DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2010, n. 252 

Norme di attuazione dello Statuto  speciale  della  regione  autonoma
Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni in materia di assistenza
sanitaria ai detenuti e agli internati negli  istituti  penitenziari.
(11G0018) 
(GU n.26 del 2-2-2011)
 
 Vigente al: 17-2-2011  
 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che  approva  il  testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975,  n.
474, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 2, comma 283, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
1° aprile 2008; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, primo comma,  del  suddetto  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 ottobre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, della giustizia e della salute; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
marzo 1975, n. 474, e' aggiunto in fine il seguente comma: 
  «Rientrano altresi' nelle attribuzioni di cui al primo comma  anche
le funzioni di assistenza sanitaria  ai  detenuti  e  agli  internati
negli  istituti  penitenziari  nonche'  quelle  relative  ai  servizi
minorili per la giustizia; tra le  predette  funzioni  sono  comunque
comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita'  terapeutiche,
sia per i tossicodipendenti che per  i  minori  affetti  da  disturbi
psichici, delle spese  sostenute  per  il  mantenimento,  la  cura  e
l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96,  commi  6  e
6-bis, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  e  per  il  collocamento  nelle
medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24
del  decreto  legislativo  28   luglio   1989,   n.   272,   disposto
dall'autorita' giudiziaria. Restano ferme le competenze in capo  agli
organi statali in materia di sicurezza  all'interno  delle  strutture
sanitarie ubicate  negli  istituti  penitenziari  e  nell'ambito  dei
luoghi esterni  di  cura  ove  siano  ricoverati  i  detenuti  e  gli
internati. Al fine di  assicurare  il  necessario  coordinamento  tra
servizi sanitari e amministrazione penitenziaria e giustizia minorile
saranno definite apposite intese tra i competenti organi  provinciali
e statali». 
  2. All'articolo 4-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 marzo 1975, n. 474, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  al  comma  1  le  parole:  «L'assistenza  sanitaria  e»  sono
soppresse e  le  parole:  «sono  assicurate»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' assicurato»; 
    b) la lettera a) del comma 3 e' abrogata. 
  3. Gli  oneri  relativi  alle  funzioni  trasferite  alle  Province
autonome di Trento e di  Bolzano  dal  comma  1  sono  a  carico  dei
rispettivi fondi sanitari provinciali. 
  4.  Il  personale  medico,  tecnico  sanitario  e   infermieristico
operante negli istituti penitenziari localizzati nel territorio delle
Province con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in  servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuato  con
successivo provvedimento  dalla  competente  amministrazione  statale
d'intesa con la Provincia territorialmente competente, e'  trasferito
alle Province con effetto dalla medesima data e con  onere  a  carico
delle province stesse.  A  detto  personale  si  applicano  le  norme
legislative, regolamentari e  contrattuali  rispettivamente  previste
per il corrispondente personale delle  province,  fermo  restando  il
rispetto  dello  stato  giuridico  e  del  trattamento  economico  in
godimento. Le Province subentrano allo  Stato  nelle  convenzioni  in
essere per lo svolgimento dell'attivita' professionale relativa  alle
funzioni oggetto del trasferimento ai sensi del comma 1; entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero della
giustizia comunica alle Province i nominativi del predetto  personale
e la tipologia del rapporto convenzionale  in  atto.  I  rapporti  di
lavoro a tempo determinato e i  rapporti  convenzionali  previsti  da
questo comma  con  scadenza  anteriore  a  sei  mesi  dalla  data  di
efficacia  di  questo  decreto  con  il  personale  medico,   tecnico
sanitario e  infermieristico  operante  negli  istituti  penitenziari
localizzati nel territorio  delle  Province  sono  prorogati  per  la
durata di dodici mesi dalla medesima data, salva scadenza naturale se
successiva. Le attrezzature, gli arredi e i beni  strumentali  mobili
connessi all'esercizio delle attivita'  sanitarie  di  cui  a  questo
decreto sono trasferiti  alle  Province  autonome  con  le  modalita'
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973,
n. 115; i locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie negli
istituti penitenziari sono concessi in uso a titolo gratuito. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 19 novembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Fitto, Ministro per i rapporti  con
                                  le  regioni  e  per   la   coesione
                                  territoriale 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                  Fazio, Ministro della salute 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano