N. 103 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 ottobre 2010

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6 ottobre 2010 (della Regione Umbria). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica  -  Riduzione  dei  costi  degli  apparati
  amministrativi - Divieto per Regioni, enti strumentali regionali ed
  enti locali, a decorrere dal 2011, di effettuare spese per missioni
  per un ammontare superiore al 50 per cento  della  spesa  sostenuta
  nell'anno  2009,  con  esclusione  delle   missioni   espressamente
  indicate - Lamentata natura di dettaglio della  norma,  laddove  lo
  Stato  potrebbe  dettare  solo  vincoli  di  carattere  generale  e
  complessivo - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata  violazione
  dell'autonomia organizzativa  e  dell'autonomia  finanziaria  della
  Regione, degli enti locali  e  degli  enti  strumentali  regionali,
  esorbitanza dello Stato dalla competenza legislativa nella  materia
  concorrente del coordinamento della finanza pubblica. 
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
  nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, comma 12. 
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica  -  Riduzione  dei  costi  degli  apparati
  amministrativi   -   Divieto   per    il    personale    dipendente
  contrattualizzato di usare il proprio mezzo per recarsi in missione
  e conseguente  divieto  di  corrispondere  una  qualche  indennita'
  chilometrica - Lamentata interferenza  nelle  scelte  organizzative
  dell'amministrazione di ostacolo allo svolgimento  delle  attivita'
  pubbliche - Ricorso della Regione Umbria  -  Denunciata  violazione
  dell'autonomia organizzativa della Regione. 
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
  nella legge 30 luglio 2010,  n.  122,  art.  6,  comma  12,  ultimo
  periodo. 
- Costituzione, artt. 117, commi  terzo,  quarto,  quinto,  ottavo  e
  nono, e 118, commi secondo e terzo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica - Contenimento delle spese in  materia  di
  impiego pubblico  -  Divieto  per  Regioni,  enti  regionali,  enti
  locali, per il triennio  2011-2013,  di  corrispondere  ai  singoli
  dipendenti anche di livello dirigenziale, un trattamento  economico
  complessivo superiore a quello spettante per il  2010  -  Lamentata
  natura di dettaglio della norma, laddove lo Stato potrebbe  dettare
  solo vincoli di carattere generale e complessivo  -  Ricorso  della
  Regione Umbria - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa
  e dell'autonomia finanziaria della Regione,  degli  enti  locali  e
  degli enti strumentali regionali,  esorbitanza  dello  Stato  dalla
  competenza legislativa nella materia concorrente del  coordinamento
  della finanza pubblica. 
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
  nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 1. 
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica - Contenimento delle spese in  materia  di
  impiego pubblico  -  Divieto  per  Regioni,  enti  regionali,  enti
  locali, per il  triennio  2011-2013,  di  incrementare  le  risorse
  destinate al trattamento accessorio del personale anche di  livello
  dirigenziale rispetto agli importi  stanziati  per  l'anno  2010  -
  Lamentata  natura  di  dettaglio  della  norma,  laddove  lo  Stato
  potrebbe dettare solo vincoli di carattere generale e complessivo -
  Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione dell'autonomia
  organizzativa e dell'autonomia  finanziaria  della  Regione,  degli
  enti locali e degli enti strumentali regionali,  esorbitanza  dello
  Stato dalla competenza legislativa nella  materia  concorrente  del
  coordinamento della finanza pubblica. 
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
  nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 2-bis. 
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica - Contenimento delle spese in  materia  di
  impiego pubblico - Divieto, riferito ai  rinnovi  contrattuali  del
  personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio
  2008/2009, di determinare aumenti retributivi superiori al 3,2  per
  cento,  anche  con  riguardo  ai  contratti  e  agli  accordi  gia'
  stipulati - Lamentata natura di dettaglio della norma,  laddove  lo
  Stato  potrebbe  dettare  solo  vincoli  di  carattere  generale  e
  complessivo, intervento statale  unilaterale  nella  contrattazione
  collettiva con riduzione dei trattamenti -  Ricorso  della  Regione
  Umbria  -  Denunciata  violazione  dell'autonomia  organizzativa  e
  dell'autonomia finanziaria della Regione, esorbitanza  dello  Stato
  dalla  competenza  legislativa  nella   materia   concorrente   del
  coordinamento della finanza pubblica, violazione della  riserva  di
  contrattazione collettiva in materia di retribuzioni, del principio
  di ragionevolezza e del diritto a un trattamento  proporzionato  al
  lavoro prestato. 
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
  nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 4. 
- Costituzione, artt. 3, 36, 39, 117, commi terzo e quarto, e 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica - Contenimento delle spese in  materia  di
  impiego pubblico - Efficacia delle  progressioni  di  carriera  del
  personale  contrattualizzato,  negli  anni   2011-2013,   ai   fini
  esclusivamente giuridici - Lamentata  introduzione  di  puntuali  e
  dettagliate limitazioni a singole voci di spesa, intervento statale
  unilaterale  nella  contrattazione  collettiva  con  riduzione  dei
  trattamenti - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata  violazione
  dell'autonomia finanziaria e organizzativa della  Regione  e  degli
  enti locali, violazione della  competenza  legislativa  concorrente
  della Regione, esorbitanza dello Stato dalla competenza legislativa
  nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica,
  violazione del principio di ragionevolezza, di  eguaglianza  e  del
  diritto a un trattamento proporzionato al lavoro prestato. 
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
  nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 21. 
- Costituzione, artt. 3, 36, 39, 117, commi terzo e quarto, e 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica - Contenimento delle spese in  materia  di
  impiego pubblico - Obbligo per le Regioni e gli enti  del  Servizio
  sanitario nazionale di ridurre del 50 per cento la spesa  sostenuta
  nell'anno 2009 per il personale a tempo  determinato  o  utilizzato
  con convenzioni o con  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
  continuativa, per i  contratti  di  formazione-lavoro,  i  rapporti
  formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro  accessorio  -
  Previsione che  le  disposizioni  predette  costituiscano  principi
  generali  ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica  -
  Ritenuta applicazione delle predette disposizioni in  via  diretta,
  anziche' come principi, agli  enti  locali  e  agli  enti  pubblici
  regionali  -  Lamentata  introduzione  di  puntuali  e  dettagliate
  limitazioni a singole voci di spesa - Ricorso della Regione  Umbria
  -   Denunciata   violazione    dell'autonomia    organizzativa    e
  dell'autonomia finanziaria  della  Regione  e  degli  enti  locali,
  esorbitanza dello Stato dalla competenza legislativa nella  materia
  concorrente del coordinamento della finanza pubblica. 
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
  nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 28. 
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Circolazione  stradale  -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica - Definizione con decreto  del  Presidente
  del  Consiglio  dei  ministri,   di   criteri   e   modalita'   per
  l'applicazione  del  pedaggio  sulle  autostrade  e  sui   raccordi
  autostradali  in  gestione  diretta   di   ANAS   s.p.a.,   nonche'
  dell'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio -  Autorizzazione
  all'ANAS  s.p.a.  ad   applicare   una   maggiorazione   tariffaria
  forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e  B  e  di  due
  euro per le classi di pedaggio 3, 4 e  5,  presso  le  stazioni  di
  esazione delle autostrade a pedaggio assentite in  concessione  che
  si interconnettono con le autostrade e i raccordi  autostradali  in
  gestione  diretta  ANAS  -  Lamentata  introduzione  di  norme   di
  dettaglio, carenza di intesa con la Regione, ricorso  a  fonte  non
  legislativa in materie di competenza concorrente  -  Ricorso  della
  Regione Umbria - Denunciata violazione della competenza legislativa
  della Regione nelle materie concorrenti del governo del territorio,
  delle grandi reti di trasporto e navigazione  e  del  coordinamento
  della  finanza   pubblica,   lesione   del   principio   di   leale
  collaborazione, violazione delle regole costituzionali in  tema  di
  riparto della potesta' regolamentare. 
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
  nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 15, comma  1,  (modificato
  dall'art. 1, comma 4, del d.l. 5 agosto 2010, n. 125) e comma 2. 
- Costituzione, art. 117, commi terzo e sesto. 
(GU n.48 del 1-12-2010 )
    Ricorso della Regione Umbria, in  persona  del  Presidente  della
Giunta regionale pro-tempore,  autorizzato  con  deliberazione  della
Giunta regionale 20 settembre 2010, n. 1282 (doc. 1), rappresentata e
difesa, come  da  procura  speciale  a  margine  del  presente  atto,
dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi
di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi  in  via
Confalonieri n. 5; 
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   per   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale: 
      - dell'art. 6, comma 12; 
      - dell'art. 9, commi 1, 2-bis, 4, 21 e 28; 
      - dell'art. 15, commi 1 e 2, 
    del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante  Misure  urgenti
in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di   competitivita'
economica, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010,
n. 122, pubblicata nel supplemento ordinario n. 174/L  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, 
    per violazione degli artt. 3, 36, 39, 97,  117,  118,  119  della
Costituzione nonche' del principio di leale collaborazione, 
    nei modi e per i profili di seguito illustrati. 
 
                              F a t t o 
 
    Con il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010,  n.  122,  il  Governo  ha
adottato Misure urgenti in materia di stabilizzazione  finanziaria  e
di competitivita' economica. 
    Si tratta di un ampio intervento normativo, diviso in tre titoli:
nel primo sono comprese norme di Stabilizzazione finanziaria, volte a
ridurre la spesa, nel secondo norme di Contrasto all'evasione fiscale
e  contributiva  e  nel   terzo   norme   riguardanti   Sviluppo   ed
infrastrutture. 
    Diverse delle  norme  contenute  nel  primo  titolo,  pero',  non
tengono affatto conto  delle  regole  costituzionali  in  materia  di
coordinamento finanziario, le quali, pur attribuendo  allo  Stato  un
consistente  potere  di  guida,  garantiscono  al  tempo   stesso   -
all'interno di quel potere di guida - le autonome  determinazioni  di
ciascuna Regione (e per il presente  ricorso  della  Regione  Umbria)
nell'esercizio della propria autonomia di spesa. 
    Numerose  disposizioni,  invece,   contravvenendo   alle   regole
costituzionali, pongono alle Regioni (ed  agli  enti  locali)  limiti
rigidi a voci specifiche di spesa, incidendo su decisioni gia' prese,
fondi gia' stanziati e determinando la conseguenza di gravi tagli  ai
servizi pubblici erogati con le risorse regionali, con  rilevanti  ma
inevitabili effetti negativi sui cittadini umbri. 
    L'inclusione della Regione e degli enti  locali  e  pararegionali
tra i destinatari delle norme impugnate  avviene  sia  -  a  volte  -
mediante diretto ed espresso riferimento alle Regioni sia - in  altri
casi - mediante il riferimento alle pubbliche amministrazioni di  cui
al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, cioe'  a
quelle elencate annualmente dall'ISTAT entro il  31  luglio  di  ogni
anno. 
    E tale elenco (e precisamente, per quanto riguarda  l'anno  2010,
l'«Elenco  delle  amministrazioni  pubbliche   inserite   nel   conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilita' e  di  finanza
pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2010, n.
171) comprende espressamente, nella sezione «Amministrazioni locali»,
tra l'altro,  le  Regioni  e  le  Province  autonome,  i  comuni,  le
comunita' montane e le unioni di comuni, gli enti per il diritto allo
studio universitario, gli enti per il turismo, gli enti regionali del
lavoro, le aziende ospedaliere, le Asl, gli istituti  di  ricovero  e
cura  a  carattere  scientifico  e  diversi  altri  enti   rientranti
nell'orbita regionale. 
    Le  disposizioni  che  di  seguito  si   illustreranno,   dunque,
risultano illegittime e lesive delle competenze costituzionali  della
Regione per le seguenti ragioni di 
 
                            D i r i t t o 
 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 12. 
    L'art. 6 pone una serie di norme volte alla Riduzione  dei  costi
degli apparati amministrativi e fra esse il  comma  12,  in  base  al
quale «a decorrere dall'anno 2011 le  amministrazioni  pubbliche  ...
individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)  ...  non
possono  effettuare  spese  per  missioni,  anche   all'estero,   con
esclusione delle  missioni  internazionali  di  pace  e  delle  Forze
armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco,
del  personale  di  magistratura,  nonche'  di  quelle   strettamente
connesse  ad  accordi  internazionali   ovvero   indispensabili   per
assicurare la partecipazione  a  riunioni  presso  enti  e  organismi
internazionali o comunitari, nonche'  con  investitori  istituzionali
necessari  alla  gestione  del  debito  pubblico,  per  un  ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009». 
    Tale norma ha contenuto innegabilmente e chiaramente dettagliato.
