N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  l'8  marzo  2011  (del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri). 
 
Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale
  sulle attivita' produttive (IRAP) - Soggetti  passivi  che  versano
  contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno
  al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta  provinciale
  - Riconoscimento di una detrazione dell'IRAP dovuta alla  Provincia
  pari al 90  per  cento  dell'importo  del  contributo  versato  nel
  corrispondente periodo di imposta ai  predetti  enti  bilaterali  -
  Contrasto con la normativa  statale  sull'IRAP  che  consente  alle
  Regioni la sola possibilita' di  variare  l'aliquota  e  non  anche
  quella di introdurre detrazioni di imposta - Ricorso del Governo  -
  Denunciata  esorbitanza  dai  limiti  statutari,  violazione  della
  competenza legislativa esclusiva  statale  in  materia  di  sistema
  tributario. 
- Legge della Provincia di Trento 27 dicembre 2010, n. 27,  art.  27,
  comma 4. 
- Costituzione, art. 117, comma  secondo,  lett.  e);  statuto  della
  Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9 e 73, comma  1-bis;  d.lgs.
  15 dicembre 1997, n. 446, art. 16, comma 3. 
(GU n.16 del 13-4-2011 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente
della Provincia pro tempore per  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 27,  comma  4  della  legge  provinciale  27
dicembre 2010 n. 27, come da delibera del Consiglio dei  Ministri  in
data 23 febbraio 2011. 
    Sul B.U.R. Trentino-Alto Adige 28 dicembre 2010, n. 52  e'  stata
pubblicata la Legge Provinciale  27  dicembre  2010,  n.  27  recante
«Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2011   e
pluriennale 2011-2013  della  Provincia  autonoma  di  Trento  (legge
finanziaria provinciale 2011)». 
    Il  Presidente  del  Consiglio  ritiene  che   tale   legge   sia
censurabile nelle  disposizioni  contenute  nell'art.  27,  comma  4;
pertanto propone questione di legittimita'  costituzionale  ai  sensi
dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    L'art. 27 comma 4 della L.P. n. 27/2010 cosi'  dispone:  «Per  il
periodo di  imposta  in  corso  al  1°  gennaio  2011  e  per  i  due
successivi, nei confronti dei soggetti passivi che versano contributi
agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno  al  reddito
sulla  base  di  criteri  definiti  dalla  Giunta   provinciale,   e'
riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia  pari  al
90 per cento dell'importo del contributo versato  nel  corrispondente
periodo  di  imposta  ai  predetti  enti  bilaterali.   La   predetta
detrazione non puo' in ogni caso comportare, se  cumulata  con  altre
agevolazioni  d'aliquota  IRAP  spettanti  nel   periodo   d'imposta,
un'agevolazione IRAP complessiva superiore a 0,92  punti  percentuali
del  valore  della  produzione  netta   realizzata   nel   territorio
provinciale. Con provvedimento della Giunta provinciale sono  inoltre
individuati gli enti bilaterali che erogano prestazioni  di  sostegno
al reddito che danno diritto alla detrazione  d'imposta  disciplinata
da questo comma». 
    Com'e' noto, l'art. 16, comma 3 del d.lgs. n.  446/1997  (recante
«Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche'  riordino  della  disciplina  dei  tributi  locali»),   cosi'
dispone:  «A  decorrere  dal  terzo  anno  successivo  a  quello   di
emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta' di variare
l'aliquota di cui  al  comma  1  fino  ad  un  massimo  di  un  punto
percentuale. La variazione puo' essere differenziata per  settori  di
attivita' e per categorie di soggetti passivi». 
    Appare  quindi  evidente  come  il  legislatore  nazionale  abbia
consentito alle Regioni la sola possibilita'  di  variare  l'aliquota
(nei limiti di un punto percentuale) e non anche quella di introdurre
detrazioni di imposta (come nella fattispecie). 
    E' vero che con l'art. 2, comma 107 n. 2) lett. c) della legge n.
191/2009 (Finanziaria 2010) e' stato modificato l'art. 73 del  d.P.R.
n. 670/1972  (recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige»). 
    In base al comma 1-bis introdotto con la citata disposizione  (in
vigore dal 1° gennaio 2010) «Le province,  relativamente  ai  tributi
erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono  in
ogni caso modificare aliquote e  prevedere  esenzioni,  detrazioni  e
deduzioni purche' nei limiti delle aliquote superiori definite  dalla
normativa statale». 
    Orbene dalla lettura della norma si evince che la possibilita' di
«modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni  e  deduzioni»
rispetto  a  tributi  erariali,  e'  subordinata  espressamente  alla
circostanza che lo Stato (rectius: la legge statale),  «ne  preved[e]
la possibilita'». 
    E' cioe' necessario che  la  nonna  statale  (che  disciplina  il
tributo)  autorizzi  la  possibilita'  di  «modificare   aliquote   e
prevedere  esenzioni,  detrazioni  e  deduzioni»;  ma   tale   ultima
possibilita' non e' prevista per l'IRAP, in quanto il citato art.  16
si limita a stabilire, al comma 3, che le Regioni «hanno facolta'  di
variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di  un  punto
percentuale». 
    Ne'  a  diverse  conclusioni  si  puo'  pervenire  per  la   sola
circostanza che la disposizione censurata prevede,  come  limite  «di
chiusura» il fatto che «La predetta detrazione non puo' in ogni  caso
comportare,  se  cumulata  con  altre  agevolazioni  d'aliquota  IRAP
spettanti nel periodo  d'imposta,  un'agevolazione  IRAP  complessiva
superiore a 0,92 punti percentuali del valore della produzione  netta
realizzata nel territorio provinciale». 
    Cio' in quanto, indipendentemente  dall'effetto  economico  della
prevista detrazione, deve ritenersi esclusa in radice la possibilita'
di incidere sui meccanismi applicativi del tributo diversi dalla mera
variazione dell'aliquota. 
    La scelta del  legislatore  nazionale  di  consentire  solo  tale
ultima possibilita' alle  Regioni,  risponde  all'evidenza  anche  ad
esigenze di semplificazione del sistema tributario. 
    Se puo' ammettersi che un tributo statale  possa  avere  aliquote
differenziate nelle varie regioni, dando luogo a problemi relativi di
applicazione (in ordine al contenuto delle  rispettive  dichiarazioni
tributarie; ai modelli da utilizzare ecc.), ben  altre  complicazioni
deriverebbero dalla possibilita' che ciascuna regione intervenga  con
specifiche detrazioni, esenzioni o altro. 
    La scelta della  Provincia  di  Trento  sembra  fondarsi  su  una
(insostenibile) interpretazione dell'art. 16, comma 3 del  d.lgs.  n.
446/1997,  nel  senso  che  la  variazione   massima   ivi   prevista
dell'aliquota IRAP (dell'1%) operi  unicamente  come  limite  globale
quantitativo, consentendo cosi',  all'interno  di  tale  limite,  una
qualsiasi rimodulazione del tributo. 
    Che quella sopra esposta sia la  corretta  interpretazione  della
norma, e' confermato da quanto espresso al riguardo dalla Corte nella
recente sentenza 15 dicembre 2010, n. 357,  relativa  ad  un  analogo
ricorso proposto avverso una L.P. che disponeva una  riduzione  delle
aliquote IRAP. 
    In tale  decisione,  al  punto  2.2.3.,  si  legge  «Deve  invece
ritenersi che la riduzione dell'aliquota speciale dell'IRAP stabilita
dalle disposizioni denunciate sia consentita dalla modifica dell'art.
73 dello statuto d'autonomia, intervenuta a far data dal  1°  gennaio
2010. [...] 
    In particolare, detto comma 1-bis va interpretato nel senso  che,
nell'ipotesi in cui il gettito di un tributo erariale sia interamente
devoluto alla Provincia, questa - ove la legge  statale  le  consenta
una qualche  manovra  sulle  aliquote,  sulle  agevolazioni  o  sulle
esenzioni («ne prevede la possibilita'») - puo' liberamente («in ogni
caso») modificare aliquote e  prevedere  agevolazioni,  con  il  solo
limite del rispetto delle "aliquote superiori"  fissate  dalla  legge
statale. In  altri  termini,  la  Provincia  puo'  operare  qualsiasi
manovra che possa comportare una riduzione del gettito  del  tributo,
diminuendo  l'aliquota,  anche  al  di  sotto   dei   limiti   minimi
eventualmente stabiliti dalla legge statale... ». 
    In conclusione,  la  disposizione  impugnata,  nel  prevedere  la
possibilita' di concedere una detrazione d'imposta ad una particolare
categoria di contribuenti, nonostante l'art. 16, comma 3  del  d.lgs.
n. 446/1997 si limiti a concedere esclusivamente la  possibilita'  di
una  variazione  dell'aliquota,  eccede  la   competenza   statutaria
provinciale di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto di  autonomia  e
si pone in contrasto sia con l'art.  73,  comma  1-bis  dello  stesso
Statuto che con  l'articolo  16,  comma  3  del  dlgs.  n.  446/97  e
conseguentemente viola  l'articolo  117,  comma  2,  lett.  e)  della
Costituzione in materia di sistema tributario. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo   e    conseguentemente
annullare l'articolo 27 comma 4 della legge provinciale  27  dicembre
2010, n. 27, nelle parti e  per  i  motivi  illustrati  nel  presente
ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  23
febbraio 2011. 
          Roma, addi' 28 febbraio 2011 
 
                  L'Avvocato dello Stato: De Bellis