MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 ottobre 2010 

Riconoscimento,   al   sig.   Longavita   Mario,   delle   qualifiche
professionali  estere  abilitanti  all'esercizio  in   Italia   della
professione di avvocato. (10A13988) 
(GU n.281 del 1-12-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza di Longavita Mario, nato  il  26  febbraio  1980  a
Cosenza, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai tini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerata la pronuncia della Corte di giustizia  del  29  gennaio
2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo
cui non puo' essere riconosciuto un titolo  professionale  rilasciato
da  un'autorita'  di  uno  Stato  membro  che  non  sanzioni   alcuna
formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro  e
non si fondi ne' su di un esame ne'  di  un'esperienza  professionale
acquisita in detto stato membro; 
  Considerato che nella fattispecie il richiedente Longavita Mario e'
in possesso del titolo  accademico  ottenuto  in  Italia  «Laurea  in
giurisprudenza» conseguito presso l'Universita' degli studi  di  Roma
«Tor Vergata» in data 27 ottobre 2005; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato  che   il   Ministero   dell'educacion   spagnolo,   ha
certificato l'omologa della laurea italiana a  quella  corrispondente
spagnola in data 8 settembre 2009; 
  Considerato che ha documentato di  essere  iscritto  all'Il  lustre
collegi d'Advocats «di Barcelona» dal 23 novembre 2009; 
  Considerato che l'accesso alla professione di  avvocato  in  Spagna
non  presuppone  alcuna  esperienza   lavorativa,   essendo   fondata
esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del  laureato,  sicche'
queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza  della
«qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea; 
  Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra  non  puo'
essere considerato  un  «mero  atto  formale»  oppure  una  «semplice
omologazione»del   diploma   di   laurea   acquisito    in    Italia,
rappresentando  piuttosto  l'attestazione  ufficiale  di   qualifiche
supplementari acquisite in diritto spagnolo; 
  Ritenuto, piu' in particolare,  che  il  superamento  dei  suddetti
esami  ed  il  conseguente  certificato  di  omologa  possano  essere
qualificati quale formazione aggiuntiva  conseguita  in  altro  stato
membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in  diritto
spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito  in  Italia
per l'ottenimento del diploma di laurea; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  la  fattispecie  non  e'   riconducibile
nell'ambito di previsione di cui alla sopra  citata  pronuncia  della
Corte  di  giustizia,  essendo  stata  riscontrata   una   formazione
professionale  aggiuntiva  acquisita  in  Spagna  e  che,   pertanto,
sussistono  i  presupposti   per   l'applicazione   della   direttiva
comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
con conseguente  riconoscimento  del  titolo  di  «Advocat»  ai  fini
dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n.  191
(regolamento in materia di prova attitudinale per  l'esercizio  della
professione di avvocato) al fine  della  determinazione  della  prova
attitudinale da applicare al caso di specie,  in  considerazione  del
fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale  di  cui
all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  nonche'
della circostanza  che  il  decreto  in  esame  e'  attuazione  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
i  cui  principi  ispiratori  permangono  anche   nell'ambito   della
disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007; 
  Considerato  che  il  suddetto  decreto  28  maggio  2003  prevede,
nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e' in  possesso  di
titolo professionale  conseguito  a  seguito  di  percorso  formativo
analogo  a  quello  richiesto  dall'ordinamento   italiano,   l'esame
consiste nell'unica prova orale»; 
  Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo  analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento  dell'esame  di  abilitazione;  dovendosi
ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto  di
non dovere impone  alcuna  prova  attitudinale  pratica  ove  si  sia
conseguita in altro Paese  una  formazione  professionale  del  tutto
corrispondente a quella interna; 
  Ritenuto, pertanto,  che  ove  non  sussistano  i  presupposti  per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa  non
limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova
scritta al fine del compiuto esame della capacita' professionale  del
richiedente; 
  Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare  la  differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento  italiano  per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessato, non puo' non tenersi conto che lo stesso risulta in
possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale,  in
quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente
il superamento di esami di diritto spagnolo; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale  che  consista  nella  redazione  di  pareri   ed   atti
giudiziari che consentano di verificare  la  capacita'  professionale
pratica del medesimo,  oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie
essenziali al fine dell'esercizio della professione  di  avvocato  in
Italia; 
  Vista le determinazioni della conferenza di  servizi  nella  seduta
del 20 luglio 2010; 
  Considerato il difforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Longavita Mario,  nato  il  26  febbraio  1980  a  Cosenza,
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«advocat» di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all' albo degli «avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere  e
di  un  atto  giudiziario  sulle  seguenti  materie,  a  scelta   del
candidato: diritto civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale; 
    b) unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 25 ottobre 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano