LEGGE 11 marzo 2011, n. 25 

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge  23
novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle  disposizioni
concernenti le assunzioni obbligatorie  e  le  quote  di  riserva  in
favore dei disabili. (11G0064) 
(GU n.69 del 25-3-2011)
 
 Vigente al: 9-4-2011  
 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo  1  della  legge  23
novembre 1998, n. 407,  introdotto  dall'articolo  5,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta  nel  senso  che  il
superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18,  comma  2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in  ogni  caso
avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto  dei  limiti
delle assunzioni consentite dalla normativa  vigente  per  l'anno  di
riferimento  e  che  resta  comunque   ferma   l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.  68,
e successive modificazioni, in materia di assunzioni  obbligatorie  e
quote di riserva in quanto  ad  esclusivo  beneficio  dei  lavoratori
disabili. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 11 marzo 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano