MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 15 dicembre 2010 

Chiarimenti e precisazioni in merito alle modalita' di  erogazione  e
gestione del contributo in conto interessi previsto  dall'articolo  4
della  Direttiva  10  luglio  2008  di  adeguamento  alla  disciplina
comunitaria della legge 17 dicembre 1982, n. 46 (FIT). Per  aiuti  di
stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. (10A15237) 
(GU n.296 del 20-12-2010)

 
 
                                  Alle imprese interessate 
                                  Alle banche concessionarie 
                                  Agli istituti collaboratori 
                                  All'A.B.I. 
                                  All'ASS.I.LEA. 
                                  Alla Confindustria 
                                  Alla CONFAPI 
                                  Alla Confcommercio 
                                  Alla Confesercenti 
                                  All'ANCE 
                                  Al Comitato di coordinamento  delle
                                  confederazioni artigiane 
 
  La direttiva 10 luglio 2008 (nel seguito  denominata  «direttiva»),
che adegua la precedente direttiva 16 gennaio  2001  alla  disciplina
comunitaria n. 2006/C 323/01 in materia di aiuti di stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione, prevede all'art. 4, comma 3,  per  i
programmi comportanti spese ammissibili pari o superiori a 3  milioni
di euro, la concessione  di  un  contributo  in  conto  interessi  in
relazione ad un finanziamento bancario a tasso di mercato,  destinato
alla copertura finanziaria del programma  oggetto  della  domanda  di
agevolazioni,  pari  al  50  per   cento   dei   costi   riconosciuti
ammissibili, con una durata massima di 8 anni, oltre  un  periodo  di
preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque  non
superiore a 4 anni. 
  Detto finanziamento puo' essere  deliberato  dal  soggetto  di  cui
all'art. 2,  comma  4  della  direttiva,  ovvero  da  altri  soggetti
autorizzati all'esercizio  dell'attivita'  creditizia  ai  sensi  del
testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385. 
  La misura del contributo e' fissata in  80  punti  percentuali  del
tasso di riferimento individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2  della
direttiva stessa. 
  Con la presente circolare si indicano le modalita' di erogazione di
detto contributo in conto interessi nonche' le  procedure  attraverso
le quali i diversi soggetti interessati dovranno operare. 
Soggetti coinvolti: 
    a) Ministero dello sviluppo economico; 
    b) soggetto beneficiario; 
    c) soggetto convenzionato; 
    d) soggetto finanziatore. 
  Per  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  tutti  i   soggetti
interessati dovranno  fare  riferimento  alla  divisione  VIII  della
Direzione   generale    per    l'incentivazione    delle    attivita'
imprenditoriali (D.G.I.A.I.),  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
coesione economica, via Giorgione n. 2b - 00147 Roma. 
  Per soggetto beneficiario si deve intendere i soggetti  individuati
dall'art. 3 della direttiva ammessi a  fruire  delle  agevolazioni  a
seguito di presentazione di specifica domanda  inoltrata  secondo  le
procedure indicate dall'art. 2 della medesima direttiva. 
  Per soggetto convenzionato si deve intendere i soggetti  che  hanno
sottoscritto con il Ministero, in proprio o quale  mandatario  di  un
Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), una  convenzione  per  la
gestione  degli  aiuti  a  valere   sul   Fondo   per   l'innovazione
tecnologica. 
  Per soggetto finanziatore si deve intendere i soggetti  autorizzati
all'esercizio dell'attivita' creditizia  ai  sensi  del  testo  unico
bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
delibera  il  finanziamento   ordinario   a   favore   del   soggetto
beneficiario. 
Procedure. 
  In fase di presentazione della domanda di agevolazione il  soggetto
beneficiario deve indicare il soggetto finanziatore prescelto. 
  Il soggetto convenzionato dopo l'invio degli  esiti  istruttori  al
Ministero dello sviluppo economico, comunichera' l'importo dei  costi
ammessi  alle  agevolazioni   al   soggetto   finanziatore,   qualora
quest'ultimo non coincida con il soggetto convenzionato. 
  Il  soggetto  finanziatore,  entro   sessanta   giorni   da   detta
comunicazione, dovra' deliberare la concessione di  un  finanziamento
bancario specificamente destinato alla  copertura  del  programma  di
ricerca e sviluppo oggetto della domanda di agevolazioni, comunicando
l'avvenuta delibera al Ministero  e  al  soggetto  convenzionato,  se
diverso  dal  soggetto  finanziatore.  Detto  finanziamento,  secondo
quanto indicato dall'art. 4, comma 3, della direttiva: 
    1) non potra' superare il 50% dei costi riconosciuti  ammissibili
dal soggetto convenzionato. 
    2) potra' avere una durata massima di otto anni di ammortamento; 
    3) avra' un preammortamento commisurato alla durata del programma
e, comunque, non superiore a quattro anni, decorrente dalla  data  di
stipula del contratto. 
  In detta delibera dovra' essere esplicitamente  indicato  l'impegno
del soggetto finanziatore ad erogare  il  finanziamento  oggetto  del
contributo in conto  interessi  solo  a  seguito  del  benestare  del
Ministero. 
  In assenza della predetta delibera di finanziamento,  il  Ministero
non potra' procedere alla emanazione del decreto di concessione delle
agevolazioni. 
Concessione delle agevolazioni. 
  Il Ministero,  con  il  decreto  di  concessione,  stabilira',  tra
l'atro, gli impegni che il soggetto beneficiario dovra' rispettare in
relazione  al  contributo  alla  spesa  e  al  contributo  in   conto
interessi. 
  Di detto decreto sara' fornita  tempestiva  informazione  anche  al
soggetto finanziatore qualora lo stesso non coincida con il  soggetto
convenzionato. 
Contratto di finanziamento bancario. 
  Il contratto di finanziamento bancario dovra' essere stipulato  tra
il soggetto beneficiario ed il  soggetto  finanziatore  entro  trenta
giorni dalla data di ricezione del decreto di concessione.  Copia  di
detto contratto dovra' essere tempestivamente trasmesso al  Ministero
e, qualora lo  stesso  soggetto  finanziatore  non  coincida  con  il
soggetto convenzionato, anche a quest'ultimo. 
  Ove non risulti ancora disponibile copia del contratto il  soggetto
finanziatore comunichera' l'avvenuta stipula e fornira' al  Ministero
ed al soggetto convenzionato il piano  di  ammortamento  sottoscritto
dalle parti impegnandosi a trasmettere la citata copia appena  questa
sara' disponibile. 
  Il soggetto finanziatore comunichera' al Ministero  e,  qualora  lo
stesso  non  coincida  con  il  soggetto   convenzionato,   anche   a
quest'ultimo, l'eventuale insorgenza di cause di inadempienza,  delle
quali  sia  venuto  a  conoscenza,  nel   corso   del   rapporto   di
finanziamento  con  il  beneficiario  delle  agevolazioni,  tali   da
comportare la risoluzione del contratto medesimo. 
Erogazione del contributo in conto interessi. 
  Il finanziamento bancario sara'  erogato  sulla  base  dello  Stato
avanzamento lavori (SAL), piu' una quota a saldo. 
  A tal fine il soggetto convenzionato comunichera' al Ministero,  al
fine di riceverne il benestare, l'avvenuto accertamento del  SAL,  la
quota  di  contributo  alla  spesa  e   della   relativa   quota   di
finanziamento bancario erogabile, nonche' del  relativo  importo  del
contributo in conto interessi, attualizzato, in via  provvisoria,  al
tasso di riferimento di cui  all'art.  4,  comma  2  della  direttiva
vigente  al  momento  della  suddetta   comunicazione   allo   stesso
Ministero. 
  Ricevuto il benestare  del  Ministero  il  soggetto  convenzionato,
qualora lo stesso non coincida non il soggetto finanziatore, ne dara'
comunicazione a quest'ultimo affinche' provveda all'erogazione  della
quota spettante di finanziamento bancario al soggetto beneficiario. 
  Di detta erogazione il soggetto finanziatore ne dara' comunicazione
al Ministero e, qualora  lo  stesso  non  coincida  con  il  soggetto
convenzionato, al soggetto convenzionato medesimo. 
  Il Ministero provvedera' a trasferire al soggetto convenzionato  le
quote di contributo alla spesa e di contributo in conto interessi, le
quali  verranno   trasferite   da   parte   dello   stesso   soggetto
convenzionato sul conto corrente del soggetto beneficiario. 
  Ad  avvenuta  erogazione,  il  soggetto  convenzionato   ne   dara'
comunicazione al soggetto finanziatore qualora non sia coincidente. 
  Successivamente all'erogazione  dell'ultima  quota  in  acconto  il
Ministero acquisisce dal soggetto convenzionato la  relazione  finale
sul programma agevolato e, completate le valutazioni di cui  all'art.
8, comma 1  della  direttiva,  trasmette  al  soggetto  convenzionato
stesso  il  benestare  all'erogazione  del  saldo  del  finanziamento
bancario,  aggiornando  l'importo  in  base  alle  risultanze   delle
suddette valutazioni di cui all'art. 8 comma 1. Ricevuto il benestare
del Ministero  il  soggetto  convenzionato,  qualora  lo  stesso  non
coincida  con  il  soggetto   finanziatore,   da'   comunicazione   a
quest'ultimo affinche' lo stesso provveda all'erogazione al  soggetto
beneficiario della quota  a  saldo  del  finanziamento  bancario.  Il
soggetto finanziatore, a sua volta,  da'  comunicazione  al  soggetto
convenzionato della data di avvenuta erogazione. 
  Il soggetto convenzionato procede quindi  al  ricalcolo  definitivo
del contributo in conto interessi spettante, che  tiene  conto  delle
effettive date di erogazione e del tasso di riferimento valido a tali
date, e lo trasmette al Ministero. 
  Il Ministero  emette  il  decreto  definitivo  e  lo  trasmette  al
soggetto  convenzionato,  autorizzando  in  tal  modo  lo  stesso   a
procedere con la richiesta fondi da erogare al soggetto  beneficiario
relativi  alla  quota  a  saldo  del  complesso  delle   agevolazioni
spettanti,  fermo  restando  il  rispetto  del  valore  totale  delle
agevolazioni stesse determinato nel decreto di cui all'art. 6,  comma
8 della direttiva. 
  Il  Ministero  provvede  a  mettere  a  disposizione  del  soggetto
convenzionato  i  fondi  richiesti   affinche'   quest'ultimo   possa
trasferirli sul conto corrente del soggetto beneficiario. 
  Ad  avvenuta  erogazione,  il  soggetto  convenzionato   ne   dara'
comunicazione al soggetto finanziatore qualora non sia coincidente. 
  Qualora il soggetto beneficiario dovesse  procedere  all'estinzione
anticipata del finanziamento bancario successivamente all'ultimazione
del progetto e al completamento delle valutazioni di cui all'art.  8,
comma 1 della direttiva, il soggetto finanziatore ne dara'  immediata
comunicazione al soggetto  convenzionato,  se  diverso  dal  soggetto
finanziatore e al Ministero , per le adozioni  dei  provvedimenti  di
competenza. 
    Roma, 15 dicembre 2010 
 
                                             Il direttore generale    
                                           per l'incentivazione delle 
                                           attivita' imprenditoriali  
                                                    Esposito