MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 dicembre 2010 

Riconoscimento, al sig. Periti Carlo  Attilio  Luigi,  di  titolo  di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
avvocato. (11A00067) 
(GU n.7 del 11-1-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza di Periti Carlo Attilio Luigi, nato il 13 settembre
1980 a Milano, cittadino italiano,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del
titolo professionale di cui e' in possesso ai  fini  dell'accesso  ed
esercizio in Italia della professione di «Avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; 
  Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia  del  29  gennaio
2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo
cui non puo' essere riconosciuto un titolo  professionale  rilasciato
da  un'autorita'  di  uno  stato  membro  che  non  sanzioni   alcuna
formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro  e
non si fondi ne' su di un esame ne'  di  un'esperienza  professionale
acquisita in detto stato membro; 
  Considerato che  nella  fattispecie  il  richiedente  Periti  Carlo
Attilio Luigi e'  in  possesso  del  titolo  accademico  ottenuto  in
Italia, laurea in Giurisprudenza  presso  l'«Universita'  Commerciale
Luigi Bocconi» di Milano in data 18 ottobre 2003; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato,  inoltre,  che  l'interessato  ha   inoltro   prodotto
certificazione attestante il compimento della pratica in Italia  come
risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano  del  1º
giugno 2010; 
  Considerato, altresi', che l'interessato ha prodotto l'attestazione
della Corte d'Appello di Milano di avere superato  le  prove  scritte
per l'esame di abilitazione alla professione forense  nella  sessione
del 2009; 
  Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
17  dicembre  2009,  avendo  accertato  il  superamento  degli  esami
previsti nella risoluzione del  28  settembre  2007,  ha  certificato
l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato che  ha  documentato  di  essere  iscritto  all'Ilustre
colegio de Abogados» di Madrid come «no  ejerciente»  dal  10  maggio
2010 ed e'  quindi  in  possesso  dell'accesso  alla  professione  di
«Abogado» come confermato dall'Autorita' competente spagnola in  data
6 settembre 2010; 
  Considerato che l'accesso alla professione di  avvocato  in  Spagna
non  presuppone  alcuna  esperienza   lavorativa,   essendo   fondata
esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del  laureato,  sicche'
queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza  della
«qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea; 
  Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra  non  puo'
essere considerato  un  «mero  atto  formale»  oppure  una  «semplice
omologazione»  del   diploma   di   laurea   acquisito   in   Italia,
rappresentando  piuttosto  l'attestazione  ufficiale  di   qualifiche
supplementari acquisite in diritto spagnolo; 
  Ritenuto, piu' in particolare,  che  il  superamento  dei  suddetti
esami  ed  il  conseguente  certificato  di  omologa  possano  essere
qualificati quale formazione aggiuntiva  conseguita  in  altro  stato
membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in  diritto
spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito  in  Italia
per l'ottenimento del diploma di laurea; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  la  fattispecie  non  e'   riconducibile
all'ambito di previsione di cui alla  sopra  citata  pronuncia  della
Corte  di  Giustizia,  essendo  stata  riscontrata   una   formazione
professionale  aggiuntiva  acquisita  in  Spagna  e  che,   pertanto,
sussistono  i  presupposti   per   l'applicazione   della   direttiva
comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
con conseguente  riconoscimento  del  titolo  di  "Abogado"  ai  fini
dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo,  del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che nella  fattispecie  il  richiedente  risulta  avere
superato  la  prova  scritta  dell'esame  di  abilitazione   per   la
professione di avvocato in Italia  come  da  attestazione  rilasciata
dalla Corte d'Appello di Milano; 
  Ritenuto che, ai fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento  italiano  per  l'esercizio
della  professione  di   avvocato   rispetto   a   quella   acquisita
dall'interessato, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha  dato  prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia  nonche'  di  avere
superato,  con  esito  positivo,  le  prove  scritte  dell'esame   di
abilitazione alla professione forense; 
  Ritenuto che il  superamento  della  prova  scritta  dell'esame  di
abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare  la
misura  della  prova  attitudinale  alla  sola  prova  orale,   quale
presupposto essenziale per la verifica della capacita'  professionale
dell'interessato; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Vista le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 21 settembre 2010; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
 
                               Decreta 
 
  Al Sig. Periti Carlo Attilio Luigi, nato il  13  settembre  1980  a
Milano, cittadino italiano, e' riconosciuto il  titolo  professionale
di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per  l'iscrizione
all' albo degli «avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
  Unica prova orale su  due  materie:  una  prova  su  deontologia  e
ordinamento professionale; una prova su una tra le  seguenti  materie
(a scelta del candidato): diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 22 dicembre 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano