MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 settembre 2010 

Riconoscimento, alla sig.ra  Gratii  Natalia,  di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato. (10A13732) 
(GU n.280 del 30-11-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza  della  sig.ra  Gratii  Natalia,  nata  a  Tiraspol
(Repubblica Moldova) il 21 dicembre 1978, cittadina moldova,  diretta
ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre
2007 , il riconoscimento del titolo professionale di «Avocat», di cui
e'  in  possesso,  conseguito  nella  Repubblica  Moldova,  ai   fini
dell'accesso all'albo ed esercizio in  Italia  della  professione  di
«Avvocato»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 recante norme di attuazione del Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello  straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della
direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  -   relativa   al
riconoscimento della qualifiche professionali; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Licentiat in profilul jurisprudenza specializarea drept»  rilasciato
dal «Ministero dell'insegnamento»  della  Repubblica  Moldova  il  29
giugno 2001 e del «Titulo de magistru in  drept  privat»,  conseguito
presso la «Universitatea de Stat din Moldova» in data 12 luglio 2002; 
  Considerato  che  l'istante  e'  in  possesso   dell'autorizzazione
all'esercizio della professione di «Avocat»  rilasciato  dal  «Biroul
Asociat de Avocati "Centru"» dal 2 aprile 2004; 
  Viste le conformi determinazioni della conferenza dei  servizi  del
20 luglio 2010; 
  Considerato il conforme parere  del  Consiglio  nazionale  forense,
nella conferenza di servizi di cui sopra; 
  Considerato che comunque sussistono differenze  tra  la  formazione
professionale richiesta in Italia per l'esercizio  della  professione
di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo  n.  206/2007,  sopra
indicato; 
  Visto l'art. 3, comma 4  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e
successive integrazioni che  prevede  la  definizione  annuale  delle
quote massime di stranieri da ammettere nel  territorio  dello  Stato
per motivi di lavoro autonomo; 
 
                              Dichiara: 
 
  Che non sussistono motivi ostativi al rilascio alla  sig.ra  Gratii
Natalia, nata a Tiraspol (Repubblica Moldova) il  21  dicembre  1978,
cittadina moldova,  del  titolo  abilitativo  per  l'esercizio  della
professione di «Avvocato» in Italia, fatto salvo  il  rispetto  delle
quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4 del  decreto
legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni. 
  La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della
documentazione  prodotta,  dovra'  essere  presentata  alla  Questura
territorialmente  competente  per  l'apposizione   del   nulla   osta
provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia. 
  Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, la
sig.ra Gratii  Natalia,  potra'  richiedere  a  questo  Ministero  il
rilascio  del  decreto   di   riconoscimento   del   proprio   titolo
professionale moldavo di «Avvocato» ai fini dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati in Italia. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al  superamento  di  una  prova
attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto  civile;  2)  diritto
processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto  del
lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato. 
  La prova si compone di  un  esame  scritto  e  un  esame  orale  da
svolgersi in lingua italiana. 
  La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio nazionale  domanda  in  carta  legale,
allegando la copia autenticata del presente decreto. La  commissione,
istituita presso il  Consiglio  nazionale  forense,  si  riunisce  su
convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di  esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e  del
calendario  fissato  per  le  prove   e'   data   immediata   notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La prova scritta consiste nello svolgimento  di  elaborati  su  tre
materie su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e 3) a scelta della
candidata tra le restanti materie, ad  esclusione  di  deontologia  e
ordinamento professionale. 
  La prova orale verte nella discussione  su  cinque  materie  scelte
dall'interessata, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia
e ordinamento professionale. La candidata potra'  accedere  a  questo
secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. 
  La    commissione    rilascia    all'interessata     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati. 
    Roma, 9 settembre 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano