N. 349 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2010

Ordinanza del  10  febbraio  2010  emessa  dal  Giudice  di  pace  di
Castiglione  del  Lago  nel  procedimento  civile  promosso  da  Demi
Alessandro contro U.T.G. di Perugia. 
 
Circolazione stradale -  Sospensione  provvisoria  della  patente  in
  ipotesi di reato - Sospensione cautelare disposta dal  Prefetto  in
  ipotesi di guida in stato di ebbrezza - Cessazione dell'effetto del
  provvedimento con il superamento della visita medica obbligatoria -
  Mancata previsione - Denunciata sottrazione del trasgressore al suo
  giudice  naturale  -  Menomazione  delle  garanzie   costituzionali
  rispetto ad una pena accessoria  sostanzialmente  limitativa  della
  liberta' personale. 
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285),
  art. 223, comma 3. 
- Costituzione, artt. 13, 24, 25 e 27. 
Circolazione stradale -  Sospensione  provvisoria  della  patente  in
  ipotesi di reato - Sospensione cautelare disposta dal  Prefetto  in
  ipotesi di guida  in  stato  di  ebbrezza  -  Possibilita'  che  la
  «sanzione» prefettizia sia superiore  nel  suo  massimo  al  minimo
  previsto dagli artt. 186 e 187 del codice stradale  quale  sanzione
  accessoria irrogabile dal giudice penale -  Denunciata  sottrazione
  del trasgressore  al  suo  giudice  naturale  -  Menomazione  delle
  garanzie   costituzionali   rispetto   ad   una   pena   accessoria
  sostanzialmente limitativa della liberta' personale. 
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285),
  art. 223, comma 3. 
- Costituzione, artt. 13, 24, 25 e 27. 
(GU n.46 del 17-11-2010 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nella  causa  civile  n.  186/A/08  del  Ruolo  Generale   Affari
Contenziosi, promossa  da  Demi  Alessandro,  residente  in  Firenze,
rappresentato dagli avvocati Claudio Stellini e Nicola  Cittadini  ed
elettivamente  domiciliato  presso  lo  studio  di  quest'ultimo   in
Castiglione del Lago, via del Progresso 7, ricorrente contro: Ufficio
territoriale del governo di Perugia convenuto, avente per oggetto  la
opposizione al provvedimento prefettizio 30742/08-9436-area III  inc.
del 22 luglio 2008, considerato che: 
        a seguito di grave incidente stradale  nel  quale  era  stato
violentemente tamponato,  il  Demi,  in  stato  di  shock  era  stato
ricoverato  presso  l'Ospedale  di  Perugia,  dove  si  rifiutava  di
sottoporsi agli accertamenti previsti dagli artt. 186 e 187 Cds; 
        tale rifiuto veniva sanzionato a norma dell'art. 186 c7 e  2c
Cds: gli Agenti  della  Polizia  Stradale  di  Castiglione  del  Lago
ritiravano immediatamente la patente  di  guida  e  sequestravano  il
mezzo;  successivamente  il   Prefetto   di   Perugia   emetteva   il
provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art.  223  Cds  c.3
dal 7 luglio 2008 al 6 luglio 2010; 
        presentato il ricorso  ed  esaminato  lo  stesso  in  udienze
successive, all'udienza del 2 dicembre 2009 la difesa del  ricorrente
presentava certificato della Commissione  Medica  insistendo  per  la
sospensione del  provvedimento,  adducendo  tra  l'altro  profili  di
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  223  Cds.   e   successive
modifiche. 
    La giurisprudenza e' univoca nel considerare che il provvedimento
cautelare non e' cumulabile con la condanna  che  il  Giudice  Penale
irroga ai sensi degli artt. 186 e 187 Cds. Ne consegue che il periodo
di sospensione della patente di guida  sara'  solo  quello  stabilito
dalla  sentenza  penale,  da  cui  verra'  detratto  il  periodo   di
sospensione cautelare gia' scontato. 
    La  quantificazione  della  sanzione  accessoria  a  seguito   di
sentenza  penale  di  condanna  e'  demandato  all'art.  186  Cds   e
successive modifiche, che prevede che la stessa vari da un minimo  di
3 mesi (al comma 2 lettera a)  ad un  massimo  di  2  anni  (comma  2
lettera  c)  fino  alla  revoca  della  patente  nei  casi  specifici
previsti. 
    Il comma 9 del medesimo articolo e il comma 6 dell'art.  187  cds
prevedono che il Prefetto, nella immediatezza dell'accertamento e  in
attesa della definizione del giudizio penale, possa disporre  in  via
cautelare la  sospensione  della  patente  di  guida  fino  ad  esito
favorevole della visita medica. 
    La dissonanza con l'art.  223  comma  3  Cds  appare  palese.  In
effetti il Prefetto e' autorizzato da questa  norma  ad  irrogare  un
provvedimento cautelare - in realta', come si e' visto,  un  anticipo
della sanzione accessoria - fino ad un massimo di dodici mesi, durata
pari o anche superiore  al  massimo  che  il  giudice  penale  potra'
comminare dopo un procedimento completamente istruito. 
    Questa ecc.ma Corte con ord. n.  344  del  2004  (mass.  0028845)
respingeva come manifestamente infondata la questione di legittimita'
dell'art. 223 in relazione  agli  artt.  3,  25  e  111  della  Carta
costituzionale per errata prospettiva ermeneutica. 
    L'argomentazione che si tratta di  due  provvedimenti  di  natura
diversa, l'uno cautelare e  l'altro  sanzionatorio,  produce  intanto
l'effetto che i due provvedimenti,  nei  fatti  entrambi  afflittivi,
sono indipendenti e quindi cumulabili. 
    Ma, considerazione fondamentale, proprio perche' cautelare e  non
sanzionatorio,   il   provvedimento    prefettizio    deve    cessare
automaticamente con  il  superamento  favorevole  dell'esame  medico,
basato su risultati ematici che  asseverano  la  assenza  di  residui
attestanti la familiarita'  e/o  la  dipendenza  con  l'alcool  o  le
sostanze stupefacenti,  cosi'  codificato  dalle  nuove  formulazioni
dell'art. 186 comma 8 e 9 Cds, e dell'art. 187 comma 6 Cds. di per se
esaustivi. 
    Queste  due  considerazioni  portano  la  norma  in  oggetto   in
possibile  rotta  di  collisione   con   i   principi   della   Carta
costituzionale. Infatti il Prefetto - autorita' amministrativa -  nel
momento in cui dispone il provvedimento  cautelare,  stabilendone  la
durata senza prevederne  la  cessazione  automatica  al  momento  del
superamento della visita in Commissione Medica (che fa venir meno  il
fondamento presupposto della misura cautelare, cioe' le  esigenze  di
salvaguardia della pubblica  incolumita')  si  sostituisce  di  fatto
all'autorita'   giudiziaria,   graduando   la    misura    afflittiva
indipendentemente  dalle  risultanze  istruttorie,   che   potrebbero
giungere ad una assoluzione dell'imputato. Infatti con  la  pronuncia
favorevole della Commissione Medica, che certifica la  idoneita'  del
soggetto alla guida dell'autoveicolo, cessa automaticamente la natura
di misura cautelare, rimanendo in piedi solo quella sanzionatoria. 
    Sottrae cioe' il trasgressore al suo giudice naturale e lo  priva
delle garanzie costituzionali in ordine ad una pena  accessoria  che,
nella  odierna  vita  quotidiana,  raffigura  un   provvedimento   di
sostanziale limitazione della liberta'  personale.  Si  pensi  a  chi
utilizza  l'autovettura  per  professione  o  per  lavoro,  o  a  chi
semplicemente ha impegni familiari, quali l'accompagnamento di minori
o disabili a scuola o presso centri medici. 
    All'imputato dei reati di cui agli artt. 186 e 187 Cds, assolto o
condannato  ad  una  sanzione  accessoria  piu'  limitata  nel  tempo
rispetto alla misura cautelare disposta dal Prefetto ex art. 223  Cds
e completamente scontata al momento della sentenza penale, non rimane
oggi che la richiesta di risarcimento di danni allo Stato. 
    Pertanto la questione di incostituzionalita' dell'art. 223 c3 Cds
in relazione agli artt. 25,  27,  24  e  13  della  Costituzione,  si
prospetta per due differenti profili: 
        nella parte in cui non prevede che il provvedimento cautelare
cessi comunque il proprio effetto con il superamento favorevole della
visita medica obbligatoria; 
    e conseguentemente: 
        nella parte in cui prevede che il Prefetto possa irrogare una
sanzione superiore nel suo massimo al minimo previsto dagli artt. 186
e 187 Cds quale sanzione accessoria irrogabile dal giudice penale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Dispone la sospensione del provvedimento cautelare e del relativo
procedimento e la trasmissione del quesito alla Corte costituzionale. 
    Si notifichi a: 
        Presidente del Consiglio dei Ministri; 
        Presidente del Senato; 
        Presidente della Camera. 
          Castiglione del Lago, addi' 13 gennaio 2010. 
 
                      Il Giudice di pace: Coppi