REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 ottobre 2010, n. 218 

  LR 6/2003: Regolamento di  esecuzione  della  LR  6/2003  (Riordino
degli  interventi  regionali  in  materia  di  edilizia  residenziale
pubblica) concernente i criteri e le  modalita'  per  la  concessione
delle garanzie integrative di cui  all'articolo  5  della  LR  4/2001
(Legge finanziaria 2001). 
(GU n.14 del 9-4-2011)

 
     (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma 
        del Friuli Venezia Giulia n. 52 del 29 dicembre 2010) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003,
n. 6 - «Riordino degli interventi regionali in  materia  di  edilizia
residenziale pubblica» che autorizza l'Amministrazione regionale  tra
l'altro a concedere garanzie  per  favorire  l'acquisto  della  prima
casa; 
    Visto l'art. 5 della legge  regionale  26  febbraio  2001,  n.  4
(Legge finanziaria 2001), che autorizza l'Amministrazione regionale a
costituire presso la Banca Mediocredito un Fondo dotato di  autonomia
patrimoniale e finanziaria, nella forma di  gestione  fuori  bilancio
per la concessione di garanzie integrative  di  quella  ipotecaria  a
favore delle banche che accordano ai soggetti privati mutui  fondiari
per l'acquisizione in proprieta' della prima casa; 
    Visto il «Regolamento di esecuzione della legge regionale  6/2003
concernente i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione  delle
garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale  4/2001»
approvato con proprio decreto di data 13 aprile 2004, n. 0120/Pres; 
    Ritenuto di rivedere parte  dei  criteri  e  delle  modalita'  di
esecuzione al fine di dare  maggior  slancio  all'azione  del  canale
agevolativo; 
    Atteso che la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 96 dd. a
settembre 2010, ha espresso a  maggioranza,  parere  favorevole  alla
delibera della Giunta regionale del 4 agosto 2010, n. 1539 in  ordine
alla proposta di approvazione del suddetto «Regolamento di esecuzione
della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6  (Riordino  degli  interventi
regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente-i
criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie  integrative
di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio  2001,  n.  4
(Legge finanziaria 2001)»; 
    Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1858 di data  24
settembre 2010 che ha approvato in via definitiva il «Regolamento  di
esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n.  6  (Riordino  degli
interventi regionali in materia di  edilizia  residenziale  pubblica)
concernente i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione  delle
garanzie integrative di cui all' art.  5  della  legge  regionale  26
febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001)»; 
    Ritenuto di adottare il citato «Regolamento di  esecuzione  della
legge  regionale  7  marzo  2003  n.  6  (Riordino  degli  interventi
regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i
criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie  integrative
di cui all' art. 5 della legge  regionale  26  febbraio  2001,  n.  4
(Legge finanziaria 2001)»; 
    Visto l'art. 42  dello  Statuto  della  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1858 di  data
24 settembre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale
7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia  di
edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le  modalita'
per la concessione delle garanzie integrative di  cui  all'articolo 5
della legge regionale 26  febbraio  2001,  n.  4  (Legge  finanziaria
2001)»  nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento  del  quale
costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. II presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO