ERRATA-CORRIGE

Comunicato   relativo   alla   deliberazione   25    novembre    2010
dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni,   recante:
«Regolamento  concernente  la  prestazione  di   servizi   di   media
audiovisivi lineari o radiofonici su  altri  mezzi  di  comunicazione
elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis , del Testo unico  dei
servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici.  (Deliberazione   n.
606/10/CONS).». (Deliberazione pubblicata nel  supplemento  ordinario
n. 3 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1  del  3  gennaio
2011). (11A01188) 
(GU n.24 del 31-1-2011)

 
In calce alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nel  sopra
indicato supplemento ordinario,  a  pag.  27,  dopo  le  firme,  deve
intendersi inserito il seguente ALLEGATO A: 
 
    «ALLEGATO A alla delibera n. 606/10/CONS del 25 novembre 2010 
 
     REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MEDIA 
  AUDIOVISIVI LINEARI O RADIOFONICI SU ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE 
   ELETTRONICA AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 1-BIS, DEL TESTO UNICO 
           DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI 
 
                               CAPO I 
 
               DISPOSIZIONI GENERALI E AUTORIZZAZIONE 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
a) "Autorita'":  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249; 
b) "Ministero": Il Ministero dello sviluppo economico; 
c) "Testo unico": il Testo unico dei servizi di media  audiovisivi  e
radiofonici approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44; 
d) "servizio di media audiovisivo": 
1. un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, che e'  sotto  la  responsabilita'
editoriale di un fornitore di servizi di media ed  il  cui  obiettivo
principale e'  la  fornitura  di  programmi  al  fine  di  informare,
intrattenere o  istruire  il  grande  pubblico,  attraverso  reti  di
comunicazioni  elettroniche.   Per   siffatto   servizio   di   media
audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita
alla lettera i) dell'articolo 2 del Testo unico e, in particolare, la
televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta
quale il live streaming, la trasmissione televisiva su internet quale
il web casting e il video quasi su domanda quale  il  near  video  on
demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito
dalla lettera m) dell'articolo 2 del Testo unico. Non rientrano nella
nozione di "servizio di media audiovisivo": 
- i servizi prestati nell'esercizio di  attivita'  precipuamente  non
economiche e che non  sono  in  concorrenza  con  la  radiodiffusione
televisiva, quali i siti internet privati  e  i  servizi  consistenti
nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati  da
utenti privati a fine di condivisione o  di  scambio  nell'ambito  di
comunita' di interesse; 
- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di  posta
elettronica; 
- i servizi la cui  finalita'  principale  non  e'  la  fornitura  di
programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo e'  meramente
incidentale e non ne costituisce la finalita'  principale,  quali,  a
titolo esemplificativo: 
a) i siti internet  che  contengono  elementi  audiovisivi  puramente
accessori, come elementi grafici animati, brevi spot  pubblicitari  o
informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo; 
b) i giochi in linea; 
c) i motori di ricerca; 
d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; 
e) i servizi testuali autonomi; 
f) i giochi d'azzardo  con  posta  in  denaro,  ad  esclusione  delle
trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna; ovvero 
2. una comunicazione commerciale audiovisiva; 
e) "fornitore di servizi di media": la persona fisica o giuridica cui
e' riconducibile la responsabilita' editoriale  della  scelta  e  del
contenuto  audiovisivo  del  servizio  di  media  audiovisivo  e   ne
determina  le  modalita'  di  organizzazione;  sono   escluse   dalla
definizione di "fornitore di servizi di media" le persone  fisiche  o
giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi
per i quali la responsabilita' editoriale incombe a terzi; 
f) "servizio di media audiovisivo  lineare":  un  servizio  di  media
audiovisivo fornito da un  fornitore  di  servizi  di  media  per  la
visione simultanea di  programmi  sulla  base  di  un  palinsesto  di
programmi; 
g) "servizio di media radiofonico": un servizio, quale definito  agli
articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,
che e' sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi
media ed il cui obiettivo principale e'  la  fornitura  di  contenuti
sonori e dati ad essi associati, al fine di informare, intrattenere o
istruire  il  grande  pubblico,  attraverso  reti  di   comunicazioni
elettroniche diverse da quelle via cavo, satellitari e  terrestri,  e
che  si  pone  in  concorrenza  con  le  emittenti  radiofoniche   di
all'articolo 2, comma 1, lettera bb) del Testo unico; 
h) "reti di comunicazioni elettroniche": i sistemi di trasmissione e,
se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento  e
altre risorse che consentono di trasmettere  segnali  via  cavo,  via
radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,
comprese le reti satellitari, le reti terrestri  mobili  e  fisse,  a
commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,  compresa
internet,  le  reti  utilizzate  per  la  diffusione  circolare   dei
programmi sonori e televisivi,  i  sistemi  per  il  trasporto  della
corrente  elettrica,  nella  misura  in  cui  siano  utilizzati   per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente
dal tipo di informazione trasportato; 
i)  "altri  mezzi  di  comunicazione   elettronica":   le   reti   di
comunicazione elettronica  diverse  da  quelle  via  cavo  coassiale,
satellitari e terrestri di cui agli articoli 16, 18,  19,  20  e  21,
comma 1, del Testo unico, quali, a titolo  esemplificativo,  la  rete
internet anche in banda larga e le reti mobili  ad  esclusione  delle
trasmissioni a mezzo DVBH; 
l) "programma": una serie di immagini  animate,  sonore  o  non,  che
costituiscono  un  singolo  elemento  nell'ambito  di  un  palinsesto
stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui
contenuto  sono  comparabili  alla  forma  ed  al   contenuto   della
radiodiffusione  televisiva.  Non   si   considerano   programmi   le
trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse; 
m) "palinsesto": l'insieme, predisposto da un'emittente televisiva  o
radiofonica,  analogica  o  digitale,  di  una  serie  di   programmi
unificati  da  un  medesimo  marchio  editoriale  e  destinato   alla
fruizione del pubblico, diverso dalla  trasmissione  differita  dello
stesso palinsesto, dalle trasmissioni  meramente  ripetitive,  ovvero
dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti  di
programmi, audiovisivi lineari, con possibilita' di acquisto da parte
dell'utente anche nei momenti immediatamente  antecedenti  all'inizio
della trasmissione del singolo programma, o del primo programma,  nel
caso si tratti di un pacchetto di programmi; 
n) "responsabilita' editoriale" l'esercizio di un controllo effettivo
sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati,  sia
sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico; 
o) "accesso condizionato": ogni misura e sistema tecnico in  base  ai
quali l'accesso in  forma  intelligibile  al  servizio  protetto  sia
subordinato a preventiva e individuale autorizzazione  da  parte  del
fornitore del servizio di accesso condizionato; 
p)  "richiedente":  il  soggetto   che   presenta   la   domanda   di
autorizzazione di cui al presente provvedimento; 
2. Per quanto non espressamente previsto dal  presente  articolo,  si
applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Testo unico. 
 
