MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 3 gennaio 2011 

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «CEFORP - Centro di formazione
in psicoterapia e psicodiagnostica» ad istituire e ad attivare  nella
sede  di  Firenze  un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia.
(11A00225) 
(GU n.9 del 13-1-2011)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per l'universita', lo studente 
               e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del  predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Vista l'istanza  con  la  quale  l'Istituto  «CEFORP  -  Centro  di
formazione   in   psicoterapia   e   psicodiagnostica»   ha   chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia in Firenze  (Settignano)  -  via  G.
D'Annunzio, 209 - per un numero  massimo  di  allievi  ammissibili  a
ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero  corso,  a  80
unita'; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva  nella
riunione del 17 dicembre 2010, esaminata l'istanza di riconoscimento,
a conclusione della attivita' istruttoria svolta, ha espresso  parere
contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente,  rilevando  in
particolare che  la  relazione  dell'indirizzo  scientifico-culturale
evidenzia  il   riferimento   ad   una   molteplicita'   di   modelli
teorico-clinici differenti che non appaiono integrati in  alcun  modo
in un quadro di riferimento unitario. L'approccio teorico si riflette
nella frammentazione del piano didattico che peraltro,  e'  suddiviso
in corsi di durata assai limitata. A fronte  di  intestazioni  spesso
assai impegnative, particolarmente problematico  appare  un  presunto
legame con le neuroscienze, anche in  termini  operativi  valutativi,
espresso senza alcun  riferimento  alla  complessita'  tecnologica  e
metodologica  quale   appare   nella   letteratura   scientifica   di
riferimento. Analoga problematicita' e' espressa dal  collegamento  -
che addirittura - e' presente nella intestazione  della  scuola,  con
l'attivita' psicodiagnostica che non appare in  alcun  modo  connessa
con  la  molteplicita'  e  complessita'  degli  strumenti  usualmente
rappresentati nella letteratura di riferimento; 
  Ritenuto  che  per   i   motivi   sopraindicati   la   istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «CEFORP - Centro
di formazione  in  psicoterapia  e  psicodiagnostica»,  con  sede  in
Firenze (Settignano) - via G. D'Annunzio n. 209, per i  fini  di  cui
all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998,  n.
509,  e'  respinta,  visto  il  motivato   parere   contrario   della
Commissione  tecnico-consultiva  di  cui  all'art.  3  del   predetto
provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 gennaio 2011 
 
                                        Il direttore generale: Tomasi