N. 7 SENTENZA 16 dicembre 2010- 5 gennaio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Finanza di  progetto
  -  Concorso  di  capitali  privati  alla  realizzazione  di   opere
  pubbliche di interesse regionale - Facolta'  per  l'amministrazione
  di individuare, mediante procedura di evidenza pubblica, i soggetti
  che  intendano  concorrere  a  ruolo  di  promotore,  prima   della
  valutazione di pubblica utilita' dell'opera da effettuarsi in  sede
  di programmazione triennale di cui  all'art.  128  del  codice  dei
  contratti pubblici - Disciplina difforme da quella del  codice  dei
  contratti, espressione della competenza esclusiva  dello  Stato  in
  materia   di   tutela   della    concorrenza    -    Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, art. 1,  comma
  6, che introduce l'art. 27-bis nella legge della Regione Liguria 11
  marzo 2008, n. 5. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs.  12  aprile
  2006, n. 163, art. 153. 
Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Rapporto di  impiego
  privatizzato - Attribuzione  di  un  compenso  per  l'esercizio  di
  compiti che comportano specifiche responsabilita' nell'ambito delle
  risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e  per  la
  produttivita',  previste  dal  contratto  collettivo  nazionale  di
  lavoro  del  comparto  Regioni-Enti  Locali  -   Violazione   della
  competenza legislativa statale in materia di ordinamento  civile  e
  della cd. riserva di  contrattazione  collettiva  -  Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, art. 4. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l);  d.lgs.  30  marzo
  2001, n. 165, artt. 40 e seguenti. 
Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria -  Trasferta  -  Tempo
  occorrente per il viaggio  -  Computo  ai  fini  del  completamento
  dell'orario di lavoro e per il calcolo del lavoro  straordinario  -
  Violazione della riserva di contrattazione collettiva, con  lesione
  della  competenza  legislativa  statale  esclusiva  in  materia  di
  ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, art. 7. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l);  d.lgs.  30  marzo
  2001, n. 165, titolo III. 
Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria  -  Corresponsione  di
  un'indennita' di servizio per il personale dipendente dalla  Giunta
  regionale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso  la
  sede di Bruxelles -  Violazione  della  riserva  di  contrattazione
  collettiva,  con  lesione  della  competenza  legislativa   statale
  esclusiva  in  materia  di  ordinamento  civile  -   Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, art. 8. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l);  d.lgs.  30  marzo
  2001, n. 165, titolo III. 
Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Stabilizzazione  del
  personale precario della Regione - Ricorso del Governo - Denunciata
  violazione  della  competenza  esclusiva  statale  in  materia   di
  ordinamento  civile  e  di  livelli  essenziali  delle  prestazioni
  concernenti  i  diritti  civili  -  Mancata  indicazione  di   tale
  doglianza  nella  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri   -
  Inammissibilita' della questione. 
- Legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, art. 5. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l) ed m). 
Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Stabilizzazione  del
  personale precario della Regione - Copertura di posti vacanti nella
  dotazione in organico attraverso concorsi  pubblici  riservati  per
  titoli ed esami per soggetti che siano  in  possesso  di  specifici
  requisiti, con deroga alla disciplina  statale  -  Introduzione  di
  disciplina difforme da quella statale -  Violazione  del  principio
  dell'accesso agli uffici  pubblici  mediante  pubblico  concorso  -
  Illegittimita'  costituzionale  -  Assorbimento   delle   ulteriori
  censure. 
- Legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, art. 5. 
- Costituzione, artt. 51 e 97 e (artt. 3, 117, terzo comma). 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Liguria  -  Progressioni
  economiche e di carriera - Procedure selettive per la  progressione
  verticale per i dipendenti regionali nel sistema di classificazione
  - Introduzione di disciplina difforme da quella statale - Contrasto
  con il principio di accesso ai pubblici uffici mediante concorso  -
  Illegittimita'   costituzionale-   Assorbimento   delle   ulteriori
  censure. 
- Legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, art. 6. 
- Costituzione, art. 97 (artt. 3, e 117, commi primo, secondo,  lett.
  e), l) ed m), e terzo; d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 23). 
Impiego pubblico - Amministrazione pubblica  -  Norme  della  Regione
  Liguria - Modifiche alla legge della Regione  Liguria  19  dicembre
  1990, n. 38 - Reclutamento del personale dei  Gruppi  consiliari  -
  Possibilita'  di  stipulare  contratti  a  termine  e  rapporti  di
  collaborazione coordinata  e  continuativa,  in  contrasto  con  le
  disposizioni e  i  requisiti  fissati  dalla  normativa  statale  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  esclusiva statale in materia di ordinamento civile, violazione  dei
  principi sull'accesso ai pubblici uffici, di eguaglianza,  di  buon
  andamento  ed  imparzialita'  della  pubblica   amministrazione   -
  Riconducibilita'  della  disposizione  denunciata  alla  competenza
  legislativa  residuale  delle  Regioni  dell'organizzazione   degli
  uffici regionali, comunque nel rispetto  dei  criteri  posti  dalla
  legislazione statale - Non fondatezza delle questioni. 
- Legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, art. 28, comma
  10, che sostituisce l'art. 5-bis della legge della Regione  Liguria
  19 dicembre 1990, n. 38. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lett. l); d.lgs. 30
  marzo 2001, n. 165, artt. 7 e 36. 
(GU n.2 del 12-1-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma  6,
da 4 a 8 e 28,  comma  10,  della  legge  della  Regione  Liguria  28
dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla  legge  finanziaria
2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 26 febbraio - 3 marzo 2010, depositato  in  cancelleria
l'8 marzo 2010 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  3  novembre  2010  il  giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri e  l'avvocato  Orlando  Sivieri
per la Regione Liguria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso depositato in cancelleria  l'8  marzo  2010,  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato,  con  riferimento
agli artt. 3, 97, 117, commi primo e secondo, lettere e), l) e m),  e
terzo, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 1, comma 6, e 4, 5, 6, 7, 8 e 28, comma 10,  della  legge
della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate
alla legge finanziaria 2010). 
    1.1. - Quanto all'art. 1, comma 6, il  Presidente  del  Consiglio
riferisce che la norma censurata ha modificato la legge regionale  11
marzo 2008, n. 5, recante «Disciplina  delle  attivita'  contrattuali
regionali in attuazione del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163 (Codice dei contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture) e successive modificazioni  ed  integrazioni»,  inserendo,
dopo l'art. 27, l'art. 27-bis, intitolato "Finanza di  progetto".  La
nuova  disposizione  autorizza  i  soggetti  privati,  che  intendano
promuovere interventi realizzabili con capitale privato,  quand'anche
non previsti negli strumenti  di  programmazione,  a  presentare  uno
studio di "pre-fattibilita'", senza alcun diritto al compenso per  la
prestazione eseguita o alla realizzazione  dell'intervento  proposto;
stabilisce  che  l'Amministrazione,  qualora  ritenga   di   pubblico
interesse  l'intervento,  abbia  facolta'  di   ricercare,   mediante
procedura ad evidenza pubblica, i soggetti che  intendano  concorrere
al ruolo di promotore; e dispone che la Giunta regionale  adotti  con
proprio provvedimento linee guida in  tema  di  finanza  di  progetto
relativamente ad opere di interesse dell'Amministrazione regionale. 
    Secondo il Presidente del Consiglio, tale disposizione disciplina
la materia della finanza di progetto in  modo  parzialmente  difforme
rispetto a quanto disposto dagli artt. 4 e 153 del d.lgs.  12  aprile
2006, n. 163  (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi  e  forniture),  in  quanto,  in  luogo   dello   studio   di
fattibilita',  previsto  dalla  disciplina  statale   quale   momento
iniziale del procedimento, introduce uno studio  di  pre-fattibilita'
il cui significato non e' ben delineato, e soprattutto in  quanto,  a
differenza della  corrispondente  norma  statale,  non  contempla  un
obbligo per l'amministrazione di provvedere su tali proposte. In  tal
modo, la norma regionale violerebbe l'art. 117,  primo  comma,  Cost.
(vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario)  e  l'art.   117,
secondo comma, lettera e), Cost. (tutela della concorrenza),  poiche'
inciderebbe su una procedura di evidenza pubblica, la cui  disciplina
riflette quella operante in ambito comunitario. 
    In particolare,  poi,  il  comma  4  dello  stesso  art.  27-bis,
nell'autorizzare la Giunta ad adottare,  con  proprio  provvedimento,
linee guida in tema di finanza di progetto, relativamente ad opere di
interesse dell'Amministrazione regionale, invaderebbe  la  competenza
esclusiva dello Stato, cui solo spetta l'indicazione  di  linee-guida
in una materia di sua esclusiva pertinenza. 
    La disposizione, infine, violerebbe  anche  l'art.  117,  secondo
comma, lettere l) (ordinamento civile) e m) (livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili), Cost. 
    1.2. - Il ricorrente censura, poi, l'art. 4 della legge regionale
in parola. Secondo il Presidente  del  Consiglio  tale  norma  -  nel
disporre che il compenso per l'esercizio di  compiti  che  comportano
specifiche responsabilita', previsto  dall'art.  17,  secondo  comma,
lettera f) del contratto collettivo nazionale di lavoro, puo'  essere
corrisposto alla generalita' dei dipendenti di categoria B e C a  cui
e' attribuita la responsabilita'  del  procedimento  ai  sensi  della
vigente normativa, e che i criteri e le condizioni  per  l'erogazione
del compenso sono definiti tenendo presenti le specifiche  condizioni
organizzative dell'ente, nell'ambito delle risorse per  le  politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita'  previste  dal
predetto contratto  collettivo  e  sulla  base  della  contrattazione
decentrata - si pone in contrasto con le disposizioni  contenute  nel
titolo terzo del  d.lgs.  20  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro   alle   dipendenze   delle   pubbliche
amministrazioni), che  complessivamente  individua  le  procedure  da
seguire in sede di contrattazione e sancisce l'obbligo  del  rispetto
della normativa  contrattuale.  La  norma  in  esame,  in  tal  modo,
contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost.,  che
riserva  alla   competenza   esclusiva   dello   Stato   la   materia
dell'ordinamento civile e, quindi,  i  rapporti  di  diritto  privato
regolabili dal codice civile, tra i quali certamente la  materia  del
rapporto di impiego privatizzato e dei contratti collettivi. 
    1.3. - Il successivo art. 5  della  legge  regionale,  disponendo
che, per la copertura di posti vacanti nella dotazione  in  organico,
siano banditi concorsi pubblici riservati per  titoli  ed  esami  per
soggetti che siano in possesso di taluni requisiti (almeno un anno di
attivita' maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata  in
vigore della presente legge presso la Regione  Liguria,  presenza  in
servizio presso la Regione Liguria alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, titolarita' di uno dei seguenti rapporti con la
Regione Liguria: contratto di somministrazione di  lavoro;  contratto
di collaborazione coordinata  e  continuativa;  contratto  di  lavoro
subordinato  a  tempo  determinato)  e  disponendo   che,   in   tale
fattispecie non operino i divieti previsti  dall'art.  3,  comma  94,
lettera b), ultimo periodo della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato. Legge finanziaria 2008)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, contrasterebbe con quanto disposto dall'art. 17,  comma
10, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti  anticrisi,
nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102. 
