N. 350 SENTENZA 29 novembre - 3 dicembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Modifica  dell'art.  45
  della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 2006 - Gestione dei
  rifiuti e tutela del suolo - Attribuzione alla  Giunta  provinciale
  della  facolta'  di  disciplinare  le  procedure  e  l'obbligo   di
  iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento
  di attivita' riguardanti  i  rifiuti  -  Violazione  del  giudicato
  costituzionale - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento delle
  censure ulteriori. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2009, n.  11,
  art. 18,  comma  2,  che  modifica  l'art.  45  della  legge  della
  Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4. 
- Costituzione, art. 136 (art. 117, commi primo e secondo, lett.  s);
  Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige /Südtirol, artt. 4,  5,
  8 e 9). 
(GU n.49 del 9-12-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO. 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI. 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo  18,  comma
2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre  2009,
n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione  per
l'anno  finanziario  2010  e  per  il  triennio  2010-2012  -   legge
finanziaria 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri
con ricorso notificato il 5-9 marzo 2010, depositato  in  cancelleria
l'11 marzo 2010 ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2010. 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  3  novembre  2010  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    Udito l'avvocato dello Stato Roberto de Felice per il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 5-9 marzo 2010, depositato l'11 marzo 2010, ha proposto
questione  di  legittimita'   costituzionale,   in   via   principale
dell'articolo 18, comma 2, della legge della  Provincia  autonoma  di
Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11 (Disposizioni per la formazione  del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il  triennio
2010-2012  -   legge   finanziaria   2010),   pubblicata   nel   B.U.
Trentino-Alto Adige 5 gennaio 2010,  n.  1,  supplemento  n.  1,  per
contrasto con gli articoli 117, primo comma, e secondo comma, lettera
s), e 136 della Costituzione e con gli articoli 4, 5,  8  e  9  dello
statuto speciale di autonomia di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige). 
    1.1. - Il ricorrente premette che l'impugnato art. 18,  comma  2,
nel modificare la legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante «La
gestione dei rifiuti e la tutela del suolo»,  ha  inserito,  dopo  il
comma 5 dell'art. 45, un'ulteriore comma 6, prevedendo che «La giunta
provinciale puo' disciplinare le procedure e l'obbligo di  iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 20». 
    1.2. - Siffatta previsione, tuttavia, si  porrebbe  in  contrasto
con l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
in materia ambientale), che  disciplina  in  maniera  inderogabile  i
termini e le procedure di iscrizione all'Albo nazionale  dei  gestori
ambientali, norma questa, espressione  della  competenza  statale  in
materia ambientale. 
    La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ricorda  come   la
consolidata giurisprudenza costituzionale abbia riconosciuto  che  la
potesta' di disciplinare l'ambiente nella sua interezza spetta in via
esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettera
s), della Costituzione.  Nel  mentre  la  Provincia  di  Bolzano  non
vanterebbe alcuna competenza ne' primaria ne' concorrente in materia. 
    1.3. - Il ricorrente, poi, sottolinea come la Provincia  autonoma
di Bolzano, nel disciplinare l'Albo nazionale gestori ambientali, non
farebbe che riproporre  lo  stesso  articolo  contenuto  nella  legge
provinciale 10 giugno 2008 n. 4 (Modifiche di  leggi  provinciali  in
vari settori e altre disposizioni), gia' dichiarato illegittimo dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 315 del 2009, per  le  identiche
ragioni indicate gia' nella sentenza n. 62 del 2008, ossia in  quanto
la norma contrasta con l'art. 212 del d.lgs.  n.  152  del  2006  che
disciplina, in maniera inderogabile, le  procedure  e  i  termini  di
iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali,  in  attuazione
di direttive comunitarie (art.  12  della  direttiva  del  Parlamento
europeo e del Consiglio 5 aprile 2006,  n.  2006/12/CE,  relativa  ai
rifiuti; art. 12 della direttiva del Consiglio  15  luglio  1975,  n.
75/442/CEE, relativa ai rifiuti). 
    Il  legislatore  provinciale,   dunque,   eccedendo   dalla   sua
competenza statutaria avrebbe, non solo violato la competenza statale
ex art. 117, secondo comma, lettera s), ma anche  l'art.  117,  primo
comma della Costituzione, nonche' l'art 4, in combinato con l'art. 8,
e l'art. 5 in combinato disposto con l'art. 9, del d.P.R. n. 670  del
1972, per il mancato rispetto dei vincoli comunitari, essendo  l'art.
212 recepimento della citata direttiva  comunitaria  2006/12/CE,  che
dispone obblighi di  autorizzazione,  registrazione  e  controllo  da
esercitare necessariamente in modo unitario su  tutto  il  territorio
nazionale. 
    1.4. - Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce la
violazione dell'art. 136, primo comma, della Costituzione, in  quanto
la norma  impugnata  farebbe  rivivere  una  disposizione  dichiarata
costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale  nelle  due
pronunce richiamate n. 62 del 2008 (relativamente all'art.  20  della
legge provinciale n. 4 del 2006) e n.  315  del  2009  (relativamente
all'art. 16, comma 6 della legge provinciale n. 4 del 2008). 
    2. - La Provincia autonoma di Bolzano non si  e'  costituita  nel
giudizio. 
    3. - Il ricorrente, in data 12 ottobre 2010,  ha  depositato  una
memoria, con  la  quale,  ribadite  le  argomentazioni  contenute  in
ricorso, insiste per la declaratoria di illegittimita' costituzionale
della  norma  impugnata,  sottolineando  in   particolare   come,   a
prescindere dalle «variazioni formali» delle proposizioni normative e
dalla  loro  collocazione  nel  testo  normativo  interessato,   deve
ritenersi   sussistente   la   dedotta   violazione   del   giudicato
costituzionale, trattandosi di disposizione identica  ad  altre  gia'
dichiarate incostituzionali dalla  Corte.  L'Avvocatura  dello  Stato
richiama in proposito le sentenze n. 922 del 1988, n. 223 del 1983  e
n. 88 del 1966, che dovrebbero consentire alla Corte di  evitare  che
«l'incuria legislativa» possa «far si' che siano riproposte e  vigano
norme dichiarate incostituzionali il mese prima». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'articolo 18, comma  2,  della  legge
della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  22  dicembre  2009,  n.  11
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2010 e per il  triennio  2010-2012  -  legge  finanziaria
2010), per contrasto con gli articoli 117,  primo  comma,  e  secondo
comma, lettera s), e 136 della Costituzione e con gli articoli 4,  5,
8 e 9 dello statuto speciale di  autonomia  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670  (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    2. - La norma impugnata, prevedendo che  «La  giunta  provinciale
puo' disciplinare le procedure e  l'obbligo  di  iscrizione  all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui all'art. 20», violerebbe in primo
luogo gli artt. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), Cost.,
e l'art 4, in combinato  con  l'art.  8,  e  l'art.  5  in  combinato
disposto con l'art. 9, dello statuto speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige, ponendosi in contrasto con l'art. 212 del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),  che  disciplina
in maniera inderogabile  i  termini  e  le  procedure  di  iscrizione
all'Albo  nazionale  dei  gestori  ambientali,  in  attuazione  della
direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio  2006/12/CE  del  5
aprile 2006, relativa ai rifiuti. 
    2.1. - La disposizione in  esame  violerebbe,  poi,  l'art.  136,
primo  comma,  Cost.,  in  quanto  introdurrebbe   una   disposizione
sostanzialmente identica a quella prevista dall'art. 20  della  legge
della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione
dei rifiuti e la tutela del suolo) e  successivamente  dall'art.  16,
comma 6 della legge provinciale 10 giugno 2008, n.  4  (Modifiche  di
leggi provinciali in vari  settori  e  altre  disposizioni),  facendo
rivivere dunque una disposizione dichiarata illegittima  dalla  Corte
costituzionale, prima con la sentenza n. 62 del  2008  (relativamente
all'art. 20 della legge provinciale n. 4  del  2006)  e  poi  con  la
sentenza n. 315 del 2009 (relativamente all'art. 16,  comma  6  della
legge provinciale n. 4 del 2008). 
    3. - La questione relativa alla violazione dell'art.  136  Cost.,
merita di essere trattata preliminarmente. 
    Quando si e' in presenza di  «questioni  tra  loro  autonome  per
l'insussistenza di un nesso di pregiudizialita'» (sentenza n. 262 del
2009), e' compito della Corte «valutare il complesso delle  eccezioni
e delle questioni costituenti il thema  decidendum  devoluto  al  suo
esame» e «stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine con cui
affrontarle nella sentenza  e  dichiarare  assorbite  le  altre»  (da
ultimo, sentenze n. 293 del 2010, n. 181 del 2010 e n. 262 del 2009). 
    Nel caso di specie, la questione  relativa  alla  violazione  del
giudicato  costituzionale  riveste  carattere  di  priorita'   logica
rispetto alle altre, poiche' essa attiene  all'esercizio  stesso  del
potere legislativo, che sarebbe inibito dal  precetto  costituzionale
di cui si assume la violazione. 
    4. - La questione e' fondata. 
    5. - Questa Corte ha piu' volte affermato (ex multis, sentenze n.
262 del 2009, n. 78 del 1992, n. 922 del 1988) che,  perche'  vi  sia
violazione del giudicato costituzionale, e' necessario che una  norma
ripristini o  preservi  l'efficacia  di  una  norma  gia'  dichiarata
incostituzionale. In particolare, nel chiarire la portata  del  primo
comma dell'art. 136 Cost., la Corte ha precisato che «il  rigore  del
citato precetto costituzionale impone al legislatore  di  ''accettare
la  immediata  cessazione  dell'efficacia   giuridica   della   norma
illegittima'', anziche' "prolungarne la  vita"  sino  all'entrata  in
vigore di una nuova disciplina del settore» e che  «le  decisioni  di
accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso,  al  quale
e' quindi precluso non solo  il  disporre  che  la  norma  dichiarata
incostituzionale conservi la propria efficacia, bensi' il  perseguire
e raggiungere, "anche  se  indirettamente",  esiti  corrispondenti  a
quelli gia' ritenuti lesivi della Costituzione» (sentenze n. 223  del
1983, n. 73 del 1963 e n. 88 del 1966). 
    Secondo la giurisprudenza della  Corte,  e'  violato  l'art.  136
Cost., non  solo  qualora  il  legislatore  disponga  che  una  norma
dichiarata incostituzionale  conservi  la  sua  efficacia,  ma  anche
quando una legge persegua e raggiunga «lo stesso risultato» (sentenza
n. 88 del 1966 cit.). 
    5.1. -  Nel  caso  di  specie,  la  norma  impugnata  costituisce
sostanzialmente una  mera  riproduzione  di  altra  norma  dichiarata
incostituzionale. 
    In particolare, l'art. 16, comma 6, della legge provinciale n.  4
del 2008, dopo il comma 2 della legge  provinciale  n.  4  del  2006,
aggiungeva il seguente  comma:  «Con  riguardo  all'obbligo  ed  alle
modalita' di iscrizione all'Albo  nazionale,  la  Giunta  provinciale
puo' emanare disposizioni per regolamentare le procedure e  l'obbligo
di iscrizione». 
    La  Corte,  con  sentenza  n.  315   del   2009   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale della norma, in quanto,  «attribuendo
alla Giunta  la  determinazione  delle  condizioni  per  l'iscrizione
all'Albo,  in  ogni  caso  finisce  per  sostituire  alla   normativa
nazionale l'atto della Giunta, in violazione della competenza statale
esclusiva esercitata con l'art. 212 del d.lgs. n. 152 del  2006,  che
ha disciplinato  in  maniera  inderogabile  procedure  e  termini  di
iscrizione all'Albo nazionale dei  gestori  ambientali,  peraltro  in
adempimento  degli  obblighi  comunitari   contenuti   nella   citata
direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE». 
    Con  la  norma  oggi  impugnata,  la  Provincia  di  Bolzano,  ha
aggiunto, dopo il comma 5 dell'articolo 45 della legge provinciale 26
maggio  2006,  n.  4,  il  seguente:  «La  Giunta  provinciale   puo'
disciplinare  le  procedure  e  l'obbligo  di   iscrizione   all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 20». 
    Dal raffronto testuale della norma oggetto della citata  sentenza
n. 315 del 2009 e di quella oggi in esame, intervenuta a meno  di  un
mese  dalla  pronuncia  di  illegittimita'  costituzionale,   risulta
evidente  che  si  tratta  della  medesima  disposizione   normativa,
potendosi  ravvisare  nei  due  testi  soltanto  limitate  differenze
lessicali, le quali non sono in grado di escludere che la seconda sia
una riproduzione della prima. 
    Affermare, infatti, che la Giunta puo' disciplinare le  procedure
e l'obbligo di iscrizione all'Albo o che  puo'  emanare  disposizioni
per regolamentare le procedure e l'obbligo di iscrizione, esprime una
portata precettiva identica  rispetto  a  quanto  gia'  la  Corte  ha
ritenuto illegittimo per violazione degli artt. 8 e 9 dello  statuto,
nonche' dell'art. 117, primo comma,  e  secondo  comma,  lettera  s),
della Costituzione. 
    6.  -  Va  pertanto  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 18, comma  2,  della  legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano, 22 dicembre  2009,  n.  11,  per  violazione  del  giudicato
costituzionale. 
    Restano, infine, assorbite le censure riferite agli artt. 4, 5, 8
e 9 dello statuto, nonche'  all'art.  117,  primo  comma,  e  secondo
comma, lettera s), della Costituzione. 
 
                          Per Questi Motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 18,  comma
2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009,
n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione  per
l'anno  finanziario  2010  e  per  il  triennio  2010-2012  -   legge
finanziaria 2010). 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositato in cancelleria il il 3 dicembre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola