Approvazione della proposta di impegni presentata dalla societa' Vodafone Omnitel N.V., ai sensi della legge n. 248/06, nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 47/10/DIT. (Deliberazione n. 117/11/CONS) (11A04393)(GU n.74 del 31-3-2011)
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI NELLA riunione di Consiglio del 10 marzo 2011; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'"; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"; VISTA la legge 24 novembre 1982, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la delibera n. 136/06/CONS, ed il relativo allegato A, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l'articolo 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Integrazione dei poteri dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni"; VISTA la delibera n. 130/08/CONS, recante "Riforma della delibera n. 54/08/CONS", a sua volta recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell'articolo 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS"; VISTA la delibera n. 131/08/CONS, recante "Modifiche al regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS"; VISTA la delibera n. 316/02/CONS, coordinata con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 e successive integrazioni, recante "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni"; VISTA la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 di "Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli Uffici di II livello e modifiche ed integrazioni al Regolamento di organizzazione e funzionamento"; VISTA la delibera dell'Autorita' n. 664/06/CONS, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, Allegato A, in forza del quale "Ai sensi dell'art. 57 del Codice del consumo, e' vietata la fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica, anche solo supplementari rispetto ad un contratto gia' in esecuzione, in mancanza della loro previa ordinazione da parte dell'utente. E' altresi' vietata la disattivazione non richiesta di un servizio di comunicazione elettronica. In ogni caso, la mancata risposta dell'utente ad una offerta di fornitura non significa consenso"; VISTO l'atto di contestazione n. 47/10/DIT del 26 agosto 2010 e il relativo verbale di accertamento, di pari data, entrambi notificati alla societa' Vodafone Omnitel N.V. in data 10 settembre 2010, con il quale e' stato accertato che la societa' Vodafone Omnitel N.V., ha violato il combinato disposto degli articoli 3, comma 1, della delibera n. 664/06/CONS e 70 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, attivando, con riferimento a sei diverse utenze, i servizi "Vodafone Casa" e "Vodafone Casa Internet e Telefono" in mancanza di una previa manifestazione in tal senso da parte degli intestatari delle relative utenze; VISTI gli atti e le risultanze istruttorie, la relazione del responsabile del procedimento e la documentazione richiamata nell'atto di contestazione e nel verbale di accertamento n. 47/10/DIT; VISTA la proposta preliminare di impegni presentata dalla societa' Vodafone Omnitel N.V., ai sensi della legge n. 248/06, in data 10 ottobre 2010, registrata al protocollo generale dell'Autorita' con n. 59358; UDITA la predetta societa' nel corso dell'audizione del 2 novembre 2010, in base a quanto previsto dall'articolo 12-bis, comma 2, della richiamata delibera n. 136/06/CONS; VISTA la proposta definitiva di impegni presentata dalla societa' Vodafone Omnitel N.V. in data 10 novembre 2010, registrata al protocollo generale dell'Autorita' con n. 65503; VISTA la nota trasmessa dalla societa' Vodafone Omnitel N.V. in data 2 dicembre 2010, con cui detta societa' ha chiarito alcuni dei profili contenuti nel documento contenente la proposta definitiva di impegni; PRESO ATTO della non manifesta inammissibilita' della proposta definitiva di impegni presentata dalla societa' Vodafone Omnitel N.V. nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 47/10/DIT; CONSIDERATO che la predetta proposta di impegni e' stata sottoposta a consultazione pubblica con determina direttoriale n. 213/10/DIT in data 30 dicembre 2010; CONSIDERATO che non sono pervenute, nei termini previsti dall'articolo 12- bis della delibera n. 136/06/CONS come successivamente modificata, osservazioni in relazione alla proposta di impegni presentata dalla societa' Vodafone Omnitel N.V.; CONSIDERATO, altresi', che la societa' Vodafone Omnitel N.V., nei 30 giorni successivi alla conclusione della consultazione, non ha ritenuto di effettuare alcuna precisazione o integrazione alla versione definitiva di impegni presentata in data 10 novembre 2010, come successivamente integrata dalla nota del 2 dicembre 2010; VISTI tutti gli atti relativi alla proposta di impegni presentata nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 47/10/DIT; CONSIDERATO quanto segue: I. Proposta di impegni presentata dalla societa' Vodafone Omnitel N.V. Con atto n. 47/10/DIT, notificato in data 10 settembre 2010, la Direzione tutela dei consumatori contestava alla societa' Vodafone Omnitel N.V. (di seguito anche "Societa'") la violazione del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, della delibera n. 664/06/CONS e 70 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, avendo accertato, con riferimento a sei diverse utenze, l'attivazione dei servizi "Vodafone Casa" e "Vodafone Casa Internet e Telefono" in mancanza di una previa manifestazione in tal senso da parte degli intestatari delle relative utenze. A seguito della ricezione del suddetto atto di contestazione, la Societa', con nota del 10 ottobre 2010, registrata al protocollo dell'Autorita' con n. 59358, presentava, nel rispetto del temine di trenta giorni prescritto dall'articolo 12-bis, della delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni e integrazioni, una proposta "preliminare" di impegni. A seguito del ricevimento della suddetta proposta preliminare di impegni la Direzione tutela dei consumatori ha ritenuto opportuno, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12-bis, comma 2, della richiamata delibera 136/06/CONS, sentire la Societa' in un'audizione, tenutasi in data 2 novembre 2010, al fine di consentirle di fornire precisazioni e chiarimenti utili alla valutazione degli impegni stessi. Nel corso della predetta audizione, la predetta Direzione ha chiesto alla Societa' di chiarire alcuni dei profili inerenti alla proposta di impegni ed, in particolare, le modalita' operative con cui essa intendeva escludere la reiterazione della condotta contestata. Con nota del 10 novembre 2010, registrata al protocollo dell'Autorita' con n. 65503, del 12 novembre 2010, la Societa' ha presentato una proposta "definitiva" di impegni con la quale si e' impegnata ad introdurre specifiche misure, entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione di detta proposta, idonee ad incidere positivamente sul fenomeno di attivazione di servizi non richiesti. Con successiva nota, pervenuta a questa Autorita' in data 2 dicembre 2010, la Societa' ha chiarito alcuni dei profili contenuti nel documento contenente la proposta definitiva di impegni il cui contenuto si riporta qui di seguito. Impegno I. Misure di trasparenza I.I. Introduzione di una serie di misure volte a migliorare la trasparenza: a) modifica degli script utilizzati dagli operatori dei call center per la vendita a distanza dei servizi "Vodafone Casa" e "Vodafone Casa Internet e Telefono" in modo tale da massimizzare la consapevolezza dei clienti contattati circa la valenza contrattuale della registrazione telefonica e dunque degli effetti vincolanti del consenso eventualmente espresso in quella sede; b) invio del cosiddetto "Welcome pack" ai clienti che abbiano richiesto l'attivazione dei predetti servizi contenente: i) welcome letter, ii) testo delle condizioni generali di contratto, iii) guida alla lettura del contratto, iv) brochure riepilogativa delle condizioni commerciali sottoscritte, v) modulo per l'inserimento del numero di rete fissa all'interno degli elenchi e, contestualmente, degli apparecchi richiesti (Vodafone Station o Internet Key), in modo tale da consentire all'utente una valutazione complessiva del servizio offerto; c) invio al cliente, in seguito alla vendita a distanza dei servizi "Vodafone Casa" e "Vodafone Casa Internet e Telefono", di una comunicazione, via e-mail/sms, con informazioni rilevanti sul contratto concluso e sullo stato di avanzamento pratica. I.II. Introduzione di misure volte a consentire ai clienti di interrompere il processo di attivazione dei servizi "Vodafone Casa" e "Vodafone Casa Internet e Telefono" in diversi momenti, ed in particolare: i) nel momento in cui l'utente viene contattato dal partner logistico di Vodafone incaricato di effettuare la distribuzione degli apparecchi (Vodafone Station o Internet Key): in tale momento il Cliente