ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo alla deliberazione 25 novembre 2010 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante: «Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis , del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. (Deliberazione n. 606/10/CONS).». (Deliberazione pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 3 gennaio 2011). (11A01188)(GU n.24 del 31-1-2011)
In calce alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nel sopra indicato supplemento ordinario, a pag. 27, dopo le firme, deve intendersi inserito il seguente ALLEGATO A: «ALLEGATO A alla delibera n. 606/10/CONS del 25 novembre 2010 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI O RADIOFONICI SU ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 1-BIS, DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E AUTORIZZAZIONE Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) "Autorita'": l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249; b) "Ministero": Il Ministero dello sviluppo economico; c) "Testo unico": il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44; d) "servizio di media audiovisivo": 1. un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che e' sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi di media ed il cui obiettivo principale e' la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) dell'articolo 2 del Testo unico e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su internet quale il web casting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) dell'articolo 2 del Testo unico. Non rientrano nella nozione di "servizio di media audiovisivo": - i servizi prestati nell'esercizio di attivita' precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fine di condivisione o di scambio nell'ambito di comunita' di interesse; - ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; - i servizi la cui finalita' principale non e' la fornitura di programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo e' meramente incidentale e non ne costituisce la finalita' principale, quali, a titolo esemplificativo: a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo; b) i giochi in linea; c) i motori di ricerca; d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; e) i servizi testuali autonomi; f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna; ovvero 2. una comunicazione commerciale audiovisiva; e) "fornitore di servizi di media": la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilita' editoriale della scelta e del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalita' di organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe a terzi; f) "servizio di media audiovisivo lineare": un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi; g) "servizio di media radiofonico": un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che e' sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi media ed il cui obiettivo principale e' la fornitura di contenuti sonori e dati ad essi associati, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche diverse da quelle via cavo, satellitari e terrestri, e che si pone in concorrenza con le emittenti radiofoniche di all'articolo 2, comma 1, lettera bb) del Testo unico; h) "reti di comunicazioni elettroniche": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; i) "altri mezzi di comunicazione elettronica": le reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri di cui agli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, comma 1, del Testo unico, quali, a titolo esemplificativo, la rete internet anche in banda larga e le reti mobili ad esclusione delle trasmissioni a mezzo DVBH; l) "programma": una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse; m) "palinsesto": l'insieme, predisposto da un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilita' di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi; n) "responsabilita' editoriale" l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico; o) "accesso condizionato": ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato; p) "richiedente": il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione di cui al presente provvedimento; 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Testo unico. Articolo 2 Campo di applicazione 1. L'attivita' di comunicazione e di messa a disposizione di contenuti audiovisivi attraverso internet e' libera e, in particolare, sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: - i servizi prestati nell'esercizio di attivita' precipuamente non economiche e che non siano in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, intendendosi a tal fine esclusi i servizi i cui ricavi annui derivanti da pubblicita', televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, non superino centomila euro; - i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati che provvedono alla selezione e alla organizzazione dei contenuti medesimi a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunita' di interesse, tranne nel caso in cui sussistano, in capo ai soggetti che provvedono all'aggregazione dei contenuti medesimi, sia la responsabilita' editoriale, in qualsiasi modo esercitata, sia uno sfruttamento economico; - ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; - i servizi la cui finalita' principale non e' la fornitura di programmi; - i servizi nei quali il contenuto audiovisivo e' meramente incidentale e non ne costituisce la finalita' principale, quali, a titolo esemplificativo: a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo; b) i giochi in linea; c) i motori di ricerca; d) i quotidiani e i periodici online e le edizioni elettroniche di quotidiani e periodici; e) i servizi testuali autonomi; f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna. 2. Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'attivita' di fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici, anche a pagamento, su altri mezzi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 21, comma 1-bis, del Testo unico, svolta sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi di media il cui obiettivo principale e' la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, e i cui ricavi annui derivanti da pubblicita', televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, sono superiori a centomila euro, fatte salve le esenzioni di cui al comma 3. 3. Non sono soggetti al rilascio di autonoma autorizzazione: a) i palinsesti identificati da un unico marchio di durata inferiore a ventiquattro ore settimanali; b) i servizi di media audiovisivi a circuito chiuso per gruppi chiusi di utenti o in luoghi aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo: - le diffusioni sonore o audiovisive all'interno delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti, delle metropolitane, dei mezzi di trasporto; - le diffusioni sonore o audiovisive all'interno di locali commerciali. Articolo 3 Autorizzazione 1. La fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica che rientra nel campo di applicazione come delineato all'articolo 2, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorita'. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata a societa' di capitali o di persone, societa' cooperative, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute e a persone fisiche che abbiano la propria sede legale o residenza in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo, ovvero al di fuori dello Spazio economico europeo a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale o residenza pratichi un trattamento di reciprocita' nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali. 3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate a soggetti o a societa' i cui legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. 4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate a societa' che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione o allo spettacolo; fatto salvo quanto previsto per la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le societa' a prevalente partecipazione pubblica, e le aziende e gli istituti di credito non possono, ne' direttamente ne' indirettamente, essere titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica. 5. La domanda di autorizzazione, da compilarsi secondo lo schema di cui all'allegato 1 deve essere presentata dal richiedente corredata dalla seguente documentazione: a) per le societa', codice fiscale e certificato di iscrizione al registro delle imprese relativo al soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; per le persone fisiche, codice fiscale e certificato di iscrizione alla Camera di commercio, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; per i rappresentanti delle fondazioni e delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, codice fiscale e indicazione del numero di partita IVA; b) dichiarazione di aver percepito ricavi annui derivanti da pubblicita', televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, superiori a centomila euro; c) attestazione in originale o in fotocopia autenticata nelle forme di legge, del versamento del contributo di cui all'art. 6 del presente regolamento, ovvero mediante l'esibizione del C.R.O. (codice riferimento operazione) nel caso di pagamenti effettuati per via telematica; d) la scheda di cui all'allegato 2, relativa al sistema trasmissivo impiegato firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante; e) copia del marchio editoriale di trasmissione del programma, riprodotta su carta intestata della societa', datata e firmata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal richiedente o dal legale rappresentante del richiedente. 6. I soggetti di nuova costituzione che rientrano nel campo di applicazione come delineato all'articolo 2 sono tenuti a presentare la domanda di cui al comma 5 decorso un anno dalla data di avvio delle trasmissioni. 7. E' fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo di comunicare all'Autorita' ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonche' nei documenti di cui al comma 5. Detta comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa. 8. La domanda si intende accolta, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, qualora l'Autorita' non comunichi all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, un provvedimento di diniego basato sulla non rispondenza dell'istanza ai requisiti del presente regolamento, salvo che l'interessato provveda a conformarsi ai requisiti previsti entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego. 9. La decorrenza del termine di cui al comma 8 e' sospesa: a) dalla richiesta di informazioni e/o documenti di cui al comma 8, sulla base delle date dei numeri di protocollo apposti alla corrispondenza in partenza e in arrivo; b) se il richiedente deve produrre eventuali integrazioni documentali rilasciate da altri organismi pubblici nazionali o esteri, fino alla produzione dei relativi provvedimenti o atti; c) dalla richiesta da parte dell'Autorita' di acquisire informazioni o documenti presso altre amministrazioni e soggetti terzi, fino all'acquisizione degli stessi. 10. L'Autorita' pubblica sul proprio sito web l'elenco dei soggetti che hanno conseguito l'autorizzazione ai sensi del comma 8 e lo aggiorna periodicamente. 11. I titolari delle autorizzazioni di cui al presente regolamento, non ancora iscritti al Registro degli operatori di comunicazione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione e a procedere alle comunicazioni previste dalla normativa vigente. Articolo 4 Fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici autorizzati all'estero 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici legittimamente stabiliti in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, e in questo legittimamente esercenti, non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione per prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici ai sensi del presente regolamento. Articolo 5 Validita', rinnovo e cessione 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 sono valide per un periodo di dodici anni dalla data del conseguimento dell'autorizzazione e possono essere rinnovate per periodi successivi di uguale durata. 2. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione medesima, con le stesse modalita' e forme previste dall'articolo 3 per la domanda di autorizzazione. 3. Durante il periodo della loro validita', le autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere cedute ad altro soggetto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, previa formale comunicazione di rinuncia all'autorizzazione da parte del soggetto titolare a favore del nuovo soggetto, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di trasferimento a qualsivoglia titolo. 4. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, il nuovo soggetto e' tenuto a presentare all'Autorita', entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di trasferimento o di fusione, apposita richiesta di adeguamento a proprio favore dell'autorizzazione, allegando alla domanda la copia autenticata dell'atto di trasferimento, a qualsivoglia titolo, del ramo di azienda unitamente alla documentazione indicata all'articolo 3. 5. L'autorizzazione di cui al comma 3, fatta salva la validita' della stessa fino alla sua naturale scadenza e previo accertamento del possesso dei requisiti, e' adeguata dall'Autorita' secondo le modalita' e i termini di cui all'articolo 3. 6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla delibera n. 646/06/CONS recante approvazione del regolamento sulla disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprieta' delle societa' radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell'attivita' di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni, e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 6 Contributi 1. Il soggetto richiedente il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, ai sensi degli articoli 3 e 5, e' tenuto ad effettuare un versamento a favore dell'Autorita' a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria sulla domanda di autorizzazione. 2. L'importo del contributo dovuto ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, e' pari a euro 500,00 per i servizi audiovisivi e a euro 250,00 per i servizi radiofonici. L'Autorita' si riserva di rivedere tale importo alla luce dello sviluppo del mercato. 3. Le modalita' di versamento dei contributi di cui al presente articolo sono indicate nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it. Articolo 7 Revoca e decadenza 1. L'Autorita' dispone, con proprio provvedimento motivato, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 in caso di trasferimento, in qualsiasi forma effettuato, del controllo dell'impresa dal soggetto titolare dell'autorizzazione a soggetto privo dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'articolo 3. 2. Il termine per l'adozione del provvedimento di revoca e' di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Le parti possono presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Trascorso inutilmente tale termine, l'Autorita' procede ai sensi di legge. 3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 decadono automaticamente: a. a seguito della dichiarazione di fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione, non seguita dall'autorizzazione del giudice all'esercizio temporaneo dell'impresa; b. a seguito della sottoposizione del soggetto titolare dell'autorizzazione ad altra procedura concorsuale non seguita da autorizzazione alla continuazione in via provvisoria dell'esercizio dell'impresa; c. qualora venga meno uno dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione; d. per scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 2, in assenza di domanda di rinnovo. CAPO II NORME APPLICABILI AI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI O RADIOFONICI Articolo 8 Reti di diffusione e separazione societaria 1. Per la diffusione o la distribuzione dei programmi, i soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi del presente regolamento utilizzano, direttamente o attraverso soggetti terzi, apparecchiature, stazioni e sistemi autorizzati ai sensi della normativa vigente. 2. Il soggetto titolare di autorizzazione per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici ai sensi del presente regolamento che sia anche operatore di rete di comunicazione elettronica, e' tenuto al rispetto degli obblighi e dei principi di separazione societaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), n. 2, del Testo unico. Articolo 9 Trasmissioni simultanee 1. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici su reti di diffusione terrestre, via satellite o di distribuzione via cavo, in possesso del relativo titolo abilitativo in corso di validita', e' consentita senza alcun onere, previa notifica da effettuarsi all'Autorita' e al Ministero ed inclusiva anche dei dati tecnici necessari, la ritrasmissione simultanea integrale su altri mezzi di comunicazione elettronica, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti. 2. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, autorizzati ai sensi del presente regolamento, e' consentita senza alcun onere, previa notifica da effettuarsi all'Autorita' e al Ministero ed inclusiva anche dei dati tecnici necessari, la ritrasmissione simultanea integrale su reti di diffusione via satellite o di distribuzione via cavo, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti. Articolo 10 Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni 1. I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 compilano mensilmente il registro dei programmi secondo il modello semplificato approvato dall'Autorita' con distinta delibera. 2. I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi diffusi o distribuiti per i tre mesi successivi alla data di diffusione o distribuzione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, inequivocabilmente, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione o distribuzione dei programmi registrati. 3. I soggetti che trasmettono in simultanea una programmazione identica su piu' mezzi di distribuzione o diffusione ai sensi dell'articolo 9, possono procedere alla compilazione di un unico registro valevole per tutti i mezzi impiegati, secondo il modello semplificato approvato dall'Autorita' con distinta delibera. Articolo 11 Garanzie per gli utenti e per i diritti d'autore 1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di garanzie degli utenti e dei diritti d'autore di cui agli articoli 32 e 32-bis del Testo unico e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorita'. Articolo 12 Responsabilita' e rettifica 1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32-quinquies, comma 2, del Testo unico Articolo 13 Comunicazioni commerciali audiovisive 1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive di cui agli articoli da 36 a 41 del Testo unico, in quanto applicabili, e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorita'. Articolo 14 Quote di emissione e produzione 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione audiovisiva di cui all'articolo 44, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8, del Testo unico e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorita'. Articolo 15 Tutela dei minori 1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 34 e 35 bis del Testo unico e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorita'. Articolo 16 Sanzioni 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 51 del Testo unico per le violazioni delle norme richiamate nel presente Capo, all'inosservanza delle disposizioni previste dal Capo I del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 17 Disposizioni transitorie 1. I soggetti esercenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'attivita' di prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica che rientrano nel campo di applicazione come delimitato all'articolo 2, possono proseguire l'attivita' a condizione di presentare all'Autorita' la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 3 o la notifica di cui all'articolo 9 entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine i ricavi di cui all'articolo 2 sono quelli indicati nel primo rendiconto approvato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 e' consentita la prosecuzione dell'attivita' nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 o dalla presentazione della notifica di cui all'articolo 9. ALLEGATO 1 al Regolamento in materia di prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica adottato con delibera n. 606/10/CONS del 25 novembre 2010 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI O RADIOFONICI SU ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 1-BIS, DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO 2 al Regolamento in materia di prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica adottato con delibera n. 606/10/CONS del 25 novembre 2010 SCHEDA RELATIVA AL SISTEMA DI TRASMISSIONE IMPIEGATO Parte di provvedimento in formato grafico