DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2010 

Sospensione del sig. Fausto Maria Fagone, dalla  carica  di  deputato
della Regione siciliana. (10A14848) 
(GU n.289 del 11-12-2010)

 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni; 
  Vista la nota del Commissario dello Stato per la Regione  siciliana
del 5 novembre 2010, prot. n.  2145/2A2,  con  la  quale  sono  stati
trasmessi gli atti, relativi  al  fascicolo  processuale  n.  4492/10
R.G.G.I.P., concernenti l'ordinanza con la quale il  Giudice  per  le
indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, ha disposto  nei
confronti del  sig.  Fausto  Maria  Fagone,  deputato  dell'Assemblea
regionale siciliana, la  custodia  cautelare  in  carcere  (art.  285
c.p.p.), ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della  citata  legge  n.
55/90; 
  Vista l'ordinanza, emessa in data 22 ottobre 2010, dal Giudice  per
le indagini preliminari  presso  il  Tribunale  di  Catania,  che  ha
disposto la misura della custodia  cautelare  in  carcere,  ai  sensi
dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del  sig.
Fausto Maria Fagone per i reati di cui agli articoli 61 n. 9,  110  e
416-bis commi 1, 2, 4 e 6 del codice penale; 
  Considerato che il menzionato art.  15,  comma  4-bis,  dispone  la
sospensione di diritto dalla carica di  «...  consigliere  regionale»
quando  e'  disposta,  tra  l'altro,  l'applicazione   della   misura
coercitiva cautelare degli arresti in carcere, di  cui  all'art.  285
del codice di procedura penale; 
  Considerato che tale disposizione, pur a seguito  degli  interventi
abrogativi operati dall'art. 274 del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, recante il  testo  unico  sull'ordinamento  degli  enti
locali,  e'  tuttora  applicabile  nei  confronti   dei   consiglieri
regionali, come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte  di  Cassazione
nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; 
  Considerato che le suindicate disposizioni dell'art. 15 della legge
n. 55/90 e successive modificazioni  sono  applicabili  su  tutto  il
territorio nazionale in ragione della loro finalita', secondo  quanto
affermato da ultimo dalla stessa Corte Costituzionale nella  sentenza
n.  25  del  15  febbraio  2002,  laddove  ha  evidenziato  che  tali
disposizioni «... perseguono finalita' di salvaguardia dell'ordine  e
della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli
organi   elettivi,   di   buon   andamento   e   trasparenza    delle
amministrazioni  pubbliche  ...  coinvolgendo   cosi'   esigenze   ed
interessi  dell'intera  comunita'   nazionale   connessi   a   valori
costituzionali di rilevanza primaria»; 
  Rilevato, pertanto, che dalla data del 22 ottobre 2010  decorre  la
sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-bis, della legge  n.
55/90 e successive modificazioni; 
  Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che  esclude  in
radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  come
sottolineato anche nella  citata  sentenza  della  Suprema  Corte  di
Cassazione n. 17020/2003; 
  Sentiti il Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione
Territoriale ed il Ministro dell'Interno; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dal 22 ottobre 2010 e'  accertata  la  sospensione  del
sig. Fausto Maria Fagone  dalla  carica  di  deputato  dell'Assemblea
regionale siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della  legge
19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. 
  In caso di  revoca  del  provvedimento  giudiziario  succitato,  la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. 
    Roma, 25 novembre 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi