MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 novembre 2010 

Riconoscimento, alla sig.ra Urthaler Roswitha, di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
massaggiatore  e  capo  bagnino  degli   stabilimenti   idroterapici.
(10A14607) 
(GU n.302 del 28-12-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4  e
l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva  2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto  legislativo
che stabilisce le condizioni per  il  riconoscimento  dei  titoli  di
formazione; 
  Vista l'istanza corredata della  relativa  documentazione,  con  la
quale la sig.ra Urthaler  Roswitha,  cittadina  italiana,  chiede  il
riconoscimento  del  titolo  di  «heilbademeister  und   heilmasseur»
conseguito in Austria il giorno 30 ottobre 2002 presso la «Schule fur
heilbademeister & heilmasseur im kurhaus zu St.  Radegund»  -  Scuola
per bagnini e massaggiatori terapeutici nella  casa  di  cura  a  San
Radegund - di  St.  Radegund,  al  fine  dell'esercizio,  in  Italia,
dell'attivita' professionale di «massaggiatore e capo  bagnino  degli
stabilimenti idroterapici»; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dalla richiedente; 
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico a quello per il quale  e'  stato  gia'  provveduto
nella conferenza di serivizi  del  giorno  11  luglio  2008,  possono
applicarsi le disposizioni  contenute  nell'art.  16,  comma  5,  del
citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 
  Ritenuto   che   la   formazione    del    richiedente    necessita
dell'applicazione di misure compensative; 
  Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
206,  che  disciplina  le  modalita'  di  applicazione  delle  misure
compensative; 
  Vista la nota DGRUPS/IV/0037844/P in data 24  giugno  2009  con  la
quale e'  stato  comunicato  alla  sig.ra  Urthler  Roswitha  che  il
riconoscimento  del  precitato  titolo  professionale  sanitario   e'
subordinato al superamento di una misura compensativa consistente,  a
scelta dell'interessata, in una prova attitudinale nel settore  della
idro e balenoterapia, oppure,  in  alternativa  in  un  tirocinio  di
adattamento della durata di sei mesi; 
  Preso atto che la sig.ra Urthaler Roswitha, ha dichiarato con  nota
datata 31 luglio 2009, di voler effettuare, come misura compensativa,
la prova attitudinale, ai sensi dell'art. 22,  comma  2,  del  citato
decreto legislativo del 9 novembre 1007, n. 206; 
  Visto il decreto dirigenziale in data 4 agosto 2010, con  il  quale
e' stato disciplinato lo  svolgimento  della  prova  attitudinale  in
conformita' a quanto stabilito dall'art.  22,  comma  1  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Visto  l'esito   della   prova   attitudinale   effettuata   presso
l'«Ospedale di Merano "Franz Tappeiner" - Reparto di  riabilitazione»
- di Merano (Bolzano) (Italia), in data 16 settembre 2010,  ai  sensi
dell'art. 22, comma 1, del gia' citato decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, a seguito del quale  la  sig.ra  Urthaler  Roswitha  e'
risultata idonea; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Austria con quella esercitata in Italia dal «massaggiatore e  capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici»; 
  Accertata  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo in questione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il titolo di studio «heilbademeister und heilmasseur» conseguito in
Austria  il  giorno  30  ottobre   2002   presso   la   «Schule   fur
heilbademeister & heilmasseur im kurhaus zu St.  Radegund»  -  Scuola
per bagnini e massaggiatori terapeutici nella  casa  di  cura  a  San
Radegund - di St. Radegund, dalla sig.ra  Urthaler  Roswitha  nata  a
Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 7 marzo  1976,  e'  riconosciuto
quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia  dell'attivita'  di
«massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici». 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 novembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi