MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 14 gennaio 2011 

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria del Mar Mendiola Rodriguez, delle
qualifiche professionali estere abilitanti  all'esercizio  in  Italia
della professione di insegnante. (11A00951) 
(GU n.33 del 10-2-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio  1998,  n.  39;  il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; la legge 21 dicembre  1999,  n.  508;  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445;  il  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  il  decreto  interministeriale  4
giugno 2001; il decreto del Presidente della  Repubblica  18  gennaio
2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo  8
luglio 2003, n.  277;  il  decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181,
convertito,  nella  legge  17  luglio  2006,  n.  233;   il   decreto
legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge  16  maggio
2008, n. 85, convertito, nella legge  14  luglio  2008,  n.  121;  il
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,  n.  17;  il
decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare  ministeriale
23 settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato  decreto  legislativo  n.  206/2007  di  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali  per  l'insegnamento  acquisite  in   paese
appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria del Mar Mendiola
Rodriguez; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato  che  l'interessata   e'   esentata   dall'obbligo   di
documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della  C.M.
n.  81  del  23  settembre  2010,   in   quanto   ha   l'abilitazione
all'esercizio in Italia della professione di insegnante nella  classe
di concorso 61/A; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini
dell'accesso   alla   professione   corrispondente   per   la   quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato  altresi'  che,  ai  sensi  dell'art.   19   del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo  di
studi post-secondari di durata minima di  quattro  anni,  nonche'  al
completamento della formazione professionale richiesta,  in  aggiunta
al ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi, nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta ai
sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo  n.  206/2007,   l'esperienza   professionale   posseduta
dall'interessata ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
  Considerato  che  il  direttore  generale   per   gli   ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica e' andato in  quiescenza  dal
1° novembre 2010; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 23  del  24  novembre  2010  del
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e  strumentali  del  MIUR,  con  il  quale,  la  gestione
amministrativa  della  direzione   generale   per   gli   ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica e' affidata  al  dott.  Mario
Petrini; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto: 
    diploma di istruzione post secondario «Licenciado en filosofia  y
letras»  conseguito  il  19  ottobre  1995  presso  l'Universita'  di
Alicante (Spagna); 
    titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado  de  aptitud
pedagogica» conseguito il 30  aprile  1996  presso  l'Universita'  di
Alicante (Spagna), 
posseduto dalla cittadina spagnola prof.ssa Maria  del  Mar  Mendiola
Rodriguez, nata ad Alicante il 1° dicembre 1968, ai sensi e  per  gli
effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di
abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle  scuole
di istruzione secondaria nella classe: 39/A - Geografia. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 gennaio 2011 
 
                                                Il dirigente: Petrini