N. 61 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 settembre 2010
Ordinanza del 27 settembre 2010 emessa dal Giudice di pace di Bari nel procedimento civile promosso da Antonacci Domenico contro comune di Bari. Spese di giustizia - Contributo unificato - Obbligo di pagamento per i ricorsi in opposizione a sanzioni amministrative, "anche con riferimento all'art. 204-bis del codice della strada" - Contrasto con la gratuita' del ricorso amministrativo al Prefetto e con l'esenzione dal contributo accordata ai procedimenti penali - Violazione del principio di eguaglianza - Compromissione del diritto di agire in giudizio e della tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica amministrazione. - Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 212, lett. b) [punto 2], che ha introdotto l'art. 6-bis nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. - Costituzione, artt. 3, 24 e 113.(GU n.16 del 13-4-2011 )
IL GIUDICE DI PACE Premesso: che con ricorso depositato in Cancelleria il 22 maggio 2010 Antonacci Domenico ha impugnato il verbale di contestazione n. A993816 del 25 novembre 2009 della Polizia Municipale di Bari, che gli ha contestato la violazione dell'art. 146/3 C.d.s. e «multato» con la sanzione pecuniaria di € 163,86 per aver egli superato l'incrocio con il semaforo proiettante luce rossa; che il ricorrente ha negato l'illecito e criticato nello stesso tempo le modalita' della sua contestazione, in via preliminare sollevando eccezione d'incostituzionalita' della Legge finanziaria 2010 circa il pagamento del «contributo unificato» nei giudizi d'opposizione a sanzione amministrativa; Rilevato che la prima parte dell'art. 2, comma 212, lett. b), punto 2, della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010, che ha introdotto l'art. 6-bis nel d.P.R. n. 115/2005) dispone che «nei procedimenti di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato nell'art. 30 del presente testo unico»; Considerato che a tale «dazio» non e' soggetto il ricorso gerarchico al Prefetto da non ritenersi sovrapponibile al ricorso giurisdizionale soggetto contributo, perche': 1) l'opposizione all'A.G.O. e' decisa da organo terzo, mentre il reclamo al Prefetto e' esaminato da soggetto, che e' parte dell'amministrazione pubblica anche quando l'atto promana da ente territoriale minore e, persino, quando l'atto impugnato e' di fonte diversa dato che anche in tal caso l'organo prefettizio e' parte di strutture latu sensu pubbliche; 2) il procedimento dinanzi al Prefetto, limitato alla possibilita' di audizione dell'interessato ed alla presentazione di scritti difensivi e documenti, non assicura la completezza dell'accertamento cosi' come avviene in via giudiziaria; 3) la gratuita' del procedimento puo' fortemente condizionare il trasgressore ad affidarsi al Prefetto vieppiu' nei casi in cui non vi e' proporzionalita' tra la misura della sanzione pecuniaria ed il costo del ricorso al Giudice, sicche' l'incolpato sarebbe indotto a ricorrere alla tutela minore rinunciando a quella giurisdizionale assicurata dall'art. 24 Cost. a tutti i cittadini; 4) che la disposizione criticata si pone anche in contrasto con l'esenzione accordata ai procedimenti penali, pur avendo le sanzioni amministrative lo stesso carattere sanzionatorio di quelle penali e benche', talora, le prime possano produrre conseguenze piu' gravi delle seconde, come ad esempio nei casi di confisca del mezzo, sequestro, ritiro della carta di circolazione, provvedimenti in ordine alla patente di guida; 5) che in definitiva sussistono fondati dubbi circa la legittimita' della sopra citata disposizione in quanto non assicura l'uguaglianza di tutti i cittadini fronte alla legge rispetto a tutti gli atti rinvenienti da sanzioni amministrative illegittime (art. 3 Cost.), lasciando al trasgressore, specialmente di fronte a «multe» minime, la imbarazzante scelta di rinunciare alla tutela dinanzi all'A.G.O. oppure di affidarsi al Prefetto organo non terzo; 6) che, infine, la richiamata norma e' in sospetto di illegittimita', perche' compromette la facolta' dei cittadini di agire in giudizio (art. 24 Cost.) per far valere i loro diritti contro gli atti della P.A. (art. 113 Cost).
P. Q. M. Solleva eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 212, lett. b), punto 2, della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010, che ha introdotto l'art. 6-bis nel d.P.R. n. 115/2005) nella parte in cui dispone che «nei procedimenti di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato nell'art. 30 del presente testo unico», anche con riferimento all'art. 204-bis C.d.s.; Dispone: che gli atti del presente giudizio R.G. 6234/2010, che viene sospeso, siano rimessi alla Corte costituzionale; che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia comunicata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Bari il 27 settembre 2010. Il giudice: Caliandro