MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 gennaio 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Victoria Castillo  Grimaneza  Zarela,  di
titolo di studio estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della
professione di avvocato. (11A00702) 
(GU n.26 del 2-2-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Victoria  Castillo  Grimaneza  Zarela,
nata il 20 maggio 1984 a Cusco (Peru'), cittadina peruviana,  diretta
ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  e  successive  integrazioni,  in
combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,
il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in  possesso  ai
fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della  professione  di
«avvocato»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme  di  attuazione  del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del  7  settembre  2005  -  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Considerato che ha conseguito il  titolo  accademico  di  «abogada»
rilasciato a settembre 2007 dalla «Universidad Andina del Cusco»; 
  Considerato che ha  documentato  di  essere  iscritta  all'«Ilustre
colegio de abogados del Cusco» da ottobre 2007; 
  Viste le determinazioni della conferenza di  servizi  nella  seduta
del 21 settembre 2010; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 22. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; 
  Considerato che l'interessato ha richiesto il rilascio del permesso
di soggiorno ed e' in possesso della ricevuta che  assume  la  stessa
valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero -  fino  al
rilascio del permesso di soggiorno stesso -  di  godere  dei  diritti
derivanti dal possesso del titolo di soggiorno; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Victoria Castillo Grimaneza Zarela, nata il  20  maggio
1984 a Cusco (Peru'), cittadina peruviana, e' riconosciuto il  titolo
professionale di «advogado»  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all'albo degli «avvocati». 
  L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle  quote  massime  di
stranieri  da  ammettere  nel  territorio  dello  Stato  per   lavoro
autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del  decreto  legislativo  n.
286/1998 e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione  stessa,
il richiedente dovra' pertanto acquisire -  ai  sensi  dell'art.  39,
comma 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  394/1999  e
successive modificazioni - l'attestazione della direzione provinciale
del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3)  una
scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro,  diritto
costituzionale, diritto internazionale privato; 
    b) unica prova orale su 6 materie:  1ª  prova  su  deontologia  e
ordinamento professionale; 2ª prova su 5 tra le seguenti  materie  (a
scelta  del  candidato):  diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto  del
lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato. 
  La  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessato     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati. 
 
    Roma, 7 gennaio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano