Iscrizione di varieta' di specie agrarie ai relativi registri nazionali. (11A02850)(GU n.55 del 8-3-2011)
IL DIRETTORE GENERALE
della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 1 Dicembre 2010, ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri,
delle varieta' di specie agrarie indicate nel presente decreto;
Considerato che per le stesse varieta' era stata temporaneamente
sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;
Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;
Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle
proposte sopra menzionate;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei
conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello
non generale;
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varieta' di
specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite
sono depositati presso questo Ministero:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 14 febbraio 2011
Il direttore generale: Blasi