    Secondo quanto previsto dal comma 10 di tale  articolo,  infatti,
«nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nel
rispetto della programmazione triennale del  fabbisogno  nonche'  dei
vincoli finanziari previsti dalla normativa  vigente  in  materia  di
assunzioni e di contenimento  della  spesa  di  personale  secondo  i
rispettivi  regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di   finanza
pubblica, e per le amministrazioni interessate,  previo  espletamento
della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni,  possono  bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una  riserva  di
posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso,  per
il personale non  dirigenziale  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e
all'art. 3, comma 90, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244.  Tale
percentuale puo' essere innalzata fino al  50  per  cento  dei  posti
messi a concorso per i  comuni  che,  allo  scopo  di  assicurare  un
efficace esercizio delle funzioni  e  di  tutti  i  servizi  generali
comunali  in  ambiti  territoriali  adeguati,  si  costituiscono   in
un'unione  ai  sensi  dell'art.  32  del  testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti». 
    Secondo il Presidente del Consiglio,  la  disposizione  regionale
che si impugna incide  illegittimamente  sulla  competenza  esclusiva
statale, prevedendo un regime  sostanzialmente  difforme  rispetto  a
quanto stabilito dalla norma interposta ora richiamata,  violando  la
competenza legislativa esclusiva statale in  materia  di  ordinamento
civile e livelli essenziali delle prestazioni concernenti  i  diritti
civili (art. 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost.). 
    Per altro verso,  disponendo  diversamente  rispetto  alla  norma
statale,  la  norma  regionale  configurerebbe   una   modalita'   di
assunzione riservata, in contrasto  con  i  principi  di  accesso  ai
pubblici uffici di cui all'art. 97 Cost. 
    Sotto ulteriore profilo, la norma in esame, nella  parte  in  cui
prevede  la  possibilita'  di  stabilizzazione  del   personale   con
contratto di somministrazione di  lavoro  nonche'  con  contratto  di
collaborazione coordinata e continuativa, contempla  la  possibilita'
di espletare concorsi riservati a personale gia'  titolare  di  altre
forme di  rapporto  di  lavoro  flessibile  escluse  dalla  normativa
statale di riferimento, ossia l'art. 1, commi 557  e  558,  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria  2007);  l'art.
3, commi 90 e 94, legge n. 244 del 2007, nonche' dalla circolare  del
dipartimento della funzione pubblica n. 5 del 2008, disposizioni  che
non ammettono la stabilizzazione del personale in servizio con  forme
contrattuali di lavoro differenti dal tempo determinato; e, per altro
verso, contrasterebbe anche con i principi  di  ragionevolezza,  buon
andamento ed imparzialita' della  pubblica  amministrazione,  di  cui
agli artt. 3 e 97 Cost. 
    Da ultimo, la generalizzata previsione  di  copertura  dei  posti
vacanti  nella  dotazione  organica,  secondo   il   Presidente   del
Consiglio, non e' in linea con gli  indirizzi  generali  posti  dallo
Stato, e da intendere quali principi fondamentali, con  la  normativa
in materia di progressivo contenimento delle spese per  il  personale
dipendente. Da cio' conseguirebbe,  pertanto,  anche  una  violazione
dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  che  contempla  tra  quelle  di
legislazione concorrente la materia del coordinamento  della  finanza
pubblica. 
    1.4. - Il Presidente del Consiglio censura, poi, l'art.  6  della
legge regionale ligure n. 63 del 2009, recante  la  disciplina  delle
procedure selettive per la  progressione  verticale  nel  sistema  di
classificazione, la quale dispone che le procedure gia' bandite entro
il 31 gennaio 2010 sono portate a conclusione, i candidati  vincitori
sono riclassificati e le relative graduatorie sono  utilizzabili  per
tutto il periodo di  validita'  delle  stesse  previsto  dalla  legge
regionale  30  novembre  2001,  n.  40  (Norme  straordinarie   sulla
copertura dei posti vacanti) e, cioe', per tre anni. Tale previsione,
che considera tanto  le  progressioni  economiche  quanto  quelle  di
carriera, appare al ricorrente in contrasto con quanto  previsto  dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione  della  produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni), e in particolare dall'art. 23 che  prevede  che  le
progressioni di carriera siano «attribuite in modo selettivo, ad  una
quota limitata  di  dipendenti,  in  relazione  allo  sviluppo  delle
competenze professionali ed ai  risultati  individuali  e  collettivi
rilevati dal sistema di valutazione», e il  successivo  art.  2,  che
contempla la  possibilita'  di  coprire  i  posti  disponibili  nella
dotazione organica con il  personale  interno  limitatamente  ad  una
«riserva non superiore al cinquanta per cento». 
    L'articolo censurato, in tal modo, violerebbe l'art.  117,  terzo
comma, Cost., in riferimento alla  materia  del  coordinamento  della
finanza  pubblica  tra  quelle  di  legislazione  concorrente,  e  si
porrebbe in contrasto con i principi  di  ragionevolezza  e  di  buon
andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli
artt. 3 e 97 Cost. 
    1.5. - Il Presidente del Consiglio censura, poi, l'art.  7  della
legge regionale, che detta  disposizioni  in  materia  di  trasferte,
stabilendo che per il personale in trasferta il tempo occorrente  per
il viaggio e' utile ai fini del completamento dell'orario di lavoro e
per il calcolo del lavoro straordinario per  il  personale  cui  puo'
essere corrisposto il relativo compenso. 
    Secondo il Presidente del Consiglio, la norma censurata contrasta
con  le  disposizioni  contenute  nel  titolo   III   (Contrattazione
collettiva e rappresentativita' sindacale) del citato d.lgs.  n.  165
del  2001,  che  indica  le  procedure  da   seguire   in   sede   di
contrattazione e l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale,
l'orario  di  lavoro,  ordinario  e  straordinario  sarebbe   materia
riservata  alla  contrattazione  collettiva.  La  norma   in   esame,
pertanto, contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma,  lettera  l),
Cost.,  che   riserva   alla   competenza   esclusiva   dello   Stato
l'ordinamento  civile  e,  quindi  i  rapporti  di  diritto   privato
regolabili dal codice civile (contratti collettivi). 
    1.6. - Anche  l'art.  8  della  legge  impugnata,  accordando  al
personale dipendente dalla Giunta regionale con  rapporto  di  lavoro
subordinato in servizio presso la sede di Bruxelles un'indennita'  di
servizio di euro tredicimila lordi annui per tredici  mensilita',  si
porrebbe in contrasto con le disposizioni contenute  nel  titolo  III
(Contrattazione collettiva e rappresentativita' sindacale) del d.lgs.
n. 165 del 2001 che  indica  le  procedure  da  seguire  in  sede  di
contrattazione e l'obbligo del rispetto della normativa  contrattuale
e con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva  alla
competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento  civile  e,  quindi  i
rapporti di diritto privato regolabili dal codice  civile  (contratti
collettivi). 
    1.7. - Il Presidente del Consiglio,  infine,  censura  l'art.  28
della legge n. 63 del 2009 della Regione Liguria,  il  cui  comma  10
sostituisce l'art. 5-bis della legge regionale 19 dicembre  1990,  n.
38 (Testo  unico  della  norma  in  materia  di  funzionamento  e  di
assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari), e dunque, lo  stesso
art. 5-bis, nel testo cosi' innovato, disponendo che per le  esigenze
degli uffici di segreteria politica  della  Giunta  regionale  e  del
presidente della stessa possono essere stipulati contratti a  termine
e instaurati rapporti di collaborazione, consulenza o di cui all'art.
409, n. 3, del codice di procedura civile, anche in deroga agli artt.
7 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2008, e  allo  stesso  art.
26, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5. 
    Secondo il Presidente del Consiglio, tale  disposizione  viola  i
principi di eguaglianza, nonche'  di  accesso  mediante  concorso  ai
pubblici uffici e di buon andamento della  Pubblica  Amministrazione,
di cui agli artt. 3 e 97 Cost., e l'art. 117, secondo comma,  lettera
1), Cost., che riserva  alla  competenza  esclusiva  dello  Stato  la
materia dell'ordinamento civile. 
    2. - Si  e'  costituita  nel  giudizio  di  costituzionalita'  la
Regione  Liguria,   chiedendo   che   il   ricorso   sia   dichiarato
inammissibile o sia respinto nel merito, ma affermando al contempo di
limitarsi a contrastare le sole questioni relative agli artt. 5 e  28
della legge impugnata. 
    In relazione all'art.  5  della  legge  regionale  impugnata,  la
Regione contesta la  possibilita'  di  ascrivere  la  disciplina  del
lavoro  regionale  nell'ambito  materiale  dell'ordinamento   civile,
sostenendo che,  ove  si  aderisse  al  predetto  inquadramento,  non
residuerebbe alcuno spazio di intervento  per  la  Regione.  In  ogni
caso, secondo la difesa regionale, tutti gli  aspetti  di  disciplina
che  attengono  direttamente  alla  struttura   organizzativa   della
Amministrazione  della  Regione  devono  considerarsi  estranei  alla
predetta materia. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 97  Cost.,
poi, la Regione afferma che si tratta di eccezioni non  irragionevoli
al predetto principio, come tali ritenute  ammissibili  dalla  stessa
giurisprudenza della Corte. 
    Quanto all'art. 28, la Regione  resistente  contesta  la  dedotta
lesione degli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, affermando che
l'uso di strumenti contrattuali flessibili  da  parte  della  Regione
troverebbe giustificazione nelle particolari esigenze degli uffici di
segreteria politica. 
    3. - Con memoria depositata in data 13 ottobre 2010,  la  Regione
ha  illustrato  ulteriormente  le  proprie  conclusioni,  aggiungendo
alcune considerazioni difensive anche in relazione all'art. 1,  comma
6 e all'art. 4 della legge regionale impugnata. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dubita,  con
riferimento agli articoli 3, 97, 117, commi primo,  secondo,  lettere
e),  l)  e  m),  e  terzo,  della  Costituzione,  della  legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 6, 4, 5, 6, 7, 8 e 28, comma  10,
della  legge  della  Regione  Liguria  28   dicembre   2009   n.   63
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010). 
    1.1. - L'art. 1, comma 6, modifica la legge  regionale  11  marzo
2008, n. 5 (Disciplina  delle  attivita'  contrattuali  regionali  in
attuazione  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  ),
introducendo l'art. 27-bis, intitolato «Finanza  di  Progetto».  Tale
ultima norma autorizza i soggetti privati  che  intendano  promuovere
interventi non previsti dagli strumenti di  programmazione  triennale
adottati dalla Regione  a  presentare  "studi  di  pre-fattibilita'",
senza alcun diritto a compenso  o  alla  realizzazione  dell'opera  e
neppure ad una tempestiva decisione della Regione, prevedendo in  tal
modo una disciplina difforme da quella dettata dall'art.  153,  comma
19, del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
contratti pubblici relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture),  che
consente ai privati, in analoghe  circostanze,  la  presentazione  di
studi di fattibilita' e, pur escludendo il diritto a  un  compenso  e
alla realizzazione dell'opera, prevede l'obbligo dell'amministrazione
di provvedere sulla proposta nel termine di sei mesi. 
    La disciplina della finanza di progetto, a  livello  statale,  si
inserisce  nell'ambito  della  disciplina  generale   dei   contratti
pubblici, caratterizzandosi come un particolare metodo di affidamento
dell'opera pubblica, alternativo rispetto a quello della  concessione
(disciplinata dall'art. 143 del Codice dei contratti  pubblici),  nel
quale la gara pubblica  e'  basata  su  uno  studio  di  fattibilita'
dell'opera e prevede la pubblicazione di un  bando  finalizzato  alla
presentazione  di  offerte  che  contemplino  l'utilizzo  di  risorse
totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. 
    La peculiarita' di tale  sistema,  pertanto,  risiede  nella  sua
idoneita' a stimolare, per i lavori pubblici o di  pubblica  utilita'
finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, un  contributo
di idee  da  parte  dell'imprenditoria  privata,  nell'individuazione
delle modalita' di realizzazione  tecnica  dell'opera  pubblica,  sia
attraverso la predisposizione, da parte del promotore,  dello  studio
di fattibilita',  sia  nel  corso  del  procedimento,  attraverso  le
eventuali modifiche. 
    La procedura, disciplinata dal  legislatore  statale,  modificata
recentemente dal d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152, recante «Ulteriori
disposizioni correttive e  integrative  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006,  n.  163,  recante  il  Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture,  a  norma  dell'articolo  25,
comma 3, della legge 18  aprile  2005,  n.  62»  (cd.  terzo  decreto
correttivo), si articola in tre possibili varianti: una  procedura  a
iniziativa pubblica, con gara unica previo bando e  senza  prelazione
per il promotore (art. 153, commi  da  1  a  14);  una  procedura  ad
iniziativa pubblica, con gara doppia previo bando e  con  prelazione,
detta "bifase" (art. 153, comma  15);  una  procedura  ad  iniziativa
privata, con gara doppia previo avviso, ad  esito  alternativo  (art.
153, comma 16). 
    Tutte le predette modalita' di individuazione del contraente, ivi
compresa  quella  ad  iniziativa  privata,   presuppongono   che   la
valutazione  di  pubblica  utilita'   dell'opera   sia   gia'   stata
previamente effettuata dall'amministrazione aggiudicatrice  a  monte,
in sede di programmazione triennale di cui all'art. 128 dello  stesso
codice dei contratti. Tale norma, infatti, prevede esplicitamente che
l'attivita'  di  realizzazione  dei  lavori  di  cui  al  codice  dei
contratti, il  cui  importo  sia  superiore  a  100.000  euro,  debba
svolgersi  sulla  base  di  un  programma  triennale  e  che   questo
costituisce  momento  attuativo  di  studi  di  fattibilita'   e   di
identificazione e quantificazione  dei  bisogni  che  possono  essere
soddisfatti, in  particolare,  tramite  la  realizzazione  di  lavori
finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. La norma, inoltre, predispone un sistema di pubblicita' di
tale attivita' di programmazione, mediante affissione dello schema di
programma  triennale  e  dei  suoi  aggiornamenti  nella  sede  delle
amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi
ed eventualmente mediante pubblicazione sul  profilo  di  committente
della stazione appaltante. 
    Al contrario, la fattispecie disciplinata dal comma 19  dell'art.
153,  che  la  norma  regionale  censurata  sostanzialmente  ricalca,
comporta una alternativa al suddetto procedimento,  caratterizzandosi
per il fatto di prevedere un meccanismo di  affidamento  di  opere  e
lavori la cui corrispondenza ai bisogni  dell'amministrazione,  e  la
cui finanziabilita'  con  capitale  privato,  non  sia  stata  ancora
valutata dall'amministrazione. Si tratta,  dunque,  di  un'iniziativa
privata non solo nella fase  progettuale  ma  addirittura  nella  sua
genesi, nella quale il soggetto privato si fa promotore, prima ancora
che di una possibile soluzione tecnica ad un problema,  della  stessa
valutazione di pubblica utilita' delle opere. 
    Il Presidente del  Consiglio  afferma  che  la  norma  regionale,
disciplinando una delle possibili modalita' di instaurazione  di  una
procedura ad evidenza pubblica (quella disciplinata dall'art. 153 del
codice dei contratti), peraltro in  modo  difforme  dalla  disciplina
statale,  incide  illegittimamente  sulla  materia,   di   competenza
legislativa esclusiva statale, della tutela della concorrenza, di cui
all'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost. 
    La  Regione  Liguria,  per  contro,  afferma   che,   sia   nella
fattispecie regolata dal  comma  19  dell'art.  153,  sia  in  quella
prevista dalla norma regionale, la  disciplina  incide  su  una  fase
antecedente alle procedura  ad  evidenza  pubblica  e  non  mette  in
questione la  tutela  della  concorrenza,  contribuendo  a  integrare
l'attivita'  pubblica  di   programmazione.   Essa   sottolinea   che
l'eventuale  valutazione  positiva,  da  parte  dell'amministrazione,
della pubblica utilita' dell'opera, lascia impregiudicato il  ricorso
alle  procedure  ad  evidenza  pubblica  ed  anzi  determina  proprio
l'inizio di una delle procedure previste dalla normativa vigente  per
la finanza di progetto,  come  testualmente  dispongono  l'art.  153,
comma 19,  ultimo  periodo  e  lo  stesso  art.  27-bis  della  legge
regionale. 
    1.2. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dubita,  altresi',  della
legittimita' costituzionale  degli  artt.  4,  7  ed  8  della  legge
regionale ligure n. 63 del 2009: il primo, in materia di  trattamento
economico dei dipendenti  regionali,  prevede  la  corresponsione,  a
coloro  che  svolgano   compiti   che   importano   una   particolare
responsabilita',   di    un'indennita'    prevista    dalla    stessa
contrattazione collettiva (CCNL del comparto Regioni - Enti  Locali),
da prelevarsi da un fondo per le politiche di sviluppo delle  risorse
umane e per la produttivita'; l'art.  7,  in  materia  di  trasferte,
stabilisce che, per il personale in trasferta,  il  tempo  occorrente
per il viaggio e' utile ai  fini  del  completamento  dell'orario  di
lavoro e per il calcolo del lavoro straordinario per il personale cui
puo' essere corrisposto il relativo compenso; il successivo  art.  8,
infine, dispone che, al personale dipendente dalla  Giunta  regionale
con rapporto di lavoro subordinato in  servizio  presso  la  sede  di
Bruxelles,  sia  corrisposta  un'indennita'  di  servizio   di   euro
tredicimila lordi annui per tredici mensilita'. 
    Il Presidente del Consiglio reputa tali norme tutte lesive  della
competenza legislativa statale esclusiva in  materia  di  ordinamento
civile, nel  cui  ambito  rientrerebbe  la  disciplina  del  pubblico
impiego "privatizzato" (cd. riserva di contrattazione collettiva). 
    1.3. - Il ricorrente censura poi l'art. 5 della  legge  regionale
ligure n. 63 del 2009. Tale norma prevede, per la copertura di  posti
vacanti nella dotazione  in  organico,  che  siano  banditi  concorsi
pubblici riservati, per titoli ed esami, per soggetti in possesso  di
determinati requisiti di professionalita' e di anzianita', stabilendo
che in tali casi non operino i divieti previsti  dall'art.  3,  comma
94, lettera b), ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007,  n.  244
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2008). 
    Il Presidente del Consiglio muove diverse censure alla  norma  in
esame. In primo luogo, afferma che essa, ponendosi in  contrasto  con
la  normativa  statale  di  riferimento,  e  in  particolare  con  la
disciplina dettata dall'art. 17, comma 10 del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'  proroga  di  termini),
che  prevede,  tra  l'altro,  un   tetto   massimo   del   40%   alle
stabilizzazioni mediante concorsi interni (elevabile al 50%), assente
dalla previsione impugnata, lederebbe la competenza statale esclusiva
in materia di  ordinamento  civile  e  di  livelli  essenziali  delle
prestazioni; in secondo luogo, il ricorrente denuncia  la  violazione
dell'art. 97 Cost.,  perche'  la  norma  regionale  prevederebbe  una
modalita' di assunzione riservata,  in  contrasto  con  la  normativa
statale sopra citata e,  dunque,  con  il  principio  del  necessario
carattere pubblico dell'accesso ai pubblici uffici. In  terzo  luogo,
la norma sarebbe illegittima, perche' riserverebbe  tale  concorso  a
personale titolare di rapporti di  lavoro  flessibile  escluso  dalla
normativa statale "di riferimento". In  quarto  luogo,  essa  sarebbe
lesiva  dei  criteri  di  ragionevolezza,   di   buon   andamento   e
imparzialita' della P.A. nella parte in cui esclude  l'applicabilita'
dell'art.  3,  comma  94,  lettera  b)  ultima  parte  -  che   vieta
l'utilizzazione delle stabilizzazioni per  il  personale  di  diretta
collaborazione  degli  organi  politici  presso  le   amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche),    e    successive
modificazioni, nonche' il personale a contratto che svolge compiti di
insegnamento e di ricerca nelle universita' e negli enti  di  ricerca
e, dunque, in tal modo, consente la stabilizzazione di tale tipologia
di personale. Infine, viene denunciata la  lesione  della  competenza
legislativa statale concorrente in  materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica. 
    1.4. - Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  censura,  poi,
l'art. 6 della medesima legge regionale ligure. Tale disposizione, in
tema di progressione economica e di carriera, prevede che i  soggetti
risultanti vincitori nelle prove selettive bandite entro  il  gennaio
2010 siano "riclassificati"  e  che  le  relative  graduatorie  siano
utilizzabili, ai fini della loro progressione, per un triennio. 
    In  tal  modo,  sostiene  il  ricorrente,  sarebbe   violato   il
principio, introdotto dall'art. 23  del  d.lgs.  150  del  2009,  che
dispone che le  progressioni  economiche  siano  attribuite  in  modo
selettivo a un  numero  limitato  di  dipendenti  e  in  relazione  a
competenze  professionali  e  risultati,  individuali  e  collettivi;
sarebbe, altresi', violato l'art. 24 dello stesso decreto, che limita
la possibilita'  di  coprire  posti  disponibili  mediante  personale
interno in progressione al 50 %. 
    Tale  deroga  determinerebbe,  da  un  lato,  l'invasione   della
competenza legislativa statale  in  materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica (e dei sopra  riportati  principi  di  coordinamento
della finanza pubblica) e, dall'altro, una lesione del  principio  di
buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione, di cui
agli artt. 3 e 97 Cost. 
    1.5. - Il Presidente del Consiglio  censura,  infine,  l'art.  28
della legge regionale n. 63 del 2009. 
    Tale norma autorizza la Giunta e il suo presidente a  dotarsi  di
personale assunto con forme di collaborazione  flessibile,  anche  in
deroga dei principi dettati dagli artt. 7 e 36  del  d.lgs.  165  del
2001. In base  a  tali  norme  statali,  di  carattere  generale,  le
amministrazioni pubbliche e le Regioni possono assumere personale con
forme contrattuali flessibili  soltanto  per  sopperire  ad  esigenze
eccezionali e temporanee. 
    Secondo il ricorrente, la deroga disposta dalla  norma  impugnata
viola il principio dell'accesso ai pubblici uffici mediante  pubblico
concorso e quello di buon andamento della  pubblica  amministrazione,
di cui all'art. 97 Cost., oltre che la competenza legislativa statale
esclusiva in materia di ordinamento  civile,  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost. 
    2. - La questione, relativa all'art.  1,  comma  6,  della  legge
regionale ligure n. 63 del 2009 e' fondata. 
    L'iniziativa disciplinata dall'art. 153, comma 19, del d.lgs.  n.
163 del 2006 si  caratterizza,  rispetto  alle  altre  tre  forme  di
realizzazione della finanza di progetto,  per  la  sua  idoneita'  ad
integrare    e    coadiuvare    l'attivita'     di     programmazione
dell'amministrazione  aggiudicatrice.  L'ente  pubblico   si   avvale
dell'iniziativa privata e  del  contributo  di  idee  e  di  capitali
privati non solo per la realizzazione delle sue finalita',  ma  anche
per  la  loro  stessa  individuazione.  Lo  studio  di   fattibilita'
presentato ai sensi del comma 19, al pari delle altre  procedure  per
la realizzazione della finanza di progetto, in  caso  di  valutazione
positiva, da  parte  dell'amministrazione,  della  pubblica  utilita'
dell'opera,  finisce  con  il  costituire  l'unica  base  della  gara
successiva e il solo  termine  di  confronto  delle  eventuali  altre
offerte. 
    Questa  Corte  (sentenza  n.  411  del  2008),   nel   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale di una disposizione regionale analoga
a quella oggi censurata, ha gia' avuto occasione di affermare che  le
norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del  rapporto
contrattuale, ivi comprese quelle in tema di programmazione di lavori
pubblici, sono di competenza  legislativa  statale  perche'  poste  a
tutela della concorrenza. 
    Tale incidenza e' evidente anche nel caso della disposizione oggi
censurata.  La  presentazione  di  uno  studio  di  fattibilita'  non
compreso nella programmazione triennale attribuisce al proponente  un
indiscutibile  vantaggio  nella  successiva  gara  per  l'affidamento
dell'opera  stessa,  dal  momento  che  egli  e'  il  primo  ad  aver
approfondito gli aspetti tecnici,  amministrativi  e  finanziari  del
problema; ed anzi, proprio per effetto della mancata previsione della
pubblica utilita' dell'opera,  puo'  dirsi  che  egli  acquisisce  un
vantaggio verosimilmente  ancora  maggiore  rispetto  agli  eventuali
concorrenti. 
    Pertanto, si deve ritenere che la presentazione dello  studio  di
fattibilita', di cui all'art.  153,  comma  19,  pur  cadendo  in  un
momento antecedente alla  fase  dell'evidenza  pubblica,  costituisce
parte integrante  di  quest'ultima.  La  norma  regionale  censurata,
dunque, incidendo direttamente sulla materia, di competenza esclusiva
statale, della tutela della concorrenza, e' illegittima. 
    2.1. - La questione relativa all'art.  4  della  legge  regionale
impugnata e' fondata. 
    La norma censurata, pur limitandosi a recepire il  contenuto  del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del  comparto
delle Regioni e delle  autonomie  locali  del  1999  e  a  ricalcarne
pedissequamente la previsione, e' lesiva della competenza legislativa
statale in materia di ordinamento  civile  e  della  cd.  riserva  di
contrattazione collettiva. Infatti, essa, attraverso il  richiamo  ad
una norma contrattuale, pur adottata nella sede competente, fissa  in
maniera definitiva una fonte necessariamente fluida e mutevole,  qual
e' la contrattazione collettiva, determinando, per  la  sola  Regione
Liguria, l'ultrattivita' di tale  regime;  che,  peraltro,  e'  stato
sopravanzato,  a  livello  nazionale,   da   una   nuova   disciplina
contrattuale piu' rigorosa. 
    2.2. - Anche le questioni relative ai successivi  artt.  7  ed  8
sono fondate. In riferimento al personale contrattualizzato,  invero,
tali  norme   dettano   una   disciplina   eccentrica   in   materia,
rispettivamente, di orario di  lavoro  e  di  trattamenti  economici,
incidendo su aspetti privatistici del contratto con la  Regione,  con
lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia  di
ordinamento civile (sentenze n. 189 del 2007, n. 308 del  2006  e  n.
507 del 2000). 
    2.3. - La questione relativa all'art.  5  della  legge  regionale
ligure,  sollevata  con  riferimento   all'asserita   lesione   della
competenza legislativa statale esclusiva in  materia  di  ordinamento
civile e livelli essenziali  delle  prestazioni  (art.  117,  secondo
comma, lettere l) e m), Cost.) deve essere dichiarata  inammissibile,
dal momento che nella deliberazione del Consiglio dei ministri non e'
fatto alcun cenno ai predetti  parametri.  Pertanto,  considerato  il
carattere dispositivo dei giudizi di legittimita'  costituzionale  in
via principale,  la  mancata  indicazione  di  tale  doglianza  nella
determinazione  dell'organo  chiamato  ad   esprimere   la   volonta'
dell'ente preclude a questa Corte l'esame nel merito della questione. 
    2.3.1. -  La  questione,  ammissibile  relativamente  alle  altre
censure, nel merito e' fondata con riguardo alla  denunciata  lesione
del principio dell'accesso agli  uffici  pubblici  mediante  pubblico
concorso. 
    Questa Corte  ha  piu'  volte  avuto  occasione  di  ribadire  il
principio in base al quale  la  natura  comparativa  e  aperta  della
procedura e'  elemento  essenziale  del  concorso  pubblico,  sicche'
procedure   selettive   riservate,   che   escludano    o    riducano
irragionevolmente la possibilita' di accesso dall'esterno, violano il
carattere pubblico del concorso. 
    Ne  consegue  che  quando,  come  nell'ipotesi  in   esame,   sia
riscontrabile una riserva integrale di posti  al  personale  interno,
deve ritenersi violata quella natura "aperta"  della  procedura,  che
costituisce elemento essenziale del concorso  pubblico  (sentenza  n.
100 del 2010). 
    La questione va, pertanto, accolta con riferimento  al  principio
del necessario carattere aperto delle procedure selettive concorsuali
per l'accesso ai pubblici uffici; principio, peraltro, consacrato non
soltanto nell'art.  97  Cost.,  indicato  dal  ricorrente,  ma  anche
nell'art. 51 Cost. 
    L'accoglimento  della  questione,  con  riferimento  ai  predetti
parametri, determina l'assorbimento  delle  altre  censure  attinenti
all'art. 5 della legge regionale ligure n. 63 del 2009. 
    2.4. - La questione relativa all'art.  6  della  legge  regionale
impugnata e' fondata, con riferimento ai principi espressi  dall'art.
97 Cost. 
    Questa Corte, nel dichiarare l'illegittimita' di una legge  della
Regione Lombardia che introduceva procedure  di  mobilita'  verticale
per i  dipendenti  regionali,  prevedendo  il  reinquadramento  nella
qualifica superiore di categorie di  personale  senza  una  specifica
verifica attitudinale in relazione alla qualifica e alle funzioni  da
conferire, ha da tempo avuto modo di affermare il principio  in  base
al quale la  progressione  nei  pubblici  uffici  deve  avvenire  per
concorso  e  previa   rideterminazione   della   dotazione   organica
complessiva (sentenza n. 478 del 1995 e, in senso  analogo,  sentenze
n. 159 del 2005, n. 274 del 2003, n. 218 del 2002 e n. 1 del 1999). 
    La  norma  regionale  censurata,  prevedendo  una  modalita'   di
progressione verticale nel sistema  di  classificazione,  basata  sui
risultati di un concorso gia' espletato e non gia' sull'indizione  di
nuovi concorsi  ad  hoc,  nella  quale  i  candidati  vincitori  sono
riclassificati e le relative  graduatorie  sono  utilizzabili  per  i
successivi tre anni, si pone, pertanto, in contrasto con il principio
di accesso ai pubblici uffici mediante concorso, che  deve  ritenersi
operante anche per le progressioni di carriera. 
    Restano assorbite le ulteriori censure. 
    2.5. - La questione relativa all'art. 28  della  legge  regionale
ligure n. 63 del 2009 non e' fondata. 
    2.5.1. - Questa Corte ha gia' avuto modo di chiarire (sentenza n.
235 del 2010) che  le  norme  regionali  dirette  a  disciplinare  la
possibilita' di ricorrere a contratti a  tempo  determinato  per  far
fronte  alle  esigenze  lavorative  della  Regione  devono  ritenersi
inquadrabili, facendo applicazione dei criteri da essa dettati per la
identificazione della materia  in  cui  si  colloca  la  disposizione
impugnata, nella materia dell'organizzazione degli uffici  regionali,
attribuita  dall'art.  117,  quarto  comma,  Cost.,  alla  competenza
legislativa residuale delle Regioni stesse. 
    2.5.2.  -  Questa  Corte  ha  affermato  altresi'  che,  per  gli
incarichi  di  collaborazione  con  organi   elettivi   e   politici,
richiedenti un particolare  rapporto  di  fiducia  con  il  personale
scelto, le Regioni possono derogare ai  criteri  statali  di  cui  al
d.lgs. n. 165 del 2001, prevedendo, in alternativa, altri criteri  di
valutazione  ugualmente  idonei  a  garantire  la  competenza  e   la
professionalita' dei soggetti di cui si avvale (sentenze n. 293 e  n.
252 del 2009, n. 27 del 2008) e sempre che non  ne  sia  prevista  la
successiva stabilizzazione (sentenza n. 293 del 2009). 
    La disposizione  censurata  puo'  ritenersi  rispettosa  di  tali
principi, perche' essa, nella prospettiva di garantire il  necessario
grado di  fiduciarieta'  del  personale  di  diretta  collaborazione,
prevede, in caso di assunzione di personale  in  deroga  ai  principi
dettati dalla citata legislazione statale, alcuni  criteri  selettivi
che, valorizzando il possesso di esperienze professionali  specifiche
(dalla  particolare  competenza  derivante  da  pregresse  esperienze
istituzionali  e  politiche,  alla   professionalita'   maturata   in
incarichi di responsabilita' o consulenza, di  durata  triennale,  in
uffici pubblici o, per le segreterie  particolari,  alla  circostanza
che gli aspiranti collaboratori abbiano  avuto  pregresse  esperienze
triennali dello stesso tipo) devono  ritenersi  idonei  a  compensare
adeguatamente - in vista  dello  specifico  impegno  richiesto  -  la
deroga a quelli, piu' rigorosi, dettati dal d.lgs. n. 165 del 2001. 
    La norma,  pertanto,  deve  ritenersi  immune  dalla  prospettata
censura di legittimita'. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1,  comma
6, 4, 5, 6, 7, 8, comma 10, della  legge  della  Regione  Liguria  28
dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla  legge  finanziaria
2010); 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione  Liguria  n.  63
del 2009, sollevata con  riferimento  all'art.  117,  comma  secondo,
lettere l) e m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 28 della legge  della  Regione  Liguria  n.  63  del  2009,
sollevate in riferimento all'art. 97 e all'art. 117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Mazzella 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositata in cancelleria il 5 gennaio 2011. 
 
                      Il cancelliere: Fruscella