Forse proprio in considerazione di tale contenuto (comune  del  resto
agli altri commi  dell'art.  6),  che  proprio  in  ragione  di  tale
carattere contrasterebbe - ove riferito alle Regioni - con i principi
costituzionali in materia di  coordinamento  della  finanza  pubblica
elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, il comma 20  dell'art.
6 dispone che «le disposizioni del presente articolo non si applicano
in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli  enti  del
Servizio sanitario nazionale», ma aggiunge che  per  tali  enti  esse
«costituiscono disposizioni di principio ai  fini  del  coordinamento
della finanza pubblica». In altre parole, la disposizione  del  comma
20 cerca di «trasformare» in qualche modo le disposizioni dettagliate
in principi. 
    Tuttavia,   tale   tentativo   e'    necessariamente    destinato
all'insuccesso e la qualificazione data dal comma 20, come e'  tipico
delle norme di qualificazione, non e'  idonea  a  mutare  la  realta'
normativa del comma  12,  che  resta  quella  di  regola  dettagliata
limitativa di una voce minuta di spesa degli enti pubblici. 
    Il comma 12 e' una disposizione molto  puntuale,  analitica,  che
disciplina un frammento di realta' finanziaria ed  organizzativa.  In
relazione ad essa le Regioni, nonostante quanto  disposto  dal  comma
20, primo periodo, non hanno ne' (in ragione  della  struttura  delle
norme) potrebbero avere alcun margine di manovra. Non si  tratterebbe
che di recepire la corrispondente norma statale. 
    Il comma 12, dunque, e'  lesivo  dell'autonomia  organizzativa  e
dell'autonomia finanziaria della Regione (art. 117, comma 4,  e  art.
119 Cost.), perche' pone un limite puntuale e non transitorio ad  una
voce minuta di spesa e fissa anche la modalita' di contenimento della
spesa, esorbitando dai limiti della competenza legislativa statale di
principio nella materia  del  coordinamento  della  finanza  pubblica
(art. 117, comma 3, Cost.). 
    L'illegittimita' dei limiti puntuali alle voci minute di spesa e'
stata piu' volte dichiarata da codesta Corte: v. le sentt.  297/2009,
237/2009, 159/2008, 157/2007, 95/2007,  89/2007,  88/2006,  449/2005,
417/2005 e 390/2004. Sono da ricordare,  in  particolare,  le  sentt.
95/2007, 449/2005 e 417/2005, che hanno  dichiarato  l'illegittimita'
dei vincoli posti a consulenze, missioni e acquisti. 
    Non puo' dunque esservi dubbio alcuno sulla illegittimita'  della
disposizione  impugnata,  per  le   ragioni   sopra   esposte.   Essa
contraddice il principio in relazione  al  quale  le  esigenze  della
finanza pubblica  possono  certo  comportare  vincoli  anche  per  le
autonomie  territoriali,  ma  vincoli   di   carattere   generale   e
complessivo, al cui interno i titolari  di  autonomia  costituzionale
possono decidere le diverse destinazioni, appunto, in modo autonomo. 
    Il comma 12 e' ancor piu' lesivo in relazione agli enti locali  e
agli enti ed organismi appartenenti al  sistema  regionale.  Infatti,
essi non sono compresi nella clausola di salvaguardia di cui al comma
20 ed il «mancato esonero» comporta che per tali  enti  il  comma  12
operi in via diretta, dato che e' rivolto alle amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 3, legge n. 196/2009. 
    Dunque, il comma 12 pone limiti puntuali alla  spesa  degli  enti
locali, degli enti pubblici del sistema regionale  e  delle  societa'
pubbliche. Esso e' illegittimo in quanto detta una norma dettagliata,
che fuoriesce dai limiti del potere  del  legislatore  statale  nella
materia del coordinamento della finanza pubblica; si puo'  ricordare,
in particolare, per l'analogia  della  fattispecie,  la  sentenza  n.
159/2008 (punto 7 del Diritto). Ed e' pure pacifico che la Regione e'
legittimata a difendere l'autonomia finanziaria e organizzativa (ogni
limitazione di spesa si traduce in limitazione delle possibili scelte
organizzative) dei propri enti strumentali e delle  proprie  societa'
ma e' anche abilitata a tutelare l'autonomia finanziaria  degli  enti
locali (v. sentt. 298/2009, 169/2007,  punto  3;  95/2007,  417/2005,
196/2004 e 533/2002). 
    Una ulteriore specifica censura deve  essere  rivolta  all'ultimo
periodo del comma 12, il quale - attraverso un richiamo muto all'art.
15 legge n. 836/1973 a all'art. 8 legge n. 417/1978 - esclude che  il
personale dipendente contrattualizzato possa  essere  autorizzato  ad
usare il mezzo proprio  per  recarsi  in  missione,  con  conseguente
divieto di corrispondere una qualche indennita' chilometrica. 
    La norma - prima ancora che rappresentare un limite  puntuale  ad
una  singola  minuta  voce  di  spesa  -   incide   sulla   autonomia
organizzativa della Regione e sull'esercizio delle attivita' e  delle
funzioni  amministrative  da  essa  normate,  spettino  alla  Regione
medesima e siano dalla stessa attribuite ai Comuni o ad altri enti. 
    Da un lato,  si  nega  che  la  Regione  possa  discrezionalmente
valutare la  convenienza  tra  l'acquisto  di  un  proprio  mezzo  di
trasporto, l'avvalersi di un mezzo pubblico, oppure  l'avvalersi  del
mezzo del dipendente (salvo rimborsargli la spesa). D'altro lato,  e'
assicurata  la  possibilita'  materiale  di  svolgere   compiti   pur
legittimamente previsti dalla legge, in tutti i casi  di  carenza  di
mezzi propri da parte della amministrazione regionale e  delle  altre
amministrazioni competenti, e di insufficienza di mezzi di  trasporto
pubblici. 
    La norma e' quindi lesiva sia dell'art. 117, comma 4, Cost.,  per
la parte in cui incide sulla organizzazione della Regione, sia  -  in
generale - dei commi 3, 4, 5, 8 e 9 dell'art. 117 e dei commi 2  e  3
dell'art. 118, nella parte  in  cui  ostacola  lo  svolgimento  delle
attivita'  pubbliche  legittimamente  previste   dalla   legislazione
regionale. 
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2-bis, 4,  21,
28. 
    L'art. 9 detta norme sul Contenimento delle spese in  materia  di
impiego pubblico. Il comma 1 dispone che, «per gli anni 2011, 2012  e
2013 il trattamento economico  complessivo  dei  singoli  dipendenti,
anche  di  qualifica  dirigenziale,  ivi  compreso   il   trattamento
accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni
pubbliche» di cui al noto Elenco ISTAT «non puo'  superare,  in  ogni
caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010». 
    In base a detta individuazione  dei  destinatari  tale  norma  si
rivolge anche alle Regioni, agli enti locali e agli  altri  enti  del
sistema regionale. 
    Essa rappresenta una norma di dettaglio in materia di  competenza
concorrente, in quanto riguarda una voce specifica di spesa  e  fissa
con precisione la misura del «taglio». Di qui la violazione dell'art.
117, comma 3, Cost.  e  la  lesione  dell'autonomia  organizzativa  e
finanziaria della Regione e degli enti locali, per  le  ragioni  gia'
esposte nel punto 1. 
    Il comma 2-bis stabilisce che «a decorrere dal 1° gennaio 2011  e
sino al  31  dicembre  2013  l'ammontare  complessivo  delle  risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,  anche
di livello dirigenziale, di ciascuna  delle  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
non puo' superare il corrispondente importo  dell'anno  2010  ed  e',
comunque,  automaticamente  ridotto  in  misura  proporzionale   alla
riduzione del personale in servizio». 
    Tale norma, pur individuando i propri destinatari in modo diverso
dal  riferimento  all'Elenco  ISTAT,  potrebbe   essere   considerata
applicabile anche alle Regioni, agli enti locali e  agli  altri  enti
del sistema regionale, in quanto rientranti nella generale nozione di
pubblica amministrazione. 
    Essa pone  un  limite  rigido  ed  autoapplicativo  ad  una  voce
specifica e minuta di spesa e, dunque, comporta violazione  dell'art.
117, comma  3,  Cost.  e  lesione  dell'autonomia  finanziaria  della
Regione e degli enti locali, per le ragioni gia' esposte nel punto 1. 
    Il comma 4,  poi,  statuisce  che  «i  rinnovi  contrattuali  del
personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per  il  biennio
2008-2009 ed i miglioramenti economici  del  rimanente  personale  in
regime di diritto pubblico per il medesimo biennio  non  possono,  in
ogni caso, determinare  aumenti  retributivi  superiori  al  3,2  per
cento»; che tale disposizione  «si  applica  anche  ai  contratti  ed
accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del  presente
decreto»; che le clausole difformi «contenute nei predetti  contratti
ed accordi sono inefficaci»  e  che  «a  decorrere  dalla  mensilita'
successiva alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  i
trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati». 
    Tale  disposizione  individua   i   suoi   destinatari   mediante
l'espressione  generica  «pubbliche   amministrazioni»   e,   dunque,
potrebbe essere intesa come applicabile alle Regioni. 
    In questo caso, essa sarebbe illegittima in quanto pone un limite
rigido ed autoapplicativo ad una voce specifica e  minuta  di  spesa:
valendo dunque per essa  le  censure  ora  esposte  in  relazione  ai
precedenti commi (oltre che al punto 1, con riferimento all'art. 6). 
    Lo stesso comma 4, poi, si pone in contrasto con l'art. 39 Cost.,
perche' incide sull'entita' dei trattamenti economici determinata dai
contratti collettivi stipulati dall'ARAN per conto delle Regioni. 
    Come  la  giurisprudenza  costituzionale  ha  in  piu'  occasioni
affermato, vi e' una riserva di contrattazione collettiva in  materia
di retribuzioni, che la legge non  puo'  violare  (art.  39  Cost.  e
attuativamente legge n. 421/1992), come  fanno  invece  i  commi  ora
indicati. 
    Tale   violazione   si   traduce   in   lesione    dell'autonomia
organizzativa e finanziaria regionale (art. 117, co. 4,  e  art.  119
Cost.) perche'  lo  Stato  altera  unilateralmente  le  scelte  fatte
dall'ARAN per conto delle Regioni e pone limiti puntuali a specifiche
voci di spesa regionale. Si puo' ricordare qui l'art. 2, co. 2, lett.
ii) della legge n. 42/2009, che auspica - come criterio direttivo per
i decreti legislativi attuativi dell'art. 119 Cost. - la  «previsione
di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli  di  governo
nella gestione della  contrattazione  collettiva»:  criterio  che  e'
contraddetto dalla norma impugnata. 
    Inoltre,  la  norma  in   questione   viola   il   principio   di
ragionevolezza e  l'art.  36  Cost.,  perche'  riduce  i  trattamenti
fissati nei contratti collettivi,  che  si  presumono  essere  quelli
proporzionati alla qualita'  e  quantita'  del  lavoro  prestato.  La
disposizione impugnata  produce  un'ingiustificata  ed  irragionevole
alterazione del sinallagma contrattuale,  danneggiando  gravemente  i
singoli lavoratori a fronte di una  «limitata  incidenza  sul  totale
della manovra» (cosi' l'audizione della Corte dei conti del 10 giugno
2010, presso la Commissione Bilancio del Senato). 
    Tale violazione si riflette in lesione dell'autonomia finanziaria
ed  organizzativa  regionale,  perche'  la  gestione  del   personale
regionale e  del  bilancio  rientra  indubbiamente  nelle  competenze
regionali. 
    Il  comma  21  dell'art.  9  stabilisce  che  «per  il  personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate  ed
i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e
2013 hanno effetto, per  i  predetti  anni,  ai  fini  esclusivamente
giuridici». 
    Tale norma e' illegittima per le ragioni illustrate  a  proposito
del comma 4: a) violazione dell'art. 117, co. 3, Cost. in  quanto  si
tratta di norma dettagliata che pone un limite  rigido  ad  una  voce
minuta di spesa; b) violazione degli  artt.  3,  36  e  39  Cost.  in
quanto, a fronte dello svolgimento di una funzione  di  livello  piu'
elevato, con contenuti professionali piu' complessi  e  con  maggiori
responsabilita', il dipendente «promosso» dopo il 1° gennaio 2011  si
troverebbe a percepire una retribuzione diversa  da  quella  prevista
dal   contratto   collettivo   e   corrispondente   ad   un    lavoro
qualitativamente diverso (con discriminazione rispetto ai  dipendenti
«promossi» prima del 2011, che - a parita' di lavoro -  riceverebbero
uno stipendio diverso). 
    Cio'  si  traduce  in  lesione  dell'autonomia  organizzativa   e
finanziaria regionale, perche' la gestione del personale regionale  e
del bilancio rientra indubbiamente nelle competenze regionali. 
    Il comma 28, primo periodo, dispone che, «a  decorrere  dall'anno
2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo,
le agenzie, incluse le Agenzie  fiscali....  gli  enti  pubblici  non
economici, le universita' e gli enti pubblici  di  cui  all'art.  70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165....,  fermo
quanto  previsto  dagli  articoli  7,  comma  6,  e  36  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di  personale  a
tempo  determinato  o  con  convenzioni  ovvero  con   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento
della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009». 
    Il secondo periodo stabilisce che uguale limite e' fissato per la
spesa relativa a contratti di formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti
formativi,  alla  somministrazione  di  lavoro,  nonche'  al   lavoro
accessorio di cui all'art.  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
    Il terzo periodo del comma 28 stabilisce  che  tali  disposizioni
costituiscono principi  generali  ai  fini  del  coordinamento  della
finanza pubblica  ai  quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.  Esso  dunque,
pur implicando pero' che esse non  si  applichino  direttamente  alle
Regioni, impone l'adeguamento di queste a tali  «principi  generali»,
con disposizione corrispondente a quella dell'art. 6, comma 20. 
    I tre periodi indicati del comma 28 sono dunque qui impugnati per
le stesse ragioni gia' esposte in  relazione  all'art.  6.  Il  terzo
periodo, in particolare, e' impugnato nella parte in cui esso  -  pur
implicando la non diretta applicazione dei precedenti  periodi  -  ne
afferma l'applicabilita' in quanto recante presunte  disposizioni  di
principio. 
    Infatti, come nel caso dell'art. 6, le norme contenute nel  comma
28 risultano illegittime per violazione delle regole sui rapporti tra
legislazione statale e regionale nell'ambito del coordinamento  della
finanza pubblica. Esse non sono affatto  disposizioni  di  principio,
ne' lo diventano per la definizione di cui al terzo periodo, ma  sono
tali da non consentire un  autonomo  svolgimento.  Si  tratta  di  un
limite rigido ad una voce specifica e minuta di spesa, di  una  norma
dettagliata che prevede la modalita' di contenimento  della  voce  di
spesa, senza lasciare alcun margine di manovra alla Regione. Inoltre,
il limite non e' transitorio. 
    Dunque, il comma 28 e' illegittimo per le ragioni  gia'  viste  a
proposito  dell'art.  6,  cioe'  per  la  violazione   dell'autonomia
organizzativa e finanziaria della Regione e degli enti  locali  (che,
fra l'altro, non sono compresi nella clausola di salvaguardia di  cui
al terzo periodo, con conseguente applicabilita' diretta dei  limiti:
sulla legittimazione della Regione a tutelare l'autonomia finanziaria
degli enti locali v. le sentt. 298/2009, 169/2007, punto 3;  95/2007,
417/2005, 196/2004 e 533/2002), per eccesso dai limiti della potesta'
legislativa  statale  in  materia  di  coordinamento  della   finanza
pubblica, in quanto la disposizione pone un limite rigido ad una voce
specifica di spesa. 
    D'altronde, sia consentito di ricordare che l'illegittimita'  dei
vincoli puntuali alle  assunzioni  e'  gia'  stata  dichiarata  dalle
sentt. 95/2008, 88/2006 e 390/2004. 
    Va anche ricordata, per l'analogia della fattispecie, la sentenza
297/2009,  che  ha   annullato   una   disposizione   sostanzialmente
corrispondente al terzo periodo del comma  28,  nella  parte  in  cui
afferma  che  possono  essere  desunti  «principi   fondamentali   di
coordinamento della finanza pubblica»  da  norme  che,  per  il  loro
contenuto, sono inidonee a esprimere tali principi,  cioe'  da  norme
idonee solo a incidere sulle  indicate  singole  voci  di  spesa,  in
quanto  introducono  vincoli  puntuali  e  specifiche  modalita'   di
contenimento  della  spesa   medesima.   Nel   medesimo   consolidato
orientamento rientra la sentenza 159/2008 (punto 6 del Diritto). 
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2 
    Il comma 1 dell'art. 15 - nella versione modificata dall'art.  1,
comma 4, d.l. 5 agosto 2010, n. 125 - affida ad un dPCM il compito di
stabilire «criteri e modalita' per l'applicazione entro il 30  aprile
2011 del pedaggio sulle autostrade e  sui  raccordi  autostradali  in
gestione  diretta  di  ANAS  S.p.a.,  in  relazione   ai   costi   di
investimento  e  di  manutenzione  straordinaria  oltre  che   quelli
relativi alla gestione, nonche' l'elenco delle tratte da sottoporre a
pedaggio». 
    Il successivo comma 2 stabilisce  che  «in  fase  transitoria,  a
decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo  a  quello  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  «fino  alla  data  di
applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il  31
dicembre  2011,  ANAS  S.p.a.  e'  autorizzata   ad   applicare   una
maggiorazione tariffaria forfettaria di un  euro  per  le  classi  di
pedaggio A e B e di due euro per le classi di  pedaggio  3,  4  e  5,
presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio  assentite
in concessione che si interconnettono con le autostrade e i  raccordi
autostradali  in  gestione  diretta  ANAS.  Le  stazioni  di  cui  al
precedente periodo sono individuate con il medesimo D.P.C.M.  di  cui
al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono  da  intendersi  IVA
esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui  al  presente  comma  non
potranno comunque comportare  un  incremento  superiore  al  25%  del
pedaggio altrimenti dovuto». 
    La Regione Umbria e' interessata dalle disposizioni  ora  esposte
soprattutto in ragione  del  Raccordo  autostradale  Perugia-Vettole,
attualmente in gestione diretta ANAS. Si tratta del  Raccordo  n.  6,
che da Perugia conduce all'innesto della Al, casello Val di Chiana. 
    Si tratta di disposizioni che  non  paiono  rientrare  in  alcuna
competenza esclusiva statale, ne'  del  resto  esse  enunciano  alcun
possibile fondamento in questo senso. Volendo rifarsi ad una  materia
«nominata» dell'art. 117, potrebbe pensarsi all'ambito  delle  grandi
reti di trasporto:  che  l'art.  117,  comma  3,  cost.  affida  alla
competenza concorrente di Stato e Regioni. 
    Ad uguale conclusione si perviene se si vede  nell'intervento  un
profilo di coordinamento della finanza pubblica. 
    Inoltre, per gli effetti indiretti - ma certi  ed  inevitabili  -
che tali disposizioni determineranno sulla restante viabilita' locale
non  soggetta  a  tariffazione  e  sulle  aree  interessate,  risulta
coinvolta anche la materia del governo del territorio:  parimenti  in
competenza concorrente ex art. 117, comma 3, Cost. 
    In tale  contesto,  l'illegittimita'  deriva  innanzitutto  dalla
circostanza che  le  disposizioni  intervengono  dettando  regole  di
dettaglio al di fuori della competenza esclusiva statale. 
    D'altra parte, se anche  si  volesse  ritenere  che  esigenze  di
sussidiarieta'  giustificassero  l'attrazione  in  capo  allo  Stato,
nondimeno esso avrebbe  dovuto  prevedere  l'intesa  con  le  Regioni
interessate, secondo i principi stabiliti sin dalla sentenza  n.  303
del  203:  cosa  che  la   norma   non   prevede,   con   conseguente
illegittimita' anche sotto questo profilo. 
    Sotto  altro  profilo,  risulta  illegittima  la   previsione   -
contenuta al comma 1 - del ricorso da parte statale  ad  un  dPCM,  e
dunque ad una fonte non  legislativa  in  un  materia  di  competenza
concorrente: in violazione dell'art. 117, comma 6, Cost. 
    Quanto al comma 2, esso e' illegittimo sia in quanto  emanato  al
di fuori della competenza statale, sia in quanto - ove  si  ritenesse
tale competenza giustificata dal principio di  sussidiarieta'  -  non
prevede l'intesa con la Regione nella fase attuativa, affidata invece
ad una unilaterale determinazione dell'amministrazione statale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso,
dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale  del  decreto-legge  31
maggio  2010,  n.  78,  recante  Misure   urgenti   in   materia   di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'    economica,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, 122, nelle
parti, nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso. 
      Padova-Roma, 27 settembre 2010 
 
                   Prof. Avv. Falcon Giandomenico 
 
 
                                                     Avv. Manzi Luigi 
 
                                                             Allegati 
    1) Deliberazione della Giunta regionale  1282  del  20  settembre
2010