MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 febbraio 2011 

Calendarizzazione delle operazioni di  rilascio  dei  certificati  di
circolazione e delle targhe per ciclomotori. (11A04290) 
(GU n.76 del 2-4-2011)

 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 97 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,
recante «Nuovo  codice  della  strada»,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, il quale disciplina la circolazione dei ciclomotori; 
  Visto l'art. 14, comma 2, della  legge  29  luglio  2010,  n.  120,
recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», il quale  ha
esteso anche  ai  ciclomotori  dotati  di  certificato  di  idoneita'
tecnica l'obbligo di essere muniti del certificato di circolazione  e
della targa di cui al citato art. 97 del decreto legislativo  n.  285
del 1992, secondo il calendario stabilito con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 14, comma 3, della richiamata legge n. 120  del  2010,
il quale fissa in diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata  in
vigore della legge medesima, il termine  ultimo  entro  il  quale  il
predetto obbligo deve essere assolto per non incorrere nella sanzione
amministrativa ivi prevista; 
  Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla fissazione di scadenze
dilazionate che consentano, nel rispetto del predetto termine ultimo,
la razionalizzazione della sequenza temporale delle  richieste  degli
interessati al fine di garantirne una gestione efficace ed efficiente
da parte degli uffici competenti; 
  Vista la nota prot. n. 103574 del 29 dicembre 2010, con la quale il
Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro  ha
autorizzato la fornitura delle necessarie targhe; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I proprietari  di  ciclomotori,  gia'  immessi  in  circolazione
anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione
tecnica rilasciata a norma dell'art. 62 del testo unico  delle  norme
sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati di idoneita'
tecnica rilasciati sino  al  13  luglio  2006,  per  poter  circolare
richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, commi 2  e
3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il rilascio della targa e  del
certificato di circolazione di cui all'art. 97, comma 1, del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive  modificazioni,  nel
rispetto dei seguenti termini: 
  entro sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di  identificazione
la cui sequenza numerica inizia per «0», «1» e «2»; 
  entro centoventi giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente
decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di  identificazione
la cui sequenza numerica inizia per «3», «4» e «5»; 
  entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di  identificazione
la cui sequenza numerica inizia per «6», «7» e «8»; 
  entro duecentoquaranta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto, e comunque non oltre il 12  febbraio  2012,  per  i
ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza
numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con  la
lettera «A». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 febbraio 2011 
 
                                                Il Ministro: Matteoli 

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 1, foglio n. 342.