N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 2010
Ordinanza del 13 gennaio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da LAC - Lega per l'abolizione della caccia (Onlus) contro Regione Friuli-Venezia Giulia ed altri. Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Adozione di deroghe ai divieti ed alle limitazioni disposte dalla normativa statale e regionale in materia, ai fini di tutela della specie di mammiferi selvatici - Violazione del principio di liberta' di iniziativa economica privata - Violazione delle norme poste dalla legislazione statale (legge n. 157 del 1992) costituenti norme di riforma economico-sociale - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria - Violazione dei limiti statutari alla potesta' legislativa regionale. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14, art. 11, comma 1. - Costituzione, artt. 41, 117, commi secondo, lett. s), e terzo; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 6, n. 3. Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Adozione di deroghe ai divieti ed alle limitazioni disposte dalla normativa statale e regionale in materia, ai fini di tutela della specie di mammiferi selvatici - Inclusione tra i soggetti autorizzati all'esecuzione delle deroghe dei cacciatori iscritti nell'apposito elenco provinciale - Violazione del principio di liberta' di iniziativa economica privata - Violazione delle norme poste dalla legislazione statale (legge n. 157 del 1992) costituenti norme di riforma economico-sociale - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria - Violazione dei limiti statutari alla potesta' legislativa regionale. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14, art. 11, comma 1-bis. - Costituzione, artt. 41, 117, commi secondo, lett. s), e terzo; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 6, n. 3.(GU n.16 del 13-4-2011 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 380 del 2008, proposto da: LAC - Lega per l'abolizione della caccia (Onlus), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Marchi, con domicilio eletto presso Segreteria generale T.A.R. in Trieste, piazza Unita' d'Italia, 7; Contro Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Iuri, domiciliata per legge in Trieste, piazza Unita' d'Italia, 1; Provincia di Pordenone, non costituita in giudizio; Nei confronti di Riserva di Caccia di Aviano, non costituita in giudizio; Per l'annullamento del provvedimento di deroga per l'abbattimento di esemplari di cinghiali in provincia di Pordenone del 24 giugno 2008; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia Giulia; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2010 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; E' impugnato il provvedimento di deroga per l'abbattimento di 85 cinghiali in provincia di Pordenone, a motivo della prevenzione dei danni alle colture, che autorizza all'esecuzione gli agenti di vigilanza venatori della provincia con l'ausilio di cacciatori di cui all'art. 7, comma 6 legge regionale n. 14/2007, iscritti nell'apposito elenco provinciale di cui alla D.G.R. n. 1963 del 6 agosto 2007 sotto il coordinamento della provincia. Il ricorso deduce i seguenti motivi: 1) illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale dell'art. 11 ed artt. 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 14/2007 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione e art. 116 della Cost. e dall'art. 6, comma 1 dello statuto speciale ella Regione Friuli-Venezia Giulia legge Cost. n. 1/1963. Si sostiene che mediante l'art. 11 della legge regionale n. 15/2007 il legislatore regionale avrebbe inteso allargare indiscriminatamente la possibilita' della c.d. caccia in deroga prevista dalla c.d. direttiva uccelli (art. 19-bis della legge n. 157/1992) anche ai mammiferi selvatici, tant'e' che nel gravato provvedimento di deroga vengono autorizzati all'abbattimento dei cinghiali oltre agli agenti di vigilanza ittico venatoria anche i cacciatori iscritti all'apposito elenco provinciale di cui alla D.G.R. n. 1963 del 6 agosto 2008, e quindi soggetti che mai potrebbero esercitare detta attivita' ai sensi della legge quadro sulla caccia 8, art. 19, 2° comma legge n. 157/1992); 2) illegittimita' dell'atto per violazione o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 19, 2° comma legge n. 157/1992; nell'assunto che gia', con sentenza n. 732/2007, il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia ha stabilito che i cacciatori non rientrano tra i soggetti tassativamente previsti per procedere agli abbattimenti della fauna nociva ai sensi dell'art. 19, 2° comma, legge n. 157/1992 e che l'atto impugnato nemmeno da atto del fatto che nei luoghi interessati si sia preventivamente acclarata l'inefficacia dei metodi ecologici per prevenire i danni alle produzioni agricole; 3) illegittimita' degli atti per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 6 legge regionale n. 14/2007 sotto il profilo del difetto di motivazione e/o motivazione insufficiente. Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto di legge, per carenza di motivazione e carenza assoluta di istruttoria; nell'assunto che la motivazione non sarebbe adeguata e che mancherebbe l'enunciazione di sopralluoghi finalizzati alla verifica del danno lamentato alle aziende agricole richiedenti e della valutazione di massima della sua entita' nonche' della verifica dell'applicazione dei metodi ecologici di prevenzione; 4) illegittimita' dell'atto per violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 19-bis della legge n. 157/1992 e dell'art. 1 e 9 della direttiva 79/409/CEE; nell'assunto che tali norme prevedono la deroga solo per gli uccelli; 5) illegittimita' dell'atto sotto il profilo dell'eccesso di potere per sviamento; verrebbe in realta' perseguito il fine di autorizzare una caccia tradizionale in un periodo ad essa precluso. Si e' costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia controdeducendo per il rigetto del ricorso. Il provvedimento in questa sede impugnato appare adottato, ad avviso del Collegio, in corretta applicazione dell'art. 11 della legge regionale n. 14/2007 e degli altri articoli della stessa normativa dall'art. 11 richiamati. Infatti, rispetto alle previsioni della citata normativa regionale, la motivazione appare lineare e sufficiente, cosi' come l'istruttoria espletata. Essendo quindi indubbio che l'atto regionale ha rispettato la normativa regionale specifica il gravame dovrebbe essere respinto siccome infondato salvo la verifica della questione di legittimita' costituzionale sollevata con riferimento all'anzidetta normativa regionale. Il Collegio ritiene anzitutto che sia palese la rilevanza in causa di tale eccezione, dal momento che il rigetto delle censure di ricorso si basa proprio sull'applicazione della normativa della cui costituzionalita' il ricorrente dubita. Il Collegio ritiene altresi' che tale eccezione non sia manifestamente infondata per le ragioni di seguito esplicitate. La stessa difesa regionale riconosce che la giurisprudenza costituzionale ha gia' ampiamente riconosciuto il carattere di norma fondamentale di riforma economico sociale alla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 ed e' innegabile che la legge regionale n. 14/2007, all'art. 11, ha inteso espressamente estendere anche ai mammiferi selvatici le stesse modalita' per l'adozione delle deroghe che ai precedenti articoli 5, 6 e 7 aveva dettato per gli uccelli, richiamandosi all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE. Infatti i commi 1 e 1-bis dell'art. 11 della legge regionale n. 14/2007 dispongono che: «1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per l'adozione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici, fatta salva la disciplina per il rilascio delle deroghe di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche). 1-bis. Con riferimento alle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e dei corvidi compresi nell'elenco di cui all'art. 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative e integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), come modificato ai sensi dell'art. 5 della medesima legge regionale n. 24/1996, l'autorizzazione per le finalita' di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), e' rilasciata dalla provincia». In questo modo e' divenuto possibile includere tra i soggetti autorizzati all'esecuzione delle deroghe quelli individuati nei termini di cui all'art. 7 della medesima legge regionale e si e' quindi arrivati ad identificarli - come avviene nell'atto impugnato - nei cacciatori iscritti nell'apposito elenco provinciale .... Osserva peraltro il Collegio che l'art. 19 della legge n. 157/1992 non attribuisce alle regioni l'individuazione dei soggetti abilitati al prelievo in deroga, ma identifica con precisione i soggetti cui deve essere demandata l'attuazione dei piani di abbattimento, con elencazione tassativa che, come gia' chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 392 del 2005, non contempla anche i cacciatori. Pare quindi al Collegio che risulti non manifestamente infondata la questione della costituzionalita' della norma suddetta per la mancata osservanza dei limiti della potesta' legislativa regionale integrativo - attuativa in materia di protezione della fauna, di cui all'art. 6, n. 3, dello statuto, poiche' consente che all'«attuazione dei prelievi in deroga ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici -, in virtu' dell'art. 11 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 14 giugno 2007 procedano, oltre che i soggetti di cui all'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), anche gli ulteriori soggetti individuati ai sensi degli artt. 6 e 7 della medesima legge regionale, tra cui rientrano anche i cacciatori. In questo modo l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, viene ad essere sostanzialmente modificato, con l'aggiunta ai soggetti autorizzati al controllo della fauna nociva, che sono tassativamente indicati in tale articolo (guardie venatorie provinciali e, se in possesso di licenza di caccia, proprietari o conduttori dei fondi interessati, guardie forestali o comunali) di numerosi altri soggetti, quali, potenzialmente, tutti i cacciatori che chiedano l'iscrizione nell'apposito elenco provinciale di cui alla D.G.R. n. 1963 del 6 agosto 2007. Il Collegio ritiene pertanto non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 1-bis della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 14 giugno 2007 per violazione degli artt. 117, 2° comma, lett. e), e 3° comma, dell'art. 41 Cost. e dell'art. 4, primo comma, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia adottato con legge Cost. 31 gennaio 1963, n. l. Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il T.A.R. dispone la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte costituzionale.
P. Q. M. A norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 1-bis della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 14 giugno 2007 per violazione degli artt. 117, 2° comma, lett. e), e 3° comma, dell'art. 41 Cost., e dell'art. 4, primo comma, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia adottato con legge Cost. 31 gennaio 1963, n. 1. Sospende il giudizio in corso e dispone che a cura della segreteria gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio regionale. Cosi' deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010. Il Presidente: Corasaniti L'estensore: Settesoldi