DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2010
Proroga della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati. (11A03378)(GU n.57 del 10-3-2011)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 5 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla
soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;
Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Vista la legge 30 marzo 2004, n. 92, recante «Istituzione del
"giorno del ricordo" in memoria delle vittime dell'esodo
giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione
di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati»;
Visto l'art. 5 della citata legge 30 marzo 2004, n. 92, che prevede
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la costituzione di
una Commissione incaricata dell'esame delle domande per la
concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da persona da
lui delegata, avente il compito di esaminare la domande;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
84, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 29
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Vista la relazione sull'attivita' svolta nel triennio 2007-2009
dalla Commissione incaricata dell'esame delle domande per la
concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati,
operante presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la quale,
conseguentemente, si valuta positivamente la perdurante utilita' e si
propone la proroga per un biennio;
Ritenuto che la Commissione incaricata dell'esame delle domande per
la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati non
rientra nelle ipotesi di esclusione della proroga previste nel
predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Preso atto delle specifiche professionalita' e dei compiti
estremamente tecnici attribuiti ai componenti Commissione;
Rilevata dunque la necessita' di provvedere alla conseguente
proroga, per un biennio, della Commissione incaricata dell'esame
delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti
degli infoibati operante presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. La Commissione incaricata dell'esame delle domande per la
concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati,
operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' ritenuta
utile ed e' prorogata per un biennio, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e dall'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
2. La partecipazione alla Commissione di cui al precedente comma e'
onorifica e puo' dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto.
3. In sede di rinnovo della composizione dell'organismo di cui al
comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i quali e'
prevista la stipula di un contratto, si applica l'art. 68, comma 2,
ultima parte, del decreto-legge n. 112 del 2008 che prevede
l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui
sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo.
4. La spesa della Commissione di cui al comma 1 e' ridotta in
misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa
relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa complessiva non
inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art. 29 del
decreto-legge n. 223 del 2006. Per l'anno 2010, la riduzione opera in
misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3
del citato art. 68 ed il 31 dicembre 2010.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo.
Roma, 10 dicembre 2010
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 35