LR 6/2003: Regolamento di esecuzione della LR 6/2003 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della LR 4/2001 (Legge finanziaria 2001).(GU n.14 del 9-4-2011)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia n. 52 del 29 dicembre 2010) IL PRESIDENTE Visto l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 - «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» che autorizza l'Amministrazione regionale tra l'altro a concedere garanzie per favorire l'acquisto della prima casa; Visto l'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), che autorizza l'Amministrazione regionale a costituire presso la Banca Mediocredito un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma di gestione fuori bilancio per la concessione di garanzie integrative di quella ipotecaria a favore delle banche che accordano ai soggetti privati mutui fondiari per l'acquisizione in proprieta' della prima casa; Visto il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 4/2001» approvato con proprio decreto di data 13 aprile 2004, n. 0120/Pres; Ritenuto di rivedere parte dei criteri e delle modalita' di esecuzione al fine di dare maggior slancio all'azione del canale agevolativo; Atteso che la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 96 dd. a settembre 2010, ha espresso a maggioranza, parere favorevole alla delibera della Giunta regionale del 4 agosto 2010, n. 1539 in ordine alla proposta di approvazione del suddetto «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente-i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001)»; Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1858 di data 24 settembre 2010 che ha approvato in via definitiva il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie integrative di cui all' art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001)»; Ritenuto di adottare il citato «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie integrative di cui all' art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001)»; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1858 di data 24 settembre 2010; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001)» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. 3. II presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO