Ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione di Lecce. (11A03088)(GU n.55 del 8-3-2011)
IL DIRETTORE
provinciale del lavoro di Lecce
Visto l'art. 410 del c.p.c., cosi' come modificato dall'art. 31,
comma 3 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, con il quale viene
reso facoltativo il tentativo di conciliazione dinanzi alla
Commissione costituita presso questo ufficio;
Considerato che il citato articolo individua i soggetti che
dovranno comporre la nuova Commissione di conciliazione, prevedendo
che la stessa debba essere presieduta dal direttore, da un suo
delegato, o da un magistrato collocato a riposo e formata da quattro
rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei datori di lavoro ed
altrettanti rappresentanti dei lavoratori designati rispettivamente
dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello territoriale;
Letta la nota del superiore Ministero del 25 novembre 2010, n. 3428
che, ai fini di una obiettiva valutazione del grado di
rappresentativita' territoriale delle associazioni datoriali e delle
organizzazioni sindacali, fa espresso rinvio ai criteri forniti con
la propria precedente circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995;
Considerato che per la corretta formulazione del grado di
rappresentativita' a livello territoriale, cosi' come previsto dalla
citata circolare ministeriale, occorre valutare, in via preventiva, i
criteri di seguito indicati:
1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole
organizzazioni sindacali;
2) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole
organizzazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori
autonomi;
3) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
4) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali,
plurime e collettive di lavoro;
5) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti
provinciali di lavoro;
Invitate le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali
presenti sul territorio, con nota del 15 dicembre 2010, a fornire
tutte le indicazioni necessarie per operare la valutazione della
rappresentativita' di cui innanzi;
Visti i riscontri pervenuti dalle sottoindicate associazioni
datoriali e organizzazioni sindacali;
Visti i dati del proprio ufficio - Servizio politiche del lavoro,
riguardanti in particolare l'attivita' di conciliazione delle
vertenze di lavoro individuali e plurime;
Riepilogati i dati acquisiti cosi' come riportati nelle tabelle
sottostanti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Considerato che il criterio della maggiore rappresentativita' agli
specifici fini comporta una valutazione dei dati numerici acquisiti
in funzione dei criteri innanzi evidenziati;
Vista la rilevanza degli interessi collettivi di cui e' espressione
la Confindustria;
Considerato che i suoi 800 iscritti dispongono di una forza lavoro
di 30.000 lavoratori, si ritiene dover designare un rappresentante in
seno a questa associazione;
Tenuto conto altresi', che il criterio della maggiore
rappresentativita' deve essere integrato con quello «pluralistico»
con conseguente necessita' di attribuzione dell'ultima designazione a
favore dell'associazione che, benche' minoritaria sotto il profilo
quantitativo, deve essere preferita in base alla specialita',
qualita' e rilevanza degli interessi collettivi espressi (Cons. Stato
Sez. VI del 7 marzo 2007, n. 1067);
Considerato che in forza del principio di cui al punto che precede,
atteso che gli interessi collettivi del settore agricolo sono gia'
rappresentati dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
- UPA, si ritiene necessario dover attribuire l'ultima designazione
all'associazione CNA che, pur essendo quantitativamente minoritaria
rispetto alla Confederazione italiana agricoltori-CIA, alla
Coldiretti e alla UNSIC, e' espressione degli interessi collettivi
espressi dal settore artigianato e piccola e media impresa che,
diversamente risulterebbero non rappresentati;
Viste le designazioni effettuate dalle citate associazioni
interessate;
Decreta:
Di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e
di diritto del presente decreto.
Di istituire presso la Direzione provinciale del lavoro di Lecce la
Commissione di conciliazione prevista dall'art. 410 c.p.c., cosi'
come modificato dall'art. 31, comma 3 legge n. 183/2010, composta
come segue:
dott. Giocondo Lippolis (o suo delegato) - Presidente;
Manieri Giovanni - Membro effettivo designato da CGIL;
Gagliardi Antonio - Membro supplente designato da CGIL;
Zonno Renna Alberto - Membro effettivo designato da UGL;
D'Antoni Pierluigi - Membro supplente designato da UGL;
Florio Salvatore - Membro effettivo designato da UIL;
Fioretti Mauro - Membro supplente designato da UIL;
Durante Francesco - Membro effettivo designato da CISL;
Mazza Andrea - Membro supplente designato da CISL;
Costantini Angelo - Membro effettivo designato da Confindustria;
Trifance Flavia - Membro supplente designato da Confindustria;
Cantoro Rosario - Membro effettivo designato da UPA;
Lazzari Diego - Membro supplente designato da UPA;
Paladini Enio - Membro effettivo designato da Confcommercio;
Pastore Federico - Membro supplente designato da Confcommercio;
Carico Sergio - Membro effettivo designato da CNA;
De Giorgi Marcello - Membro supplente designato da CNA.
Il presente provvedimento, efficace a decorrere dalla data odierna,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Avverso lo stesso potra' essere proposto ricorso dinanzi al T.A.R.
nel termine di giorni 60 o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni 120 dalla pubblicazione.
Roma, 3 febbraio 2011
Il direttore provinciale: Lippolis