N. 349 ORDINANZA 29 novembre - 1 dicembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte  -  Mancata  indicazione,
  nella cartella di pagamento, del responsabile del  procedimento  di
  iscrizione a ruolo e di quello  di  emissione  e  di  notificazione
  della cartella stessa - Sanzione di nullita' applicabile solo  alle
  cartelle di pagamento relative  ai  ruoli  consegnati  agli  agenti
  della riscossione a decorrere  dal  1°  giugno  2008  -  Denunciata
  violazione del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e
  di  imparzialita'  della  pubblica  amministrazione   -   Questioni
  identiche ad altre gia' dichiarate non fondate e,  successivamente,
  manifestamente infondate - Manifesta infondatezza. 
- D.l. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36,  comma  4-ter,  convertito,
  con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 
- Costituzione, artt. 24 e 97; legge 27 luglio 2000, n. 212, art.  7,
  comma 2, lett. a). 
(GU n.49 del 9-12-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'articolo  36,  comma
4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
previsti  da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  urgenti  in
materia finanziaria), convertito con  modificazioni  dalla  legge  28
febbraio 2008, n. 31, promossi dal Giudice di pace di Giarre con  due
ordinanze del 16 giugno 2009, iscritte ai nn. 150 e 151 del  registro
ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010  il  giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che il Giudice di pace di Giarre, con due ordinanze  del
16 giugno 2009 (reg. ord. n. 150 e n. 151 del 2010), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 24  e  97  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale   dell'art.   36,   comma   4-ter,   del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di  termini  previsti
da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  urgenti  in   materia
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31, «nella parte  in  cui  dispone  che  la  nullita'  delle
cartelle di pagamento, per omessa indicazione  del  responsabile  del
procedimento di iscrizione a ruolo e di  quello  di  emissione  e  di
notificazione della stessa  cartella,  operi  solo  relativamente  ai
ruoli consegnati agli agenti della riscossione  a  decorrere  dal  1°
giugno 2008  e  che  la  mancata  indicazione  dei  responsabili  dei
procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli  consegnati
prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse»; 
    che il giudice rimettente riferisce che «le doglianze della parte
attrice», in entrambi i giudizi principali, si riferiscono a cartelle
di pagamento emesse sulla scorta di ruoli relativi  all'anno  2007  e
notificate rispettivamente in data 11 ottobre 2007 (r.o. n.  151  del
2010) e 5 maggio 2008 (r.o. n. 150 del 2010); 
    che  il  rimettente  afferma  che  la  decisione   del   giudizio
principale «deve essere preceduta» dalla soluzione della questione di
legittimita' costituzionale della disposizione censurata; 
    che la  disciplina  censurata,  secondo  il  giudice  a  quo,  si
porrebbe in contrasto con l'art. 7, comma 2, lettera a), della  legge
27 luglio 2000, n.  212  (Disposizioni  in  materia  di  statuto  dei
diritti del  contribuente),  la  quale,  come  chiarito  dalla  Corte
costituzionale nella sentenza n. 377 del 2007, ha  previsto  che  gli
atti dell'amministrazione finanziaria debbano tassativamente indicare
il  responsabile  del  procedimento  amministrativo  allo  scopo   di
assicurare la trasparenza  dell'attivita'  amministrativa,  la  piena
informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa; 
    che, di conseguenza, ad  avviso  del  rimettente,  la  disciplina
impugnata, nella parte in cui limita temporalmente la nullita'  degli
atti privi dell'indicazione del responsabile solo ai ruoli consegnati
agli agenti della riscossione a decorrere  dal  1°  giugno  2008,  si
porrebbe in «insanabile contrasto» con «i principi costituzionali del
buon andamento e dell'imparzialita' della  pubblica  amministrazione,
sotto il profilo della trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  e
della piena informazione del cittadino (art. 97 Cost.)», nonche'  con
«l'inviolabile diritto di difesa  del  cittadino  medesimo  che  deve
essere in grado di poter esercitare in modo effettivo e non  astratto
eventuali azioni nei  confronti  del  responsabile  del  procedimento
(art. 24 Cost.)»; 
    che e' intervenuto, con riferimento ad  entrambi  i  giudizi,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, osservando che la  disposizione
censurata sarebbe gia' stata dichiarata illegittima da  questa  Corte
con la sentenza n. 58 del  2009  e  chiedendo  che  la  questione  di
legittimita' costituzionale sollevata venga dichiarata inammissibile. 
    Considerato che il Giudice di pace di Giarre, con  due  ordinanze
del 16 giugno 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24  e  97
della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
(Proroga  di  termini  previsti   da   disposizioni   legislative   e
disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, «nella  parte  in
cui dispone che la nullita' delle cartelle di pagamento,  per  omessa
indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e
di quello di emissione e  di  notificazione  della  stessa  cartella,
operi solo  relativamente  ai  ruoli  consegnati  agli  agenti  della
riscossione  a  decorrere  dal  1°  giugno  2008  e  che  la  mancata
indicazione dei  responsabili  dei  procedimenti  nelle  cartelle  di
pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non e' causa
di nullita' delle stesse»; 
    che deve essere preliminarmente disposta la riunione dei giudizi,
in quanto concernenti la medesima disposizione e relativi a parametri
identici; 
    che  sulle  questioni  di   legittimita'   costituzionale   della
disposizione censurata questa Corte si e'  gia'  pronunciata  con  la
sentenza n. 58 del 2009 e, successivamente, con le ordinanze nn.  291
e 221 del 2009, nonche' n. 13 del 2010; 
    che, diversamente a  quanto  affermato  dall'Avvocatura  generale
dello Stato nel  presente  giudizio,  con  le  richiamate  decisioni,
questa  Corte  ha  dichiarato  non  fondate,  e  poi   manifestamente
infondate, le questioni sollevate, chiarendo che la  norma  censurata
«dispone  per  il  futuro,  comminando,   per   le   cartelle   prive
dell'indicazione del responsabile del procedimento, la sanzione della
nullita', la quale  non  era  invece  prevista  in  base  al  diritto
anteriore»; 
    che, in particolare, nella sentenza n. 58 del 2009, la  Corte  ha
stabilito che la norma censurata non viola l'art. 24  Cost.,  perche'
«non incide sulla posizione di chi abbia  ricevuto  una  cartella  di
pagamento anteriormente al termine da essa indicato»,  ne'  contrasta
con l'art. 97  Cost.,  che  «non  impone  un  particolare  regime  di
invalidita' per gli atti privi dell'indicazione del responsabile  del
procedimento»), ne', infine, puo'  ritenersi  illegittima  in  quanto
confliggente con «le previsioni della legge  n.  212  del  2000»,  le
quali  non  «hanno  rango  costituzionale»,   «neppure   come   norme
interposte»; 
    che, di conseguenza, per le ragioni gia' indicate nella  sentenza
n. 58 del 2009, la questione di legittimita' costituzionale sollevata
e' manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87,  e
9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla  Corte
costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  36,  comma  4-ter,   del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di  termini  previsti
da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  urgenti  in   materia
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31, sollevate, con riferimento  agli  art.  24  e  97  della
Costituzione, dal Giudice di pace  di  Giarre  con  le  ordinanze  in
epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 1º dicembre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola