MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 novembre 2010 

Rideterminazione  delle  tariffe  minime   per   le   operazioni   di
facchinaggio nella provincia di Rovigo. (10A14146) 
(GU n.280 del 30-11-2010)

 
 
 
                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                              di Rovigo 
 
  Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 342,  che  attribuisce  alle  Direzioni
provinciali del lavoro (gia' U.P.L.M.O.) la  funzione  amministrativa
in materia di determinazione delle tariffe minime per  le  operazioni
di facchinaggio; 
  Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997; 
  Visto il precedente decreto n. 16 del 17 dicembre 2009 con il quale
si provvedeva a determinare gli importi  per  le  tariffe  minime  di
facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti  nella
Provincia di Rovigo a valere per tutto il 31 dicembre 2010; 
  Ritenuto doveroso il coinvolgimento  delle  organizzazioni  sociali
operanti nel settore e valutate le diverse osservazioni; 
  Considerati i precedenti contenimenti degli incrementi di  tariffa,
gli effetti degli adeguamenti alla legge  n.  142/2001  e  l'esigenza
rappresentata di contenere, comunque, l'aumento del costo del  lavoro
nonche' di  favorire  l'omogeneita'  delle  tariffe  applicate  nelle
province contermini, 
 
                              Determina 
 
di fissare i nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio  per
le aziende e gli organismi  economici  operanti  nella  Provincia  di
Rovigo nella misura che si riporta: 
  1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: € 16.80; 
  2) per lavori di facchinaggio  svolti  con  l'ausilio  di  carrelli
elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le
caratteristiche tecniche operative standard: € 23,80; 
  3) le tariffe concordate aziendalmente in applicazione del presente
decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni: 
    per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22
alle 6 del giorno successivo: 
      a) compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%; 
      b) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%; 
    lavoro domenicale: 
      a) diurno: maggiorazione 20%; 
      b) notturno: maggiorazione 50%; 
    lavoro nelle festivita' nazionali  e  infrasettimanali  (prestato
nell'ambito dell'orario normale): 
      a) maggiorazione: 50%. 
  Le percentuali di  cui  sopra  non  sono  cumulabili:  la  maggiore
assorbe la minore. 
  Per quanto riguarda, inoltre, le tariffe relative  all'utilizzo  di
carrelli elevatori (punto 2), tali  maggiorazioni  devono  intendersi
riferite alla sola quota ora/lavoro. 
  Il presente decreto entra in  vigore  il  1°  gennaio  2011  ed  ha
validita' a tutto il 31 dicembre 2011. 
    Roma, 5 novembre 2010 
 
                                               Il direttore: Bortolan