potrebbe opporsi alla consegna dei predetti beni senza addebito di alcun costo; ii) al momento della consegna da parte del partner logistico del Welcome pack: in tale momento il Cliente potrebbe rifiutare la consegna di detti beni, senza addebito di alcun costo, bloccando cosi' l'attivazione delle procedura di attivazione. Sul punto la Societa' precisa che, attraverso il rifiuto del welcome pack, il contratto non produce alcun effetto e viene cosi' interrotto il processo di portabilita' del numero sulla rete della societa' Vodafone Omnitel N.V. iii) al momento del contatto da parte di Telecom Italia S.p.A. per fissare la data per l'attivazione della nuova linea. La Societa' pertanto si impegna ad introdurre misure che consentano all'utente di bloccare l'attivazione della procedura di provisioning da parte di Vodafone semplicemente rifiutando - al momento del contatto telefonico da parte del partner logistico ovvero al momento della consegna da parte di quest'ultimo di tutta la documentazione e della Vodafone Station o della Internet Key - di ricevere il Welcome pack o, da ultimo, al momento del contatto da parte di Telecom Italia S.p.A. per la fissazione dell'appuntamento per l'attivazione della linea; dette misure saranno operative in tutti i casi di acquisizione di nuovi clienti, sia nei casi di attivazione di nuova linea sia nei casi di portabilita' della numerazione da altro operatore con esclusione, in quest'ultimo caso, delle ipotesi in cui sia gia' iniziata la cosiddetta Fase 3 nel processo di passaggio di operatori di cui alla delibera n. 274/07/CONS; per evitare l'interruzione del processo in quella fase, e i conseguenti disagi per il cliente, la Societa' si impegna, in tali casi, a informare prontamente il cliente di tale situazione e a farlo rientrare presso l'operatore donating, senza alcun onere e nel minor tempo possibile. Impegno II: Misure di audit e misure contrattuali Previsione di un doppio sistema di monitoraggio articolato come di seguito riportato: II.I. introduzione, nelle procedure di vendita a distanza dei servizi "Vodafone Casa" e "Vodafone Casa Internet e Telefono", di una misura che preveda il riascolto e la verifica integrale di tutti i vocal ordering prima che l'ordine di acquisto venga inserito sui sistemi, al fine di evitare l'attivazione di servizi in relazione ai quali non si riscontri, al momento del riascolto della registrazione, la prestazione di un idoneo consenso; detta operazione sara' gestita da societa' esterne, in outsourcing. In aggiunta a cio', la Societa' prevede un ulteriore controllo - a campione - che prevede: a) il riascolto della registrazione con obiettivo di valutare la conformita' allo script fornito, la chiarezza e la velocita' dell'esposizione dei contenuti e la completezza dei dati raccolti; b) il controllo di congruenza tra i dati raccolti attraverso la registrazione e quelli contenuti nel tracciato dell'ordine. II.II. attivazione di misure contrattuali di richiamo e sanzione, fino alla risoluzione del contratto per i casi piu' gravi, per le societa' incaricate di detto controllo, che risultino inadempienti rispetto alle istruzioni impartite. Impegno III: Misure per i casi di errore materiale Introduzione di un sistema che preveda la doppia digitazione, da parte dell'operatore di Vodafone, del numero di rete fissa da portare sulla rete di Vodafone Omnitel N.V. in modo tale da ridurre i casi di attivazioni non richieste a causa di errore materiale. La Societa' si impegna a sviluppare tale misura nell'arco temporale di 9/12 mesi. Impegno IV: Misure atte a garantire una gestione accentrata ed unitaria delle conciliazioni Co.re.com. con gli utenti La Societa' si impegna a gestire in modo accentrato - attraverso l'affidamento ad una sola struttura - tutte le istanze di conciliazione presentate dai propri clienti innanzi ai Co.re.com., garantendo cosi' una gestione unitaria e capillare sull'intero territorio nazionale di tali istanze al fine di assicurare alla clientela una soluzione rapida ed efficace dei disservizi lamentati e non risolti attraverso i propri processi interni di gestione dei reclami. In particolare, la Societa' intende estendere il progetto sperimentale di gestione internalizzata delle conciliazioni avviato presso il Co.re.com. Lazio, basato sulla partecipazione alla conciliazione degli addetti alla Direzione del Customer Operation, altresi' ai Co.re.com della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Tale modello di gestione delle conciliazioni dovrebbe assicurare una maggiore istruzione delle pratiche di conciliazione, grazie alla competenza dei suddetti soggetti in termini di prodotti e di processi di gestione dei clienti e una gestione omogenea delle stesse. La Societa' si impegna inoltre a comunicare semestralmente i risultati raggiunti attraverso questo nuovo modello di gestione delle conciliazioni innanzi ai Co.re.com. II. Dichiarazione di non manifesta inammissibilita' e consultazione pubblica A seguito di una valutazione preliminare da parte della Direzione tutela dei consumatori, il documento contenente la proposta definitiva di impegni e' stato trasmesso al Consiglio che lo ha esaminato nel corso della seduta del 17 dicembre 2010, unitamente alla relazione del responsabile del procedimento, alla proposta di approvazione e di pubblicazione della versione definitiva di impegni sul sito web dell'Autorita', ai sensi dell'articolo 12-bis della delibera n. 136/06/CONS. Il Consiglio, nella predetta data del 17 dicembre 2010, preso atto dell'istruttoria preliminare della Direzione tutela dei consumatori, recante una valutazione di non manifesta inammissibilita' della proposta presentata, ha acconsentito al prosieguo dell'istruttoria e alla conseguente pubblicazione della proposta definitiva di impegni, avvenuta con provvedimento direttoriale n. 213/2010/DIT. A seguito della pubblicazione sul sito web, avvenuta in data 30 dicembre 2010, non sono pervenute, nei termini previsti dall'articolo 12-bis della delibera n. 136/06/CONS come successivamente modificata, osservazioni in relazione alla proposta di impegni presentata dalla societa' Vodafone Omnitel N.V. La societa' Vodafone Omnitel N.V., nei 30 giorni successivi alla conclusione della consultazione, non ha ritenuto di effettuare alcuna precisazione o integrazione alla proposta definitiva di impegni presentata in data 10 novembre 2010, come successivamente integrata dalla nota del 2 dicembre 2010. III. Valutazioni conclusive dell'Autorita' Le iniziative prospettate dalla societa' Vodafone Omnitel N.V. possono ritenersi potenzialmente idonee a migliorare le condizioni concorrenziali nel mercato di riferimento, nella misura in cui risultano in grado di contribuire alla riduzione del fenomeno di attivazione di servizi non richiesti. Tenuto conto anche di quanto emerso con riferimento ai sei diversi casi di attivazioni di servizi non richiesti oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 47/10/DIT, si intendono introdurre, con la proposta di impegni in esame, misure volte ad accrescere la consapevolezza dell'utente circa la valenza vincolante del consenso espresso telefonicamente, contribuendo cosi' alla corretta formazione del consenso nel momento di costituzione del vincolo contrattuale (punto I.I. degli impegni). Di particolare interesse ai fini della riduzione dei casi di attivazioni dei servizi non richiesti sono le misure concernenti la possibilita' per l'utente di interrompere la procedura di attivazione del servizio in diversi, successivi, momenti. In particolare, le misure elaborate dalla Societa' consentono all'utente, che venga contattato dal partner logistico della Societa' per la consegna del welcome pack ovvero al momento del recapito dello stesso, di rifiutare la consegna del pacco, impedendo in tal modo che il servizio, in relazione al quale non e' stato manifestato alcun consenso o e' stato rilasciato in maniera incompleta, sia attivato. Tale misura appare tendenzialmente suscettibile di incidere favorevolmente sul fenomeno dei servizi non richiesti atteso che il cliente potra' agevolmente interrompere il processo di attivazione semplicemente rifiutando di ricevere il welcome pack nelle fasi supra indicate. Per quanto concerne l'introduzione di un sistema di verifica basato su un doppio controllo - esterno - effettuato sulla totalita' dei casi ed - interno - a campione (punto III. degli impegni) si osserva come tale misura consentirebbe, se correttamente attuata, di evitare che il processo di attivazione venga avviato in relazione a quei servizi rispetto ai quali, nel corso del riascolto della registrazione, non si riscontri l'esistenza di una manifestazione inequivoca da parte dell'intestatario dell'utenza all'attivazione di un determinato servizio. Allo stesso modo si giudica positivamente l'introduzione di una procedura che preveda la doppia digitazione, da parte dell'operatore della Societa', del numero di rete fissa da portare su rete Vodafone Omnitel N.V. La elaborazione di un sistema che inibisca la funzione di copiare e incollare la numerazione obbligando quindi in sostanza gli operatori della Societa' ad inserire manualmente - per due volte - la numerazione oggetto di portabilita' appare difatti suscettibile di incidere positivamente sul fenomeno, non infrequente, di attivazione di servizi non richiesti causati da errori materiali. Atteso che la introduzione di questa misura comporta l'implementazione dell'attuale sistema operativo della Societa' si ritiene congruo accordare alla Societa' un termine piu' lungo per l'esecuzione di detta misura, ossia nove mesi. Le misure che la Societa' intende introdurre presentano profili di notevole interesse altresi' in ottica di tutela dell'utenza. In particolare, le misure di cui al punto IV degli impegni, consistenti nella gestione accentrata e unitaria delle istanze di conciliazione pervenute dagli utenti, possano avere un effetto positivo in relazione alla esigenza di questi ultimi di risolvere in maniera rapida ed efficace i disservizi subiti e non risolti in sede di reclamo. Essi inoltre appaiano suscettibili di contribuire in maniera consistente al deflazionamento del contenzioso. Le suindicate valutazioni consentono di giudicare positivamente le misure proposte dalla societa' Vodafone Omnitel N.V nell'ambito del procedimento avviato con atto di contestazione n. 47/10/DIT e, dunque, si ritiene meritevole di approvazione la proposta definitiva di impegni presenta da detta societa' in data 10 novembre 2010. RITENUTO, in conclusione, che gli impegni definitivi presentati dalla societa' Vodafone Omnitel N.V. siano positivamente valutabili in quanto rilevanti dal punto di vista del potenziale impatto sulle dinamiche del mercato della telefonia fissa nella misura in cui essi appaiono idonei a favorire la tutela dell'utenza e la concorrenza tra gli operatori, eliminando ovvero ridimensionando notevolmente il fenomeno contestato; RITENUTO, pertanto, di ordinare l'esecuzione e di disporre l'obbligatorieta' dei suddetti impegni per la societa' Vodafone Omnitel N.V., ai sensi dell'articolo 12-ter, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS, in ragione dell'accertata meritevolezza rispetto ai fini previsti dalla vigente normativa, con conseguente effetto sospensivo del procedimento sanzionatorio n. 47/10/DIT fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni stessi; UDITE le relazioni dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; DELIBERA 1. Gli impegni definitivi presentati, ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in data 10 novembre 2010 dalla societa' Vodafone Omnitel N.V., come successivamente integrati dalla nota del 2 dicembre 2010, sono approvati e resi obbligatori per la Societa' nei termini sopra descritti, ed allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 2. L'Autorita' esaminera' con cadenza periodica l'attuazione degli impegni. 3. Il procedimento sanzionatorio di cui all'atto di contestazione n. 47/10/DIT resta sospeso fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni, da effettuarsi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di approvazione da parte di questa Autorita' del relativo schema (con la sola eccezione dell'impegno III). 4. Al predetto impegno III dovra' essere data esecuzione entro e non oltre il termine di nove mesi dalla data di approvazione della proposta definitiva di impegni. 5. La Societa' Vodafone Omnitel N.V. da' esecuzione a quanto previsto dagli impegni, nel rispetto dei termini sopra indicati. I predetti termini decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento alla Societa'. 6. Ai sensi dell'articolo 12-ter della delibera n. 136/06/CONS, l'accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli impegni stessi, la sanzione ai sensi dell'articolo 98, del decreto legislativo n. 259/2003 per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione di cui al punto 5, e la ripresa del procedimento sanzionatorio per le violazioni precedentemente contestate. 7. La presente delibera e' notificata alla societa' Vodafone Omnitel N.V. e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e sul Bollettino Ufficiale dell'Autorita'. Roma, 10 marzo 2011 Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Magri - Sortino