N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 2010

Ordinanza del 13 gennaio 2011  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso  proposto  da  LAC  -
Lega  per  l'abolizione   della   caccia   (Onlus)   contro   Regione
Friuli-Venezia Giulia ed altri. 
 
Caccia - Norme della Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -  Adozione  di
  deroghe ai divieti ed alle  limitazioni  disposte  dalla  normativa
  statale e regionale in materia, ai fini di tutela della  specie  di
  mammiferi selvatici -  Violazione  del  principio  di  liberta'  di
  iniziativa economica privata - Violazione delle norme  poste  dalla
  legislazione statale (legge n. 157 del 1992) costituenti  norme  di
  riforma   economico-sociale    -    Violazione    degli    obblighi
  internazionali derivanti dalla normativa comunitaria  -  Violazione
  dei limiti statutari alla potesta' legislativa regionale. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno  2007,  n.  14,
  art. 11, comma 1. 
- Costituzione, artt. 41, 117, commi  secondo,  lett.  s),  e  terzo;
  statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 6, n. 3. 
Caccia - Norme della Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -  Adozione  di
  deroghe ai divieti ed alle  limitazioni  disposte  dalla  normativa
  statale e regionale in materia, ai fini di tutela della  specie  di
  mammiferi  selvatici  -  Inclusione  tra  i  soggetti   autorizzati
  all'esecuzione delle deroghe dei cacciatori iscritti  nell'apposito
  elenco provinciale  -  Violazione  del  principio  di  liberta'  di
  iniziativa economica privata - Violazione delle norme  poste  dalla
  legislazione statale (legge n. 157 del 1992) costituenti  norme  di
  riforma   economico-sociale    -    Violazione    degli    obblighi
  internazionali derivanti dalla normativa comunitaria  -  Violazione
  dei limiti statutari alla potesta' legislativa regionale. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno  2007,  n.  14,
  art. 11, comma 1-bis. 
- Costituzione, artt. 41, 117, commi  secondo,  lett.  s),  e  terzo;
  statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 6, n. 3. 
(GU n.16 del 13-4-2011 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  380  del  2008,  proposto  da:  LAC  -  Lega  per
l'abolizione della caccia (Onlus), rappresentato e  difeso  dall'avv.
Alessandra Marchi, con domicilio eletto  presso  Segreteria  generale
T.A.R. in Trieste, piazza Unita' d'Italia, 7; 
    Contro Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  rappresentato  e  difeso
dall'avv. Daniela Iuri, domiciliata  per  legge  in  Trieste,  piazza
Unita'  d'Italia,  1;  Provincia  di  Pordenone,  non  costituita  in
giudizio; 
    Nei confronti di Riserva di Caccia di Aviano, non  costituita  in
giudizio; 
    Per l'annullamento del provvedimento di deroga per l'abbattimento
di esemplari di cinghiali in provincia di  Pordenone  del  24  giugno
2008; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto   l'atto   di   costituzione   in   giudizio   di   Regione
Friuli-Venezia Giulia; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  15  dicembre  2010  il
dott.  Oria  Settesoldi  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    E' impugnato il provvedimento di deroga per l'abbattimento di  85
cinghiali in provincia di Pordenone, a motivo della  prevenzione  dei
danni alle  colture,  che  autorizza  all'esecuzione  gli  agenti  di
vigilanza venatori della provincia con l'ausilio di cacciatori di cui
all'art.  7,  comma  6   legge   regionale   n.   14/2007,   iscritti
nell'apposito elenco provinciale di cui alla D.G.R.  n.  1963  del  6
agosto 2007 sotto il coordinamento della provincia. 
    Il ricorso deduce i seguenti motivi: 
        1)    illegittimita'    derivata     dalla     illegittimita'
costituzionale dell'art. 11  ed  artt.  5,  6,  7  e  8  della  legge
regionale n. 14/2007 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett.  s)
della Costituzione e art. 116 della Cost.  e  dall'art.  6,  comma  1
dello statuto speciale ella Regione Friuli-Venezia Giulia legge Cost.
n. 1/1963. 
    Si sostiene che mediante  l'art.  11  della  legge  regionale  n.
15/2007   il   legislatore   regionale   avrebbe   inteso   allargare
indiscriminatamente la  possibilita'  della  c.d.  caccia  in  deroga
prevista dalla c.d. direttiva uccelli (art.  19-bis  della  legge  n.
157/1992) anche ai  mammiferi  selvatici,  tant'e'  che  nel  gravato
provvedimento di  deroga  vengono  autorizzati  all'abbattimento  dei
cinghiali oltre agli agenti di vigilanza  ittico  venatoria  anche  i
cacciatori iscritti  all'apposito  elenco  provinciale  di  cui  alla
D.G.R. n.  1963  del  6  agosto  2008,  e  quindi  soggetti  che  mai
potrebbero esercitare detta attivita' ai  sensi  della  legge  quadro
sulla caccia 8, art. 19, 2° comma legge n. 157/1992); 
        2)  illegittimita'   dell'atto   per   violazione   o   falsa
applicazione di legge con riferimento all'art. 19, 2° comma legge  n.
157/1992; nell'assunto che gia', con sentenza n. 732/2007, il  T.A.R.
Friuli-Venezia Giulia ha stabilito che i cacciatori non rientrano tra
i soggetti tassativamente previsti per  procedere  agli  abbattimenti
della fauna nociva ai sensi dell'art. 19, 2° comma, legge n. 157/1992
e che l'atto impugnato nemmeno da  atto  del  fatto  che  nei  luoghi
interessati si sia preventivamente acclarata l'inefficacia dei metodi
ecologici per prevenire i danni alle produzioni agricole; 
        3)  illegittimita'  degli  atti  per  violazione  e/o   falsa
applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 6  legge
regionale n. 14/2007 sotto il profilo del difetto di motivazione  e/o
motivazione insufficiente. Eccesso di potere  per  falso  ed  erroneo
presupposto di legge, per carenza di motivazione e  carenza  assoluta
di istruttoria; nell'assunto che la motivazione non sarebbe  adeguata
e che mancherebbe l'enunciazione  di  sopralluoghi  finalizzati  alla
verifica del danno lamentato  alle  aziende  agricole  richiedenti  e
della valutazione di massima della sua entita' nonche' della verifica
dell'applicazione dei metodi ecologici di prevenzione; 
        4)  illegittimita'  dell'atto  per   violazione   e/o   falsa
applicazione di legge con riferimento agli artt. 19-bis  della  legge
n.  157/1992  e  dell'art.  1  e  9   della   direttiva   79/409/CEE;
nell'assunto che tali norme prevedono la deroga solo per gli uccelli; 
        5) illegittimita' dell'atto sotto il profilo dell'eccesso  di
potere per sviamento; verrebbe  in  realta'  perseguito  il  fine  di
autorizzare una caccia tradizionale in un periodo ad essa precluso. 
    Si e' costituita in giudizio la Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia controdeducendo per il rigetto del ricorso. 
    Il provvedimento in questa sede  impugnato  appare  adottato,  ad
avviso del Collegio, in  corretta  applicazione  dell'art.  11  della
legge regionale n.  14/2007  e  degli  altri  articoli  della  stessa
normativa dall'art. 11 richiamati. Infatti, rispetto alle  previsioni
della citata normativa regionale, la  motivazione  appare  lineare  e
sufficiente,  cosi'  come  l'istruttoria  espletata.  Essendo  quindi
indubbio che l'atto regionale ha rispettato  la  normativa  regionale
specifica il gravame dovrebbe essere respinto siccome infondato salvo
la verifica della questione di legittimita' costituzionale  sollevata
con riferimento all'anzidetta normativa regionale. 
    Il Collegio ritiene anzitutto che  sia  palese  la  rilevanza  in
causa di tale eccezione, dal momento che il rigetto delle censure  di
ricorso si basa proprio sull'applicazione della normativa  della  cui
costituzionalita' il ricorrente dubita. 
    Il  Collegio  ritiene  altresi'  che  tale  eccezione   non   sia
manifestamente infondata per le ragioni di seguito esplicitate. 
    La  stessa  difesa  regionale  riconosce  che  la  giurisprudenza
costituzionale ha gia' ampiamente riconosciuto il carattere di  norma
fondamentale di  riforma  economico  sociale  alla  legge  quadro  11
febbraio 1992, n. 157 ed e' innegabile  che  la  legge  regionale  n.
14/2007, all'art. 11, ha  inteso  espressamente  estendere  anche  ai
mammiferi selvatici le stesse modalita' per l'adozione delle  deroghe
che ai precedenti articoli 5, 6 e 7 aveva dettato  per  gli  uccelli,
richiamandosi all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE. Infatti i  commi
1 e 1-bis dell'art. 11 della legge regionale  n.  14/2007  dispongono
che: 
        «1. Le disposizioni di cui  al  presente  capo  si  applicano
anche per l'adozione delle deroghe  ai  divieti  e  alle  limitazioni
disposte dalla normativa nazionale e regionale  in  materia  ai  fini
della tutela delle specie di  mammiferi  selvatici,  fatta  salva  la
disciplina per il rilascio delle  deroghe  di  cui  all'art.  11  del
decreto del Presidente della Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357
(Regolamento recante attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa
alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,  nonche'
della flora e della fauna selvatiche). 
        1-bis.  Con  riferimento  alle  specie  di  fauna   selvatica
cinghiale, volpe e dei corvidi compresi nell'elenco di cui all'art. 3
della legge regionale 17 luglio 1996, n.  24  (Norme  in  materia  di
specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme
modificative e  integrative  in  materia  venatoria  e  di  pesca  di
mestiere), come modificato ai sensi dell'art. 5 della medesima  legge
regionale n.  24/1996,  l'autorizzazione  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), e' rilasciata dalla
provincia». 
    In questo modo e' divenuto possibile  includere  tra  i  soggetti
autorizzati  all'esecuzione  delle  deroghe  quelli  individuati  nei
termini di cui all'art. 7 della medesima  legge  regionale  e  si  e'
quindi arrivati ad identificarli - come avviene nell'atto impugnato -
nei cacciatori iscritti nell'apposito elenco provinciale .... Osserva
peraltro il Collegio che  l'art.  19  della  legge  n.  157/1992  non
attribuisce alle regioni l'individuazione dei soggetti  abilitati  al
prelievo in deroga, ma identifica con precisione i soggetti cui  deve
essere  demandata  l'attuazione  dei  piani  di   abbattimento,   con
elencazione tassativa che, come gia' chiarito  dalla  sentenza  della
Corte  costituzionale  n.  392  del  2005,  non  contempla  anche   i
cacciatori. 
    Pare quindi al Collegio che risulti non manifestamente  infondata
la questione della costituzionalita'  della  norma  suddetta  per  la
mancata osservanza dei limiti della  potesta'  legislativa  regionale
integrativo - attuativa in materia di protezione della fauna, di  cui
all'art. 6, n. 3, dello statuto, poiche' consente che all'«attuazione
dei prelievi in deroga ai divieti e alle limitazioni  disposte  dalla
normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle
specie di mammiferi selvatici -, in virtu' dell'art. 11  della  legge
della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  n.  14  del  14  giugno  2007
procedano, oltre che i soggetti di cui all'art. 19,  comma  2,  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), anche gli ulteriori
soggetti individuati ai sensi degli artt. 6 e 7 della medesima  legge
regionale, tra cui rientrano anche i cacciatori. 
    In questo modo l'art. 19, comma 2, della legge n. 157  del  1992,
viene  ad  essere  sostanzialmente  modificato,  con  l'aggiunta   ai
soggetti autorizzati  al  controllo  della  fauna  nociva,  che  sono
tassativamente  indicati  in   tale   articolo   (guardie   venatorie
provinciali e, se in possesso di licenza  di  caccia,  proprietari  o
conduttori dei fondi interessati, guardie forestali  o  comunali)  di
numerosi altri soggetti, quali, potenzialmente,  tutti  i  cacciatori
che chiedano l'iscrizione nell'apposito  elenco  provinciale  di  cui
alla D.G.R. n. 1963 del 6 agosto 2007. 
    Il  Collegio  ritiene  pertanto  non   manifestamente   infondata
l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 1  e
1-bis della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n.  14  del  14
giugno 2007 per violazione degli artt. 117, 2° comma, lett. e), e  3°
comma, dell'art. 41 Cost. e dell'art. 4, primo comma,  dello  Statuto
speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  adottato  con
legge Cost. 31 gennaio 1963, n. l. 
    Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.  87,
il  T.A.R.  dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e   la
remissione della questione all'esame della Corte costituzionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    A norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  solleva
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  11,  commi  1  e
1-bis della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n.  14  del  14
giugno 2007 per violazione degli artt. 117, 2° comma, lett. e), e  3°
comma, dell'art. 41 Cost., e dell'art. 4, primo comma, dello  Statuto
speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  adottato  con
legge Cost. 31 gennaio 1963, n. 1. 
    Sospende il  giudizio  in  corso  e  dispone  che  a  cura  della
segreteria  gli  atti  dello  stesso  siano  trasmessi   alla   Corte
costituzionale per la risoluzione della prospettata questione  e  che
la presente ordinanza sia notificata  alle  parti  ed  al  Presidente
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  ed  al  Presidente  del
Consiglio regionale. 
    Cosi' deciso in Trieste nella camera di consiglio del  giorno  15
dicembre 2010. 
 
                      Il Presidente: Corasaniti 
 
 
                                              L'estensore: Settesoldi