MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 25 gennaio 2011 

Abilitazione  all'istituto  «Laboratorio  Italiano  di  Ricerche   in
Psicologia Analitica (LIRPA)» ad istituire e ad attivare  nella  sede
di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia. (11A01386) 
(GU n.33 del 10-2-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
       per l'Universita', lo studente e il diritto allo studio 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n.  127
del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 3 del precitato  decreto  n.  509/1998  e  dal  Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  con  il  quale  e'  stata  costituita  la  Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento; 
  Vista l'istanza con la quale l'istituto  «Laboratorio  Italiano  di
Ricerche in Psicologia Analitica (LIRPA)» ha  chiesto  l'abilitazione
ad  istituire  e  ad  attivare  un  corso  di   specializzazione   in
psicoterapia in Via delle Medaglie D'Oro, 202  -  Roma  -  ,  per  un
numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari
a 8 unita' e, per l'intero corso, a 32 unita'; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
17 dicembre 2010; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra  indicato,  espressa  dal
predetto  Comitato  nazionale  per   la   valutazione   del   sistema
universitario nella riunione del 12 gennaio 2011 trasmessa  con  nota
prot. 16 del 12 gennaio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1 - Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento  adottato  con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Laboratorio Italiano di
Ricerche in Psicologia Analitica (LIRPA)» e' abilitato ad istituire e
ad attivare nella sede principale di Roma - Via delle Medaglie D'Oro,
202 - ,  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  titolo  II  del
regolamento stesso, successivamente alla data del  presente  decreto,
un corso di  specializzazione  in  psicoterapia  secondo  il  modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento. 
  2 - Il numero massimo di allievi da ammettere  a  ciascun  anno  di
corso e' pari a 8 unita' e, per l'intero corso, a 32 unita'; 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 25 gennaio 2011 
 
                                        Il direttore generale: Tomasi