MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 14 gennaio 2011 

Riconoscimento, al prof. Christoph  Karl  Rudolf  Hildebrandt,  delle
qualifiche professionali estere abilitanti  all'esercizio  in  Italia
della professione di insegnante. (11A01790) 
(GU n.42 del 21-2-2011)

 
 
 
                IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale  del  30  gennaio
1998, n. 39; il decreto  ministeriale  28  maggio  1992;  il  decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4  giugno  2001;  il
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002,  n.  54;  la
legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale  del  9  febbraio
2005, n. 22; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto
legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n.
121; il decreto legislativo 6  novembre  2007,  n.  206;  il  decreto
ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009,  n.
167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; 
  Visto che la richiesta dell'interessato e' rivolta, ai sensi  della
legge n. 167/2009, ad ottenere il  riconoscimento  medesimo  ai  soli
posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della  provincia
di Bolzano; 
  Vista l'istanza presentata ai sensi  dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione Europea dal prof. Christoph Karl Rudolf Hildebrandt; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa al titolo  di  formazione  sotto
indicato; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessato possiede la conoscenza  della  lingua
tedesca in quanto ha conseguito in Austria  la  formazione  primaria,
secondaria accademica e professionale; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato che,  ai  sensi  dell'art.  19  del  d.l.vo  n.  206/2007,
l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel  Paese
di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari  della
durata di almeno quattro anni; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, d.l.vo n. 206/2007; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessato   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
  Considerato  che  il  direttore  generale   per   gli   ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica e' andato in  quiescenza  dal
1° novembre 2010;d 
  Visto il decreto dipartimentale n. 23  del  24  novembre  2010  del
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e  strumentali  del  MIUR,  con  il  quale,  la  gestione
amministrativa  della  Direzione   generale   per   gli   ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica e' affidata  al  dott.  Mario
Petrini; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il seguente titolo di formazione  professionale:  «Magistra  der
Künste, Instrumental (Gesangs) pädagogik» - (Laurea specialistica  in
pedagogia Strumentale - Indirizzo: Pedagogia  del  Canto)  conseguita
presso l'«Universität  di  Mozarteum»  di  Salzburg  (Austria)  il  9
dicembre 1998, posseduto dal cittadino tedesco, Christoph Karl Rudolf
Hildebrandt, nato a Bad Reichenhall (Germania) il 10  dicembre  1971,
ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo  9  novembre
2007,  n.  206,  e'  titolo  di  abilitazione   all'esercizio   della
professione di docente nelle scuole di  istruzione  secondaria  nelle
seguenti classi di abilitazione o concorso: 
      31/A-  Educazione  musicale  negli   istituti   di   istruzione
secondaria di II grado, limitatamente ai soli posti  di  insegnamento
nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano; 
      32/A- Musica, limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle
scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 gennaio 2011 
 
                                                Il dirigente: Petrini