N. 345 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 2010

Ordinanza del 22 aprile 2010 emessa dal Giudice di pace di Fermo  nel
procedimento civile promosso dalla Scuola Guida CAR di A.  Onofri   &
C. contro Prefetto di Ascoli Piceno. 
 
Spese  di  giustizia  -  Procedimenti  di  opposizione   a   sanzioni
  amministrative  -  Assoggettamento  al  pagamento  del   contributo
  unificato - Sussistenza dell'obbligo  di  versamento  per  tutti  i
  ricorsi  depositati  dal  1°  gennaio  2010,  anche  se  l'atto  di
  accertamento della violazione amministrativa sia  stato  notificato
  anteriormente  -  Denunciata  imposizione  di  un  tributo  che  si
  riferisce ad atti o provvedimenti gia' emanati - Ostacolo oltremodo
  gravoso all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  art. 10, comma 6-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 212, lett. b), n.
  2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; legge 24 novembre 1981, n.
  689, art. 23, comma decimo. 
- Costituzione, artt. 24 e 25. 
(GU n.46 del 17-11-2010 )
 
                          IL GIUDICE DI PACE 
 
     Lo scrivente giudice di pace. 
    Visto il ricorso presentato in data  24  marzo  2010  dall'avv.to
Alessandra Cognigni, in nome e per conto del ricorrente Scuola  Guida
CAR di A. Oneri e C. gia' Car Centro autoscole riunite di Ascenzi  G.
in persona del legale rappresentante sig. Simone Capriotti. 
    Vista la sollevata eccezione di incostituzionalita' dell'art.  10
n. 2) comma 6-bis del testo unico d.P.R. n. 115/2001 come  modificato
dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191 art. 2, comma 212, nella parte in
cui  lo  stesso  prevede  l'obbligo  di  versamento  del   contributo
unificato per tutti i procedimenti  istaurati  con  ricorso  previsti
dall'art. 23, legge n. 689/1981 - con riferimento ai ricorsi iscritti
alla data del 1º gennaio 2010 - avverso verbali di  accertamento  e/o
ordinanze ingiunzioni ex legge n.  689/1981  e  quindi  anche  per  i
ricorsi riferentesi a verbali notificati prima dell'entrata in vigore
della legge n. 191/2009, essendo tale normativa in contrasto con  gli
articoli 24 e 25  della  Carta  Costituzionale  sia  perche'  non  e'
possibile prevedere un pagamento di imposte o tasse che si  riferisca
ad atti  o  provvedimenti  gia'  in  essere  e  non  solo  a  atti  o
provvedimenti ancora da emanare (nella specie trattasi di un  ricorso
depositato successivamente al 1° gennaio 2010 ma  riferentesi  ad  un
accertamento per violazione  amministrativa  commessa  prima  del  1°
gennaio 2010 e notificato anch'esso prima del 1°  gennaio  2010)  sia
perche' il pagamento di una imposta o tassa  -  il  contributo  unico
appunto - disincentirebbe  i  cittadini facendo  diventare  oltremodo
gravoso l'esercizio  del  diritto  di  giustizia  per  contestare  la
violazione  di  legge  di  accertamenti  amministrativi   illegittimi
essendo spesso il contributo abbastanza elevato ed a  volte  di  pari
importo della sanzione amministrativa contestata. 
    Ritenuta fondata la questione sollevata dell'art. 10, n. 2, comma
6-bis testo unico n. 115/2002, come modificato dall'art. 2 comma  212
legge n. 191/2009 e quindi dell'art. 23,  comma  10  della  legge  n.
1981/689 e come sopra riportata, ed in  particolare  con  riferimento
agli articoli 24 e 25 della  Carta  costituzionale  per  entrambe  le
motivazioni sollevate. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Sospende il procedimento istaurato ed iscritto al n.  330/10  RG,
in attesa di pronuncia sulla eccezione sollevata cosi' come  ritenuta
fondata da questo scrivente  Magistrato,  e  concede  per  lo  stesso
motivo la sospensiva richiesta  del  verbale  di  accertamento  della
Polizia municipale di Porto San Giorgio impugnato n. 473/X/2009 del 7
aprile  2009  notificato  il  5   maggio   2009   e   contestualmente
dell'ordinanza ingiunzione del prefetto di Ascoli Piceno 27  novembre
2009 n. 1260/2009 dep notificata il 23 febbraio  2010  con  la  quale
quest'ultimo confermava il  contenuto  del  verbale  di  accertamento
anzidetto. 
    Manda la cancelleria per l'invio dell'intero  fascicolo  e  della
presente ordinanza alla Corte costituzionale in Roma, previa notifica
della stessa e di copia del ricorso  alla  parte  ricorrente  e  alla
prefettura di Ascoli Piceno. 
        Fermo, addi' 22 aprile 2010 
 
                    Il giudice di pace: Giammareo