DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2010 

Proroga della Commissione incaricata dell'esame delle domande per  la
concessione  di  un  riconoscimento  ai  congiunti  degli  infoibati.
(11A03378) 
(GU n.57 del 10-3-2011)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  31  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 5 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per  organi  collegiali  ed
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla
soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi; 
  Visto  l'art.  68  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Vista la legge 30 marzo  2004,  n.  92,  recante  «Istituzione  del
"giorno  del   ricordo"   in   memoria   delle   vittime   dell'esodo
giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale  e  concessione
di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati»; 
  Visto l'art. 5 della citata legge 30 marzo 2004, n. 92, che prevede
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  la  costituzione  di
una  Commissione  incaricata  dell'esame   delle   domande   per   la
concessione  di  un  riconoscimento  ai  congiunti  degli  infoibati,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da persona  da
lui delegata, avente il compito di esaminare la domande; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
84, recante «Regolamento per il  riordino  degli  organismi  operanti
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 29
del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; 
  Vista la relazione sull'attivita'  svolta  nel  triennio  2007-2009
dalla  Commissione  incaricata  dell'esame  delle  domande   per   la
concessione  di  un  riconoscimento  ai  congiunti  degli  infoibati,
operante presso il Dipartimento per il  coordinamento  amministrativo
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,   per   la   quale,
conseguentemente, si valuta positivamente la perdurante utilita' e si
propone la proroga per un biennio; 
  Ritenuto che la Commissione incaricata dell'esame delle domande per
la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati  non
rientra nelle  ipotesi  di  esclusione  della  proroga  previste  nel
predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Preso  atto  delle  specifiche  professionalita'  e   dei   compiti
estremamente tecnici attribuiti ai componenti Commissione; 
  Rilevata  dunque  la  necessita'  di  provvedere  alla  conseguente
proroga, per un  biennio,  della  Commissione  incaricata  dell'esame
delle domande per la concessione di un  riconoscimento  ai  congiunti
degli infoibati operante  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La  Commissione  incaricata  dell'esame  delle  domande  per  la
concessione  di  un  riconoscimento  ai  congiunti  degli  infoibati,
operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' ritenuta
utile ed e' prorogata per un biennio, ai sensi e per gli  effetti  di
quanto disposto dall'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e dall'art. 68 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133. 
  2. La partecipazione alla Commissione di cui al precedente comma e'
onorifica e puo' dare luogo esclusivamente al  rimborso  delle  spese
sostenute ove previsto. 
  3. In sede di rinnovo della composizione dell'organismo di  cui  al
comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i quali  e'
prevista la stipula di un contratto, si applica l'art. 68,  comma  2,
ultima  parte,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008  che   prevede
l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare  componenti  la  cui
sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo. 
  4. La spesa della Commissione di cui  al  comma  1  e'  ridotta  in
misura  tale  da  assicurare,  unitamente  alle  riduzioni  di  spesa
relative agli altri  organismi  operanti  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa  complessiva  non
inferiore a quello conseguito in attuazione del citato  art.  29  del
decreto-legge n. 223 del 2006. Per l'anno 2010, la riduzione opera in
misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione  dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al  comma  3
del citato art. 68 ed il 31 dicembre 2010. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo. 
    Roma, 10 dicembre 2010 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                  Berlusconi          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2011 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 3, foglio n. 35