MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 26 ottobre 2010 

Riconoscimento,  alla  prof.ssa  Martina  Priemer,  delle  qualifiche
professionali  estere  abilitanti  all'esercizio  in   Italia   della
professione di insegnante. (10A14090) 
(GU n.281 del 1-12-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale  del  30  gennaio
1998, n. 39; il decreto  ministeriale  28  maggio  1992;  il  decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165;  il  decreto
interministeriale 4 giugno 2001;  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53;  il
decreto  ministeriale  del  9  febbraio  2005,  n.  22;  il   decreto
ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16  maggio  2008,
n. 85 convertito nella legge 14  luglio  2008,  n.  121;  il  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale  del  26
marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n.  167;  la  circolare
ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza presentata ai sensi  dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione europea, dalla prof.ssa Martina Priemer; 
  Visto che la richiesta dell'interessata e' rivolta, ai sensi  della
legge n.  167/2009,  ad  ottenere  il  riconoscimento  della  propria
formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai  soli
posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della  provincia
di Bolzano; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa al titolo  di  formazione  sotto
indicato; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessata possiede la conoscenza  della  lingua
tedesca in quanto ha conseguito in Austria  la  formazione  primaria,
secondaria accademica e professionale; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato,  altresi',  che,  ai  sensi  dell'art.  19  del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un  ciclo  di
studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonche'  la
formazione professionale richiesta in  aggiunto  al  ciclo  di  studi
post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo  n.  206/2007,   l'esperienza   professionale   posseduta
dall'interessata e l'ulteriore attivita' formativa,  ne  integrano  e
completano la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il seguente titolo di formazione professionale: 
    diploma   di   istruzione    post-secondario:    «Magistra    der
Naturwissenschaften, erste  Studienrichtung  Sportwissenschaften  und
Leibeserziehung, Studienzweig  Leibeserziehung  (Lehramt  an  höheren
Schulen);   zweite   Studienrichtung   Philosophie,   Pädagogik   und
Psychologie  (Lehramt  an  höheren  Schulen)»  -  Laurea  in  scienze
naturali, indirizzi: «Educazione fisica» e  «Filosofia,  pedagogia  e
psicologia»  conseguita  presso  l'«Universität   L.   Franzens»   di
Innsbruck (Austria) il 26 gennaio 2006, comprensivo della  formazione
didattico pedagogica; 
    titolo  di  abilitazione  all'insegnamento:  «Zeugnis  über   die
Zurücklegung   des   Unterrichtspraktikums    gemäß    §    24    des
Unterrichtspraktikum» (tirocinio come insegnante praticante sostenuto
nell'a.s.   2006/2007   presso   il   liceo    scientifico    «Bundes
-oberstufenrealgymnasium» di Telfs (Austria) rilasciato il  6  luglio
2007, 
posseduto dalla cittadina austriaca Martina Priemer, nata a Innsbruck
(Austria) il 13 giugno 1978, ai sensi e per gli  effetti  di  cui  al
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,   e'   titolo   di
abilitazione all'esercizio in Italia  della  professione  di  docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso  o  di
abilitazione: 
    29/A - Educazione fisica negli istituti e  scuole  di  istruzione
secondaria di secondo grado; 
    30/A - Scienze motorie e sportive. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 ottobre 2010 
 
                                         Il direttore generale: Dutto