N. 348 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 2009

Ordinanza dell'8 luglio 2009 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore
nei procedimenti civili  riuniti  promossi  da  D'ED  MER  s.a.s.  di
D'Acunzo Eliodoro & C. contro C.I.. 
 
Notificazioni - Notificazione  eseguita  direttamente  dall'ufficiale
  giudiziario - Assenza del destinatario nella casa di  abitazione  -
  Consegna di copia dell'atto a una persona di famiglia - Sufficienza
  dell'attestazione dell'ufficiale giudiziario a provare  l'identita'
  del ricevente e le formalita' adoperate  -  Mancata  previsione  di
  presidi analoghi a quelli necessari per la  notificazione  a  mezzo
  posta  -  Violazione  del  diritto  di  difesa,   irragionevolezza,
  disparita' di trattamento tra situazioni processuali e  sostanziali
  omogenee. 
- Codice di procedura civile, artt. 138 e 139, comma secondo. 
- Costituzione, artt. 3 e 24. 
(GU n.46 del 17-11-2010 )
    Il P.I., letti gli  atti,  osserva  quanto  segue:  L'offerta  di
prelazione  dei  coeredi  alienanti,  ex  art.  732   c.c.,   risulta
notificata, dall'ufficiale giudiziario, a  C.I.,  con  consegna  alla
figlia E.A., in data 10 luglio 2003. 
    Al riguardo va  evidenziato  che  la  E.,  pur  avendo  residenza
anagrafica in A., Via T. F. n. con la madre, di fatto  risiedeva  con
la famiglia in V.C., n. (come risulta dalla espressa dichiarazione T.
al  Comune  di  A.  in  data  25  ottobre  2002).  E'  pur  possibile
ipotizzare,  in  astratto,  una   occasionale   presenza   della   E.
nell'abitazione  della  madre;  eppero'   ragionevoli   dubbi   sulla
lucidita' dell'operato dell'ufficiale giudiziario notificante (quanto
alla percezione delle circostanze partecipate circa la  qualita'  dei
destinatari  della  notifica,  suscettibili   di   prova   contraria)
emergono, se si considera che, in occasione  di  successiva  notifica
congiunta di unico atto a C.I. e al coniuge E.M., nel domicilio della
figlia E.A. di Via C., n., per E.M. lo stesso  notificatore  attesto'
di avere consegnato l'atto ad  E.A.,  laddove  inspiegabilmente,  per
C.I., parimenti domiciliata presso la figlia  in  Via  C.,  n.,  egli
attesto' di avere trovato chiuso il domicilio e di avere eseguito  la
notifica ex art. 140 c.p.c.! Soccorre, altresi',  l'argomento  logico
secondo cui, in caso di regolare notifica, ben difficilmente  la  C.,
che nel presente giudizio ha opposto fermamente  il  suo  diritto  al
riscatto, pervenendo perfino  a  denunciare  penalmente  la  falsita'
della notificazione, avrebbe mancato  di  esercitare  la  prelazione,
tenuto conto, anche, dei legami affettivi personali  col  cespite  da
apporzionare, riconosciuti anche dal  genitore  de  cuius,  che,  col
testamento pubblico del 28 gennaio 1966, aveva attribuito l'usufrutto
generale alla figlia I. 
    Si ponga mente, al riguardo, alla estrema difficolta'  dell'onere
probatorio incombente sulla parte danneggiata da  eventuali  anomalie
della notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario, in quanto,  a
differenza delle notificazioni  a  mezzo  posta  (in  cui  sia  sulla
ricevuta di ritorno sia sui registri del notificatore e'  apposta  la
sottoscrizione del ricevente), la prova dell'identita' del  ricevente
e   delle   formalita'   adoperate   e'    affidata    esclusivamente
all'attestazione dell'ufficiale giudiziario, con grave vulnus per  il
diritto  di  difesa  nonche'   irragionevolezza   e   disparita'   di
trattamento di situazioni processuali  e  sostanziali  omogenee,  che
danno luogo all'illegittimita' costituzionale  delle  relative  norme
per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. 
    Le norme illegittime sono l'art. 139, secondo comma c.p.c., nella
parte in cui non dispone di presidi analoghi a quelli previsti per la
notificazione a mezzo posta, e lo stesso art. 138 c.p.c. 
    Il presente giudizio,  avente  ad  oggetto  domanda  di  retratto
successorio e divisione , non puo' essere definito  indipendentemente
dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Propone questione di legittimita' costituzionale degli artt. 139,
secondo comma e 138 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e  24  della
Costituzione, per le ragioni esposte dispone  la  trasmissione  degli
atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso; 
    Manda alla Cancelleria per la notificazione  della  ordinanza  di
trasmissione degli atti alle parti e al Presidente del Consiglio  dei
Ministri, e per la comunicazione ai Presidenti  della  Camera  e  del
Senato  della  Repubblica;  dispone  la   trasmissione   alla   Corte
Costituzionale, altresi', insieme agli atti del giudizio, della prova
delle notificazioni e comunicazioni. 
      Cosi' deciso in Nocera Inferiore, addi' 8 luglio 2009. 
 
                                                              Il P.I.