N. 2 ORDINANZA 16 dicembre 2010- 5 gennaio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Regione Siciliana - Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della
  Regione Siciliana - Disposizioni programmatiche  e  correttive  per
  l'anno 2010 - Ricorso del Commissario dello Stato  per  la  Regione
  Siciliana - Intervenuta promulgazione  della  delibera  legislativa
  impugnata con omissione delle disposizioni  oggetto  di  censura  -
  Questione divenuta priva di oggetto - Cessazione della materia  del
  contendere. 
- Delibera   legislativa   della   Regione    Siciliana,    approvata
  dall'Assemblea regionale nella seduta del 1° maggio  2010  (disegno
  di legge nn. 471, 471-bis e 471-ter), artt. 4, comma 11, 6,  8,  9,
  16, comma 7, 21, comma 2, ultimo periodo, 36, 38, 44, 48, comma  1,
  49, comma 1, secondo periodo, comma 3, ultimo periodo, e  comma  4,
  51, commi 4 e 5, 53, comma 1 e comma 4, 55, comma 4, 56,  comma  1,
  57, 58, comma 1, 59, comma 4, secondo e terzo periodo, e  comma  5,
  secondo periodo, 60, comma 1, ed ultimo periodo,  e  comma  3,  61,
  comma 1, comma 2 e comma 4, 75, 87, 89, 104, 125, comma  1,  ultimo
  periodo, 126, 127, comma 14. 
- Costituzione, artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117,  119  e  120;
  Statuto della Regione Siciliana, artt. 14, 17 e 36. 
(GU n.2 del 12-1-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI. 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli  4,  comma
11, 6, 8, 9, 16, comma 7, 21, comma 2, ultimo periodo,  36,  38,  44,
48, comma 1, 49, comma 1, secondo periodo, comma 3, ultimo periodo, e
comma 4, 51, commi 4 e 5, 53, commi 1 e 4, 55, comma 4, 56, comma  1,
57, 58, comma 1, 59, commi 4, secondo e terzo  periodo,  e  comma  5,
secondo e terzo periodo, 60, comma 1, ultimo periodo, e comma 3,  61,
commi 1, 2 e 4, 75, 87, 89, 104, 125, comma 1, ultimo periodo, 126  e
127, comma 14, della delibera legislativa della Regione Siciliana  1°
maggio 2010 (disegno di legge nn. 471, 471-bis e  471-ter),  promosso
dal Commissario dello Stato per  la  Regione  Siciliana  con  ricorso
notificato il 10 maggio 2010, depositato in cancelleria il 18  maggio
2010 ed iscritto al n. 79 del registro ricorsi 2010. 
    Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010  il  Giudice
relatore Paolo Maddalena. 
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
con ricorso notificato il 10  maggio  2010  e  depositato  presso  la
cancelleria di questa Corte il  successivo  18  maggio,  ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 4, comma  11,
6, 8,  9,  16,  comma  7,  21,  comma  2,  ultimo  periodo,  36,  38,
limitatamente  all'inciso  «nonche'  degli  impianti  di  allevamento
ittico», 44, 48, comma 1, 49, comma  1,  secondo  periodo,  comma  3,
ultimo  periodo,  e  comma  4,  51,  commi  4  e  5,  53,  comma   1,
limitatamente all'inciso «nella forma del credito d'imposta», e comma
4, 55, comma 4, 56, comma 1, 57, 58, comma 1, 59, comma 4, secondo  e
terzo periodo, e comma 5, secondo periodo,  limitatamente  all'inciso
«del credito», e terzo periodo, limitatamente agli incisi «al credito
richiesto» e «indicazione nella comunicazione  presentata  di  minori
crediti spettanti», 60, comma 1, limitatamente all'inciso  «a  fruire
del credito d'imposta», ed ultimo periodo, e comma 3,  61,  comma  1,
limitatamente all'inciso «previa intesa con l'Agenzia delle entrate»,
comma 2 e comma 4, 75, 87, 89, 104, 125,  comma  1,  ultimo  periodo,
126,  127,  comma  14,  della  delibera  legislativa  della   Regione
Siciliana, approvata dall'Assemblea regionale  nella  seduta  del  1°
maggio 2010 (disegno di legge nn. 471, 471-bis  e  471-ter),  recante
«Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per  l'anno  2010»,  in
riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, 119 e 120
della Costituzione e agli  artt.  14,  17  e  36  del  regio  decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto  della
Regione Siciliana). 
    Considerato che, successivamente  all'impugnazione,  la  predetta
delibera legislativa e' stata pubblicata  (nella  Gazzetta  Ufficiale
della Regione Siciliana del 14 maggio 2010, n. 23) come  legge  della
Regione Siciliana 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni  programmatiche
e correttive per  l'anno  2010),  con  omissione  delle  disposizioni
oggetto di censura; 
        che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita necessariamente in modo unitario e contestuale  rispetto  al
testo deliberato dall'Assemblea regionale,  preclude  definitivamente
la possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in  sede
di promulgazione  acquistino  o  esplichino  una  qualche  efficacia,
privando cosi' di oggetto il giudizio di legittimita'  costituzionale
(ordinanze n. 212, n. 183, n. 175, n. 161, n. 155 e n. 74 del 2010); 
        che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza  di  questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara cessata la materia del contendere. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Maddalena 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositato in cancelleria il 5 gennaio 2011 
 
                      Il cancelliere: Fruscella