REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 1 

  Modifiche al regolamento regionale 20  luglio  2007,  n.  5  «Norme
forestali, in attuazione dell'articolo 11 della  legge  regionale  28
ottobre 2004, n. 27 (Tutela e  valorizzazione  delle  superfici,  del
paesaggio e dell'economia forestale)». 
(GU n.48 del 4-12-2010)

 
           (Pubblicato nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale 
         della Regione Lombardia n. 3 d el 21 gennaio 2010) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                                Emana 
 
il seguente regolamento regionale: 
                               Art. 1 
      1. Al  regolamento  regionale  20  luglio  2007,  n.  5  «Norme
forestali, in  attuazione  dell'art.  11  della  legge  regionale  28
ottobre 2004, n. 27 (Tutela e  valorizzazione  delle  superfici,  del
paesaggio e dell'economia  forestale)»  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a) nel titolo, le parole: «in  attuazione  dell'art.  11  della
legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle
superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)» sono  sostituite
dalle seguenti: «in attuazione dell'art. 50,  comma  4,  della  legge
regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle  leggi  regionali
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)»; 
      b) al comma 1 dell'art. 1: 
        1) le parole: «adottato ai sensi dell'art. 11, comma 4, della
legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle
superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)» sono  sostituite
dalle seguenti: «adottato ai sensi dell'art. 50, comma 4, della legge
regionale n. 31/2008»; 
        2) le parole: «in base  all'art.  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in base all'art. 42»; 
      c) all'inizio del comma 2 dell'art. 1 sono inserite le seguenti
parole: «Fatto salvo quanto disposto dall'art. 50,  comma  11,  della
legge regionale n. 31/2008,»; 
      d) al comma 1 dell'art. 2: 
        1) le parole: «compreso il taglio a raso e le altre attivita'
selvicolturali  eseguiti  in  conformita'  all'art.  11  della  legge
regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle  seguenti:  «compreso  il
taglio  a  raso,  le  altre  attivita'  selvicolturali,  nonche'  gli
interventi    di    manutenzione    ordinaria    della     viabilita'
agrosilvo-pastorale, eseguiti in conformita' all'art. 50 della  legge
regionale n. 31/2008»; 
        2) le parole: «dall'art. 5, comma 5, lettera b), della  legge
regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art.  44,
comma 6, lettera b), della legge regionale n. 31/2008»; 
      e) l'art. 4 e' abrogato; 
      f) al comma 1 dell'art. 5, le parole: «dall'art. 11,  comma  6,
della legge regionale n. 27/2004»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dall'art. 50, comma 6, della legge regionale n. 31/2008»; 
      g) al comma 1 dell'art. 6: 
        1)  le  parole:  «delle  riserve  regionali  e   dei   parchi
regionali» sono sostituite dalle seguenti: «delle aree protette»; 
        2) le parole: «il  taglio  colturale  e  le  altre  attivita'
selvicolturali» sono sostituite dalle seguenti: «i tagli colturali»; 
        3) le parole: «dall'art. 1 I, comma 7, della legge  regionale
n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 50,  comma  7,
della legge regionale n. 31/2008»; 
      h) il comma 1 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: 
        «1.  Le  opere  considerate  di  pronto  intervento  in  base
all'art. 52, comma 3, della legge regionale n. 31/2008 possono essere
realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico nei soli
casi  di  somma  urgenza,  previa  comunicazione   scritta   all'ente
competente al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione  d'uso
del suolo.»; 
      i) il comma 2 dell'art. 10 e' abrogato; 
      j)  al  comma  2  dell'art.  12,  le  parole:  «comma  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 6»; 
      k) all'alinea del comma 1 dell'art. 13: 
        1) il numero «6» e' soppresso; 
        2) le parole: «in entrambi i casi» sono soppresse; 
      l) dopo la lettera c) del comma 4 dell'art. 13 e'  aggiunta  la
seguente: 
        «c-bis) prevedere l'obbligo di piedilista di contrassegnatura
anche per i cedui»; 
      m) all'alinea  del  comma  1  dell'art.  14,  dopo  le  parole:
«dottore agronomo  o  forestale»  sono  inserite  le  seguenti:  «con
funzione anche di direttore dei lavori»; 
      n) la lettera c) del comma 1 dell'art. 14 e'  sostituita  dalla
seguente: 
        «c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che  indichi
le piante da abbattere per la componente a fustaia nonche' le riserve
e le matricine nei cedui»; 
      o) alla lettera g) del comma 1 dell'art.  14,  le  parole:  «il
tipo e  gli  ordini  spaziali  e  temporali  degli  interventi»  sono
sostituite dalle seguenti: «i tipi forestali  su  cui  si  interviene
nonche' la localizzazione spaziale e temporale degli interventi»; 
      p) dopo il comma 1 dell'art. 14 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Il piedilista di contrassegnatura non e' obbligatorio
in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati. »; 
      q) al comma 2 dell'art. 14, le  parole:  «di  cui  all'art.  19
della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all'art. 57 della  legge  regionale  n.  31/2008  o  con  analoga
qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione
europea»; 
      r) al comma 4 dell'art. 14,  le  parole:  «la  relazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «il progetto»; 
      s) il comma 6 dell'art. 14 e' sostituito dal seguente: 
        «6. In  caso  di  istanze  che  riguardino  utilizzazioni  su
superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari
nelle  fustaie,  il  progetto  di  taglio   prevede   un   piano   di
utilizzazione   forestale,   consistente   in   un    crono-programma
dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni.»; 
      t) la lettera c) del comma 2 dell'art. 15 e'  sostituita  dalla
seguente: 
        «c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatario
solo per le utilizzazioni, che indichi le piante da abbattere per  la
componente a fustaia nonche' le riserve e le matricine nei cedui»; 
      u) dopo il comma 2 dell'art. 15 e' inserito il seguente: 
        «2-bis.  Il  piedilista  non  e'  obbligatorio  in  caso   di
conversioni a fustaia di cedui invecchiati»; 
      v) dopo il comma 1 dell'art. 16 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Nei casi in cui e' prevista la relazione di taglio di
cui all'art. 15 non sono necessari gli allegati di cui agli  articoli
13 e 14. Nel caso in cui e' previsto il progetto  di  taglio  di  cui
all'art. 14 non e' necessaria la relazione di conformita' tecnica  di
cui all'art. 13.»; 
      w) all'alinea del comma 1 dell'art. 17, le  parole:  «ai  sensi
dell'art. 23 della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite  dalle
seguenti: «ai sensi dell'art. 61 della legge regionale n. 31/2008»; 
      x) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 17,  le  parole:  «dai
singoli  enti  forestali»  sono  sostituite  dalla  seguenti:  «dalla
competente struttura regionale»; le parole:  «da  ogni  singolo  ente
forestale» sono soppresse; 
      y) al comma 1 dell'art. 18,  le  parole:  «dall'art.  23  della
legge  regionale  n.  27/2004»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dall'art. 61 della legge regionale n. 31/2008»; 
      z) l'alinea del  comma  2  dell'art.  18  e'  sostituita  dalla
seguente: 
        «2. I proventi delle sanzioni  previste  dall'art.  61  della
legge regionale n. 31/2008 sono  destinati,  compatibilmente  con  le
norme  vigenti,  comunitarie  e  nazionali,  relative  ad   aiuti   e
contributi al settore forestale e ambientale:»; 
      aa) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 18, dopo  le  parole:
«dalla pianificazione forestale» sono inserite le seguenti:  «di  cui
all'art. 47 della legge regionale n. 31/2008»; 
      bb) alla letera  b)  del  comma  2  dell'art.  18,  le  parole:
«all'art. 13,  comma  3,  della  legge  regionale  n.  27/2004»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «all'art.  52,  comma  3,  della  legge
regionale n. 31/2008»; 
      cc) dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 18  sono  inserite
le seguenti: 
        «d-bis) alla prima stesura dei piani di indirizzo forestale; 
        d-ter)  ad  iniziative  di   informazione,   divulgazione   e
assistenza tecnica sulle attivita' selvicolturali.»; 
      dd) al comma 1 dell'art. 19, le parole: «ai sensi dell'art. 23,
commi 2-ter e 12 della legge regionale n.  27/2004»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «ai  sensi  dell'art.  61,  comma  13,  della  legge
regionale n. 31/2008»; 
      ee) il comma 3 dell'art. 20 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono  essere
realizzati su  una  superficie  non  superiore  a  cento  ettari  per
istanza,  esclusi  i  casi  di   pronto   intervento   e   di   lotta
fitosanitaria. Nei comuni classificati dall'ISTAT  di  pianura  o  di
collina il limite massimo e' di trenta ettari.»; 
      ff) il comma 4 dell'art. 20 e' sostituito dal seguente: 
        «4. I diradamenti e  le  utilizzazioni  che  interessino  una
superficie pari o  superiore  a  due  ettari  di  superficie  boccata
possono essere realizzati soltanto da: 
          a)  imprese  agricole  iscritte  all'albo   delle   imprese
agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale  in  attuazione
dell'art.  7  del  decreto  legislativo  18  maggio  2001,   n.   227
(Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  forestale,  a  norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57); 
          b)  imprese  boschive  di  cui  all'art.  57  della   legge
regionale n. 31/2008 o con analoghe  qualifiche  attestate  da  altre
regioni o altri Stati membri dell'Unione europea; 
          c) consorzi  forestali  di  cui  all'art.  56  della  legge
regionale n. 31/2008; 
          d) enti pubblici.»; 
      gg) dopo il comma 4 dell'art. 20 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis. I diradamenti e le  utilizzazioni  che  prevedano  il
taglio di una massa di legname superiore  a  cinquecento  metri  cubi
lordi di legname possono essere eseguiti solo da soggetti di  cui  al
comma 4 che dimostrino  di  possedere  adeguate  capacita'  tecniche,
professionali  e  strumentali  definite  dalla  competente  struttura
regionale con decreto dirigenziale. 
        4-ter. Ai fini del presente regolamento si considera  singolo
intervento  cio'  che  viene  richiesto  al  taglio  sulla   medesima
proprieta' in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico,  si
considera singolo intervento cio' che  viene  assegnato  agli  aventi
diritto nell'arco di due anni.»; 
      hh) dopo il comma 3 dell'art. 21 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Nei siti Natura 2000 non possono  essere  posticipate
le date di cui al comma 1.»; 
      ii) al comma 5 dell'art. 21, le parole:  «ossia  l'eliminazione
dello strato arbustivo o erbaceo» sono soppresse; 
      jj) al comma 6 dell'art. 21, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «I termini sono sospesi in caso  di  impraticabilita'  della
stazione per innevamento o altre avversita' atmosferiche.»; 
      kk) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 22, dopo  la  parola:
«cataste» e' inserita la seguente: «stabili»; 
      ll) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 22, dopo  la  parola:
«sminuzzato» sono inserite le seguenti: «mediante triturazione»; 
      mm) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 22, le parole: «negli
articoli 51  e  seguenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «negli
articoli 54 e seguenti»; 
      nn) dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 22 e' aggiunta  la
seguente: 
        «c-bis) tagliato in pezzi lunghi non piu' di un metro o,  nel
caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi
lunghi non piu' di due metri e distribuito sull'area  interessata  al
taglio»; 
      oo) il comma 2 dell'art. 22 e' sostituito dal seguente: 
        «2. L'area occupata dal materiale di cui al comma 1 non  puo'
ricoprire le ceppaie presenti in  bosco  e  nuclei  significativi  di
rinnovazione»; 
      pp) la lettera a) del comma 3 dell'art. 22 e' sostituita  dalla
seguente: 
        «a) localizzare le andane o  le  cataste  in  prossimita'  di
corsi o specchi d'acqua, viabilita' ordinaria o agro-silvo-pastorale,
ferrovie,   sentieri,   viali   tagliafuoco,   linee   elettriche   e
telefoniche»; 
      qq) dopo il comma 3 dell'art. 22 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis.  Per  favorire  la  cippatura  o  l'asportazione,  e'
consentito  realizzare  cataste  di  dimensioni  maggiori  di  quelle
indicate al comma 3, lettera b),  solo  se  temporanee,  ossia  della
durata massima di otto mesi. A quote inferiori a seicento  metri,  la
durata massima e' di quattro mesi. 
        3-ter.  Nelle  aree  boschive  non  in  rinnovazione,  l'ente
forestale puo' autorizzare che la  ramaglia  sia  lasciata  intera  e
sparsa su tutta la superficie interessata, fatti salvi i  divieti  di
cui al comma 3.»; 
      rr) la lettera c) del comma 1 dell'art. 23 e' sostituita  dalla
seguente: 
        «c) nei boschi di neoformazione da avviare a fustaia in  base
al comma 3.»; 
      ss) dopo il primo periodo del comma 3 dell'art. 23 e'  inserito
il seguente: «Sono altresi' avviati a fustaia gli imboschimenti  e  i
rimboschimenti.»; 
      tt) al comma 4 dell'art. 23, dopo le parole: «rilevante difesa»
sono inserite le seguenti: «idrogeologica o»; 
      uu) dopo il comma 4 dell'art. 23 e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. Nei tagli di avviamento all'alto fusto, dopo il primo
intervento di conversione devono rimanere almeno seicento  fusti  per
ettaro, scelti tra quelli nati da seme  o  tra  i  polloni  migliori,
dominanti  e   ben   affrancati.   Nei   boschi   gia'   radi   prima
dell'intervento devono rimanere almeno due polloni per ogni  ceppaia,
scelti  tra  quelli  di  maggior  diametro,   meglio   conformati   e
vigorosi.»; 
      vv) al comma 1 dell'art. 24: 
        1) le parole: «ogni duemilacinquecento metri  quadrati»  sono
sostituite dalle seguenti: «ogni cinquemila metri quadrati»; 
        2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati
dall'obbligo di rilascio i castagneti da frutto e i boschi soggetti a
manutenzione in base agli articoli 58, 59, 60 e 61.»; 
      ww) alla lettera d) del comma 3 dell'art. 24 sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «e  avere  un  diametro  di  almeno  trenta
centimetri»; 
      xx) dopo la lettera d) del comma 3 dell'art. 24  sono  aggiunte
le seguenti: 
        «d-bis)  non  appartenere  a  specie  esotiche  a   carattere
infestante di cui all'allegato B; 
        d-ter)  appartenere  preferibilmente  alle  seguenti  specie:
abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello,  ciliegio  selvatico,
farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro,  pioppo
bianco, quercia crenata, rovere, tasso.»; 
      yy) al comma 4 dell'art. 24, dopo le parole: «essere  tagliati»
sono inserite le seguenti:  «salvo  che  costituiscano  pericolo  per
persone o cose»; 
      zz) dopo il comma 5 dell'art. 24 e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis.  Durante  la  stesura  dei  piani   di   assestamento
forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei
piani   di   indirizzo   forestale   e'   possibile   individuare   e
contrassegnare  gli  alberi  da  salvaguardare  per  l'invecchiamento
indefinito, indicandone l'esistenza negli elaborati di piano.»; 
      aaa) al comma 3 dell'art. 25, dopo le parole: «specie esotiche»
sono inserite le seguenti: «non comprese nell'allegato C»; 
      bbb) dopo il comma 7 dell'art. 25 e' aggiunto il seguente: 
        «7-bis. L'obbligo di effettuare la  rinnovazione  artificiale
esclude il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del
bosco per un periodo di venti anni dall'esecuzione dell'intervento di
rinnovazione.»; 
      ccc) dopo' la lettera b) del comma 1 dell'art. 26  e'  aggiunta
la seguente: 
        «b-bis) nei terreni gravati da specifico uso civico»; 
      ddd) al comma  2  dell'art.  27  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «e   previa   comunicazione   all'ente   forestale
competente. »; 
      eee) dopo il comma 2 dell'art. 27 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. I tagli colturali  all'interno  dei  boschi  da  seme
inseriti nei registri regionali dei materiali di base di cui all'art.
53, comma 2, della  legge  regionale  n.  31/2008  sono  eseguiti  in
conformita' alle prescrizioni dei relativi  piani  di  gestione,  ove
esistenti, e sono  autorizzati  dall'ente  forestale,  garantendo  la
funzione di produzione del materiale di propagazione.»; 
      fff) al comma 2 dell'art. 28 e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: 
        «A distanza inferiore a  quaranta  metri  dagli  impianti  di
cattura di richiami vivi o di uccelli a  scopo  scientifico,  di  cui
agli articoli 6 e 7 della legge  regionale  16  agosto  1993,  n.  16
(Norme per la protezione  della  fauna  selvatica  e  per  la  tutela
dell'equilibrio ambientale e  disciplina  dell'attivita'  venatoria),
sono consentite: 
          a) la potatura delle piante gia' in forma obbligata; 
          b) la capitozzatura  e  la  potatura  di  piante  in  forma
libera, se  autorizzate  dagli  enti  forestali  previa  verifica  di
compatibilita' paesaggistica e ambientale.»; 
      ggg) al comma 5 dell'art. 28 e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Su terreni in forte pendenza che possono  dare  luogo  alla
formazione di valanghe, a movimenti franosi o alla caduta  di  massi,
le ceppaie possono essere tagliate ad altezza superiore,  fino  a  un
metro dal colletto.»; 
      hhh) al comma 1 dell'art. 29, le  parole:  «dell'art.  4  della
legge  regionale  n.  27/2004»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'art. 43 della legge regionale n. 31/2008»; 
      iii) alla lettera a) del  comma  1  dell'art.  31,  le  parole:
«quelle  di  ringiovanimento  per  rinvigorirne  la   chioma   e   di
preparazione  all'innesto»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «le
spollonature, le potature di rimonda e di produzione e gli innesti»; 
      jjj) dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 31 sono  aggiunte
le seguenti: 
        «d-bis) gli interventi fitosanitari con principi  attivi  non
dannosi per l'ecosistema; 
        d-ter) la ricostruzione del cotico erboso; 
        d-quater) il rinfoltimento delle aree rade di piante mediante
la messa a dimora di piante innestate da vivaio»; 
      kkk) il comma 3 dell'art. 31 e' cosi' sostituito: 
        «3. Nei castagneti da frutto abbandonati in cui si  sia  gia'
insediata ed affermata la colonizzazione di  vegetazione.  arborea  o
arbustiva,  le  attivita'  selvicolturali  sono  condotte  come   nei
restanti boschi. L'ente forestale puo' autorizzare l'esecuzione delle
operazioni descritte ai commi I e 2.»; 
      lll) dopo il comma 3 dell'art.  31  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-bis. La conversione di boschi di castagno in castagneti da  frutto
e'  soggetta  ad  autorizzazione   rilasciata   dall'ente   forestale
compatibilmente  con  esigenze  di  difesa  idrogeologica  e  con  la
necessita'   di   salvaguardare   i   boschi   di   maggiore   pregio
selvicolturale e ambientale. L'ente definisce le operazioni colturali
eseguibili.»; 
      mmm) alla rubrica della sezione II, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: «e dei pericoli»; 
      nnn) dopo l'art. 31 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 31-bis. 
                  Prevenzione dei pericoli in bosco 
 
    1. Nello  svolgimento  delle  attivita'  selvicolturali  e  delle
ripuliture sono adottate tutte le tecniche e le strumentazioni  utili
ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo per persone o  cose.
Le  aree  soggette  a  intervento  sono  adeguatamente  delimitate  e
segnalate. Persone e  animali  sono  tenuti  a  debita  distanza.  Al
termine dei lavori si procede al ripristino dello stato dei luoghi.»; 
      ooo) al comma 1 dell'art. 32 e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo:  «E'  inoltre  necessario   salvaguardare   la   vegetazione
arbustiva lungo i corsi d'acqua, gli agrifogli,  i  pungitopo  e  gli
arbusti che producono frutti carnosi, quali biancospini, meli,  peri,
ribes e sorbi»; 
      ppp) all'alinea del comma 2 dell'art. 32, le parole: «ossia  il
taglio dello stato arbustivo ed erbaceo» sono soppresse; 
      qqq) dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 32 e' aggiunta la
seguente: 
        «c-bis) nei tagli di manutenzione di cui  agli  articoli  58,
59, 60 e 61»; 
      rrr) all'alinea del  comma  i  dell'art.  33,  le  parole:  «il
danneggiamento di» sono soppresse; 
      sss) le  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  dell'art.  33  sono
sostituite dalle seguenti: 
        «a) il danneggiamento di radici, fusti e chiome degli  alberi
del soprassuolo arboreo risparmiato dal taglio; 
        b) il  danneggiamento  di  opere  e  manufatti  eventualmente
presenti, quali muri a secco o terrazzamenti; 
        c) danni di tipo idrogeologico.»; 
      ttt) al comma  5  dell'art.  34  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «salvo che in caso di attraversamento»; 
      uuu) al comma 1 dell'art. 36, dopo le parole: «del bosco»  sono
inserite le seguenti: «e dei pascoli»; 
      vvv)   la   rubrica   dell'art.   37   e'   cosi'   sostituita:
«Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni  soggetti
a vincolo idrogeologico»; 
      www) l'alinea del comma 1  dell'art.  37  e'  sostituita  dalla
seguente: 
        «1.  Fermo  restando  il  divieto  di  transito   dei   mezzi
motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, l'organizzazione  di
manifestazioni  nei   boschi   e   nei   pascoli   e'   soggetta   ad
autorizzazione:»; 
      xxx) dopo il comma 1 dell'art. 37 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. E'  altresi'  soggetta  ad  autorizzazione  dell'ente
forestale la creazione di percorsi sospesi»; 
      yyy) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 37 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «o della nuova area attrezzata»; 
        zzz) al comma 4 dell'art.  37,  dopo  le  parole:  «di  nuovi
tracciati e» sono inserite le seguenti: «nel caso di manifestazioni»; 
      aaaa) al comma 5 dell'art.  37,  la  parola:  «agonistiche»  e'
soppressa; 
      bbbb)  al  comma  6  dell'art.  37,   dopo   le   parole:   «le
manifestazioni» sono inserite le seguenti: «e le aree»; 
      cccc) al comma 3 dell'art. 38, le parole: «dell'art.  6,  comma
4, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle  seguenti:
«dell'art. 45, comma 4, della legge regionale n. 31/2008»; 
      dddd)  al  comma  1  dell'art.  39  dopo  le  parole:   «taglio
saltuario» sono inserite  le  seguenti:  «o  a  buche  di  superficie
inferiore a mille metri quadrati»; 
      eeee) al comma 2 dell'art. 39: 
        1) dopo  le  parole:  «tagli  successivi»  sono  inserite  le
seguenti: «a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati»; 
        2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «fatte  salve
deroghe  autorizzate  dall'ente  forestale  in  caso  di  boschi  non
utilizzati da oltre trenta anni.»; 
      ffff)  al  comma  3  dell'art.  39  dopo  le   parole:   «tagli
successivi»  sono  inserite  le  seguenti:  «a  buche  di  superficie
inferiore a mille metri quadrati»; 
      gggg) al comma 4 dell'art. 39, le parole: «di cui all'art.  11,
comma 12, della legge regionale n.  27/2004»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'art. 50, comma 12,  della  legge  regionale  n.
31/2008 »; 
      hhhh) al secondo periodo del comma 6 dell'art. 39: 
        1) le parole: «lato maggiore» sono sostituite dalle seguenti:
«lato minore»; 
        2) le parole: «di larghezza» sono soppresse; 
      iiii) dopo il secondo periodo  del  comma  6  dell'art.  39  e'
aggiunto il seguente: 
        «L'ente forestale puo' autorizzare  deroghe,  compatibilmente
con le esigenze  di  difesa  idrogeologica  nonche'  di  salvaguardia
dell'ambiente forestale e del paesaggio.»; 
      jjjj) il comma 7 dell'art. 39 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Il taglio a raso a strisce non puo' superare le superfici
di seguito indicate: 
          a) diecimila  metri  quadrati  accorpati  per  le  seguenti
tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete  di
sostituzione, pinete di pino silvestre,  ad  eccezione  delle  pinete
planiziali,  formazioni  di  pino  nero   di   origine   artificiale,
rimboschimenti artificiali con specie esotiche; 
          b)  duemila  metri  quadrati  accorpati  per  le   seguenti
tipologie:  querceti   di   roverella,   lariceti,   larici-cembreti,
cembrete, pinete di pino silvestre planiziale.»; 
      kkkk) il comma 1 dell'art. 40 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I cedui invecchiati di eta' superiore a  cinquanta  anni  a
prevalenza di querce, faggio,  frassino  maggiore,  acero  montano  o
riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione»; 
      llll) al primo periodo del comma 2 dell'art. 40: 
        1) le parole: «cento metri» sono sostituite  dalle  seguenti:
«trenta metri»; 
        2) le parole: «tre anni  precedenti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cinque anni precedenti»; 
        3)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «fermo
restando il limite per singole istanze di cui all'art. 20.»; 
      mmmm) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 40 e' soppresso; 
      nnnn) il comma 3 dell'art. 40 e' cosi' sostituito: 
        «3. Fermo restando il  limite  per  singole  istanze  di  cui
all'art. 20, in caso  di  utilizzazione  di  cedui  con  rilascio  di
matricine,  ogni  tagliata  non  puo'  superare  i  dieci  ettari  di
estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante  almeno
trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.»; 
      oooo) al comma 4 dell'art. 40: 
        1) dopo la parola: «robinieti»  sono  inserite  le  seguenti:
«sia puri che misti»; 
        2) dopo le parole: «deperimento o  morte»  sono  inserite  le
seguenti: «o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.»; 
      pppp) al comma 5  dell'art.  40,  dopo  le  parole:  «cinquanta
matricine» sono inserite le seguenti: «o riserve»; 
      qqqq) al  comma  6  dell'art.  40,  dopo  le  parole:  «novanta
matricine» sono inserite le seguenti: «o riserve»; 
      rrrr) al comma 7 dell'art. 40, dopo le parole: «le  matrici-ne»
sono inserite le seguenti: «e le riserve»; 
      ssss) dopo il comma 8 dell'art. 40 e' aggiunto il seguente: 
        «8-bis. Le matricine da rilasciare devono: 
          a) avere eta' almeno pari al turno, nel caso dei  cedui  di
cui al comma 5; 
          b) avere, per il cinquanta per cento eta', almeno  pari  al
turno e, per il restante cinquanta per cento, eta' almeno doppia, nel
caso dei cedui di cui al comma 6.»; 
      tttt) la lettera a) del comma  2  dell'art.  41  e'  sostituita
dalla seguente: 
        «a) ottanta anni per i lariceti»; 
      uuuu) dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 41  e'  aggiunta
la seguente: 
        «d-bis)  centoventi  anni  per   i   larici-cembreti   e   le
cermbrete»; 
      vvvv) al comma 1 dell'art. 43, le parole: «dall'art.  8,  comma
7, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle  seguenti:
«dall'art. 47, comma 7, della legge regionale n. 31/2008»; 
      wwww) al comma 1 dell'art. 44: 
        1) le parole: «ma  non  ancora  soggetti  a  revisione»  sono
soppresse; 
        2) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «allegando
dichiarazione di conformita' tecnica o progetto di  taglio  nei  casi
previsti dagli articoli 13 e 14.»; 
      xxxx) al comma 1 dell'art. 45: 
        1) parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «trenta»; 
        2) dopo le parole: «cure colturali del bosco»  sono  inserite
le seguenti: «o alla revisione del piano di assestamento»; 
      yyyy) il comma 4 dell'art. 47 e' soppresso; 
      zzzz) la lettera e) del comma  1  dell'art.  48  e'  sostituita
dalla seguente: 
        «e) in  tutti  i  boschi  e'  obbligatorio  il  rispetto  del
sottobosco e non possono essere  effettuate  ripuliture  nei  periodi
indicati alla lettera i), salvo che: 
          1)  per  garantire  la  sicurezza  del   cantiere   durante
l'esecuzione di attivita' selvicolturali; 
          2) per accertate esigenze di prevenzione degli incendi; 
          3) nei castagneti da frutto di cui all'art. 31; 
          4) nei boschi intensamente fruiti, di cui all'art. 63.»; 
      aaaaa) alla lettera f) del comma 1 dell'art. 48, le parole: «da
ciascun ente forestale, in collaborazione con l'ente gestore del sito
Natura 2000, quando presenti in quantita' inferiore a due piante ogni
mille metri quadrati» sono sostituite dalle seguenti:  «dalla  Giunta
regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo  2008,  n.  10
(Disposizioni per la tutela e la conservazione della  piccola  fauna,
della flora e della vegetazione spontanea)»; 
      bbbbb) la lettera i) del comma 1  dell'art.  48  e'  sostituita
dalla seguente: 
        «i) in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso: 
          1) dall'1° marzo al 31 luglio per i boschi  posti  a  quote
inferiori a seicento metri; 
          2) dall'1° aprile al 31 luglio per i boschi posti  a  quote
comprese fra seicento e mille metri; 
          3) dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi  posti  a  quote
superiori.»; 
      ccccc) dopo la  lettera  j)  del  comma  1  dell'art.  48  sono
inserite le seguenti: 
        «j-bis) in tutti i boschi sono vietati il transito  di  mezzi
cingolati e la movimentazione di  legname  o  di  altri  materiali  a
strascico; 
        j-ter)  devono  essere  gestiti  come  le  fustaie  i  boschi
appartenenti ai seguenti tipi forestali: 
          1) acero-tiglieti; 
          2) alnete di ontano nero; 
          3) querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.»; 
      ddddd) al comma 4 dell'art. 51, le  parole:  «ed  essere»  sono
sostituite dalle seguenti: «e devono essere; 
      eeeee) al comma 1 dell'art. 52, le parole: «dell'art. 11, comma
5, lettera e) della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'art. 50, comma 5, lettera e), della  legge  regionale
n. 31/2008»; 
      fffff) al comma 1 dell'art. 54, le parole: «dell'art. 6,  comma
9-bis, della legge  regionale  n.  27/2004»  sono'  sostituite  dalle
seguenti: «dell'art. 45, comma 10, della legge regionale  n.  31/2008
»; 
      ggggg) al comma 2 dell'art. 54, le parole: «ai sensi  dell'art.
6, comma 4, della legge regionale n. 27/2004» sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai sensi dell'art. 45, comma 4, della legge  regionale  n.
31/2008»; 
    hhhhh) al comma 3  dell'art.  54,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e quelli per la  ripulitura  delle  masse  vegetali
devono essere spenti entro le ore 14 e, nei giorni  con  ora  legale,
entro le ore 16»; 
      iiii) il comma 1 dell'art. 56 e' abrogato; 
      jjjj) il comma 2 dell'art. 56 e' sostituito dal seguente: 
        «2.  Nei  boschi  danneggiati  dal  fuoco  o  da   avversita'
atmosferiche o biotiche da non oltre un anno  l'ente  forestale  puo'
autorizzare   l'esecuzione   di   tagli   in   deroga   al   presente
regolamento.»; 
      kkkkk) il comma 3 dell'art. 56 e' sostituito dal seguente: 
        «3. I  possessori  di  boschi  danneggiati  dal  fuoco  o  da
avversita' atmosferiche o biotiche sono tenuti a consentire l'accesso
degli operai qualora gli interventi di ricostituzione siano  eseguiti
a cura di un ente pubblico ai sensi  dell'art.  52,  comma  7,  della
legge regionale n. 31/2008.»; 
      lllll) al comma 1 dell'art. 57, le parole:  «salvo  l'art.  12,
comma 4, della legge regionale  n.  27/2004»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «salvo quanto disposto dall'art. 51, comma 4,  della  legge
regionale n. 31/2008»; 
      mmmmm) dopo il comma 3 dell'art. 57 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Il pascolo delle  capre  all'interno  dei  boschi  e'
vietato, salvo specifica previsione dei piani di indirizzo  forestale
o autorizzazione rilasciata dall'ente forestale  ai  sensi  dell'art.
51, comma 4, della legge regionale n. 31/2008, comunque nel  rispetto
del divieto di cui al comma 2 del presente articolo.»; 
      nnnnn) dopo il comma 3 dell'art. 58 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Qualora nelle aree di pertinenza  degli  elettrodotti
il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni  di  robinia  o
ciliegio tardivo o di  altre  specie  esotiche,  e'  obbligatorio  il
rilascio  di  tutti  gli  arbusti  e  cespugli  di  specie  autoctone
presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori.»; 
      ooooo) al comma 2 dell'art. 60, dopo la  parola:  «consistente»
sono inserite le seguenti: «nella ripulitura del sottobosco»; 
      ppppp) dopo il comma 3 dell'art. 61 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Gli interventi previsti dal  presente  articolo  sono
vietati tra la fine della stagione  silvana  per  i  cedui  e  il  31
luglio,  salvo  autorizzazioni   concesse   dagli   enti   forestali,
compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica. Sono
invece consentiti il taglio  e  l'asportazione  delle  piante  cadute
nell'alveo o nei corsi  d'acqua  che  possono  limitare  il  deflusso
idrico.»; 
      qqqqq) al comma 2 dell'art. 62: 
        1) dopo le  parole:  «spezzate  o  morte»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche' di quelle pericolose per la pubblica incolumita'»; 
        2)  sono  aggiunte,  alla  fine,  le  seguenti   parole:   «o
autorizzate dagli enti forestali.»; 
      rrrrr) al comma  1  dell'art.  71,  le  parole:  «di  cui  agli
articoli 4 e 5 della legge  regionale  n.  27/2004»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 43 e 44 della  legge  regionale
n. 31/2008»; 
      sssss) dopo la  lettera  e)  del  comma  3  dell'art.  71  sono
aggiunte le seguenti: 
        «e-bis) la sistemazione di muri di sostegno danneggiati; 
        e-ter) la pavimentazione eseguibile solo nei tratti in  forte
pendenza o in corrispondenza di curve pericolose»; 
      ttttt) dopo il comma 2 dell'art. 72 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Nell'esecuzione delle  attivita'  selvicolturali,  le
strade agro-silvo-pastorali e i sentieri delle reti  escursionistiche
devono essere  tenuti  sgombri  o  prontamente  sgombrati  da  piante
abbattute, fusti e ramaglia.»; 
      uuuuu) al comma 1 dell'art. 73 le parole: «dell'art.  21  della
legge  regionale  n.  27/2004»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'art. 59 della legge regionale n. 31/2008»; 
      vvvvv) al comma 5 dell'art. 73: 
        1) dopo le parole: «scala 1:500» sono inserite  le  seguenti:
«o altra scala adeguata alla lunghezza dell'impianto»; 
        2) dopo le parole:  «all'ente  forestale»  sono  inserite  le
seguenti: «all'ente gestore del sito Natura 2000»; 
      wwwww) al comma 1 dell'art. 74, le parole: «dell'art. 21  della
legge  regionale  n.  27/2004»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'art. 59 della legge regionale n. 31/2008»; 
      xxxxx) al comma 7  dell'art.  74,  dopo  le  parole:  «all'ente
forestale» sono inserite le  seguenti:  «all'ente  gestore  del  sito
Natura 2000»; 
      yyyyy) dopo il comma 1 dell'art. 75 e' inserito il seguente: 
        «1-bis.  Nel  caso  di  utilizzazioni   e   diradamenti   che
interessino  una  superficie  inferiore  a  un  ettaro  e  mezzo,  la
direzione delle operazioni di  taglio  puo'  essere  affidata  a  una
guardia boschiva comunale o ad altri tecnici forestali dipendenti  da
enti pubblici.»; 
      zzzzz) dopo il comma 2 dell'art. 75 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Con provvedimento del competente  direttore  generale
e' approvato il capitolato d'oneri  generale  e  particolare  per  la
vendita dei lotti boschivi di proprieta' pubblica. 
        2-ter. In ogni caso e' necessario  procedere  preventivamente
alla martellata  delle  piante  d'alto  fusto  da  abbattere  e  alla
contrassegnatura delle matricine e riserve da rilasciare  nel  ceduo,
nonche'  alla  contrassegnatura  delle  piante  da   rilasciare   per
l'invecchiamento indefinito.»; 
      aaaaaa) dopo l'art. 75 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 75-bis. 
        Esecuzione dei tagli nei boschi gravati da uso civico 
 
    «1. Per i boschi gravati da uso civico i  piani  di  assestamento
forestale o, in mancanza, i piani di indirizzo forestale stabiliscono
modalita' e limiti  per  l'assegnazione  dei  lotti  fra  gli  aventi
diritto. In mancanza di disposizioni,  ad  ogni  avente  diritto  non
possono essere concessi annualmente piu' di cento quintali  di  legna
da ardere o da paleria e di dieci metri cubi di legname da opera. 
    2. In ogni caso  e'  necessario  procedere  preventivamente  alla
martellata  delle  piante  d'alto   fusto   da   abbattere   e   alla
contrassegnatura delle matricine e delle riserve  da  rilasciare  nel
ceduo, nonche' alla contrassegnatura delle piante da  rilasciare  per
l'invecchiamento indefinito. 
    3. L'istanza  di  taglio  nel  bosco,  corredata  degli  allegati
eventualmente necessari, e'  presentata,  in  forma  collettiva,  dal
comune o dal comitato per le amministrazioni separate dei beni di uso
civico;  restano  agli  atti  del   richiedente   i   documenti   che
identificano gli aventi diritto interessati di singoli lotti.»; 
      bbbbbb) alla rubrica dell'art. 76 sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e sentieri»; 
      cccccc) alla lettera a) del comma 1 dell'art.  76,  la  parola:
«dodici» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro»; 
      dddddd) la lettera c) del comma 1 dell'art.  76  e'  sostituita
dalla seguente: 
        «c) comportare movimenti di terra non superiori a cento metri
cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito»; 
      eeeeee) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 76: 
        1) le parole: «due  metri  e  mezzo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tre metri»; 
        2) le parole: «tre metri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«quattro metri»; 
      ffffff) alla lettera c) del comma 2 dell'art.  76,  le  parole:
«di ogni genere anche a carattere temporaneo» sono  sostituite  dalle
seguenti: «larghi piu' di un metro»; 
      gggggg)  alla  lettera  g)  del  comma  2  dell'art.  76,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «garantendo  lo  scolo  e  la
regimazione delle acque»; 
      hhhhhh) alla lettera b) del comma 1 dell'art.  77,  le  parole:
«ai  sensi  dell'art.  4  della  legge  regionale  n.  27/2004»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi  dell'art.  43  della  legge
regionale n. 31/2008 »; 
      iiiiii) alla lettera c) del comma 1 dall'art.  77,  le  parole:
«ai  sensi  dell'art.  5  della  legge  regionale  n.  27/2004»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi  dell'art.  44  della  legge
regionale n. 31/2008»; 
      jjjjjj) al comma 2 dell'art. 79, le  parole:  «ai  sensi  della
legge n. 27/2004» sono sostituite dalle  seguenti:  «ai  sensi  della
legge regionale n. 31/2008»; 
      kkkkkk) all'allegato A: 
      1) alla  voce:  «Arbusteto»  sono  soppresse  le  parole:  «non
rientrante nella classificazione di bosco»; 
        2)  alla  voce:  «Cespuglieto»  la   parola:   «arbusti»   e'
sostituita dalla seguente: «cespugli»; 
        3) alla voce: «Ente forestale» le  parole:  «ai  sensi  della
legge regionale n. 11/1998 e della legge regionale n.  27/2004»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi  della  legge  regionale  n.
31/2008»; 
        4) dopo la voce: «Matricina» e' inserita la seguente: 
          «Neoformazione (bosco di): bosco  formatosi  spontaneamente
da meno di venti anni in seguito all'abbandono di pascoli e  coltivi;
nei terreni a quota inferiore a quattrocento metri  l'arco  temporale
considerato si riduce a dieci anni»; 
        5) dopo la voce: «Riserva» e' inserita la seguente: 
          «Robinieto misto: bosco in cui la componente a  robinia  e'
pari ad almeno il novanta per cento della massa  legnosa,  mentre  il
restante dieci per cento e' costituito da altre specie arboree»; 
        6) dopo la voce: «Struttura» e' inserita la seguente: 
          «Taglio colturale: comprende gli sfolli, i  diradamenti,  i
tagli di utilizzazione,  i  tagli  a  carattere  fitosanitario  e  in
generale i tagli finalizzati all'uso delle risorse forestali  secondo
i principi della  selvicoltura  o  alla  miglioria  del  bosco.  Sono
esclusi i tagli di cui agli articoli 58,  59,  60  e  61,  in  quanto
finalizzati esclusivamente alla  manutenzione  di  manufatti;  questi
ultimi rientrano nella definizione di «attivita'  selvicolturali»  di
cui dell'art. 50, comma 1, della legge regionale n. 31/2008»; 
        7) alla voce: «Tipo forestale» sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «di superficie minima di 2000 metri quadrati»; 
        8) alla voce: «Utilizzazione  forestale»  sono  soppresse  le
parole: «sia di sfolli o diradamenti»; 
      llllll) all'allegato B: 
        1) nell'epigrafe, le parole: «di cui all'art.  19,  comma  5,
lettera e) della legge regionale n. 27/2004»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'art. 50, comma  5,  della  legge  regionale  n.
31/2008»; 
        2) nella tabella: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Il presente regolamento regionale e'  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione lombarda. 
      Milano, 19 gennaio 2010 
 
                              FORMIGONI 
 
    (Il parere della competente  Commissione  consiliare  si  intende
favorevolmente reso ai sensi dell'art. 42  dello  Statuto  regionale;
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/10994 del  13
gennaio 2010)