MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 gennaio 2011 

Ricostituzione  del  comitato   provinciale   I.N.P.S.   di   Padova.
(11A00842) 
(GU n.31 del 8-2-2011)

 
 
 
                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                              di Padova 
 
  Visto l'art. 410 del codice di procedura  civile,  come  modificato
dal decreto legislativo 31 marzo1998, n. 80; 
  Visto l'art. 31 della legge 4 novembre  2010,  n.  183  («Collegato
lavoro»); 
  Visto il decreto del  Direttore  della  Direzione  provinciale  del
lavoro di Padova n. 25/06 del  15  novembre  2006  con  il  quale  la
Commissione  in  argomento  e'  stata  ricostituita  per  il  periodo
2006-2010; 
  Considerato il quadro di  rappresentativita'  delle  organizzazioni
sindacali dei datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  operanti  nella
provincia, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati; 
    b) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; 
    c)  partecipazione  alla  formazione  e  stipula  dei   contratti
collettivi di lavoro; 
    d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali
di lavoro; 
  Esaminati gli atti, i dati e gli elementi  desunti  da  un  recente
interpello relativo  alla  ricostituzione  del  comitato  provinciale
I.N.P.S. di Padova, con particolare  riferimento  al  criterio  della
partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro; 
  Valutate, sotto i  profili  appena  richiamati,  come  maggiormente
rappresentative le seguenti associazioni in questa provincia: 
    a) per i  datori  di  lavoro:  Confindustria  -  ASCOM  -  Unione
provinciale artigiani - Confagricoltura; 
    b) per i lavoratori: C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - U.G.L.; 
  Ritenuto che la composizione della  commissione  provinciale  debba
rispecchiare la consistenza dei settori produttivi piu' rilevanti nel
contesto provinciale e che tali settori vengono individuati in quello
primario, secondario (anche artigiano) e terziario; 
  Considerato che, per assicurare la migliore funzionalita' possibile
della commissione, la  stessa  debba  operare  per  sottocommissioni,
caratterizzate anche da una specifica competenza per materia; 
  Considerato  ancora  che  l'articolazione  della   commissione   in
sottocommissioni assicura altresi', la piu' ampia rappresentanza  dei
lavoratori e dei datori di lavoro; 
  Viste le designazioni delle organizzazioni interessate, cosi' 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' ricostituita presso la Direzione provinciale  del  lavoro  di
Padova, ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la
Commissione provinciale di conciliazione nella seguente composizione: 
    il Direttore della direzione provinciale  del  lavoro  o  un  suo
delegato - presidente; 
    componenti effettivi in rappresentanza dei datori di lavoro: 
      dott. Alberto Mazzetto (Confindustria); 
      dott.ssa Marina D'Este (Confindustria); 
      sig. Gian Luigi Bejato (ASCOM); 
      sig.ra Elisabetta Tono (Unione provinciale artigiani); 
    componenti effettivi in rappresentanza dei lavoratori: 
      sig.ra Ilaria Volpato (C.I.S.L.); 
      sig. Valerio Gastaldello (C.I.S.L.); 
      sig. Adriano Apolinari (C.G.I.L.); 
      sig. Daniele Rampazzo (U.I.L.); 
    componenti supplenti per i datori di lavoro: 
      rag. Renato Paris (Confindustria); 
      avv. Claudio Fontanella (Confindustria); 
      sig. Andrea Cogo (ASCOM - Confagricoltura); 
      sig. Massimo Campello (Unione provinciale artigiani); 
    componenti supplenti, in rappresentanza dei lavoratori: 
      sig.ra Maria Licia Torresin (C.I.S.L.); 
      sig.ra Claudia Sette (C.G.I.L.); 
      sig. Roberto Conerdi (U.I.L.); 
      sig. Fabio Beltempo (U.G.L.). 
  La commissione, composta come sopra, durera' in carica per  quattro
anni a decorrere dalla data odierna. 
  2. Il presente decreto verra' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3 della  legge
n. 340/2001 e nel Bollettino ufficiale del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  Avverso lo stesso decreto, ai sensi  dell'art.  3,  comma  4  della
legge n. 241/1990, e' ammesso ricorso amministrativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni, ovvero  ricorso
giurisdizionale, entro sessanta giorni, al T.A.R. del Veneto,  sempre
dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
    Padova, 5 gennaio 2011 
 
                                   Il direttore provinciale: Parrella