MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 dicembre 2010 

Riconoscimento, al sig.  Celi  Genci,  di  titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia  della  professione  di  avvocato.
(11A00588) 
(GU n.18 del 24-1-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Celi Genci,  nato  il  23  aprile  1967  a
Tirana, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai  sensi  dell'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  Testo  Unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita'  del
decreto legislativo stesso anche  ai  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che il richiedente sig. Celi Genci e' in  possesso  del
titolo accademico, ottenuto in Albania di «Jurist» in data 29  giugno
1990 presso l'«Universitetit de Tiranes Enver Hoxha», e della «Laurea
in Giurisprudenza», conseguito presso l'Universita' «La Sapienza»  di
Roma il 13 luglio 1998; 
  Considerato che e' iscritto presso la «Dhoma Kombetare e  Avokateve
te Shqiperise» di Tirana dal 3 ottobre 2009; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo,  del  decreto
legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione  di  avvocato
il  riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una   prova
attitudinale; 
  Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio  2003,  n.191
(regolamento in materia di prova attitudinale per  l'esercizio  della
professione di avvocato) al fine  della  determinazione  della  prova
attitudinale da applicare al caso di specie,  in  considerazione  del
fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale  di  cui
all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  nonche'
della circostanza  che  il  decreto  in  esame  e'  attuazione  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
i  cui  principi  ispiratori  permangono  anche   nell'ambito   della
disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; 
  Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo  analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento  dell'esame  di  abilitazione;  dovendosi
ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto  di
non dovere imporre alcuna  prova  attitudinale  pratica  ove  si  sia
conseguita in altro Paese  una  formazione  professionale  del  tutto
corrispondente a quella interna; 
  Ritenuto, pertanto,  che  ove  non  sussistano  i  presupposti  per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa  non
limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova
scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di  preparazione
richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione
di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato  e  al  fine
quindi  del  compiuto  esame  della   capacita'   professionale   del
richiedente; 
  Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella
seduta del 21 settembre 2010, nel corso della quale  sono  stati  tra
l'altro stabiliti criteri generali  di  individuazione  delle  misure
compensative differenti rispetto a quelli  applicati  in  precedenza,
sulla base di una approfondita  comparazione  delle  materie  la  cui
conoscenza  scritta  e/o  orale  si  ritiene   essenziale   al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in  Italia  rispetto  ai
diversi  percorsi  accademico-professionali  seguiti  sia  in  ambito
comunitario che non comunitario dai richiedenti; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato; 
  Rilevato  che  comunque  permangono  alcune   differenze   tra   la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio della professione di «avvocato» e quella  di  cui  e'  in
possesso l'istante, per cui appare  necessario  applicare  le  misure
compensative; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Celi Genci, nato il 23  aprile  1967  a  Tirana,  cittadino
italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di  «Avokat»  quale
titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere  e
di  un  atto  giudiziario  sulle  seguenti  materie,  a  scelta   del
candidato: diritto civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale; 
    b) unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessato     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati. 
    Roma, 7 dicembre 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano