N. 345 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 2010
Ordinanza del 22 aprile 2010 emessa dal Giudice di pace di Fermo nel procedimento civile promosso dalla Scuola Guida CAR di A. Onofri & C. contro Prefetto di Ascoli Piceno. Spese di giustizia - Procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative - Assoggettamento al pagamento del contributo unificato - Sussistenza dell'obbligo di versamento per tutti i ricorsi depositati dal 1° gennaio 2010, anche se l'atto di accertamento della violazione amministrativa sia stato notificato anteriormente - Denunciata imposizione di un tributo che si riferisce ad atti o provvedimenti gia' emanati - Ostacolo oltremodo gravoso all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 10, comma 6-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 212, lett. b), n. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma decimo. - Costituzione, artt. 24 e 25.(GU n.46 del 17-11-2010 )
IL GIUDICE DI PACE Lo scrivente giudice di pace. Visto il ricorso presentato in data 24 marzo 2010 dall'avv.to Alessandra Cognigni, in nome e per conto del ricorrente Scuola Guida CAR di A. Oneri e C. gia' Car Centro autoscole riunite di Ascenzi G. in persona del legale rappresentante sig. Simone Capriotti. Vista la sollevata eccezione di incostituzionalita' dell'art. 10 n. 2) comma 6-bis del testo unico d.P.R. n. 115/2001 come modificato dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191 art. 2, comma 212, nella parte in cui lo stesso prevede l'obbligo di versamento del contributo unificato per tutti i procedimenti istaurati con ricorso previsti dall'art. 23, legge n. 689/1981 - con riferimento ai ricorsi iscritti alla data del 1º gennaio 2010 - avverso verbali di accertamento e/o ordinanze ingiunzioni ex legge n. 689/1981 e quindi anche per i ricorsi riferentesi a verbali notificati prima dell'entrata in vigore della legge n. 191/2009, essendo tale normativa in contrasto con gli articoli 24 e 25 della Carta Costituzionale sia perche' non e' possibile prevedere un pagamento di imposte o tasse che si riferisca ad atti o provvedimenti gia' in essere e non solo a atti o provvedimenti ancora da emanare (nella specie trattasi di un ricorso depositato successivamente al 1° gennaio 2010 ma riferentesi ad un accertamento per violazione amministrativa commessa prima del 1° gennaio 2010 e notificato anch'esso prima del 1° gennaio 2010) sia perche' il pagamento di una imposta o tassa - il contributo unico appunto - disincentirebbe i cittadini facendo diventare oltremodo gravoso l'esercizio del diritto di giustizia per contestare la violazione di legge di accertamenti amministrativi illegittimi essendo spesso il contributo abbastanza elevato ed a volte di pari importo della sanzione amministrativa contestata. Ritenuta fondata la questione sollevata dell'art. 10, n. 2, comma 6-bis testo unico n. 115/2002, come modificato dall'art. 2 comma 212 legge n. 191/2009 e quindi dell'art. 23, comma 10 della legge n. 1981/689 e come sopra riportata, ed in particolare con riferimento agli articoli 24 e 25 della Carta costituzionale per entrambe le motivazioni sollevate.
P.Q.M. Sospende il procedimento istaurato ed iscritto al n. 330/10 RG, in attesa di pronuncia sulla eccezione sollevata cosi' come ritenuta fondata da questo scrivente Magistrato, e concede per lo stesso motivo la sospensiva richiesta del verbale di accertamento della Polizia municipale di Porto San Giorgio impugnato n. 473/X/2009 del 7 aprile 2009 notificato il 5 maggio 2009 e contestualmente dell'ordinanza ingiunzione del prefetto di Ascoli Piceno 27 novembre 2009 n. 1260/2009 dep notificata il 23 febbraio 2010 con la quale quest'ultimo confermava il contenuto del verbale di accertamento anzidetto. Manda la cancelleria per l'invio dell'intero fascicolo e della presente ordinanza alla Corte costituzionale in Roma, previa notifica della stessa e di copia del ricorso alla parte ricorrente e alla prefettura di Ascoli Piceno. Fermo, addi' 22 aprile 2010 Il giudice di pace: Giammareo