N. 100 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 settembre 2010
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 ottobre 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri) . Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Disciplina sullo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche - Fognature in cui recapitano anche acque reflue industriali - Previsione che lo scarico finale rispetti i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006, per i parametri della tabella 5 dello stesso Allegato - Lamentata previsione di limiti di emissione solo per le sostanze incluse nella tabella 5 e non invece per tutte le sostanze incluse nella tabella 3 - Contrasto con le disposizioni tecniche del codice dell'ambiente, secondo cui la tabella 3 dell'Allegato 5 stabilisce limiti massimi di emissione in acque superficiali e in fognature per tutti i parametri ivi considerati, senza eccezione alcuna - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente. - Legge della Regione Abruzzo 29 luglio 2010, n. 31, art. 6, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 101 e tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III.(GU n.46 del 17-11-2010 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 settembre 2010, ricorrente; Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in L'Aquila, via Leonardo da Vinci n. 6, intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge regionale della Regione Abruzzo, n. 31 del 29 luglio 2010 pubblicata nel BUR della Regione Abruzzo n. 50 del 30 luglio 2010, recante «Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)» - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. F a t t o La Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale n. 31/2010 per la prima attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 contenente norme in materia ambientale. In particolare, il Capo I fornisce la definizione di «acque reflue domestiche», «acque reflue industriali», «acque reflue urbane», «agglomerato», «rete fogniaria», «insediamento» «installazione o edificio isolato». Il Capo II disciplina le acque reflue assimilabili alle domestiche, definendo le categorie di acque assimilabili alle domestiche e prevedendo le autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria e per lo scarico sul suolo, su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali. Il Capo III stabilisce i limiti e gli indirizzi tecnici per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (A.E) inferiore a duemila e per scarichi di acque reflue domestiche assimilabili. Il Capo IV reca norme riguardanti gli scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale. Al riguardo viene fornita la definizione di «forte fluttuazione stagionale» e di «variazione stagionale» e sono previste prescrizioni generali. Inoltre, vengono dettate norme di adeguamento degli impianti di depurazione relativamente ai nuovi impianti e agli impianti gia' esistenti. Il Capo V disciplina le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia. Al tal riguardo, la legge disciplina, tra l'altro, gli scarichi di acque meteoriche di aree non a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici, e gli scarichi derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Inoltre, disciplina le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici. Il Capo VI contiene norme sulla approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. In particolare, definisce l'ambito di applicazione delle norme e disciplina le fasi autorizzative, la documentazione da produrre relativamente ai progetti, e contiene disposizioni riguardanti la trasparenza l'informazione pubblica. Il Capo VII prevede norme riguardanti classificazione delle acque superficiali ad uso potabile. Infine, il Capo VIII contiene norme di carattere finanziaria e transitorio, e stabilisce la data di entrata in vigore della legge pubblicazione nella Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Per. quanto interessa in questa sede, si rileva che l'art. 6, comma 2, di tale legge dispone che «in caso di fognature in cui recapitano acque reflue industriali, lo scarico finale rispetta i limiti della tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, per i parametri della Tabella 5 dello stesso allegato» (grassetto nostro). Tale norma e' incostituzionale per le seguenti considerazioni di D i r i t t o Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.; in relazione all'art. 101 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed alle norme tecniche contenute nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza dello stesso d.lgs. La chiara dizione letterale della norma regionale censurata induce ad affermare che lo scarico finale delle fognature in cui recapitano anche acque reflue industriali, deve rispettare limiti di emissione stabiliti dalla Tabella dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d. lgs. n. 152/06, limitatamente ai parametri indicati nella successiva tabella 5 (e, percio', limitatamente alle sostanze indicate nella predetta tabella, quali l'arsenico, il cadmio, il cromo totale, ecc.). Ne consegue che nessun limite e' previsto dalla legge regionale per i parametri inclusi nella tabella 3 e diversi da quelli indicati nella suddetta tabella 5 (quali, a titolo meramente esemplificativo, il BOD5, il COD, ecc.). In tal modo la legge regionale si discosta dalle disposizioni contenute nella legge statale di riferimento, secondo cui la tabella dell'Allegato 5 stabilisce limiti massimi di emissione in acque superficiali e in fognature per tutti i parametri ivi considerati, senza eccezione alcuna. La legge regionale si espone pertanto al dedotto vizio di incostituzionalita' perche' introduce una inammissibile deroga alla disciplina statale sugli scarichi di acque reflue, che appartiene alla materia della tutela dell'ambiente dell'ecosistema, rientrante, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
P. Q. M. «Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, della legge regionale della Regione Abruzzo n. 31 del 29 luglio 2010, pubblicata nel BUR n. 50 del 30 luglio 2010, recante ''norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)'', per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.». Unitamente all'aoriginale notificato del presente ricorso si depositano: 1) copia della legge regionale impugnata; 2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 settembre 2010, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa. Roma, addi' 21 settembre 2010 L'Avvocato dello Stato: Maria Letizia Guida