciale. Sul punto la giurisprudenza costituzionale e' esplicita. Nella sentenza n. 145/2005 si legge: «La tesi del Governo, secondo la quale la diretta applicabilita' della citata legge alla Provincia deriverebbe dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui al nuovo art. 117, terzo comma, lettera m), della Costituzione, e', poi, priva di fondamento. Senza entrare nella valutazione di tale tesi e' sufficiente rilevare che le disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001, modificativa del Titolo V della Costituzione, si applicano alle Province autonome, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge costituzionale, solo "per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite". Sicche', deve necessariamente escludersi che le disposizioni della suddetta legge costituzionale possano comportare limitazioni alla sfera di competenza legislativa gia' attribuita alla Provincia ricorrente per effetto dello statuto di autonomia. Fermo restando, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di adeguamento, imposto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992, ai principi e alle norme costituenti limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello stesso statuto». In ogni caso un eventuale adeguamento dovrebbe, comunque, avvenire nelle forme e con le modalita' di cui al gia' menzionato articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
P.Q.M. Voglia codesta ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 5, comma 5; 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20 primo periodo e 21 secondo periodo; 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, se ed in quanto riferito alla Provincia autonoma di Bolzano, 28 e 29; 14, comma 24-bis; 49, commi 3, lettera b), 4 e 4-ter, se ed in quanto riferito alla Provincia autonoma di Bolzano, della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 174/L alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010. Roma, addi' 24 settembre 2010 Avv.ti proff.ri Giuseppe Franco Ferrari - Roland Riz