                             Articolo 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
1.  L'attivita'  di  comunicazione  e  di  messa  a  disposizione  di
contenuti  audiovisivi  attraverso   internet   e'   libera   e,   in
particolare, sono esclusi dal  campo  di  applicazione  del  presente
regolamento: 
- i servizi prestati nell'esercizio di  attivita'  precipuamente  non
economiche e che non siano  in  concorrenza  con  la  radiodiffusione
televisiva, intendendosi a tal fine esclusi i servizi  i  cui  ricavi
annui  derivanti  da  pubblicita',   televendite,   sponsorizzazioni,
contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati,  provvidenze
pubbliche e da offerte televisive a pagamento, non superino centomila
euro; 
- i siti internet privati e i servizi consistenti nella  fornitura  o
distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati che
provvedono  alla  selezione  e  alla  organizzazione  dei   contenuti
medesimi a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunita'
di interesse, tranne nel caso in cui sussistano, in capo ai  soggetti
che  provvedono  all'aggregazione  dei  contenuti  medesimi,  sia  la
responsabilita' editoriale, in qualsiasi  modo  esercitata,  sia  uno
sfruttamento economico; 
- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di  posta
elettronica; - i servizi  la  cui  finalita'  principale  non  e'  la
fornitura di programmi; 
-  i  servizi  nei  quali  il  contenuto  audiovisivo  e'   meramente
incidentale e non ne costituisce la finalita'  principale,  quali,  a
titolo esemplificativo: 
a) i siti internet  che  contengono  elementi  audiovisivi  puramente
accessori, come elementi grafici animati, brevi spot  pubblicitari  o
informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo; 
b) i giochi in linea; 
c) i motori di ricerca; 
d) i quotidiani e i periodici online e le  edizioni  elettroniche  di
quotidiani e periodici; 
e) i servizi testuali autonomi; 
f) i giochi d'azzardo  con  posta  in  denaro,  ad  esclusione  delle
trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna. 
2. Il presente regolamento disciplina esclusivamente  l'attivita'  di
fornitura di servizi di  media  audiovisivi  lineari  o  radiofonici,
anche a pagamento, su altri mezzi di comunicazione elettronica di cui
all'articolo 21, comma  1-bis,  del  Testo  unico,  svolta  sotto  la
responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi di media il cui
obiettivo  principale  e'  la  fornitura  di  programmi  al  fine  di
informare, intrattenere o istruire  il  grande  pubblico,  attraverso
reti  di  comunicazioni   elettroniche,   in   concorrenza   con   la
radiodiffusione  televisiva,  e  i  cui  ricavi  annui  derivanti  da
pubblicita', televendite, sponsorizzazioni, contratti  e  convenzioni
con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e  da  offerte
televisive a pagamento, sono superiori a centomila euro, fatte  salve
le esenzioni di cui al comma 3. 
3. Non sono soggetti al rilascio di autonoma autorizzazione: 
a) i palinsesti identificati da un unico marchio di durata  inferiore
a ventiquattro ore settimanali; 
b) i servizi di media audiovisivi a circuito chiuso per gruppi chiusi
di  utenti  o  in  luoghi  aperti  al  pubblico,  quali,   a   titolo
esemplificativo: 
- le diffusioni  sonore  o  audiovisive  all'interno  delle  stazioni
ferroviarie, degli  aeroporti,  delle  metropolitane,  dei  mezzi  di
trasporto; 
-  le  diffusioni  sonore  o  audiovisive   all'interno   di   locali
commerciali. 
 
                             Articolo 3 
 
                           Autorizzazione 
 
1. La fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici
su altri mezzi di comunicazione elettronica che rientra nel campo  di
applicazione  come  delineato  all'articolo   2,   e'   soggetta   ad
autorizzazione rilasciata dall'Autorita'. 
2. L'autorizzazione di cui  al  comma  1  puo'  essere  rilasciata  a
societa' di capitali o di persone, societa' cooperative,  fondazioni,
associazioni riconosciute e non riconosciute e a persone fisiche  che
abbiano la propria sede legale o residenza in Italia, ovvero  in  uno
Stato dello Spazio economico europeo, ovvero al di fuori dello Spazio
economico  europeo  a  condizione  che  lo  Stato  ove  il   soggetto
richiedente ha  la  propria  sede  legale  o  residenza  pratichi  un
trattamento di reciprocita' nei confronti di soggetti italiani.  Sono
salve  in  ogni  caso  le  disposizioni   contenute   negli   accordi
internazionali. 
3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non  possono  essere
rilasciate a soggetti  o  a  societa'  i  cui  legali  rappresentanti
abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi  per
delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione
previste  dalla  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  e  successive
modificazioni e integrazioni, o alle  misure  di  sicurezza  previste
dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. 
4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non  possono  essere
rilasciate a societa' che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio
di  attivita'  radiotelevisiva,  editoriale  o   comunque   attinente
all'informazione o allo spettacolo; fatto salvo quanto  previsto  per
la   societa'   concessionaria   del   servizio   pubblico   generale
radiotelevisivo, le amministrazioni  pubbliche,  gli  enti  pubblici,
anche economici, le societa' a prevalente partecipazione pubblica,  e
le aziende e gli istituti di credito non  possono,  ne'  direttamente
ne'  indirettamente,  essere  titolari  di  autorizzazioni   per   la
fornitura di servizi di media audiovisivi lineari  o  radiofonici  su
altri mezzi di comunicazione elettronica. 
5. La domanda di autorizzazione, da compilarsi secondo lo  schema  di
cui all'allegato 1 deve essere presentata dal  richiedente  corredata
dalla seguente documentazione: 
a) per le societa', codice fiscale e  certificato  di  iscrizione  al
registro delle  imprese  relativo  al  soggetto  richiedente,  ovvero
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n.  445/2000;  per
le persone fisiche, codice fiscale e certificato di  iscrizione  alla
Camera di commercio, ovvero dichiarazione sostitutiva resa  ai  sensi
del d.P.R. n. 445/2000; per i rappresentanti delle fondazioni e delle
associazioni, riconosciute  e  non  riconosciute,  codice  fiscale  e
indicazione del numero di partita IVA; 
b)  dichiarazione  di  aver  percepito  ricavi  annui  derivanti   da
pubblicita', televendite, sponsorizzazioni, contratti  e  convenzioni
con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e  da  offerte
televisive a pagamento, superiori a centomila euro; 
c) attestazione in originale o in fotocopia autenticata  nelle  forme
di legge, del  versamento  del  contributo  di  cui  all'art.  6  del
presente regolamento, ovvero mediante l'esibizione del C.R.O. (codice
riferimento operazione) nel caso  di  pagamenti  effettuati  per  via
telematica; 
d) la scheda di cui all'allegato 2, relativa al  sistema  trasmissivo
impiegato firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante; 
e) copia  del  marchio  editoriale  di  trasmissione  del  programma,
riprodotta su carta intestata della societa',  datata  e  firmata  ai
sensi  del  d.P.R.  n.  445/2000  dal  richiedente   o   dal   legale
rappresentante del richiedente. 
6. I soggetti di  nuova  costituzione  che  rientrano  nel  campo  di
applicazione come delineato all'articolo 2 sono tenuti  a  presentare
la domanda di cui al comma 5 decorso un  anno  dalla  data  di  avvio
delle trasmissioni. 
7. E' fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione  ai  sensi
del presente articolo  di  comunicare  all'Autorita'  ogni  eventuale
cambiamento   delle   informazioni   indicate   nella   domanda    di
autorizzazione, nonche' nei  documenti  di  cui  al  comma  5.  Detta
comunicazione  deve  essere  effettuata  entro  sessanta  giorni  dal
verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa. 
8. La domanda si intende accolta, ai  sensi  dell'articolo  20  della
legge  7  agosto  1990,  n.  241   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, qualora l'Autorita' non comunichi all'interessato,  nel
termine di trenta giorni dalla data di presentazione  della  domanda,
un provvedimento di diniego basato sulla non rispondenza dell'istanza
ai  requisiti  del  presente  regolamento,  salvo  che  l'interessato
provveda a conformarsi ai requisiti  previsti  entro  il  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego. 
9. La decorrenza del termine di cui al comma 8 e' sospesa: 
a) dalla richiesta di informazioni e/o documenti di cui al  comma  8,
sulla  base  delle  date  dei  numeri  di  protocollo  apposti   alla
corrispondenza in partenza e in arrivo; 
b) se il richiedente deve produrre eventuali integrazioni documentali
rilasciate da altri organismi pubblici nazionali o esteri, fino  alla
produzione dei relativi provvedimenti o atti; 
c) dalla richiesta da parte dell'Autorita' di acquisire  informazioni
o documenti presso  altre  amministrazioni  e  soggetti  terzi,  fino
all'acquisizione degli stessi. 
10. L'Autorita' pubblica sul proprio sito web l'elenco  dei  soggetti
che hanno conseguito l'autorizzazione ai  sensi  del  comma  8  e  lo
aggiorna periodicamente. 
11. I titolari delle autorizzazioni di cui al  presente  regolamento,
non ancora iscritti al Registro  degli  operatori  di  comunicazione,
sono  tenuti  ad  effettuare  l'iscrizione   e   a   procedere   alle
comunicazioni previste dalla normativa vigente. 
 
                             Articolo 4 
 
         Fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o 
                 radiofonici autorizzati all'estero 
 
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o  radiofonici
legittimamente stabiliti in uno Stato appartenente all'Unione europea
o in uno Stato parte della Convenzione del Consiglio  d'Europa  sulla
televisione transfrontaliera, e in questo  legittimamente  esercenti,
non sono tenuti a  richiedere  l'autorizzazione  per  prestazione  di
servizi di media audiovisivi  lineari  o  radiofonici  ai  sensi  del
presente regolamento. 
 
                             Articolo 5 
 
                    Validita', rinnovo e cessione 
 
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 sono valide per un periodo
di dodici anni dalla data  del  conseguimento  dell'autorizzazione  e
possono essere rinnovate per periodi successivi di uguale durata. 
2. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve  essere  presentata
almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione
medesima, con le stesse modalita' e forme  previste  dall'articolo  3
per la domanda di autorizzazione. 
3. Durante il periodo della loro validita', le autorizzazioni di  cui
al presente regolamento possono essere cedute ad altro  soggetto,  in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  3,  previa   formale
comunicazione di rinuncia all'autorizzazione da  parte  del  soggetto
titolare a favore del nuovo soggetto,  da  effettuarsi  entro  trenta
giorni dalla data di  sottoscrizione  dell'atto  di  trasferimento  a
qualsivoglia titolo. 
4. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, il  nuovo  soggetto
e' tenuto a presentare all'Autorita', entro trenta giorni dalla  data
di sottoscrizione dell'atto di trasferimento o di  fusione,  apposita
richiesta  di  adeguamento  a  proprio  favore   dell'autorizzazione,
allegando  alla   domanda   la   copia   autenticata   dell'atto   di
trasferimento, a qualsivoglia titolo, del ramo di azienda  unitamente
alla documentazione indicata all'articolo 3. 
5. L'autorizzazione di cui al comma 3, fatta salva la validita' della
stessa fino alla sua naturale  scadenza  e  previo  accertamento  del
possesso  dei  requisiti,  e'  adeguata  dall'Autorita'  secondo   le
modalita' e i termini di cui all'articolo 3. 
6.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  alla  delibera  n.
646/06/CONS recante approvazione del regolamento sulla disciplina dei
procedimenti  in  materia  di  autorizzazione  ai  trasferimenti   di
proprieta'  delle  societa'  radiotelevisive,  dei  procedimenti   in
materia di posizioni dominanti e  dell'attivita'  di  verifica  delle
operazioni di concentrazione ed intese nel  sistema  integrato  delle
comunicazioni, e successive modificazioni e integrazioni. 
 
                             Articolo 6 
 
                             Contributi 
 
1.   Il   soggetto   richiedente   il   rilascio   o    il    rinnovo
dell'autorizzazione di cui al presente regolamento,  ai  sensi  degli
articoli 3 e 5, e'  tenuto  ad  effettuare  un  versamento  a  favore
dell'Autorita' a titolo  di  rimborso  delle  spese  dell'istruttoria
sulla domanda di autorizzazione. 
2. L'importo del contributo dovuto ai fini del rilascio o del rinnovo
dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, e'  pari  a  euro
500,00 per i servizi audiovisivi  e  a  euro  250,00  per  i  servizi
radiofonici. L'Autorita' si riserva di  rivedere  tale  importo  alla
luce dello sviluppo del mercato. 
3. Le modalita' di versamento  dei  contributi  di  cui  al  presente
articolo sono indicate nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it. 
 
                             Articolo 7 
 
                         Revoca e decadenza 
 
1. L'Autorita' dispone, con proprio provvedimento motivato, la revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 in caso  di  trasferimento,
in  qualsiasi  forma  effettuato,  del  controllo  dell'impresa   dal
soggetto titolare dell'autorizzazione a soggetto privo dei  requisiti
oggettivi e soggettivi di cui all'articolo 3. 
2. Il termine per  l'adozione  del  provvedimento  di  revoca  e'  di
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione
di avvio  del  procedimento.  Le  parti  possono  presentare  memorie
scritte e documenti  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione di avvio del procedimento. Trascorso  inutilmente  tale
termine, l'Autorita' procede ai sensi di legge. 
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 decadono automaticamente: 
a. a seguito della dichiarazione di fallimento del soggetto  titolare
dell'autorizzazione,  non  seguita  dall'autorizzazione  del  giudice
all'esercizio temporaneo dell'impresa; 
b.   a   seguito   della   sottoposizione   del   soggetto   titolare
dell'autorizzazione ad altra procedura  concorsuale  non  seguita  da
autorizzazione alla continuazione in via  provvisoria  dell'esercizio
dell'impresa; 
c. qualora venga  meno  uno  dei  requisiti  oggettivi  o  soggettivi
previsti per il rilascio dell'autorizzazione; 
d. per scadenza del termine  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  in
assenza di domanda di rinnovo. 
 
                               CAPO II 
 
 NORME APPLICABILI AI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER LA PRESTAZIONE 
        DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI O RADIOFONICI 
 
                             Articolo 8 
 
             Reti di diffusione e separazione societaria 
 
1. Per la diffusione o la distribuzione  dei  programmi,  i  soggetti
titolari  di  autorizzazione  rilasciata  ai   sensi   del   presente
regolamento utilizzano, direttamente  o  attraverso  soggetti  terzi,
apparecchiature,  stazioni  e  sistemi  autorizzati  ai  sensi  della
normativa vigente. 
2. Il soggetto titolare  di  autorizzazione  per  la  prestazione  di
servizi di media audiovisivi  lineari  o  radiofonici  ai  sensi  del
presente regolamento che sia anche operatore di rete di comunicazione
elettronica, e' tenuto al rispetto degli obblighi e dei  principi  di
separazione societaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), n.
2, del Testo unico. 
 
                             Articolo 9 
 
                       Trasmissioni simultanee 
 
1. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici su reti
di diffusione terrestre, via satellite o di distribuzione  via  cavo,
in possesso del relativo titolo abilitativo in corso di validita', e'
consentita  senza  alcun  onere,  previa  notifica   da   effettuarsi
all'Autorita' e al Ministero ed  inclusiva  anche  dei  dati  tecnici
necessari, la ritrasmissione simultanea integrale su altri  mezzi  di
comunicazione elettronica, fatto salvo il  rispetto  dei  diritti  di
trasmissione acquisiti. 
2. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici
su altri mezzi di comunicazione elettronica, autorizzati ai sensi del
presente  regolamento,  e'  consentita  senza  alcun  onere,   previa
notifica da effettuarsi all'Autorita' e  al  Ministero  ed  inclusiva
anche  dei  dati  tecnici  necessari,  la  ritrasmissione  simultanea
integrale su reti di diffusione via satellite o di distribuzione  via
cavo, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti. 
 
                             Articolo 10 
 
     Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni 
 
1. I soggetti titolari  dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  3
compilano mensilmente il registro dei programmi  secondo  il  modello
semplificato approvato dall'Autorita' con distinta delibera. 
2. I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale
dei programmi diffusi o distribuiti per i tre  mesi  successivi  alla
data  di  diffusione  o  distribuzione  dei  programmi   stessi.   La
registrazione deve consentire di individuare, inequivocabilmente, per
ciascun programma o porzione di programma, le  informazioni  relative
alla data e all'ora  di  diffusione  o  distribuzione  dei  programmi
registrati. 
3. I  soggetti  che  trasmettono  in  simultanea  una  programmazione
identica su  piu'  mezzi  di  distribuzione  o  diffusione  ai  sensi
dell'articolo 9, possono procedere  alla  compilazione  di  un  unico
registro valevole per tutti i mezzi  impiegati,  secondo  il  modello
semplificato approvato dall'Autorita' con distinta delibera. 
 
                             Articolo 11 
 
          Garanzie per gli utenti e per i diritti d'autore 
 
1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo  3  sono
tenuti al rispetto delle disposizioni in materia  di  garanzie  degli
utenti e dei diritti d'autore di cui agli articoli 32  e  32-bis  del
Testo unico e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorita'. 
 
                             Articolo 12 
 
                     Responsabilita' e rettifica 
 
1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo  3  sono
tenuti  al  rispetto   delle   disposizioni   di   cui   all'articolo
32-quinquies, comma 2, del Testo unico 
 
                             Articolo 13 
 
                Comunicazioni commerciali audiovisive 
 
1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo  3  sono
tenuti al rispetto delle disposizioni  in  materia  di  comunicazioni
commerciali audiovisive di cui agli articoli da 36  a  41  del  Testo
unico, in quanto applicabili, e delle disposizioni attuative adottate
dall'Autorita'. 
 
                             Articolo 14 
 
                   Quote di emissione e produzione 
 
1.  I  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi   titolari   di
autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti  al  rispetto  delle
norme in materia di quote di emissione e  produzione  audiovisiva  di
cui all'articolo 44, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8, del Testo unico e delle
disposizioni attuative adottate dall'Autorita'. 
 
                             Articolo 15 
 
                          Tutela dei minori 
 
1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo  3  sono
tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 34 e 35 bis del
Testo unico e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorita'. 
 
                             Articolo 16 
 
                              Sanzioni 
 
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 51  del  Testo  unico  per  le
violazioni delle norme richiamate nel presente Capo, all'inosservanza
delle disposizioni previste dal Capo I del  presente  regolamento  si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi  30  e  31,  della
legge 31 luglio 1997, n. 249. 
 
                              CAPO III 
 
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 
                             Articolo 17 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
1. I soggetti esercenti alla data di entrata in vigore  del  presente
regolamento  l'attivita'  di  prestazione   di   servizi   di   media
audiovisivi lineari o radiofonici su  altri  mezzi  di  comunicazione
elettronica che rientrano nel campo di applicazione  come  delimitato
all'articolo  2,  possono  proseguire  l'attivita'  a  condizione  di
presentare  all'Autorita'  la  richiesta  di  autorizzazione  di  cui
all'articolo 3 o la notifica di cui all'articolo 9 entro  il  termine
di  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento. A tal fine i ricavi di cui all'articolo  2  sono  quelli
indicati nel primo rendiconto approvato dopo l'entrata in vigore  del
presente regolamento. 
2. Ai soggetti di cui  al  comma  1  e'  consentita  la  prosecuzione
dell'attivita' nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II fino
al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo  3  o  dalla
presentazione della notifica di cui all'articolo 9. 
 
                                                           ALLEGATO 1 
                  al Regolamento in materia di prestazione di servizi 
                     media audiovisivi lineari o radiofonici su altri 
                      mezzi di comunicazione elettronica adottato con 
                         delibera n. 606/10/CONS del 25 novembre 2010 
 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI  SERVIZI  DI  MEDIA
AUDIOVISIVI LINEARI O RADIOFONICI SU  ALTRI  MEZZI  DI  COMUNICAZIONE
ELETTRONICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 1-BIS,
DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI 
 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           ALLEGATO 2 
                  al Regolamento in materia di prestazione di servizi 
                     media audiovisivi lineari o radiofonici su altri 
                      mezzi di comunicazione elettronica adottato con 
                         delibera n. 606/10/CONS del 25 novembre 2010 
 
SCHEDA RELATIVA AL SISTEMA DI TRASMISSIONE IMPIEGATO 
 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico