N. 314 SENTENZA 3 - 11 novembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Porti e aeroporti - Opere pubbliche - Norme della Regione  Toscana  -
  Riserva  alla   Regione   delle   funzioni   per   la   valutazione
  dell'idoneita' tecnica dei progetti relativi alle opere  realizzate
  nei porti di interesse regionale ivi compresi  quelli relativi alle
  opere di grande infrastrutturazione  portuale  -  Esclusione  della
  richiesta obbligatoria  del  parere  del  Consiglio  superiore  dei
  lavori pubblici  con  riguardo  ai  progetti  definitivi  di  opere
  portuali di competenza regionale, che siano finanziati  per  almeno
  il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore
  a venticinque milioni di euro - Violazione della normativa  statale
  costituente principio fondamentale della materia "porti e aeroporti
  civili" - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n.  66,  art.  1,  che
  modifica l'art. 25 della legge della Regione  Toscana  1º  dicembre
  1998, n. 88. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 28 gennaio 1994, n.  84,
  artt. 4 e 5; d.lgs. 31 marzo 1998, 112, artt. 104 e 105; d.lgs.  12
  aprile 2006, n. 163, art. 127; d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204,  art.
  1; legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 8 comma 6-bis. 
Porti e aeroporti - Opere pubbliche - Norme della Regione  Toscana  -
  Previsione che la struttura regionale  competente  debba  esprimere
  parere  obbligatorio  e  vincolante  sull'idoneita'  tecnica  delle
  previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro  sessanta
  giorni dalla trasmissione del piano -  Esclusione  della  richiesta
  obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
  con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza
  regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta  per  cento
  dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque  milioni
  di euro - Violazione della normativa statale costituente  principio
  fondamentale  della  materia   "porti   e   aeroporti   civili"   -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n.  66,  art.  9,  che
  modifica l'art. 47-ter della legge della Regione Toscana 3  gennaio
  2005, n. 1. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 28 gennaio 1994, n.  84,
  artt. 4 e 5; d.lgs. 31 marzo 1998, 112, artt. 104 e 105; d.lgs.  12
  aprile 2006, n. 163, art. 127; d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204,  art.
  1; legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 8 comma 6-bis. 
Porti e aeroporti - Opere pubbliche - Norme della Regione  Toscana  -
  Previsione che tutti i progetti delle opere  inerenti  a  porti  di
  interesse regionale siano conformi al piano regolatore  portuale  e
  siano  approvati  dal  comune  di  interesse,  previa   valutazione
  positiva  dell'idoneita'   tecnica   effettuata   dalla   struttura
  regionale competente - Esclusione della richiesta obbligatoria  del
  parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo  ai
  progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale,  che
  siano finanziati per almeno il cinquanta per cento  dallo  Stato  e
  che siano di importo superiore a  venticinque  milioni  di  euro  -
  Violazione   della   normativa   statale   costituente    principio
  fondamentale  della  materia   "porti   e   aeroporti   civili"   -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66,  art.  10,  che
  inserisce l'art. 47-quater nella  legge  della  Regione  Toscana  3
  gennaio 2005, n. 1. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 28 gennaio 1994, n.  84,
  artt. 4 e 5; d.lgs. 31 marzo 1998, 112, artt. 104 e 105; d.lgs.  12
  aprile 2006, n. 163, art. 127; d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204,  art.
  1; legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 8, comma 6-bis. 
(GU n.46 del 17-11-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,
  Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  1,  9  e  10
della legge della Regione Toscana 9 novembre  2009,  n.  66,  recante
«Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione
agli enti locali e disciplina generale delle funzioni  amministrative
e  dei  compiti  in   materia   di   urbanistica   e   pianificazione
territoriale,  protezione  della  natura  e   dell'ambiente,   tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti  e  gestione  dei  rifiuti,  risorse
idriche e difesa del suolo,  energia  e  risorse  geotermiche,  opere
pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11  dicembre
1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale  3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in  materia
di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla
sicurezza sismica delle opere e delle  infrastrutture  di  competenza
statale», promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 5-11 gennaio 2010, depositato in cancelleria il
12 gennaio 2010 ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    Udito nell'udienza pubblica del  21  settembre  2010  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente
del Consiglio dei ministri e  l'avvocato  Nicoletta  Gervasi  per  la
Regione Toscana. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso del  4
gennaio 2010, depositato  in  cancelleria  il  12  gennaio  2010,  ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 9 e
10 della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66,  recante
«Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione
agli enti locali e disciplina generale delle funzioni  amministrative
e  dei  compiti  in   materia   di   urbanistica   e   pianificazione
territoriale,  protezione  della  natura  e   dell'ambiente,   tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti  e  gestione  dei  rifiuti,  risorse
idriche e difesa del suolo,  energia  e  risorse  geotermiche,  opere
pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11  dicembre
1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale  3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in  materia
di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla
sicurezza sismica delle opere e delle  infrastrutture  di  competenza
statale»,  per  violazione  dell'art.   117,   terzo   comma,   della
Costituzione, che riserva alla potesta'  legislativa  concorrente  di
Stato e Regioni la materia «porti e aeroporti civili». 
    Le norme impugnate secondo lo Stato sarebbero censurabili  per  i
seguenti motivi: 
        a) l'art. 1, nel sostituire l'art. 25 della  legge  regionale
1° dicembre 1998, n. 88, ai commi 1 e 2, in particolare, riserva alla
Regione le funzioni per la «valutazione  dell'idoneita'  tecnica  dei
progetti relativi  alle  opere  realizzate  nei  porti  di  interesse
regionale ivi compresi i  progetti  relativi  alle  opere  di  grande
infrastrutturazione portuale» (art. 25, comma 1,  lett.  b).  A  tale
fine  sono  considerate  opere  di  grande   infrastrutturazione   le
costruzioni di canali marittimi,  di  dighe  foranee  di  difesa,  di
darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonche' l'escavazione  e
l'approfondimento dei fondali; 
        b)  l'art.  9,  nel  sostituire  l'art.  47-ter  della  legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1, al comma 3, prevede espressamente che
la struttura regionale competente debba esprimere parere obbligatorio
e vincolante sull'idoneita' tecnica delle  previsioni  contenute  nel
piano regolatore portuale, entro sessanta giorni  dalla  trasmissione
del piano; 
        c) l'art. 10, nell'introdurre  l'art.  47-quater  all'interno
della stessa legge regionale n. 1  del  2005,  dispone  che  tutti  i
progetti delle opere dei porti di interesse regionale siano  conformi
al  piano  regolatore  portuale  e  siano  approvati  dal  comune  di
interesse,  previa  valutazione   positiva   dell'idoneita'   tecnica
effettuata   dalla   struttura   regionale   competente   ai    sensi
dell'articolo 25, comma 1, lett. b), come  modificato  ai  sensi  del
citato articolo 1 della legge regionale in esame. 
    Dette norme, cosi' come esplicitato al punto 11 del «Considerato»
del  preambolo  della  legge  regionale,  che  della   legge   stessa
costituisce parte integrante, disciplinano la funzione concernente la
valutazione dell'idoneita' tecnica dei progetti relativi  alle  opere
dei porti regionali, individuando una struttura regionale  che  opera
detta valutazione,  attivita'  svolta  in  precedenza  dal  Consiglio
superiore dei lavori pubblici. 
    Le predette norme regionali, attribuendo  la  prevista  attivita'
valutativa  esclusivamente  agli  uffici  regionali,  si  pongono  in
contrasto con il complesso  di  disposizioni  statali  che  affermano
l'obbligatorieta'  del  parere  -  peraltro  non  vincolante  -   del
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  in  materia  di   «Piani
regolatori portuali» e realizzazione delle relative opere. 
    Infatti, il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  ai  sensi
dell'art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice
dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell'art. 2 del
decreto del Presidente  della  Repubblica  27  aprile  2006,  n.  204
(Regolamento  di  riordino  del  Consiglio   superiore   dei   lavori
pubblici),  esercita  funzioni  consultive  ed  esprime  pareri,  tra
l'altro, di carattere obbligatorio sui progetti  definitivi,  ovvero,
nei casi previsti dalla legge, sui progetti  preliminari,  di  lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per  almeno  il
50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro,
sui piani portuali, ai sensi dell'articolo 5 della legge  28  gennaio
1994, n. 84 (Riordino della legislazione  in  materia  portuale).  Si
segnala inoltre che l'art. 8, comma 1, n. 6), della legge  18  giugno
2009,  n.  69   (Disposizioni   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', nonche' in  materia  di  processo
civile), tra le modifiche alla legge 7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi), volte alla certezza  dei  tempi
in caso di attivita' consultiva e valutazioni tecniche, ha introdotto
una specifica disposizione a salvaguardia  della  previsione  di  cui
all'articolo 127 del predetto codice dei contratti pubblici. 
    Rispetto all'obbligatorieta' del parere previsto dalla  normativa
statale di riferimento in materia di «Piani  regolatori  portuali»  e
realizzazione delle relative opere in capo al Consiglio superiore dei
lavori  pubblici,  la  legge  regionale  nulla  dispone,  attribuendo
l'attivita'   valutativa   esclusivamente   agli   uffici   regionali
competenti. 
    Alla luce del complesso delle disposizioni statali riferite  alla
materia in oggetto non potrebbe che  desumersi  che  le  stesse,  nel
prevedere il parere obbligatorio del Consiglio superiore  dei  lavori
pubblici, concretizzino un principio fondamentale  nella  materia  di
potesta'  concorrente  «porti  e  aeroporti   civili»,   a   garanzia
dell'uniformita' sul territorio nazionale dei criteri per lo sviluppo
coerente ed organico della pianificazione delle aree portuali  e  che
tale principio non possa essere disatteso dal legislatore regionale. 
    Pertanto, le  norme  regionali  sopra  richiamate  risulterebbero
adottate  in  violazione  dell'articolo  117,  terzo   comma,   della
Costituzione,  considerato  il   mancato   rispetto   del   principio
fondamentale in materia  di  «porti  e  aeroporti  civili»,  riferito
all'obbligatorieta'  dell'acquisizione  del  parere   del   Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici  per  la  realizzazione   di   opere
all'interno di un porto. 
    2. - Con memoria del  29  gennaio  2010  la  regione  Toscana  ha
chiesto che il ricorso sia respinto, rilevando che l'articolo 105 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti  locali,
in attuazione del capo I della legge 15  marzo  1997,  n.  59),  come
modificato dall'art. 9 della  legge  16  marzo  2001,  n.  88  (Nuove
disposizioni in materia di  investimenti  nelle  imprese  marittime),
successivo alla normativa di cui alla legge 28 gennaio  1994,  n.  84
(Riordino della legislazione  in  materia  portuale),  stabilisce  la
permanenza in capo allo Stato delle sole funzioni amministrative  nei
porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato,
nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale  nonche'
nelle  aree  di  preminente  interesse  nazionale   individuate   con
l'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali  marittime
escluse della delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616), ai sensi di quanto previsto dall'art.  4  della
legge n. 84 del 1994. 
    Tale assetto  di  competenze  e'  stato  considerato  conforme  a
Costituzione dalla Corte costituzionale che, nelle sentenze n. 89 del
2006 e n. 344 del 2007, ha chiarito che i porti non classificati come
finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza  dello  Stato,  ne'
come porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, sono di
interesse economico regionale, e nel loro ambito le  competenze  sono
regionali;  questo  per  il  rispetto  del  riparto  di  attribuzioni
risultante dall'art. 117 della Costituzione nelle materie del governo
del territorio, porti ed aeroporti civili, grandi reti di trasporto e
navigazione, turismo, industria alberghiera e lavori pubblici. 
    In sostanza, il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  esprime
il suo parere tecnico sulle opere e sui piani regolatori relativi  ai
porti  di  competenza  statale  e  non  anche  a  quelli  di  rilievo
regionale. Infatti l'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 non ha posto
alcuna eccezione in ordine alle funzioni consultive mantenute in capo
ad un organo consultivo statale,  ma  ha  chiaramente  stabilito  che
tutte le funzioni sono trasferite alle  Regioni  e,  in  particolare,
quelle relative alla programmazione, pianificazione, progettazione ed
esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica  e  manutenzione
dei porti di  rilievo  regionale  ed  interregionale  e  delle  opere
edilizie a servizio dell'attivita' portuale. 
    L'art. 127 del d.lgs. n. 163 del 2006  chiarisce,  poi,  in  modo
inequivocabile che il Consiglio superiore dei lavori pubblici  e'  il
massimo organo  tecnico  consultivo  dello  Stato.  Non  si  rinviene
dunque, nell'ordinamento vigente, il principio alla  luce  del  quale
detto organo debba esprimere un parere obbligatorio su tutti i  piani
regolatori dei porti di rilievo regionale. Tale norma inoltre prevede
che  il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  esprime  parere
obbligatorio  sui  progetti  definitivi  dei   lavori   pubblici   di
competenza statale o comunque finanziati per almeno  la  meta'  dallo
Stato. Dunque, il ruolo  consultivo  obbligatorio  del  Consiglio  e'
chiaramente ricondotto alle opere di competenza dello Stato,  mentre,
come rilevato, per i porti regionali ormai le competenze  fanno  capo
alle Regioni. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 2006, n. 204, (Regolamento di riordino del Consiglio superiore
dei lavori pubblici) parimenti fa riferimento al ruolo consultivo del
Consiglio superiore dei lavori pubblici per i compiti attribuiti allo
Stato  e,  anzi,  aggiunge  che  cio'  avviene  «nel  rispetto  delle
prerogative delle Regioni». Ancora, l'art. 5 della legge  n.  84  del
1994 deve essere letto alla  luce  del  trasferimento  di  competenze
operato dal richiamato art. 105 del d.lgs. n. 112 del  1998.  Infine,
l'art. 8, comma 6-bis, della legge n. 69 del 2009 dispone  che  resta
fermo quanto previsto dall'art. 127 del d.lgs.  n.  163  del  2006  e
successive  modificazioni,   con   la   conseguenza   che,   per   le
Amministrazioni diverse dallo Stato, il Consiglio superiore  rilascia
i propri pareri su richiesta delle Amministrazioni stesse.  Le  norme
regionali  non  violerebbero  dunque  alcun  principio  posto   dalla
normativa statale. 
    3. - Nell'imminenza  della  discussione  la  Regione  Toscana  ha
depositato  memoria  con  la  quale  ha  ribadito  le  argomentazioni
contenute nell'atto di costituzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dubita  della
legittimita' costituzionale degli articoli 1,  9  e  10  della  legge
della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, recante «Modifiche alla
legge regionale 1° dicembre  1998,  n.  88  (Attribuzione  agli  enti
locali e disciplina generale  delle  funzioni  amministrative  e  dei
compiti in materia  di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale,
protezione della natura e dell'ambiente, tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse  idriche  e  difesa  del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,  viabilita'  e
trasporti conferite alla Regione dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998,  n.  91  (Norme
per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.  1
(Norme per il  governo  del  territorio),  in  materia  di  porti  di
interesse regionale, navigazione interna, controlli  sulla  sicurezza
sismica delle opere e delle infrastrutture  di  competenza  statale»,
per violazione dell'art. 117, terzo comma,  della  Costituzione,  che
riserva alla potesta' legislativa concorrente di Stato e  Regioni  la
materia  «porti  e  aeroporti  civili»,  in  quanto,  attribuendo  la
valutazione dell'idoneita' tecnica dei progetti relativi  alle  opere
realizzate nei porti regionali esclusivamente agli uffici  regionali,
le norme impugnate si porrebbero in contrasto  con  il  complesso  di
disposizioni statali che affermano  l'obbligatorieta'  del  parere  -
peraltro non vincolante - del Consiglio superiore dei lavori pubblici
in materia di «Piani regolatori portuali». 
    A queste conclusioni si oppone la Regione, la quale sostiene che,
dopo l'entrata in vigore dell'articolo 105 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del  capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall'articolo  9
della legge 16 marzo 2001, n. 88, (Nuove disposizioni in  materia  di
investimenti nelle imprese marittime), successivo alla  normativa  di
cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, (Riordino  della  legislazione
in materia portuale),  sono  rimaste  allo  Stato  solo  le  funzioni
amministrative nei porti finalizzati alla  difesa  militare  ed  alla
sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica nazionale  ed
internazionale nonche' nelle aree di preminente  interesse  nazionale
individuate  con  l'aggiornamento  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 21 dicembre  1995  (Identificazione  delle
aree demaniali marittime escluse della delega alle regioni  ai  sensi
dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 4 della citata legge n. 84 del 1994. 
    2. - Il ricorso e' fondato. 
    2.1. - E' necessario partire dall'esame della  legge  n.  84  del
1994, il cui art. 4 opera  la  distinzione  tra  porti  di  interesse
internazionale, statale e regionale,  mentre  il  successivo  art.  5
stabilisce che il piano regolatore portuale e' inviato per il  parere
al Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
    Sulla base delle citate disposizioni  lo  Stato  ritiene  che  la
normativa impugnata, escludendo il parere obbligatorio del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, violi l'art. 117, terzo  comma,  della
Costituzione. 
    Infatti: l'art. 1, comma 1, lettera b), della Regione Toscana  n.
66 del 2009, attribuisce alla Regione la  valutazione  dell'idoneita'
tecnica dei progetti relativi alle  opere  realizzate  nei  porti  di
interesse regionale, ivi compresi i progetti relativi alle  opere  di
grande infrastrutturazione portuale; l'art. 9, comma 3,  dispone  che
la struttura  regionale  competente  esprime  parere  obbligatorio  e
vincolante sull'idoneita'  tecnica  delle  previsioni  contenute  nel
piano regolatore portuale, entro sessanta giorni  dalla  trasmissione
del piano; mentre l'art. 10, comma 1, stabilisce che tutti i progetti
delle opere dei porti di interesse regionale sono conformi  al  piano
regolatore portuale e sono approvati dal comune,  previa  valutazione
positiva dell'idoneita' tecnica effettuata dalla struttura  regionale
competente ai sensi dell'articolo 25,  comma  1,  lettera  b),  della
citata legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88. 
    Successivamente alla legge n. 84  del  1994,  e'  intervenuto  il
d.lgs. n. 112 del 1998, il quale, all'art. 104,  stabilisce  che  «1.
Sono mantenute allo Stato le funzioni  relative:  (omissis)  s)  alla
classificazione dei  porti;  alla  pianificazione,  programmazione  e
progettazione degli interventi aventi ad oggetto la  costruzione,  la
gestione, la bonifica e la manutenzione dei  porti  e  delle  vie  di
navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale,
dei bacini di carenaggio, di fari e  fanali,  nei  porti  di  rilievo
nazionale e internazionale»; mentre il successivo  art.  105  dispone
che «1. Sono conferite alle regioni  e  agli  enti  locali  tutte  le
funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente  capo
e non attribuite alle autorita' portuali dalla legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Tra le  funzioni
di cui al comma 1 sono, in particolare,  conferite  alle  regioni  le
funzioni relative: (omissis) e) alla programmazione,  pianificazione,
progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica
e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale  delle
opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale». 
    Da tali norme emerge che residuano allo Stato  solo  le  funzioni
concernenti  porti  internazionali  e  nazionali,  mentre   risultano
attribuite  alla  Regione  tutte  le  funzioni  concernenti  i  porti
regionali, con esclusione della subordinazione dell'esercizio di tali
attivita' al parere del Consiglio superiore. 
    A cio' si deve aggiungere che ai sensi dell'art. 127 del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE) «Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici
esprime  parere  obbligatorio  sui  progetti  definitivi  di   lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per  almeno  il
50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro,
nonche' parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano
pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove  esse
ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo  inferiore  a
25 milioni di  euro,  le  competenze  del  Consiglio  superiore  sono
esercitate dai  comitati  tecnici  amministrativi  presso  i  servizi
integrati  infrastrutture  e  trasporti  (SIIT).  Qualora  il  lavoro
pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi
di particolare rilevanza e complessita',  il  direttore  del  settore
infrastrutture  sottopone  il  progetto,   con   motivata   relazione
illustrativa, al parere del Consiglio superiore». 
    Inoltre, l'art. 1 del d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204  (Regolamento
di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici) dispone  che
«Il Consiglio superiore,  nell'ambito  dei  compiti  attribuiti  allo
Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province
autonome, delle province e dei comuni, esercita  funzioni  consultive
ed  esprime  pareri:  a)  di  carattere  obbligatorio  sui   progetti
definitivi, ovvero, nei  casi  previsti  dalla  legge,  sui  progetti
preliminari, di lavori pubblici di  competenza  statale,  o  comunque
finanziati per almeno  il  50  per  cento  dallo  Stato,  di  importo
superiore ai 25  milioni  di  euro,  sui  piani  portuali,  ai  sensi
dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e  inoltre  sui
progetti di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato relativi all'informatica ed alle infrastrutture
tecnologiche  a  servizio  del  trasporto   combinato   terrestre   e
marittimo, dei sistemi portuali, degli interporti e della  logistica,
onde  garantire  l'interoperabilita'   delle   tecnologie   e   delle
piattaforme software e agevolare  l'accesso  alle  infrastrutture  di
trasporto». 
    Infine, l'art. 8, comma 6-bis, della legge n. 69 del 2009 dispone
che resta fermo quanto previsto dall'art. 127 d.lgs. n. 163 del  2006
e successive modificazioni. 
    Dalla successione temporale delle disposizioni richiamate  emerge
chiaramente che, sulla base degli artt. 4 e 5 della legge n.  84  del
1994, il piano regolatore portuale, adottato nei modi di  legge,  era
inviato per il parere obbligatorio al Consiglio superiore dei  lavori
pubblici,  che  si  esprimeva   entro   quarantacinque   giorni   dal
ricevimento  dell'atto,  intendendosi  tale  parere  reso  in   senso
favorevole dopo l'inutile decorso del predetto termine. A seguito del
mutamento  del  quadro  normativo   per   effetto   delle   ricordate
disposizioni di cui agli artt. 104 e 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 e
127 del d.lgs. n. 163 del 2006, la richiesta obbligatoria del  parere
del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  e'  esclusa  solo  con
riguardo ai progetti  definitivi  di  opere  portuali  di  competenza
regionale che non siano finanziati per almeno il cinquanta per  cento
dallo Stato, o che siano  di  importo  non  superiore  a  venticinque
milioni di euro. 
    Viceversa il mantenimento del parere obbligatorio  del  Consiglio
superiore dei  lavori  pubblici  per  le  altre  ipotesi  costituisce
principio fondamentale della materia «porti e  aeroporti  civili»,  e
pertanto le norme impugnate - le quali invece escludono in ogni  caso
la richiesta di questo parere - sono  costituzionalmente  illegittime
per contrasto con tale principio fondamentale e, quindi,  con  l'art.
117, terzo comma, Cost. 
    Ne  consegue  che   deve   essere   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 1,  9  e  10  della  legge  della  Regione
Toscana n. 66 del 2009, nella parte in  cui  escludono  la  richiesta
obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici
con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali  di  competenza
regionale, che siano finanziati per almeno  il  cinquanta  per  cento
dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di
euro. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1,  9  e  10
della legge della Regione Toscana 9 novembre  2009,  n.  66,  recante
«Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione
agli enti locali e disciplina generale delle funzioni  amministrative
e  dei  compiti  in   materia   di   urbanistica   e   pianificazione
territoriale,  protezione  della  natura  e   dell'ambiente,   tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti  e  gestione  dei  rifiuti,  risorse
idriche e difesa del suolo,  energia  e  risorse  geotermiche,  opere
pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11  dicembre
1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale  3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in  materia
di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla
sicurezza sismica delle opere e delle  infrastrutture  di  competenza
statale», nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria  del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici  con  riguardo  ai
progetti definitivi di opere portuali  di  competenza  regionale  che
siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e  che
siano di importo superiore a venticinque milioni di euro. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria l'11 novembre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola