N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale - Riconoscimento di una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali - Contrasto con la normativa statale sull'IRAP che consente alle Regioni la sola possibilita' di variare l'aliquota e non anche quella di introdurre detrazioni di imposta - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti statutari, violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario. - Legge della Provincia di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, art. 27, comma 4. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis; d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16, comma 3.(GU n.16 del 13-4-2011 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Provincia pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 27, comma 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2011. Sul B.U.R. Trentino-Alto Adige 28 dicembre 2010, n. 52 e' stata pubblicata la Legge Provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)». Il Presidente del Consiglio ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute nell'art. 27, comma 4; pertanto propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti Motivi L'art. 27 comma 4 della L.P. n. 27/2010 cosi' dispone: «Per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2011 e per i due successivi, nei confronti dei soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, e' riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali. La predetta detrazione non puo' in ogni caso comportare, se cumulata con altre agevolazioni d'aliquota IRAP spettanti nel periodo d'imposta, un'agevolazione IRAP complessiva superiore a 0,92 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. Con provvedimento della Giunta provinciale sono inoltre individuati gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla detrazione d'imposta disciplinata da questo comma». Com'e' noto, l'art. 16, comma 3 del d.lgs. n. 446/1997 (recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»), cosi' dispone: «A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta' di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione puo' essere differenziata per settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi». Appare quindi evidente come il legislatore nazionale abbia consentito alle Regioni la sola possibilita' di variare l'aliquota (nei limiti di un punto percentuale) e non anche quella di introdurre detrazioni di imposta (come nella fattispecie). E' vero che con l'art. 2, comma 107 n. 2) lett. c) della legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010) e' stato modificato l'art. 73 del d.P.R. n. 670/1972 (recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»). In base al comma 1-bis introdotto con la citata disposizione (in vigore dal 1° gennaio 2010) «Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale». Orbene dalla lettura della norma si evince che la possibilita' di «modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni» rispetto a tributi erariali, e' subordinata espressamente alla circostanza che lo Stato (rectius: la legge statale), «ne preved[e] la possibilita'». E' cioe' necessario che la nonna statale (che disciplina il tributo) autorizzi la possibilita' di «modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni»; ma tale ultima possibilita' non e' prevista per l'IRAP, in quanto il citato art. 16 si limita a stabilire, al comma 3, che le Regioni «hanno facolta' di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale». Ne' a diverse conclusioni si puo' pervenire per la sola circostanza che la disposizione censurata prevede, come limite «di chiusura» il fatto che «La predetta detrazione non puo' in ogni caso comportare, se cumulata con altre agevolazioni d'aliquota IRAP spettanti nel periodo d'imposta, un'agevolazione IRAP complessiva superiore a 0,92 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale». Cio' in quanto, indipendentemente dall'effetto economico della prevista detrazione, deve ritenersi esclusa in radice la possibilita' di incidere sui meccanismi applicativi del tributo diversi dalla mera variazione dell'aliquota. La scelta del legislatore nazionale di consentire solo tale ultima possibilita' alle Regioni, risponde all'evidenza anche ad esigenze di semplificazione del sistema tributario. Se puo' ammettersi che un tributo statale possa avere aliquote differenziate nelle varie regioni, dando luogo a problemi relativi di applicazione (in ordine al contenuto delle rispettive dichiarazioni tributarie; ai modelli da utilizzare ecc.), ben altre complicazioni deriverebbero dalla possibilita' che ciascuna regione intervenga con specifiche detrazioni, esenzioni o altro. La scelta della Provincia di Trento sembra fondarsi su una (insostenibile) interpretazione dell'art. 16, comma 3 del d.lgs. n. 446/1997, nel senso che la variazione massima ivi prevista dell'aliquota IRAP (dell'1%) operi unicamente come limite globale quantitativo, consentendo cosi', all'interno di tale limite, una qualsiasi rimodulazione del tributo. Che quella sopra esposta sia la corretta interpretazione della norma, e' confermato da quanto espresso al riguardo dalla Corte nella recente sentenza 15 dicembre 2010, n. 357, relativa ad un analogo ricorso proposto avverso una L.P. che disponeva una riduzione delle aliquote IRAP. In tale decisione, al punto 2.2.3., si legge «Deve invece ritenersi che la riduzione dell'aliquota speciale dell'IRAP stabilita dalle disposizioni denunciate sia consentita dalla modifica dell'art. 73 dello statuto d'autonomia, intervenuta a far data dal 1° gennaio 2010. [...] In particolare, detto comma 1-bis va interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alla Provincia, questa - ove la legge statale le consenta una qualche manovra sulle aliquote, sulle agevolazioni o sulle esenzioni («ne prevede la possibilita'») - puo' liberamente («in ogni caso») modificare aliquote e prevedere agevolazioni, con il solo limite del rispetto delle "aliquote superiori" fissate dalla legge statale. In altri termini, la Provincia puo' operare qualsiasi manovra che possa comportare una riduzione del gettito del tributo, diminuendo l'aliquota, anche al di sotto dei limiti minimi eventualmente stabiliti dalla legge statale... ». In conclusione, la disposizione impugnata, nel prevedere la possibilita' di concedere una detrazione d'imposta ad una particolare categoria di contribuenti, nonostante l'art. 16, comma 3 del d.lgs. n. 446/1997 si limiti a concedere esclusivamente la possibilita' di una variazione dell'aliquota, eccede la competenza statutaria provinciale di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto di autonomia e si pone in contrasto sia con l'art. 73, comma 1-bis dello stesso Statuto che con l'articolo 16, comma 3 del dlgs. n. 446/97 e conseguentemente viola l'articolo 117, comma 2, lett. e) della Costituzione in materia di sistema tributario.
P.Q.M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'articolo 27 comma 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, nelle parti e per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2011. Roma, addi' 28 febbraio 2011 L'Avvocato dello Stato: De Bellis