DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2010 

Determinazione delle quote delle risorse  intestate  al  Fondo  Unico
Giustizia,  di  cui  ai  commi  7  e  7-bis,  dell'articolo  2,   del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. (10A15759) 
(GU n.305 del 31-12-2010)

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                             su proposta 
 
             DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                e con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e, in particolare, il suo art. 61, comma 23, che
ha disposto  che  le  somme  di  denaro  sequestrate  ed  i  proventi
derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico Fondo; 
  Visto  il  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.   143,   recante
interventi  urgenti  in  materia   di   funzionalita'   del   sistema
giudiziario, convertito, con modificazioni dalla  legge  13  novembre
2008, n. 181, e successive modificazioni, e, in particolare,  il  suo
art. 2, commi 1 e 2, che hanno denominato Fondo  Unico  Giustizia  il
Fondo di cui all'art. 61, comma 23, del citato decreto-legge  n.  112
del 2008, nonche' integrato e specificato il novero  delle  somme  di
denaro ovvero dei proventi che, con i relativi  interessi,  rientrano
nel Fondo Unico Giustizia; 
  Visto il comma 7 dell'art. 2 del decreto-legge  n.  143  del  2008,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  181  del  2008,  e
successive modificazioni, che  ha  previsto,  fra  l'altro,  che  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della giustizia e con il Ministro  dell'interno,  sono  stabilite  le
quote delle risorse intestate Fondo Unico di Giustizia  da  destinare
mediante riassegnazione in  misura  non  inferiore  ad  un  terzo  al
Ministero dell'interno  ed  al  Ministero  della  giustizia,  nonche'
all'entrata del Bilancio dello Stato; 
  Visto il comma 7-bis del predetto art. 2, in base al quale le quote
minime delle risorse intestate Fondo Unico di Giustizia di  cui  alle
lettere a) e b) del comma  7  dello  stesso  art.  2  possono  essere
modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  in
caso  di  urgenti  necessita',  derivanti  da  circostanze  gravi  ed
eccezionali,  del  Ministero  dell'interno  o  del  Ministero   della
giustizia; 
  Visto l'art. 7 del decreto 30 luglio 2009,  n.  127,  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia e con il Ministro dell'interno, recante il  regolamento  di
attuazione degli articoli 61, comma 23, del decreto-legge n. 112  del
2008, convertito con modificazioni  dalla  legge  n.  133  del  2008,
nonche' dell'art. 2, del decreto-legge n. 143 del  2008,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  181  del  2008,  e  successive
modificazioni, in materia di Fondo Unico Giustizia; 
  Considerato  che  l'interpretazione  teleologica,   sistematica   e
letterale delle disposizioni di cui ai citati commi  7  e  7-bis  del
predetto art. 2 e' tale per cui le percentuali delle quote di risorse
da destinare ai Ministeri dell'interno e della giustizia ben  possono
superare la percentuale minima di un terzo, per essi  prevista  dalle
lettere a) e b) del medesimo comma 7 del citato art. 2,  in  caso  di
urgenti necessita', derivanti da circostanze  gravi  ed  eccezionali,
dei predetti Ministeri; 
  Considerata la necessita' di garantire l'attuazione  da  parte  del
Ministero   dell'interno   delle   misure   strategiche   individuate
nell'ambito di un complessivo e straordinario intervento di contrasto
alla criminalita' finalizzato ad assicurare una maggiore tutela della
sicurezza   sull'intero   territorio   nazionale,   con   particolare
riferimento anche all'interessamento criminale per lo svolgimento  di
eventi  internazionali,  alla  esecuzione  di  imponenti   opere   di
ricostruzione ed alla realizzazione di importanti opere pubbliche; 
  Considerata, in particolare, la improrogabile necessita'  di  porre
in essere un impegno straordinario con l'attivazione di nuovi  moduli
organizzativi per contrastare la criminalita' organizzata  in  quelle
aree del territorio  in  cui  essa  ha  assunto  livelli  elevati  di
minaccia, anche in  attuazione  degli  impegni  derivanti  dal  Piano
straordinario contro le mafie approvato con la legge 13 agosto  2010,
n. 136; 
  Considerata altresi' la necessita' di  rafforzare  l'attuazione  di
iniziative  straordinarie  assunte  dal  Ministero  dell'interno   in
materia di  soccorso  pubblico  atte  a  fronteggiare  le  ricorrenti
situazioni di gravi ed eccezionali emergenze nazionali; 
  Considerata l'urgente necessita' del Ministero della  giustizia  di
adottare misure volte  all'adeguamento  delle  proprie  strutture  in
funzione delle straordinarie esigenze della giustizia; 
  Considerato altresi' che, ai sensi del decreto legislativo 4  marzo
2010, n. 28, di attuazione della delega  di  cui  all'art.  60  della
legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante  disposizioni  in  materia  di
mediazione, la quota di risorse del Fondo Unico  Giustizia  destinate
al Ministero della giustizia deve assicurare anche la copertura degli
oneri derivanti dalle misure di cui al predetto  decreto  legislativo
n. 28 del 2010, e che conseguentemente tale quota di risorse deve,  a
causa di norme sopravvenute  nel  tempo,  risultare  sufficientemente
ampia; 
  Ritenuto che ricorrono oggettivamente i presupposti di cui ai commi
7 e 7-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  181  del  2008,  e  successive
modificazioni, in quanto  l'adozione  di  tutte  le  predette  misure
comporta nuovi ed aggiuntivi oneri finanziari a carico dei  Ministeri
dell'interno e della giustizia; 
  Ritenuto, pertanto, che la percentuale prevista dai commi 7 e 7-bis
del predetto art.  2  debba  essere  assolutamente  preponderante  in
favore  dei  Ministeri  dell'interno  e   della   giustizia   e   che
conseguentemente possa essere riservata a ciascuno di essi una  quota
di risorse pari al quarantanove per cento,  destinandosi  il  residuo
due per cento all'entrata del bilancio dello Stato; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le quote delle risorse intestate Fondo Unico Giustizia alla data
del 31 dicembre 2009, sono stabilite: 
    a) in misura pari al 49 per cento al Ministero  dell'interno  per
la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, anche  in
relazione all'attuazione del piano  straordinario  contro  le  mafie,
approvato  con  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  fatta   salva
l'alimentazione del  Fondo  di  Solidarieta'  per  le  vittime  delle
richieste estorsive di cui all'art. 18, comma 1,  lettera  c),  della
legge 23 febbraio 1999, n. 44,  e  del  Fondo  di  Rotazione  per  la
Solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui  all'art.
1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; 
    b) in misura pari al 49 per cento al  Ministero  della  Giustizia
per assicurare il  funzionamento  e  il  potenziamento  degli  Uffici
Giudiziari  e  degli  altri  servizi   istituzionali,   nonche'   per
assicurare la copertura degli  oneri  connessi  all'applicazione  del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sulla mediazione civile; 
    c) in misura pari al 2 per cento all'entrata del  bilancio  dello
Stato. 
  2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2,  comma  5,  del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.  181,  e  successive
modificazioni, citato in premessa, relativamente alle somme di denaro
per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del citato
decreto, ai sensi dell'art. 676, primo comma, del codice di procedura
penale, e' stata decisa dal giudice dell'esecuzione,  ma  non  ancora
eseguita, la devoluzione allo Stato delle somme medesime. 
  3. La riassegnazione delle predette quote al Ministero dell'interno
e al Ministero della giustizia e' effettuata nelle forme e secondo le
modalita' previste dall'art. 7 del regolamento di attuazione  emanato
con decreto 30 luglio 2009, n. 127. 
    Roma, 30 novembre 2010 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                             Berlusconi 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                              Tremonti 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Maroni 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  8
Economia e finanze, foglio n. 309