MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 novembre 2010 

Riconoscimento, al sig. Schonthaler Georg, di titolo di studio estero
abilitante   all'esercizio   in   Italia   della    professione    di
fisioterapista. (10A14609) 
(GU n.303 del 29-12-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3, e 4  e
l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva  2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto  legislativo
che stabilisce le condizioni per  il  riconoscimento  dei  titoli  di
formazione; 
  Vista l'istanza, corredata della relativa  documentazione,  con  la
quale il  sig.  Schonthaler  Georg,  cittadino  italiano,  chiede  il
riconoscimento del titolo di physiotherapeut  conseguito  in  Austria
presso l'«EURAK - europa-akademie fur health professionals - european
academy for health professionals»  di  Hall  in  Tirol,  in  data  28
febbraio 2010, al  fine  dell'esercizio,  in  Italia,  dell'attivita'
professionale di fisioterapista; 
  Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento  di
un titolo identico a quello per il quale e'  stato  gia'  provveduto,
possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16,  comma  5,
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dal richiedente; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Austria con quella esercitata in Italia dal fisioterapista; 
  Accertata  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo in questione; 
  Ritenuto  che  la  formazione   del   richiedente   non   necessita
dell'applicazione di misure compensative; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il titolo physiotherapeut conseguito in Austria in data 28 febbraio
2010 presso l'«EURAK - europa-akademie  fur  health  professionals  -
european academy for health professionals»  di  Hall  in  Tirol,  con
autorizzazione   ad   esercitare   l'attivita'    professionale    di
physiotherapeut a partire dal  giorno  28  febbraio  2010,  dal  sig.
Schonthaler Georg nato a Silandro (Bolzano -  Italia)  il  giorno  28
aprile 1987, e' riconosciuto quale titolo abilitante per  l'esercizio
in Italia dell'attivita'  professionale  di  fisioterapista  (decreto
ministeriale n. 741/1994). 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 novembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi