N. 349 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2010
Ordinanza del 10 febbraio 2010 emessa dal Giudice di pace di Castiglione del Lago nel procedimento civile promosso da Demi Alessandro contro U.T.G. di Perugia. Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della patente in ipotesi di reato - Sospensione cautelare disposta dal Prefetto in ipotesi di guida in stato di ebbrezza - Cessazione dell'effetto del provvedimento con il superamento della visita medica obbligatoria - Mancata previsione - Denunciata sottrazione del trasgressore al suo giudice naturale - Menomazione delle garanzie costituzionali rispetto ad una pena accessoria sostanzialmente limitativa della liberta' personale. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 223, comma 3. - Costituzione, artt. 13, 24, 25 e 27. Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della patente in ipotesi di reato - Sospensione cautelare disposta dal Prefetto in ipotesi di guida in stato di ebbrezza - Possibilita' che la «sanzione» prefettizia sia superiore nel suo massimo al minimo previsto dagli artt. 186 e 187 del codice stradale quale sanzione accessoria irrogabile dal giudice penale - Denunciata sottrazione del trasgressore al suo giudice naturale - Menomazione delle garanzie costituzionali rispetto ad una pena accessoria sostanzialmente limitativa della liberta' personale. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 223, comma 3. - Costituzione, artt. 13, 24, 25 e 27.(GU n.46 del 17-11-2010 )
IL GIUDICE DI PACE Nella causa civile n. 186/A/08 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa da Demi Alessandro, residente in Firenze, rappresentato dagli avvocati Claudio Stellini e Nicola Cittadini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Castiglione del Lago, via del Progresso 7, ricorrente contro: Ufficio territoriale del governo di Perugia convenuto, avente per oggetto la opposizione al provvedimento prefettizio 30742/08-9436-area III inc. del 22 luglio 2008, considerato che: a seguito di grave incidente stradale nel quale era stato violentemente tamponato, il Demi, in stato di shock era stato ricoverato presso l'Ospedale di Perugia, dove si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti previsti dagli artt. 186 e 187 Cds; tale rifiuto veniva sanzionato a norma dell'art. 186 c7 e 2c Cds: gli Agenti della Polizia Stradale di Castiglione del Lago ritiravano immediatamente la patente di guida e sequestravano il mezzo; successivamente il Prefetto di Perugia emetteva il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art. 223 Cds c.3 dal 7 luglio 2008 al 6 luglio 2010; presentato il ricorso ed esaminato lo stesso in udienze successive, all'udienza del 2 dicembre 2009 la difesa del ricorrente presentava certificato della Commissione Medica insistendo per la sospensione del provvedimento, adducendo tra l'altro profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 223 Cds. e successive modifiche. La giurisprudenza e' univoca nel considerare che il provvedimento cautelare non e' cumulabile con la condanna che il Giudice Penale irroga ai sensi degli artt. 186 e 187 Cds. Ne consegue che il periodo di sospensione della patente di guida sara' solo quello stabilito dalla sentenza penale, da cui verra' detratto il periodo di sospensione cautelare gia' scontato. La quantificazione della sanzione accessoria a seguito di sentenza penale di condanna e' demandato all'art. 186 Cds e successive modifiche, che prevede che la stessa vari da un minimo di 3 mesi (al comma 2 lettera a) ad un massimo di 2 anni (comma 2 lettera c) fino alla revoca della patente nei casi specifici previsti. Il comma 9 del medesimo articolo e il comma 6 dell'art. 187 cds prevedono che il Prefetto, nella immediatezza dell'accertamento e in attesa della definizione del giudizio penale, possa disporre in via cautelare la sospensione della patente di guida fino ad esito favorevole della visita medica. La dissonanza con l'art. 223 comma 3 Cds appare palese. In effetti il Prefetto e' autorizzato da questa norma ad irrogare un provvedimento cautelare - in realta', come si e' visto, un anticipo della sanzione accessoria - fino ad un massimo di dodici mesi, durata pari o anche superiore al massimo che il giudice penale potra' comminare dopo un procedimento completamente istruito. Questa ecc.ma Corte con ord. n. 344 del 2004 (mass. 0028845) respingeva come manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 223 in relazione agli artt. 3, 25 e 111 della Carta costituzionale per errata prospettiva ermeneutica. L'argomentazione che si tratta di due provvedimenti di natura diversa, l'uno cautelare e l'altro sanzionatorio, produce intanto l'effetto che i due provvedimenti, nei fatti entrambi afflittivi, sono indipendenti e quindi cumulabili. Ma, considerazione fondamentale, proprio perche' cautelare e non sanzionatorio, il provvedimento prefettizio deve cessare automaticamente con il superamento favorevole dell'esame medico, basato su risultati ematici che asseverano la assenza di residui attestanti la familiarita' e/o la dipendenza con l'alcool o le sostanze stupefacenti, cosi' codificato dalle nuove formulazioni dell'art. 186 comma 8 e 9 Cds, e dell'art. 187 comma 6 Cds. di per se esaustivi. Queste due considerazioni portano la norma in oggetto in possibile rotta di collisione con i principi della Carta costituzionale. Infatti il Prefetto - autorita' amministrativa - nel momento in cui dispone il provvedimento cautelare, stabilendone la durata senza prevederne la cessazione automatica al momento del superamento della visita in Commissione Medica (che fa venir meno il fondamento presupposto della misura cautelare, cioe' le esigenze di salvaguardia della pubblica incolumita') si sostituisce di fatto all'autorita' giudiziaria, graduando la misura afflittiva indipendentemente dalle risultanze istruttorie, che potrebbero giungere ad una assoluzione dell'imputato. Infatti con la pronuncia favorevole della Commissione Medica, che certifica la idoneita' del soggetto alla guida dell'autoveicolo, cessa automaticamente la natura di misura cautelare, rimanendo in piedi solo quella sanzionatoria. Sottrae cioe' il trasgressore al suo giudice naturale e lo priva delle garanzie costituzionali in ordine ad una pena accessoria che, nella odierna vita quotidiana, raffigura un provvedimento di sostanziale limitazione della liberta' personale. Si pensi a chi utilizza l'autovettura per professione o per lavoro, o a chi semplicemente ha impegni familiari, quali l'accompagnamento di minori o disabili a scuola o presso centri medici. All'imputato dei reati di cui agli artt. 186 e 187 Cds, assolto o condannato ad una sanzione accessoria piu' limitata nel tempo rispetto alla misura cautelare disposta dal Prefetto ex art. 223 Cds e completamente scontata al momento della sentenza penale, non rimane oggi che la richiesta di risarcimento di danni allo Stato. Pertanto la questione di incostituzionalita' dell'art. 223 c3 Cds in relazione agli artt. 25, 27, 24 e 13 della Costituzione, si prospetta per due differenti profili: nella parte in cui non prevede che il provvedimento cautelare cessi comunque il proprio effetto con il superamento favorevole della visita medica obbligatoria; e conseguentemente: nella parte in cui prevede che il Prefetto possa irrogare una sanzione superiore nel suo massimo al minimo previsto dagli artt. 186 e 187 Cds quale sanzione accessoria irrogabile dal giudice penale.
P. Q. M. Dispone la sospensione del provvedimento cautelare e del relativo procedimento e la trasmissione del quesito alla Corte costituzionale. Si notifichi a: Presidente del Consiglio dei Ministri; Presidente del Senato; Presidente della Camera. Castiglione del Lago, addi' 13 gennaio 2010. Il Giudice di pace: Coppi