MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 25 gennaio 2011 

Autorizzazione all'Istituto «Scuola di Psicoterapia  Dinamica  Breve»
di Roma ad istituire e ad attivare nella sede periferica  di  Pescara
un corso di specializzazione in psicoterapia. (11A01387) 
(GU n.33 del 10-2-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'universita', lo studente e il diritto 
                      allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il decreto in data 3 aprile  2003  con  il  quale  l'Istituto
«Scuola  di  psicoterapia  dinamica  breve»  e'  stato  abilitato  ad
istituire e ad attivare un corso di specializzazione in  psicoterapia
nella sede di Roma; 
  Visto  il  decreto  in   data   27   febbraio   2009   di   diniego
all'attivazione di una sede periferica in Pescara; 
  Vista  la  reiterazione  dell'istanza  con  la  quale  il  predetto
istituto ha chiesto l'abilitazione ad  istituire  e  ad  attivare  un
corso di specializzazione in psicoterapia nella  sede  periferica  di
Pescara - c/o Smile via Paolucci, 3 sc. 1 -  per  un  numero  massimo
degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e,
per l'intero corso, a 80 unita', ai sensi dell'art. 4 del  richiamato
decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
17 dicembre 2010; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra  indicato,  espressa  dal
predetto  Comitato  nazionale  per   la   valutazione   del   sistema
universitario nella riunione del 12 gennaio 2011 trasmessa  con  nota
prot. 16 del 12 gennaio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Per i fini di  cui  all'art.  4  del  regolamento  adottato  con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Scuola di  psicoterapia
dinamica breve» di Roma, e' abilitato  ad  istituire  e  ad  attivare
nella sede periferica di Pescara - c/o Smile via Paolucci, 3 sc. 1 -,
ai sensi delle disposizioni di  cui  al  titolo  II  del  regolamento
stesso, successivamente alla data del presente decreto, un  corso  di
specializzazione    in    psicoterapia     secondo     il     modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di  riconoscimento  della
sede principale. 
  2. Il numero massimo di allievi da  ammettere  a  ciascun  anno  di
corso e' pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 gennaio 2011 
 
                                        Il direttore generale: Tomasi