IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Vista l'istanza di Periti Carlo Attilio Luigi, nato il 13 settembre
1980 a Milano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del
titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed
esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra
citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della
professione di avvocato;
Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio
2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo
cui non puo' essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato
da un'autorita' di uno stato membro che non sanzioni alcuna
formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e
non si fondi ne' su di un esame ne' di un'esperienza professionale
acquisita in detto stato membro;
Considerato che nella fattispecie il richiedente Periti Carlo
Attilio Luigi e' in possesso del titolo accademico ottenuto in
Italia, laurea in Giurisprudenza presso l'«Universita' Commerciale
Luigi Bocconi» di Milano in data 18 ottobre 2003;
Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami
richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del
provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in
Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato, inoltre, che l'interessato ha inoltro prodotto
certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come
risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 1º
giugno 2010;
Considerato, altresi', che l'interessato ha prodotto l'attestazione
della Corte d'Appello di Milano di avere superato le prove scritte
per l'esame di abilitazione alla professione forense nella sessione
del 2009;
Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del
17 dicembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami
previsti nella risoluzione del 28 settembre 2007, ha certificato
l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Ilustre
colegio de Abogados» di Madrid come «no ejerciente» dal 10 maggio
2010 ed e' quindi in possesso dell'accesso alla professione di
«Abogado» come confermato dall'Autorita' competente spagnola in data
6 settembre 2010;
Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna
non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata
esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicche'
queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della
«qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;
Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non puo'
essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice
omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia,
rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche
supplementari acquisite in diritto spagnolo;
Ritenuto, piu' in particolare, che il superamento dei suddetti
esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere
qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato
membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto
spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia
per l'ottenimento del diploma di laurea;
Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non e' riconducibile
all'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della
Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione
professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto,
sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva
comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
con conseguente riconoscimento del titolo di "Abogado" ai fini
dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del
decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale;
Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere
superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la
professione di avvocato in Italia come da attestazione rilasciata
dalla Corte d'Appello di Milano;
Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di
preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio
della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessato, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonche' di avere
superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di
abilitazione alla professione forense;
Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di
abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare la
misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale
presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale
dell'interessato;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova
attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta
del 21 settembre 2010;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria
nella seduta sopra indicata;
Decreta
Al Sig. Periti Carlo Attilio Luigi, nato il 13 settembre 1980 a
Milano, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale
di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all' albo degli «avvocati».
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e
ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie
(a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto
amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si
riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle
prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della
commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata
notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella
domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'
avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo
degli avvocati.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Saragnano