N. 319 ORDINANZA 3 - 11 novembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati tributari -  Delitto  di  omesso  versamento  dell'imposta  sul
  valore aggiunto (I.V.A.)  -  Ritenuta  applicabilita'  della  norma
  incriminatrice anche in rapporto a fatti commessi prima  della  sua
  entrata  in  vigore  -  Denunciata  violazione  dei   principi   di
  uguaglianza e di  irretroattivita'  della  legge  penale  -  Omessa
  descrizione della fattispecie concreta e omessa  motivazione  sulla
  rilevanza - Insufficiente ed oscura motivazione sulla non manifesta
  infondatezza - Manifesta inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter,  aggiunto  dall'art.  35,
  comma  7,  del  d.l.  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  in  relazione
  all'art. 5 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000. 
- Costituzione, artt. 3 e 25. 
(GU n.46 del 17-11-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo  MADDALENA,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Sabino CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe  TESAURO,
  Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
  GROSSI. 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  10-ter  del
decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 (Nuova disciplina  dei  reati
in materia di imposte sui redditi e  sul  valore  aggiunto,  a  norma
dell'articolo  9  della  legge  25  giugno  1999,  n.  205)  aggiunto
dall'art. 35, comma  7  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto   all'evasione
fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
n. 248, promosso dal Tribunale di Orvieto nel procedimento  penale  a
carico di L. N. con ordinanza del 16 maggio 2008, iscritta al  n.  81
del registro ordinanze 2010 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre  2010  il  giudice
relatore Giuseppe Frigo. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 16 maggio  2008,  trasmessa  alla
Corte il 25 gennaio 2010, il Tribunale di  Orvieto,  in  composizione
monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt.  3  e  25  della
Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,  a
norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n.  205),  aggiunto
dall'art. 35, comma 7,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto   all'evasione
fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
n. 248, «in relazione all'art. 5» del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000,
«nella parte in cui prevede l'applicazione della normativa  ai  fatti
commessi prima della sua entrata in vigore»; 
        che il giudice a quo - rilevato che il reato di cui  all'art.
10-ter del d.lgs. n. 274 del  2000  «e'  stato  introdotto  in  epoca
successiva alla scadenza dei pagamenti periodici relativi ai  redditi
del 2005» - reputa «doversi accertare la legittimita'  costituzionale
della suddetta normativa relativamente ai fatti contestati»; 
        che  il  rimettente  «sospetta»,  in  specie,  la  violazione
dell'art. 3 Cost. in rapporto al principio di  eguaglianza,  «perche'
il  termine  di  pagamento   dell'imposta   dovuta   in   base   alla
dichiarazione  annuale  dei  redditi  coincideva  con  la   data   di
presentazione della dichiarazione  anteriore  all'entrata  in  vigore
della normativa di cui se ne pretende l'applicazione»; 
        che sarebbe, altresi',  violato  l'art.  25  Cost.,  «perche'
nessuno puo' essere punito se non in  forza  di  una  legge  che  sia
entrata in vigore prima dei fatti contestati»; 
        che nel  giudizio  di  costituzionalita'  e'  intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il  quale  ha  chiesto  che  la
questione sia dichiarata inammissibile  per  difetto  di  motivazione
sulla rilevanza e sui parametri costituzionali evocati  o,  comunque,
nel merito, manifestamente infondata per erroneita'  del  presupposto
interpretativo. 
    Considerato che, nell'ordinanza di rimessione, il giudice  a  quo
omette totalmente di descrivere la fattispecie concreta  oggetto  del
giudizio principale e di motivare sulla rilevanza della questione; 
        che anche la motivazione  sulla  non  manifesta  infondatezza
presenta evidenti carenze, risultando insufficiente e oscura; 
        che, quanto  alla  ipotizzata  violazione  del  principio  di
irretroattivita' della norma incriminatrice (art. 25, secondo  comma,
della Costituzione), il giudice a quo non spiega,  infatti,  in  modo
adeguato perche' - a suo avviso - il censurato art. 10-bis del d.lgs.
10 marzo 2000, n. 74  (Nuova  disciplina  dei  reati  in  materia  di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a  norma  dell'articolo  9
della legge 25 giugno 1999, n. 205),  che  contempla  il  delitto  di
omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovrebbe  trovare
applicazione anche in rapporto  a  fatti  commessi  prima  della  sua
entrata in vigore, nonostante il disposto dell'art. 2,  primo  comma,
del codice penale; 
        che con riguardo, poi, al dedotto contrasto con il  principio
di eguaglianza  (art.  3  Cost.),  il  giudice  a  quo  prospetta  un
argomento - oltre che inesatto - di  per  se'  inconferente  ai  fini
della  dimostrazione  del  vulnus  denunciato  (quale,   in   specie,
l'asserita coincidenza del termine per il versamento dell'imposta sul
valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale con  quello
di presentazione della dichiarazione stessa); 
        che  dall'ordinanza  di  rimessione  non  e'   dato   neppure
comprendere,  infine,  per  quale  ragione  venga   coinvolto   nello
scrutinio di costituzionalita' («in relazione») anche  l'art.  5  del
d.lgs. n. 74 del 2000, che prevede il delitto di omessa presentazione
della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi  o  sul
valore aggiunto (norma menzionata unicamente nel dispositivo); 
        che  le  manchevolezze  evidenziate  rendono   la   questione
manifestamente  inammissibile   (ex   plurimis,   quanto   all'omessa
descrizione della fattispecie concreta e all'omessa motivazione sulla
rilevanza, ordinanze n. 85 del 2010, n. 201 e n. 181 del 2009; quanto
al difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, ordinanze
n. 202, n. 191 e n. 122 del 2009). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 10-ter del decreto  legislativo
10 marzo 2000, n. 74  (Nuova  disciplina  dei  reati  in  materia  di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a  norma  dell'articolo  9
della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'art. 35, comma  7,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per  il
rilancio  economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di  contrasto  all'evasione  fiscale),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248,  in  relazione
all'art. 5  del  medesimo  d.lgs.  n.  74  del  2000,  sollevata,  in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,  dal  Tribunale  di
Orvieto con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                         Il redattore: Frigo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria l'11 novembre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola