N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni per l'attuazione dell'Accordo per l'approvazione del Piano di rientro economico della Regione - Prevista ricognizione delle dotazioni organiche e della spesa del personale delle aziende ed enti pubblici del Servizio sanitario regionale - Previsione di un piano dettagliato di rientro della spesa del personale delle aziende ed enti pubblici del Servizio sanitario regionale - Previsione di un provvedimento della Giunta che fissi gli indirizzi applicativi di cui all'art. 2, comma 72, lett. b), della legge n. 191/2009, riguardante la riorganizzazione della rete ospedaliera - Lamentata adozione di misure e interventi che formano gia' specifico oggetto dell'Accordo stipulato il 29 novembre 2010 e dell'allegato Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Contrasto con la normativa nazionale secondo cui il Piano predetto e' vincolante e non puo' essere sostituito o modificato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, art. 11, commi 3, 4 e 5. - Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95. Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket) per visite ed esami specialistici - Inclusione fra le categorie di esenti per reddito, anche degli inoccupati e familiari a carico, e dei lavoratori in mobilita' e familiari a carico - Prevista regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento e di fruizione delle esenzioni da parte della giunta regionale - Lamentato contrasto con la normativa nazionale che non prevede tali categorie e che fissa limiti di reddito, nonche' contrasto con il piano di rientro - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti del coordinamento della finanza pubblica e della tutela della salute. - Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, art. 13, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 81; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, comma 16. Ambiente - Norme della Regione Puglia - Parco naturale regionale "Terra delle gravine" - Abrogazione del divieto di transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi pubblici di passaggio - Contrasto con la normativa nazionale che dispone che il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo sia disciplinato dal regolamento del parco, nonche' interferenza nei confronti di specie ed habitat tutelate dalla normativa comunitaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari, violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. - Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, art. 37, nella parte in cui abroga la lettera i) del comma 7 dell'art. 4 della legge Regione Puglia 20 dicembre 2005, n. 18. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 11, comma 2, lett. c); direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992; direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009. Amministrazione pubblica - Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Istituzione dell'Agenzia regionale per la promozione della legalita' e della cittadinanza sociale - Prevista definizione con legge regionale dei compiti e delle attivita' dell'Agenzia - Ritenuta analogia con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata - Contrasto con la normativa statale che attribuisce al Ministero dell'interno la possibilita' di regolamentare la materia - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di pubblica sicurezza. - Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, art. 46. - Costituzione, art 117, comma secondo, lett. h); d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2010, n. 50. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Gia' previsto obbligo di predisporre la rilevazione informatizzata delle presenze al fine di corrispondere i compensi per lavoro straordinario al personale regionale - Gia' prevista corresponsione del compenso per lavoro straordinario, in attesa del completamento delle procedure rivolte all'installazione del sistema di rilevazione automatica, fino al 30 giugno 2010 - Proroga del termine al 31 dicembre 2010 - Lamentata inadempienza e contrasto con la normativa statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, art. 51, che modifica l'art. 34 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 34. - Costituzione, artt. 3 e 117, comma terzo; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 83. Regione (in genere) - Norme della Regione Puglia - Componenti esterni della Giunta regionale - Applicabilita', dalla data di nomina e per l'intera durata dell'incarico, delle disposizioni concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di cariche pubbliche - Contrasto con la normativa nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale. - Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, art. 54. - Costituzione, artt. 3 e 117, comma secondo, lett. o); d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, lett. g).(GU n.16 del 13-4-2011 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Puglia (c.f. 80017210727) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale: 1) degli artt. 11, commi 3, 4 e 5, 2) art. 13, commi 1 e 2, 3) art. 37; 4) art. 46; 5) art. 51; 6) art. 54, della Legge della Regione Puglia n.19 del 31 dicembre 2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 195 del 31 dicembre 2010, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2011. Fatto In data 31 dicembre 2010 e' stata pubblicata, sul n.195 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BUR), la Legge Regionale n. 19 del 31 dicembre 2010, con la quale sono state poste «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013». Giova precisare che l'approvazione delle disposizioni oggetto della presente impugnazione fa seguito alla emanazione, da parte della regione Puglia di altre due leggi regionali Puglia, la n. 11/2010 e la n. 12/2010 del 24 settembre 2010 (pubblicate sul BUR n. 149 del 27-9-2010), con le quale sono state stabilite - tra l'altro - misure relative alla copertura finanziaria, nonche' al piano di rientro del disavanzo regionale. In particolare, La Legge regionale della Puglia del 24 settembre 2010, n. 11 contiene «Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)» e quella n. 12/2010 gli «Adempimenti che la regione Puglia pone in essere con riferimento al piano di rientro dal disavanzo sanitario 2010-2012». Il Governo, cosi' come si vedra' meglio in seguito, ha proposto due ricorsi davanti a codesta Corte costituzionale contro le due leggi regionali citate, attualmente pendenti. Al fine di ricostruire, brevemente, le vicende che hanno portato alla emanazione delle disposizioni oggetto della presente impugnativa, giova premettere che la Regione Puglia, a causa del mancato rispetto del Patto di stabilita' interno per gli anni 2006 e 2008, e' stata dichiarata inadempiente dal Tavolo politico istituito a seguito dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e, conseguentemente, non le e' stato consentito l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale a carico dello Stato per quegli stessi anni. Alla Regione, cosi' come ad altre Regioni, e' stata tuttavia data la possibilita' di recuperare le suddette somme (pari a circa 500 milioni di euro) con l'invio di una proposta di Piano di rientro, da sottoscriversi con Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge n. 311/2004, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 244/2007, art. 2, comma 49). Tale legge infatti prevede la possibilita' per le Regioni che non hanno rispettato il Patto di stabilita' interno in uno degli anni precedenti il 2007 di recuperare la quota premiale con la sottoscrizione di un Accordo su un Piano di rientro dai disavanzi sanitari. La Regione Puglia non ha pero' presentato il suddetto Piano che le avrebbe consentito di recuperare la quota per l'anno 2006. Con la legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 97, della legge n. 191/2009) e' stata concessa una ulteriore dilazione alle regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31 dicembre 2009, il suddetto Accordo (ivi compresa la Regione Puglia), prevedendo l'invio di una proposta di piano entro il 30 aprile 2010, da sottoscriversi entro il termine ultimo del 30 luglio, pena la perdita definitiva della competenza. Le varie proposte di Piano inviate dalla Regione sono state esaminate e valutate dall'apposito gruppo tecnico interistituzionale, e in data 4 agosto 2010, sono state ritenute dal Consiglio dei Ministri non adeguate ed inidonee a riorganizzare e riqualificare il servizio sanitario regionale. Cosi' stando le cose, con nota congiunta del 4 agosto 2010 i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per i rapporti con le regioni, hanno subordinato la sottoscrizione dell'Accordo: alla sospensione della efficacia delle leggi regionali Puglia n. 4 del 2010 (Norme urgenti in materia di sanita' e servizi sociali") e della l. r. n. 27 del 2009 (Servizio sanitario regionale - assunzioni e dotazioni organiche) - per le quali il Governo (nelle sedute del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010 e del 22 gennaio 2010) ha deliberato altra impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale; alla sospensione delle misure attuative delle dette leggi regionali; alla redazione di un Piano di rientro avente determinati contenuti specificati nella nota stessa; alla necessita', per la Regione, di non emanare ulteriori provvedimenti, anche legislativi, riguardanti la medesima materia oggetto delle citate leggi regionali n. 4/2010 e n. 27/2009. Come sopra precisato, avverso le dette leggi regionali n. 11/2010 e n. 12/2010 il Governo ha proposto altra impugnazione davanti a codesta ecc.ma Corte costituzionale, attualmente pendente, in particolare, nella parte in cui prevede la cessazione dell'efficacia delle disposizioni in essa contenute, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo per il rientro dal disavanzo sanitario nei termini previsti. La Regione Puglia , con le disposizioni di cui alla L.R. n. 19 del 31 dicembre 2010 e' ora nuovamente intervenuta deliberando alcune misure economico-finanziarie necessarie per il recupero del disavanzo senza, peraltro, tenere conto delle previsioni ne' dell'Accordo Stato-Regioni del 29 novembre 2010, ne' del Piano di rientro del disavanzo allegato al suddetto Accordo. Alcune delle disposizioni contenute nella detta legge regionale, e in particolare, gli artt. 11, commi 3, 4 e 5, art. 13, commi 1 e 2, art. 37, art. 46, art. 51 e art. 54 , eccedono dalle competenze regionali, violano precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono pertanto essere impugnate con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4 e 5 L'art. 11 della L.R. Puglia n. 19/2010 che contiene le disposizioni relative agli adempimenti previsti per l'attuazione dell'Accordo per l'approvazione del Piano di rientro economico della Regione, statuisce che «1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico di cui all'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia sottoscritto in data 29 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), la Giunta regionale e' incaricata di provvedere con propri atti, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 44 (Attribuzioni della Giunta regionale) della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) e successive modifiche e integrazioni. 2. La Giunta regionale e' incaricata di provvedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'armonizzazione dei sistemi di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (lnterventi correttivi di finanza pubblica), e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalle lettere a) e b) del comma 1-sexies dell'articolo 79 del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, come modificato dall'articolo 41, comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni e dai decreti ministeriali attuativi. 3. Con proprio provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede alla ricognizione delle dotazioni organiche e della spesa del personale delle aziende ed enti pubblici del SSR con riferimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), e dell'articolo 2, commi 71 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010). 4. Il provvedimento di cui al comma 3 contiene, altresi', un piano dettagliato di rientro della spesa del personale entro i limiti di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 565, della legge n. 296/2006, dell'articolo 2, commi 71 e 73, della legge n. 191/2009 e nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale 15 novembre 2010, n. 333 e dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da realizzarsi nel periodo di vigenza del Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311/2004, della Regione Puglia approvato con Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia, sottoscritto in data 29 novembre 2010, salvaguardando comunque il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) come stabiliti dalle disposizioni vigenti. 5. In connessione con i processi di riorganizzazione previsti dal Piano di rientro 2010-2012, ivi compresa la razionalizzazione della rete ospedaliera con l'attivazione e potenziamento delle attivita' di assistenza domiciliare, delle cure intermedie e delle attivita' di riabilitazione domiciliare e ambulatoriale per la non autosufficienza e la disabilita' fisica, psichica e sensoriale, con provvedimento di Giunta regionale, da adottarsi previo parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti, sono fissati ali indirizzi applicativi di cui all'articolo 2, comma 72, lettera N, della legge n. 191/2009. Sono illegittimi e vanno annullati i commi 3, 4 e 5 del citato art. 11 che contrastano con le previsioni di cui all'Accordo stipulato tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Puglia il 29 novembre 2010 e con gli interventi contenuti nell'allegato Piano di rientro dal disavanzo sanitario. In particolare, tali commi prevedono genericamente: al comma 3, l'adozione da parte della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un provvedimento di ricognizione delle dotazioni organiche e della spesa del personale delle aziende e degli enti pubblici del Servizio sanitario regionale; al comma 4, un piano dettagliato di rientro della spesa del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale da adottarsi ai sensi del precedente comma 3; al comma 5, l'adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento che fissi gli indirizzi applicativi di cui all'art.. 2, comma 72, lett. B), della legge n. 191 del 2009, riguardante la riorganizzazione della rete ospedaliera. Il legislatore regionale, con le disposizioni sopra richiamate, prevede l'adozione da parte della Regione di provvedimenti e di piani che implicano misure e interventi che, peraltro, formano gia' specifico oggetto dell'Accordo stipulato il 29 novembre 2010 e dell'allegato Piano di rientro dal disavanzo sanitario. In particolare le suddette misure in materia organizzazione del personale e di contenimento della relativa spesa, nonche' di riorganizzazione della rete ospedaliera, sono contenute nelle «obiettivo generale B3» e negli obiettivi specifici «B3.1., B3.2, e B3.4» del suddetto Piano di rientro. Le disposizioni regionali sono illegittime nella parte in cui hanno omesso qualsiasi richiamo al detto Piano, ed hanno stabilito l'adozione - da parte della Giunta Regionale - di provvedimenti e interventi «paralleli» al Piano stesso, ponendosi in tal modo in contrasto con quanto disposto dai commi 80 e 95 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, secondo i quali, appunto, «gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del richiamato Piano di rientro». I commi 3, 4 e 5 dell'art. 11, pertanto, prevedendo una disciplina non conforme alle suddette norme statali, emanate in materia di contenimento della spesa, violano l'art. 117, comma 3, Cost., In materia dl coordinamento della finanza pubblica. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2 L'art. 13 dispone in materia di esenzione dei ticket per visite ed esami specialistici e statuisce che «A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito, di cui all'articolo 8, comma 16, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni e integrazioni, con le specificazioni introdotte dal d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, e' riconosciuta esclusivamente: a) ai cittadini di eta' inferiore a sei anni o superiore a sessantacinque anni, appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a euro 36.151,98; b) ai titolari di pensione sociale e loro familiari a carico; c) ai titolari di pensione al minimo aventi eta' superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; d) ai disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; e) agli inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; f) ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; g) ai lavoratori in mobilita' e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico. 2. La Giunta regionale disciplina le modalita' di riconoscimento e fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo. 3. L'articolo 6 (Esenzione ticket disoccupati) della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), e' abrogato. 4. L'articolo 24 (Esenzione ticket per visite ed esami specialistici) della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia), cosi' come modificato dall'articolo 34 della l.r. n. 4/2010, e' abrogato». L'art. 13, comma 1, lett. e), f), g), e' illegittimo ove si consideri che esso, tra le categorie di esenti per reddito, inserisce anche gli inoccupati e i familiari a carico, i lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e i loro familiari a carico e i lavoratori in mobilita' con i rispettivi familiari a carico, appunto non previste dall'art. 8, comma 16 della legge n. 537/1993 e/o, in ogni caso, previsti con dei limiti di reddito ben stabiliti. Le disposizioni regionali ora richiamate si pongono in contrasto con l'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, che non ricomprende tali soggetti nel novero dei soggetti esentati dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria, e comunque li ricomprende, prevedendo limiti di redditi prefissati, violando di conseguenza i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma Costituzione. Ed infatti, in virtu' di quanto statuito dall'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 15, legge 28 dicembre 1995, n. 549, «A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta' superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi (116). A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purche' appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico (117). Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanita' 1° febbraio 1991 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto. Le medesime disposizioni sono illegittime per violazione dell'art. 81 Cost., risultando assolutamente prive di ogni copertura finanziaria. Sotto altro profilo, l'art. 13, comma 2 secondo cui «La Giunta regionale disciplina le modalita' di riconoscimento e fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo» prevede che i procedimenti di riconoscimento e di fruizione delle esenzioni sopra indicate sono regolamentate dalla giunta regionale. Anche questa disposizione e' illegittima e si pone in contrasto con la normativa statale sopra richiamata e, in particolare, con l'art. 8, comma 16 della legge n. 537/1993 che stabilisce espressamente quali sono le categorie di soggetti esentati dal ticket e le modalita' ed i limiti economici di reddito che danno diritto alle dette esenzioni. Le disposizioni regionali ora richiamate contrastano anche con quanto previsto nel piano di rientro all'obiettivo E1.3 in linea con la normativa statale, violando pertanto i commi 80 e 95 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, secondo i quali «gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del richiamato Piano di rientro». Pertanto, il legislatore regionale, prevedendo una disciplina non conforme alle suddette norme statali, emanate in materia di contenimento della spesa, violano l'art. 117, comma 3, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica. 3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 37. L'art. 37 prevede l'abrogazione della lettera i) del comma 7, dell'articolo 4, della l.r. n.18/2005 rubricato «Azioni di valorizzazione del territorio e norme di tutela». In particolare, la lettera i) del comma 7, dell'articolo 4 della citata l.r. n. 18/2005 prevedeva il divieto di «transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attivita' agro-silvo-pastorali». Al riguardo, si evidenzia che tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 il quale al comma 2, lettera c) dispone che «il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo» sia disciplinato dal regolamento del parco. Orbene, poiche' la norma statale riconosce al «piano del parco», la caratteristica di essere strumento insostituibile di programmazione, regolazione e controllo, appare evidente che l'abrogazione del suddetto divieto comporta interferenze anche nei confronti di specie, habitat ed habitat di specie tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE. Pertanto, la disposizione regionale, nel disciplinare una materia rimessa alla competenza dello Stato, e disponendo in modo non conforme alla legislazione statale che individua standard minimi ed uniformi di tutela validi sull'intero territorio nazionale, presenta profili di illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 117 Cost., comma 2, lettera s), ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Inoltre, comportando Interferenze anche nei confronti di specie, habitat ed habitat di specie tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE, viola anche l'art.117, comma 1 della Costituzione, nella parte in cui il legislatore regionale non ha rispettato i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 46 . L'articolo 46 della L.R. n. 19/2010 prevede l'istituzione dell'Agenzia regionale per la promozione della legalita' e della cittadinanza sociale e statuisce espressamente che «E' istituita l'Agenzia regionale per la promozione della legalita' e della cittadinanza sociale. Con legge regionale vengono definiti compiti e funzioni. Per finanziare le attivita' dell'agenzia, e' istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, nell'ambito della UPB 05.06.01, il capitolo di spesa 721071, denominato "Spese per la promozione della legalita' nell'ambito della cittadinanza sociale e delle politiche della salute", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila». Cosi' come sopra specificato, i compiti e le attivita' che disciplinano Il funzionamento dell'Agenzia vengono definiti con legge regionale. Tale previsione risulta in contrasto con la normativa statale di riferimento che attribuisce al Ministero dell'interno la possibilita' di regolamentare, su tutto il territorio nazionale, la materia trattata dalla legge regionale in oggetto. Ed infatti la legge n. 50/2010, di conversione - con modificazioni - del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, nell'istituire, di recente, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ha espressamente e specificamente affrontato anche le problematiche relative alla cultura della legalita' nelle aree interessate del territorio nazionale. Il legislatore regionale, introducendo - con propria legge - disposizioni sulla costituzione e sul funzionamento di una agenzia, con funzioni analoghe alla neoistituita Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, si pone in contrasto con la legge n. 50/2010 e viola l'art. 117, comma 2 lett. H) della Costituzione in materia di pubblica sicurezza. 5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 51. L'art. 51 stabilisce che «Il termine previsto dall'articolo 34 (Lavoro straordinario) della l.r. n. 34/2009 e' prorogato sino al 31 dicembre 2010». La disposizione in esame comporta che, fino al 31 dicembre 2010, in attesa del completamento dell'installazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, al personale regionale possa essere erogato il compenso straordinario. Ed infatti, l'art. 34 della L.R. Puglia n. 34/2009 stabiliva, appunto, che, per quanto concerne il lavoro straordinario, «Fino al 30 giugno 2010, in attesa del completamento delle procedure rivolte all'installazione del sistema di rilevazione automatica delle presenze, ai dipendenti regionali puo' essere erogato il compenso per il lavoro straordinario». Al riguardo, si evidenzia che la predisposizione della rilevazione informatizzata delle presenze e' stata piu' volte rinviata a partire dal 2008. Sulla questione, l'art. 3, comma 83 della legge n. 244/2007 stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere alla rilevazione automatica delle presenze al fine di corrispondere i compensi per lavoro straordinario. Procrastinare ulteriormente l'applicazione della disposizione della legge finanziaria comporta una disparita' di trattamento con il personale delle altre pubbliche amministrazioni, in palese contrasto, pertanto, con i principi di eguaglianza fra i cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione nonche' con l'art. 117, comma 3 della Costituzione, rientrando tale materia nel coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, tra quelle di legislazione concorrente. 6) Illegittimita' costituzionale dell'art. 54. L'art. 54 dispone che ai componenti esterni della Giunta regionale si applicano, dalla data di nomina e per l'intera durata dell'incarico, le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di cariche pubbliche. Tale materia rientra nella previsione dell'art. 47, lett. g) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale dispone che «le indennita' di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente». Cosi' disponendo, il legislatore regionale ha esorbitato dalla propria competenza, avendo, tra l'altro, previsto (e assunto al bilancio regionale) anche oneri previdenziali, in contrasto sia con l'art. 117, comma 2 lett. o) della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale, che con l'art. 3 della Costituzione per disparita' di trattamento tra le cariche elettive.
P.Q.M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, gli artt. 11, commi 3, 4 e 5, art. 13, commi 1 e 2, art. 37, art. 46, art. 51 e 54 della Legge della Regione Puglia n. 19 del 31 dicembre 2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 195 del 31 dicembre 2010, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2011. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2011; 2. copia della Legge regionale impugnata; 3. rapporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli Affari Regionali. Roma, addi' 28 febbraio 2011 , L'Avvocato dello Stato: Rago