N. 348 ORDINANZA 29 novembre - 1 dicembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Modifiche  ed
  integrazioni delle leggi regionali n. 77 del 1999 e n. 17 del  2001
  - Possibilita' per i direttori regionali di permanere  in  servizio
  oltre i normali limiti di eta' anagrafica  e  contributiva  nonche'
  equiparazione del personale incaricato presso le Strutture speciali
  di  Supporto  "Gabinetto  della  Presidenza"  e   "Segreteria   del
  Presidente" al personale di cui al C.C.N.L. dell'area  dirigenziale
  delle Regioni ed Autonomie locali - Sopravvenuta abrogazione  delle
  disposizioni censurate - Rinuncia al ricorso in  assenza  di  parte
  costituita - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77, art.  22-bis,
  come introdotto dall'art. 21, commi  1,  2,  3  e  4,  della  legge
  regionale 9 gennaio 2010, n.  1;  legge  della  Regione  Abruzzo  9
  gennaio 2010, n. 1, art. 22, comma 4. 
- Costituzione, artt. 3, 97, commi primo  e  terzo,  e  117,  secondo
  comma, lett. o); Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
  costituzionale, art. 23. 
(GU n.49 del 9-12-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 21, commi 1, 2,
3, e 4, e dell'art. 22, comma 4, della legge  della  Regione  Abruzzo
del 9 gennaio 2010, n. 1, recante «Disposizioni  finanziarie  per  la
redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 -  2012  della
Regione Abruzzo (Legge finanziaria  Regionale  2010)»,  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-19
marzo 2010, depositato in cancelleria il 23 marzo 2010 ed iscritto al
n. 47 del registro ricorsi 2010. 
    Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010  il  giudice
relatore Paolo Maria Napolitano. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  15  marzo  2010   e
depositato il successivo 23 marzo, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 97,  commi  primo  e
terzo,  e  117,  comma  secondo,  lettera  o),  della   Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, commi 1, 2, 3,
e 4 [recte: dell'art. 22-bis della legge regionale  dell'Abruzzo  del
14 settembre 1999, n. 77, come introdotto dall'art. 21 sopra citato],
e dell'art. 22, comma 4, della legge  della  Regione  Abruzzo  del  9
gennaio  2010,  n.  1,  recante  «Disposizioni  finanziarie  per   la
redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 -  2012  della
Regione Abruzzo (Legge finanziaria Regionale 2010)»; 
    che il ricorrente premette  che  l'art.  21  della  citata  legge
regione ha introdotto nella precedente legge  della  Regione  Abruzzo
del 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia  di  organizzazione  e
rapporti di  lavoro  della  Regione  Abruzzo),  l'art.  22-bis,  che,
consentendo ai direttori regionali la possibilita'  di  permanere  in
servizio oltre i normali limiti di eta'  anagrafica  o  contributiva,
verrebbe ad incidere sulla materia del sistema pensionistico e  della
previdenza  sociale,  riservata   alla   competenza   esclusiva   del
legislatore statale, ai sensi dell'art 117, secondo comma  ,  lettera
o), della Costituzione; 
    che, infatti, prosegue il  ricorrente,  il  legislatore  statale,
avendo rivisto «i criteri di calcolo  dei  trattamenti  pensionistici
attraverso la commisurazione dei trattamenti alla  contribuzione,  le
condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio
di flessibilita', l'armonizzazione  degli  ordinamenti  pensionistici
nel  rispetto  della  pluralita'  degli  organismi  assicurativi,  la
stabilizzazione  della  spesa  pensionistica  nel  rapporto  con   il
prodotto interno  lordo  e  lo  sviluppo  del  sistema  previdenziale
medesimo   (legge   n.   335/1995)»,   ha   ridefinito   il   sistema
previdenziale, dando cosi' attuazione alla tutela prevista  dall'art.
38 della Costituzione; 
    che, con la norma censurata, in particolare con i commi 2, 3 e 4,
il legislatore regionale e' venuto a  dettare  norme  in  materia  di
prosecuzione del rapporto di lavoro in  contrasto  con  la  normativa
statale e al  di  fuori  della  propria  competenza,  secondo  quanto
stabilito  dall'art.  117,   secondo   comma,   lettera   o),   della
Costituzione, disposizione che riserva tale materia  alla  competenza
legislativa esclusiva dello Stato; 
    che  il  comma  1  del  censurato  articolo,  poi,   secondo   il
ricorrente, si porrebbe in contrasto anche con  gli  artt.  3  e  97,
terzo comma, Cost., in quanto - con lo  stabilire  che  «I  Direttori
regionali che maturano l'eta' anagrafica o contributiva utile per  il
collocamento a riposo nel corso della Legislatura, possono presentare
richiesta di prosecuzione dell'attivita' lavorativa  sino  al  temine
della Legislatura stessa» - non  avrebbe  rispettato  i  principi  di
uguaglianza  e  ragionevolezza,  nonche'  di  imparzialita'  e   buon
andamento della pubblica amministrazione; 
    che, inoltre, per quanto  riguarda  l'art.  22,  comma  4,  della
citata legge regionale dell'Abruzzo n. 1 del 2010, il Presidente  del
Consiglio dei ministri ritiene che essa, disponendo l'inserimento del
comma 4-bis nell'art. 2 della  legge  regionale  dell'Abruzzo  del  9
maggio  2001,  n.  17  (Disposizioni  per  l'organizzazione   ed   il
funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli  organi
elettivi della  Giunta  regionale),  -  comma  che  viene,  in  buona
sostanza, ad equiparare l'espletamento dell'incarico nelle  Strutture
Speciali di Supporto «Gabinetto della Presidenza» e  «Segreteria  del
Presidente», «ad ogni effetto  di  legge»,  a  quello  del  personale
dirigenziale di cui al contratto collettivo nazionale dell'area della
dirigenza delle Regioni e delle Autonomie locali  -  si  porrebbe  in
contrasto   con   i   principi    fondamentali    che    disciplinano
l'organizzazione  degli  uffici  e  il  rapporto  di   impiego   alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche  (decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme  generali  sull'ordinamento  del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), principi ai
quali tutte le Amministrazioni devono attenersi; 
    che, conseguentemente, a detta del  ricorrente,  la  disposizione
censurata, letta in combinato disposto  con  quanto  stabilito  dagli
artt. 2 e 3 della legge regionale dell'Abruzzo  n.  17  del  2001  (i
quali dettano, rispettivamente, disposizioni in ordine all'Ufficio di
diretta collaborazione del Presidente e alle dotazioni organiche  del
gabinetto  della  Presidenza  e  della  segreteria  del  Presidente),
sarebbe in contrasto con i principi di uguaglianza, buon andamento  e
imparzialita' della pubblica amministrazione (artt. 3, comma primo, e
97, commi  primo  e  terzo,  Cost.),  ed,  in  particolare,  «con  il
principio costituzionale del pubblico concorso, che offre le migliori
garanzie di selezione dei piu' capaci,  in  funzione  dell'efficienza
della stessa amministrazione,  anche  per  l'accesso  dei  dipendenti
delle pubbliche amministrazioni a funzioni piu'  elevate,  come  piu'
volte  ribadito  dalla  costante  giurisprudenza  di  codesta   Corte
costituzionale» (sentenze n. 159 del 2005, n. 205 del 2004 e n. 1 del
1999; ordinanza n. 4 del 2000); 
    che, pertanto, alla  luce  delle  precedenti  considerazioni,  la
difesa erariale chiede alla Corte costituzionale una declaratoria  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 21, commi 1,  2,  3  e  4,  e
dell'art. 22, comma 4, della legge della Regione  Abruzzo  n.  l  del
2010; 
    che, nel giudizio non ha svolto attivita'  difensiva  la  Regione
Abruzzo; 
    che, con atto  notificato  a  controparte  il  7  luglio  2010  e
depositato presso la cancelleria della  Corte  costituzionale  il  13
luglio successivo, il Presidente del Consiglio dei  ministri,  giusta
deliberazione governativa  del  24  giugno  2010,  ha  dichiarato  di
rinunciare al presente ricorso, in quanto  la  Regione  Abruzzo,  con
l'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale del  5  maggio,  n.  14,
recante «Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2010, n.  1  (Legge
finanziaria Regionale 2010)», ha abrogato le norme impugnate. 
    Considerato che, in mancanza di costituzione  in  giudizio  della
parte  resistente,  la  rinuncia  al  ricorso  determina,  ai   sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze  n.
323 e n. 206 del 2010). 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara estinto il processo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 1º dicembre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola