N. 350 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 2009
Ordinanza del 6 ottobre 2009 emessa dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana - Sez. distaccata di Livorno sul ricorso proposto dal CI-ERRE s.r.l. contro Agenzia delle Dogane - Ufficio di Livorno. Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario - Obbligo di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Prevista inammissibilita' dell'impugnazione in caso di inosservanza - Contrasto con il diritto di difesa - Irragionevolezza - Eccessivita' dell'effetto preclusivo, tanto piu' se, come nel caso di notificazione a mezzo posta, l'inadempienza dipenda da soggetto diverso dall'appellante - Disparita' di trattamento rispetto all'analogo obbligo, privo di sanzione, posto a carico dell'ufficiale giudiziario dall'art. 123 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Irragionevole mancanza di un termine perentorio entro cui il deposito deve essere effettuato. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2 [, secondo periodo, aggiunto dall'art. 3-bis, comma 7, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248]. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.46 del 17-11-2010 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente sentenza sull'appello n. 933/07, spedito il 23 marzo 2007, avverso la sentenza n. 218/02/2006, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, contro: Agenzia dogane Ufficio delle dogane di Livorno; proposto dal ricorrente: CI-ERRE S.r.l. via Portuense, 1555 - Ponte Galeria 00100 Roma; difeso da: Camilli Avv. Massimo, via Manin, 34 - Mestre 30174 Venezia; altre parti coinvolte: Presidente del Consiglio dei Ministri c/o Palazzo Chigi, Palazzo Chigi - 00187 Roma; Presidente del Senato della Repubblica c/o Palazzo Madama, Palazzo Madama - 00186 Roma; Presidente della Camera dei Deputati c/o Palazzo Montecitorio, Palazzo Montecitorio - 00186 Roma. Atti impugnati: rettifica o revisione accertamento n. IM/4 4453/Y IVA importazione. Ordinanza con ricorso depositato il 23 novembre 2004 la S.r.l. CI-ERRE impugnava l'avviso di accertamento della Dogana di Livorno, relativo ad un'importazione dalla Tunisia di capi di abbigliamento, che le era stato notificato in quanto il certificato EUR 1, che accompagnava la merce, era privo della sottoscrizione dell'esportatore attestante l'origine dei prodotti. La Commissione Provinciale di Livorno rigettava il ricorso poiche' riteneva la sottoscrizione dell'esportatore elemento essenziale e, non essendo giunto nessun chiarimento dalle autorita' doganali tunisine, l'apposizione di un timbro senza la sottoscrizione non poteva ritenersi equivalente alla sottoscrizione. La societa' ricorreva in appello, ma l'ufficio eccepiva l'inammissibilita' del gravame per il mancato deposito della copia dell'atto di appello presso la Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi dell'art. 53, comma 2, decreto legislativo n. 546/92, non essendo stata effettuata la notifica dell'appello a mezzo di ufficiale giudiziario. Orbene proprio rispetto a tale norma si pongono dubbi di costituzionalita' che richiedono di essere sottoposti al vaglio della Consulta. La rilevanza della norma nel giudizio in corso e' evidente poiche', laddove la stessa non venisse dichiarata incostituzionale, determinerebbe l'inammissibilita' del ricorso con l'impossibilita', pertanto, di esaminare i motivi dell'appello. Quanto alla sua non manifesta infondatezza si osserva quanto segue. La questione era stata gia' sollevata alla Corte costituzionale dalla Comissione Tributaria Regionale della Sicilia sezione staccata di Caltanisetta in relazione agli artt. 2, 3 e 24 Cost. ed era stata decisa con ordinanza n. 199/2008 che aveva disposto la restituzione degli atti al giudice a quo che nel frattempo non era piu' in possesso della giurisdizione sulla materia in discussione per effetto della sentenza n. 130/2008 della Corte costituzionale. Sono, pertanto, rimaste impregiudicate tutte le questioni che la Commissione Regionale aveva posto e che questo giudice ritiene di riproporre integralmente. Il contrasto con il diritto di difesa in giudizio di cui all'art. 24 Cost. si configura dal momento che l'esigenza di informare il giudice di primo grado dell'intervenuto appello (al fine di evitare che possa essere dichiarato erroneamente il passaggio in giudicato della sentenza) e' soddisfatta dall'esistenza dell'obbligo a carico della segreteria del giudice di appello di richiedere la trasmissione del fascicolo processuale con la copia autentica della sentenza di primo grado. Appare, inoltre, eccessivo e pertanto irragionevole l'effetto preclusivo dell'impugnazione fissato con l'inammissibilita' per un'attivita' che appare estranea al giudizio ai appello. Inoltre, laddove la notifica avvenga a mezzo posta, si sanziona con l'inammissibilita' un'attivita' che deve essere posta in essere dall'agente postale e, pertanto, viene punita un'inadempienza da parte di un soggetto diverso dall'appellante. Infine si riscontra una disparita' di trattamento, con conseguente contrasto con l'art. 3 Cost., per il fatto che l'analogo obbligo posto a carico dell'ufficiale giudiziario dall'art. 123 disp. Att. C.p.c. non e' sanzionato in alcun modo. Altrettanto irragionevole, e quindi contrario ai canoni degli artt. 3 e 24 Cost., e' la mancanza di un termine perentorio entro cui effettuare un'attivita' dalla cui mancanza scaturisce un effetto paralizzante come l'inammissibilita'. Ne', per scongiurare una pronuncia di incostituzionalita', puo' accogliersi quanto affermato dall'Avvocatura erariale nel corso del giudizio conclusosi con l'ordinanza n. 199/2008 circa una lettura costituzionalmente orientata che dovrebbe far leggere la sanzione per il mancato deposito come improcedibilita' e non inammissibilita' consentendo peraltro il deposito fino all'esito del giudizio di primo grado in mancanza di un termine espresso. Appare operazione ermeneutica ardita ritenere che il legislatore, nel momento in cui innovava una disciplina vigente, abbia usato in modo atecnico il termine inammissibilita' che ha un suo preciso significato giuridico; inoltre resterebbe inspiegabile il bisogno di introdurre un motivo di improcedibilita' sanabile fino all'emissione della sentenza di appello quando lo scopo per cui tale previsione sarebbe posta (rendere edotto il giudice di primo grado del mancato passaggio in giudicato della sua sentenza) sarebbe gia' stato raggiunto nel momento in cui la segreteria del giudice di appello aveva richiesto gli atti. In conclusione, pur essendo chiara la ratio della intervenuta modifica del secondo comma dell'art. 53 decreto legislativo n. 546/92, non puo' prescindersi da un giudizio di non manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalita' sollevata. Il rischio di un apparente passaggio in giudicato della sentenza appellata e' scongiurato da quanto previsto dal terzo comma del medesimo art. 53 ove prevede che il giudice investito dell'appello chieda subito dopo il deposito dell'appello la trasmissione del fascicolo del giudizio di primo grado. L'avverbio usato non lascia dubbi circa il fatto che non si debba far trascorrere alcun intervallo temporale apprezzabile tra il deposito e la richiesta ed in ogni caso ben puo' lasciarsi in vita l'obbligo esistente eliminando, pero', una sanzione cosi' sproporzionata.
P. Q. M. Dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546/92 in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. La presente ordinanza sara' eseguita dall'Amministrazione ed e' depositata presso la segreteria della Commissione che provvedera' a darne comunicazione alle parti. Cosi' deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 26 maggio 2009. Il Presidente estensore: De Carlo