N. 322 ORDINANZA 3 - 11 novembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Separazione personale  dei  coniugi  -  Procedimento  di  separazione
  giudiziale - Ordinanze del giudice istruttore in materia di  revoca
  o modifica dei  provvedimenti  temporanei  ed  urgenti  emessi  dal
  presidente del tribunale nell'interesse della prole e  dei  coniugi
  ai  sensi  dell'art.  708,  terzo  comma,   cod.   proc.   civ.   -
  Reclamabilita' davanti al tribunale in  composizione  collegiale  -
  Mancata  previsione  -  Denunciata  violazione  dei   principi   di
  uguaglianza, di terzieta' e di imparzialita' dell'organo decidente,
  nonche'  asserita  incidenza  sul  diritto  di  difesa   -   Omessa
  sperimentazione    della    possibilita'    di     pervenire     ad
  un'interpretazione conforme a Costituzione - Impropria richiesta di
  avallo interpretativo - Difetto di una soluzione costituzionalmente
  obbligata in ambito demandato alla discrezionalita' del legislatore
  - Manifesta inammissibilita' delle questioni. 
- Cod. proc. civ., artt. 709, quarto comma, e 709-ter. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma. 
(GU n.46 del 17-11-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo  MADDALENA,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Sabino CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe  TESAURO,
  Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
  GROSSI. 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 709, quarto
comma,  e  709-ter  del  codice  di  procedura  civile  promossi  dal
Tribunale di  Cagliari  con  due  ordinanze  del  28  novembre  2009,
iscritte ai numeri 126 e 137 del registro ordinanze 2010 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 18  e  20, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2010. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre  2010  il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto che, con  ordinanza  emessa  il  28  novembre  2009,  il
Tribunale  ordinario  di  Cagliari,  in  composizione  collegiale   -
chiamato  a  pronunciarsi  su  un  reclamo  proposto,   ex   articolo
669-terdecies del codice di procedura  civile,  avverso  un'ordinanza
con la quale il giudice istruttore, nell'ambito di un procedimento di
separazione giudiziale, aveva  modificato  le  condizioni  economiche
stabilite dal presidente del tribunale - ha sollevato, in riferimento
agli articoli 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale  dell'articolo  709,  quarto
comma, del medesimo codice, «nella  parte  in  cui  non  consente  di
sottoporre  a  reclamo  davanti   al   Tribunale,   in   composizione
collegiale, le ordinanze del giudice istruttore in materia di  revoca
o  modifica  dei  provvedimenti  temporanei  ed  urgenti  emessi  dal
presidente del tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi  ai
sensi dell'art. 708, 3° comma, c.p.c.»; 
        che il rimettente rileva innanzitutto  che  «nell'ambito  del
giudizio di separazione, disciplinato dagli artt. 706 e seguenti cod.
proc. civ., non esiste alcuna disposizione che espressamente consenta
[neppure con interpretazione estensiva o analogica] il reclamo  delle
ordinanze  di  revoca  o  modifica   dei   cosiddetti   provvedimenti
presidenziali, adottate dal giudice istruttore»;  cio'  in  quanto  i
provvedimenti  provvisori  di  separazione  non  rivestono  carattere
cautelare,  presentando  essi  viceversa  «un   carattere   meramente
sommario,  essendo  emanati  nel  corso  del  giudizio  ordinario  di
cognizione»  e  «destinati  ad  essere   assorbiti   nella   sentenza
definitiva di merito»; per cui «il rapporto tra questi  provvedimenti
e la sentenza definitiva - diversamente che per le misure cautelari -
non si pone in termini di conferma, revoca o riforma»; 
        che, d'altronde, per il collegio non appare «applicabile alle
ordinanze del giudice istruttore, nell'attuale situazione  normativa,
alcun  mezzo  di  impugnativa  alternativo   al   reclamo   ex   art.
669-terdecies  c.p.c.»,  giacche'   nonostante   l'evoluzione   della
disciplina di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. civ.  -  modificati
entrambi dall'articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del  decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del  Piano  di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80,  ed  il  primo
anche dall'art. 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in
materia di separazione  dei  genitori  e  affidamento  condiviso  dei
figli) - lo strumento del reclamo e'  limitato  alla  sola  ordinanza
pronunciata  dal  presidente  del  tribunale  nella  prima  fase  del
giudizio di separazione; 
        che  pertanto,  secondo  il  rimettente,  ancor   oggi   deve
«escludersi   che   le   parti   possano   provocare   il   controllo
giurisdizionale dei provvedimenti istruttori davanti ad  un'autorita'
giudiziaria diversa, qualora i  provvedimenti  temporanei  e  urgenti
nell'interesse della prole e dei coniugi  siano  stati  dati  per  la
prima volta, ovvero modificati  o  revocati,  da  parte  del  giudice
istruttore nella fase del giudizio di separazione successiva a quella
c.d. "presidenziale"»; 
        che non essendovi  «alcuno  spazio  per  una  interpretazione
costituzionalmente orientata  del  dettato  normativo,  che  apra  la
strada al reclamo delle ordinanze del giudice istruttore  pronunciate
ai sensi dell'art. 709 c.p.c.», il rimettente  ritiene  che  l'omessa
previsione di tale rimedio sia lesiva: a) dell'art. 3 Cost. sotto  il
profilo  della  violazione  del  principio   di   uguaglianza,   «non
sussistendo differenza alcuna tra la condizione di chi  subisca,  sul
piano personale  e/o  patrimoniale,  gli  effetti  dei  provvedimenti
temporanei ed urgenti pronunciati con ordinanza  del  presidente  del
tribunale, e quella di chi debba sopportare un analogo provvedimento,
assunto come lesivo dei propri diritti, emesso  nel  prosieguo  dello
stesso giudizio  dal  giudice  istruttore»;  b)  dell'art.  24  Cost.
«essendo irragionevolmente esclusa,  per  le  ordinanze  del  giudice
istruttore, la ricorribilita' ad uno strumento di difesa (il  reclamo
dinanzi al collegio)  di  analoga  valenza  garantistica  rispetto  a
quello ritenuto, dallo stesso legislatore, necessario con riguardo ad
un'altra fase dello stesso procedimento»; c) dell'art.  111,  secondo
comma, Cost. poiche'  «solo  la  possibilita'  di  adire  un  giudice
diverso  da  quello  del  provvedimento   contestato   assicurerebbe,
sull'istanza di revoca  o  modifica  dei  provvedimenti  del  giudice
istruttore,  la  piena   terzieta'   ed   imparzialita'   dell'organo
decidente»; 
        che, infine - ritenuta ininfluente la qualificazione data  al
reclamo sottoposto al suo  vaglio,  essendo  chiara  la  volonta'  di
ottenere comunque, al di la del nomen juris utilizzato, un riesame da
parte  di  un  giudice  diverso  da  quello  che   ha   adottato   il
provvedimento  -,  il  giudice  a  quo  afferma  la  rilevanza  della
questione, giacche' solo una pronuncia di illegittimita' della  norma
denunciata consentirebbe l'esame nel merito del reclamo proposto; 
        che, con altra ordinanza emessa in pari data, sulla  base  di
argomentazioni sostanzialmente coincidenti  e  con  riferimento  agli
stessi parametri, il medesimo Tribunale  ordinario  di  Cagliari,  in
composizione collegiale - anch'esso investito di un reclamo  ex  art.
669-terdecies cod. proc. civ. avverso un'ordinanza con  la  quale  il
giudice istruttore, nell'ambito di  un  procedimento  di  separazione
giudiziale, aveva modificato (ai sensi dell'art. 709-ter  cod.  proc.
civ.) i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti in precedenza  -,
ha sollevato questione di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.
709, quarto comma, e 709-ter del medesimo codice, «considerati in se'
e nelle loro reciproche relazioni, nelle parti in cui non  consentono
di  sottoporre  a  reclamo  davanti  al  Tribunale,  in  composizione
collegiale, le ordinanze del giudice istruttore in materia di  revoca
o  modifica  dei  provvedimenti  temporanei  ed  urgenti  emessi  dal
presidente del tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi  ai
sensi dell'art. 708, 3° comma, c.p.c.»; 
        che in entrambi i giudizi e' intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' ovvero,  nel
merito, per la manifesta infondatezza delle sollevate questioni. 
    Considerato  che  il  Tribunale   ordinario   di   Cagliari,   in
composizione collegiale, ha  censurato  (nel  giudizio  promosso  con
ordinanza iscritta al r.o. n. 126 del 2010) l'art. 709, quarto comma,
del codice di procedura civile, «nella parte in cui non  consente  di
sottoporre  a  reclamo  davanti   al   Tribunale,   in   composizione
collegiale, le ordinanze del giudice istruttore in materia di  revoca
o  modifica  dei  provvedimenti  temporanei  ed  urgenti  emessi  dal
presidente del tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi  ai
sensi dell'art. 708, 3° comma, c.p.c.»; e (nel giudizio promosso  con
ordinanza iscritta al r.o. n. 137 del 2010)  gli  artt.  709,  quarto
comma, e 709-ter del medesimo codice, «considerati  in  se'  e  nelle
loro reciproche relazioni, nelle  parti  in  cui  non  consentono  di
sottoporre  a  reclamo  davanti   al   Tribunale,   in   composizione
collegiale, le ordinanze del giudice istruttore in materia di  revoca
o  modifica  dei  provvedimenti  temporanei  ed  urgenti  emessi  dal
presidente del tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi  ai
sensi dell'art. 708, 3° comma, c.p.c.»; 
        che, secondo i rimettenti, le norme impugnate  si  porrebbero
in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione,  sotto  il  profilo
della violazione del principio di uguaglianza, non essendo differente
la situazione di chi subisce gli effetti dei provvedimenti temporanei
ed urgenti emessi dal presidente del  tribunale  ovvero  dal  giudice
istruttore; b) con l'art. 24 Cost. per l'irragionevole esclusione del
rimedio del reclamo avverso i provvedimenti di quest'ultimo;  c)  con
l'art. 111, secondo comma, Cost.  poiche'  solo  la  possibilita'  di
adire, per la revoca o la  modifica  del  provvedimento,  un  giudice
diverso da quello del provvedimento contestato assicurerebbe la piena
terzieta' ed imparzialita' dell'organo decidente; 
        che i giudizi - aventi (tra l'altro) ad oggetto una  medesima
disposizione, censurata sulla base di argomentazioni identiche ed  in
riferimento agli stessi parametri - devono essere riuniti per  essere
congiuntamente esaminati e decisi; 
        che l'Avvocatura  dello  Stato  ha  preliminarmente  eccepito
l'inammissibilita'  della  questione  per   omessa   verifica   della
possibilita' di una  interpretazione  delle  disposizioni  denunciate
conforme a Costituzione; 
        che tale eccezione risulta fondata; 
        che,  invero,  i  giudici  a  quibus  (nel  contesto  di  pur
articolate motivazioni in ordine alla individuazione della natura dei
provvedimenti  provvisori  pronunciati  dal  giudice  istruttore  nei
procedimenti  di  separazione  giudiziale)  muovono  dalla   premessa
secondo  la  quale  «nell'ambito   del   giudizio   di   separazione,
disciplinato dagli artt. 706 e seguenti  c.p.c.,  non  esiste  alcuna
disposizione che espressamente consenta [neppure con  interpretazione
estensiva o  analogica]  il  reclamo  delle  ordinanze  di  revoca  o
modifica dei cosiddetti  provvedimenti  presidenziali,  adottate  dal
giudice istruttore»; 
        che da tale affermazione (basata sulla analisi del mero  dato
testuale) essi traggono la conseguenza (su cui  fondano  i  dubbi  di
costituzionalita' delle disposizioni censurate) secondo  la  quale  -
nonostante l'evoluzione normativa che ha  riguardato  nel  tempo  gli
artt. 708 e 709 cod. proc. civ., all'esito della quale  lo  strumento
del reclamo davanti alla Corte d'appello continua ad applicarsi  alla
sola ordinanza pronunciata dal presidente del tribunale  nella  prima
fase del giudizio di separazione - ancor oggi deve «escludersi che le
parti   possano   provocare   il   controllo   giurisdizionale    dei
provvedimenti istruttori davanti ad un'autorita' giudiziaria diversa,
qualora i provvedimenti temporanei  e  urgenti  nell'interesse  della
prole e dei coniugi siano stati  dati  per  la  prima  volta,  ovvero
modificati o revocati, da parte del giudice istruttore nella fase del
giudizio di separazione successiva a quella c.d. "presidenziale"»; 
        che, muovendo  dalla  constatazione  dell'esistenza  di  tale
lacuna, i rimettenti ritengono in maniera del  tutto  apodittica  che
non   vi   sarebbe   «alcuno   spazio   per    una    interpretazione
costituzionalmente orientata  del  dettato  normativo,  che  apra  la
strada al reclamo delle ordinanze del giudice istruttore  pronunciate
ai sensi dell'art. 709 c.p.c.»; 
        che, tuttavia, argomentando in tal modo i giudici a quibus si
sottraggono all'onere di sperimentare la possibilita' di pervenire ad
una doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della  norma
che consenta di colmare la dedotta carenza di  tutela  (ordinanze  n.
192, n. 110 del 2010 e n. 310 del 2009); 
        che, a tale proposito, i rimettenti neppure si  danno  carico
di considerare che - gia'  prima  della  proposizione  degli  odierni
incidenti di costituzionalita' - nella giurisprudenza si sono formati
differenti orientamenti (puntualmente registrati e  commentati  dalla
dottrina), nel cui contesto alle numerose  pronunce  di  merito,  che
hanno affermato anch'esse (senza peraltro trarre  da  cio'  dubbi  di
costituzionalita')     l'esclusione     dell'ammissibilita'     della
reclamabilita' dei provvedimenti emessi dal  giudice  istruttore  nei
processi de quibus, si  contrappongono  (oltre  a  talune  posizioni,
minoritarie, che ammettono la proponibilita' del reclamo davanti alla
Corte d'appello) altrettanto numerose decisioni di altri  giudici  di
merito che sono  pervenuti,  seguendo  la  via  interpretativa,  alla
medesima conclusione auspicata dal rimettente della reclamabilita' di
tali provvedimenti davanti al collegio mediante il rimedio  del  rito
cautelare uniforme ai sensi dell'art. 669-terdecies cod.  proc.  civ.
(ordinanza n. 310 del 2009); 
        che, in definitiva, in assenza  di  un  consolidato  "diritto
vivente", i dubbi di legittimita'  costituzionale  cosi'  prospettati
sembrerebbero piuttosto  risolversi  in  un  improprio  tentativo  di
ottenere dalla  Corte  l'avallo  della  interpretazione  della  norma
propugnata   dai   rimettenti,   con   uso   evidentemente   distorto
dell'incidente di costituzionalita' (ex plurimis,  ordinanze  n.  219
del 2010 e n. 150 del 2009); 
        che, infine - in considerazione delle  richiamate  differenti
soluzioni interpretative cui e' pervenuta la giurisprudenza di merito
- va anche rilevato che la soluzione  richiesta  dai  rimettenti  non
appare (allo specifico fine evocato di eliminare i  pretesi  vizi  di
illegittimita' dell'asserita mancanza di rimedi  impugnatori  avverso
le pronunce provvisorie del giudice istruttore nei giudizi de quibus)
come l'unica costituzionalmente obbligata, tanto piu' in un contesto,
quale quello della conformazione degli istituti processuali,  in  cui
il legislatore gode di ampia discrezionalita' (sentenze n. 281  e  n.
50 del 2010); 
        che, pertanto,  entrambe  le  questioni  sono  manifestamente
inammissibili. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale  degli  articoli  709,  quarto  comma,  e
709-ter del codice di procedura civile, sollevate  -  in  riferimento
agli articoli 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della  Costituzione
- dal Tribunale ordinario di Cagliari,  in  composizione  collegiale,
con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Grossi 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria l'11 novembre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola