N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 2010

Ordinanza del 24 settembre 2010 emessa dalla  Commissione  tributaria
regionale di Bari sul ricorso proposto  da  Ionica  Trasporti  s.r.l.
contro Agenzia delle entrate - Ufficio Bari 2. 
 
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  - Non deducibilita' integrale ai fini delle imposte sui  redditi  -
  Conseguente non deducibilita'  dall'imponibile  IRPEG  e  IRES  del
  4,25% del costo del lavoro e  degli  interessi  passivi  -  Lesione
  della tutela del lavoro e del principio di capacita' contributiva -
  Violazione del principio di eguaglianza - Disparita' di trattamento
  tributario in danno  delle  imprese  che,  a  parita'  di  reddito,
  maggiormente ricorrono alla forza lavoro e al capitale di prestito. 
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2. 
- Costituzione, artt. 2 [recte: 3], 35 e 53. 
(GU n.16 del 13-4-2011 )
 
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
 
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza   sull'appello   n.   3318/09
depositato il 24 dicembre 2009 avverso  la  sentenza  n.  172/20/2009
emessa dalla  Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Bari  contro:
Agenzia delle entrate Direzione Provinciale  Ufficio  controlli  Bari
proposto dal ricorrente: 
    Ionica Trasporti S.r.l. Via Nickman 4 -  70100  Bari  difeso  da:
Verna dott. Giuseppe Corso Italia, 6 - 20100 Milano. 
    Atti impugnati: 
        Silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEG 2003; 
        Silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEG 2004; 
        Silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEG 2005; 
        Silenzio rifiuto istanza rimb. IRES 2003; 
        Silenzio rifiuto istanza rimb. IRES 2004; 
        Silenzio rifiuto istanza rimb. IRES 2005. 
 
                                Fatto 
 
    La Ionica Trasporti S.r.l. di Bari ricorreva avverso il  silenzio
- rifiuto alla restituzione d'imposta dell'Agenzia delle entrate Bari
2. 
    La stessa faceva rilevare di aver chiesto, a norma  dell'art.  38
del d.P.R.  n.  602/1973,  il  rimborso  di  euro  105.433,84,  oltre
interessi  ex  art.  44,  comma  1  del  citato  d.P.R.   concernente
l'indebito versamento dell'imposta IRES, per  gli  anni  2003,  2004,
2005 e 2006. 
    Sollevava il dubbio di costituzionalita' dell'art. 2, comma 1 del
d.lgs.  n.  466/1997  relativa   all'interferenza   dell'Irap   nella
determinazione dell'imponibile Ires, per cui  chiedeva  di  rimettere
gli   atti   alla   Corte    costituzionale    per    indeducibilita'
incostituzionale del 4,25% dei costi di  lavoro  e  di  capitale  dal
reddito soggetto all'imposta personale. 
    Sosteneva, infatti, che le  imposte  sul  reddito  delle  imprese
erano  liquidate  su   una   base   imponibile   che,   per   effetto
dell'indeducibilita'  dell'Irap,   era   aumentata   del   4,25%   di
determinati componenti negativi che  dovevano  essere  dedotti  nella
formazione del reddito d'impresa, per cui la deducibilita' dei  costi
di lavoro e di capitale veniva  ad  essere  limitata  al  95,75%  con
conseguente assoggettamento ad imposta  di  un  reddito  maggiore  di
quello effettivo. 
    Pertanto, l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 era  in  sospetto
di incostituzionalita' nella misura in cui il costo del lavoro e  gli
interessi  passivi  non  concorrevano  secondo  le  disposizioni  che
regolavano la determinazione del reddito d'impresa,  alla  formazione
di detto reddito. 
    Concludeva chiedendo la  condanna  dell'agenzia  dell'Entrate  di
Bari 2 al rimborso ex art. 69 del d.lgs. n. 546/92 della somma di  E.
105.433,00, a titolo d'imposta versata in piu'  oltre  interessi  per
ritardato rimborso d'imposta, previa rimessione degli atti alla Corte
costituzionale  ed  accoglimento  del  dubbio  di   costituzionalita'
dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997, per contrasto  con  gli
artt. 3, comma 1, e 53, comma 1, della Costituzione. 
    L'Agenzia  delle  entrate  controdeduceva  evidenziando   che   i
versamenti  effettuati  erano   perfettamente   in   linea   con   le
disposizioni normative attualmente vigenti e che l'Irap doveva essere
qualificata come un'imposta che colpiva il  valore  della  produzione
netta derivante dall'attivita' esercitata nel territorio regionale. 
    La Ionica Trasporti S.r.l.  con  memorie  illustrative  replicava
alle predette controdeduzioni e faceva rilevare che  la  censura  non
riguardano la  formazione  dell'imponibile  ai  fini  Irap  e  quindi
l'inclusione, quali elementi positivi, di costi come quelli di lavoro
e del capitale preso a mutuo, bensi' la mancata  deduzione  integrale
di tali costi dall'imponibile colpito  dall'imposta  sul  reddito,  a
causa dell'indeducibilita' dell'Irap che aveva come effetto quello di
assoggettare  ad  una  secondi  tassazione  determinati  o  tutti   i
componenti positivi di reddito gia' colpiti dall'imposta personale. 
    Infatti l'Ires, nel tassare il 4,25% dei costi del lavoro  e  del
capitale,  in  quanto  indeducibili,  colpiva  anche  i   costi   che
riducevano il reddito. 
    L'Ufficio impositore presentava le proprie  memorie  illustrative
nelle  quali  ribadiva  l'infondatezza  delle  ragioni  accampate  da
controparte. 
    Richiamando le  controdeduzioni  depositate  il  10  giugno  2008
affermava  che  gli  elementi  che   concorrevano   alla   formazione
dell'imponibile da assoggettare all'Irap non potevano essere  dedotti
dall'imponibile da assoggettare all'Ires e cio' si desumeva dall'arti
del  decreto  legislativo  istitutivo  dell'Irap  che  individuava  i
caratteri distintivi del tributo nella sua natura di tributo reale  a
carattere  regionale  e  nella  sua   indeducibilita'   dal   reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi (Ires). 
    Precisava, pertanto, che l'Irap doveva  essere  qualificata  come
un'imposta chi colpiva il valore  della  produzione  netta  derivante
dall'attivita'  esercitata  nel  territorio  regionale  a  differenza
dell'Ires che incideva sul reddito dell'impresa. 
    Precisava, altresi' che la pretesa di scorporare dal  reddito  da
assoggettare a Ires la tassazione Irap di alcuni degli  elementi  che
concorrevano alla formazione dell'imponibile non trovava,  fondamento
in considerazione della individuazione, da parte del legislatore,  di
determinati  criteri  per  la   determinazione   dell'imponibile   da
assoggettare al tributo di  natura  reale  e  altri  per  determinare
quello da assoggettare a Ires. 
    Evidenziava che se l'imposta reale (Irap), o quella parte di essa
relativa a taluni elementi  che  concorrevano  alla  sua  formazione,
fosse   deducibile,   si   verificherebbe    la    riduzione    senza
giustificazione di altra imposta che colpiva  un  diverso  indice  di
capacita' contributiva. 
    Rammentava che anche il reddito degli immobili gia'  assoggettato
ad ICI dalla legge n. 504/1992 concorreva alla formazione del reddito
senza che fossero stati mai sollevati dubbi di costituzionalita'. 
    La  Ionica  Trasporti   S.r.l.   presentava   ulteriori   memorie
illustrative  nelle  quali  ribadiva  i  dubbi  di  costituzionalita'
dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte
in cui le attribuiva una capacita' contributiva  superiore  a  quella
effettiva in contrasto con l'art. 53,  comma  1  della  Costituzione,
impedendo  attraverso  l'indeducibilita',dell'Irap  dall'imposta  sul
reddito delle societa', la deducibilita'  del  4,25%  del  costo  del
lavoro e degli interessi passivi netti. 
    Evidenziava  che  tanto  si  trasformava  in  un  carico  fiscale
maggiore a determinate imprese rispetto ad altre e  cio'  sulla  base
del  maggiore  o  minore  utilizzo  di  due  essenziali  fattori   di
produzione, quali il lavoro e il capitale a mutuo. 
    Sosteneva, infine, che si venivano a  discriminare  negativamente
le imprese costrette ad utilizzare fattore lavoro in misura  maggiore
rispetto  ad  altre  imprese  che  utilizzavano  sistemi  nei   quali
produzione era maggiormente «robotizzata», per cui  l'indeducibilita'
dell'Irap si traduceva a suo dire, in una deducibilita' del costo del
lavoro limitata al 95,75 %. 
    Rammentava che i suddetti dubbi  di  legittimita'  costituzionale
erano stati riconosciuti non manifestatamente infondati dalla  C.T.P.
di Bologna (Sez. V e XIII) che, con ordinanze 20.3/3.4.2009, n.  4  e
13.1/25.6.2009,  n.  74,  aveva   rimesso   gli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Successivamente presentava altra memoria illustrativa nella quale
faceva  presente  che  la   Corte   costituzionale,   con   ordinanza
23/30.7.2009,  n.  258,  aveva  preso  in  esame  alcuni   dubbi   di
costituzionalita' sull'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 446/1997,  pero'
ben diversi da quelli sollevati nel  presente  ricorso  e  su  questi
dubbi non si era pronunciata, invitando le Commissioni  rimettenti  a
riesaminare i propri dubbi alla luce della novella portata  dall'art.
6, D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge 28 gennaio 2009,
n.2. 
    Al riguardo, in considerazione che  la  su  menzionata  ordinanza
potesse influenzare la decisione della  Commissione,  presentava  una
nota di commento a tale ordinanza, ribadendo le  richieste  formulate
nell'atto introduttivo del presente giudizio. 
    Alla P.U. mentre la ricorrente insisteva per la rimessione  degli
stessi alla Corte Costituzionale; l'Ufficio,  nell'insistere  per  il
rigetto  del  ricorso  si  rifaceva  alla   ordinanza   della   Corte
Costituzionale n. 258 del 23 luglio 2009. 
    La  C.T.P.  dichiarava  manifestamente   infondata,   oltre   che
parzialmente   inammissibile,   la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 1 cp. 2 d.lgs. n. 446/1997 con gli artt. 3 e
53 Cost. e rigettava il ricorso, compensando fra le  parti  le  spese
processuali. 
    In motivazione evidenziava  che  la  Corte  costituzionale  aveva
ritenute in parte inammissibili, ed in  parte  superate  dall'entrata
vigore del D.L. 29 novembre 2008  n.  185  (convertito  in  legge  28
gennaio  2009  n.  2  il  cui  art.  6  aveva  ammesso  la  deduzione
forfettaria del 10% dell'Irap riferita all'imposta dovuta sulla quota
imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto  delle
spese per il  personale  dipendente)  l'eccezioni  di  illegittimita'
costituzionale, gia' sollevate da altre C.T. 
    Ricordava che la Corte aveva  quindi  restituito  gli  atti  alle
Commissioni rimettenti, nel presupposto implicito  che  la  normativa
sopravvenuta consentiva di superare  i  dubbi  di  illegittimita'  in
precedenza prospettati. 
    Non sottaceva ,pero', che la ricorrente,  ben  consapevole  della
valenza della citata  ordinanza  della  Corte  costituzionale,  aveva
prospettato, con una ulteriore memoria spedita il 31 agosto  2009  un
ulteriore dubbio di costituzionalita' per violazione del principio di
tutela del lavoro, omettendo di indicare con  quale  specifica  norma
costituzionale  contrasterebbe  la  norma  ordinaria,  per   cui   la
questione prospettata si rivelava una doglianza generica di  politica
legislativa piuttosto che una  specifica  censura  di  illegittimita'
costituzionale. 
    La Ionica Trasporti S.r.l. proponeva appello 
    Nel chiarire ancora una volta l' oggetto della sua  richiesta  di
interessare la Corte Costituzionale. 
    A) Contestava: 
        1) L'interpretazione data dai  giudici  di  prime  cure  all'
ordinanza 23/30 luglio 2009, della Corte costituzionale  che,  a  suo
dire ,  aveva  preso  in  esame  alcuni  dubbi  di  costituzionalita'
dell'art. 1, comma 2,  d.lgs.  n. 446/1997,  ben  diversi  da  quelli
denunciati nel presente processo per cui il riferimento  alla  stessa
non era pertinente, anche perche' era un'ordinanza  di  rimessione  e
non gia' una sentenza. 
    Al riguardo allegava due articoli di commento a tale ordinanza  e
rammentava di aver  gia'  prodotto  le  due  ordinanze  della  C.T.P.
Bologna n. 4, e n. 74 che si erano gia' pronunciate sulla  fondatezza
dei  predetti  dubbi  d'incostituzionalita'  con  riferimento  a  due
societa' del medesimo gruppo. 
        2) L'affermazione  dei  giudici  di  prima  istanza  che  nel
rigettare l'istanza di interessare la  Corte  costituzionale  avevano
evidenziato che " la parte  ricorrente  aveva  prospettato,  con  una
ulteriore  memoria  spedita   il   31.8.09,   ulteriore   dubbio   di
costituzionalita' per violazione del principio di tutela  del  lavoro
senza pero' di indicare  con  quale  specifica  norma  costituzionale
contrasterebbe la norma ordinaria" , rammentando che il principio  di
tutela del lavoro era sancito dall'art. 35 Cost., per cui, vertendosi
in materia di dubbi di costituzionalita', non c'era  bisogno  che  il
ricorrente contribuente indicasse  l'articolo  violato  della  nostra
Carta Costituzionale e comunque tale articolo era stato  citato  piu'
volte nel ricorso introduttivo e nelle memorie suppletive. 
    B) Precisava i dubbi di legittimita' costituzionale. 
    Nella determinazione dell'imponibile  Ires  erano  deducibili  le
spese per prestazioni di lavoro  e  .gli  interessi  passivi,  mentre
costituiva  variazione  in   aumento   l'Irap   in   quanto   imposta
indeducibile. L'indeducibilita' dell'irap dall'ires faceva si' che il
reddito d'impresa netto fosse colpito da ires e irap, e  quest'ultima
colpiva anche costi di  lavoro  e  interessi  passivi,  che  di  tale
reddito erano elementi negativi. 
    Pertanto, proprio per  l'indeducibilita'  dell'irap,  tali  costi
erano prima componenti negativi del reddito  ires  e  dopo,  con  una
variazione in aumento, componenti positivi dello stesso reddito nella
misura del 4,25%. 
    Costo del lavoro ed interessi passivi  erano  quindi,  deducibili
solo per il 95,75%, ovvero per il 100% prima,  ma  col  recupero  del
4,25% in poi. 
    Questa  situazione  manifesta  un  contrasto  con  tre   principi
costituzionali: 
        1) Principio di capacita' contributiva. ( Art. 53  Cost.)  in
quanto il presupposto dell'ires (art. 72 tuir) era il possesso di  un
reddito,  che  era  un  reddito  netto  (art.  75),   ma,   a   causa
dell'indeducibilita' dell'irap, netto non era in quanto aumentato del
4,25% su due rilevanti fattori della produzione: i costi del lavoro e
dei capitali presi a mutuo. 
        2) Principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) in quanto non  era
giustificabile che un'impresa fosse colpita dall'ires piu'  di  altre
solo perche', a parita' di reddito effettivo, i costi  del  lavoro  e
dei capitali presi a mutuo hanno per  essa  maggior  peso  di  quelle
nella formazione dell'imponibile. 
        3) Principio della tutela  del  lavoro  (art.  35  Cost.)  in
quanto l'indeducibilita' dell'Irap si traduceva  nella  deducibilita'
del costo del lavoro limitata al 95,75% e quindi nella penalizzazione
tributaria del ricorso al "lavoro" quale fattore di produzione. 
    Infatti, la norma non discriminava solamente le imprese  ancorate
ad  una  produzione  prevalentemente  "manuale"  rispetto  a   quelle
convertitesi ad una produzione meccanizzata,  ma  discriminava  anche
quelle che, per il tipo o la qualita'  dell'attivita'  svolta,  erano
costrette ad un maggiore ricorso al lavoro dell'uomo e la domanda  di
rimborso dell'ires, calcolata sul 4,25% del costo del lavoro e  degli
interessi passivi netti, dipendeva dalla  fondatezza  del  dubbio  di
costituzionalita' nella misura  in  cui  l'indeducibilita'  dell'irap
dall'imponibile ires, stabilita dall'art. 1 della legge, si traduceva
nella parziale indeducibilita' dei costi del lavoro e degli interessi
passivi netti. 
    Sottolineava che i, dubbi di costituzionalita', permanevano anche
dopo l'entrata in vigore dell'art. 6, D. L. n. 185/08, convertito  in
legge n. 2/09 e che il rimborso previsto dalla nuova  norma  non  era
certo, dipendente  dall'ammontare  dei  rimborsi  richiesti  e  dalla
capienza dei rimborsi disponibili. 
    Infine non esisteva alcun collegamento  logico  fra  il  rimborso
concesso dalla norma - pari all'aliquota ires  sul  10%  -  dell'Irap
(rimborso forfettario) - e il rimborso che dovrebbe  essere  disposto
nel caso in cui fosse  riconosciuta  l'illegittimita'  costituzionile
nei termini avanzati dal contribuente  (rimborso  analitico)  -  pari
all'aliquota ires sul 4,25% del costo del lavoro e  degli  finteressi
passivi netti. 
    Il forfait era talvolta ammesso  dalla  legge,  ma  a  patto  che
esistesse  una  ragionevole  presunzione  di   approssimazione   alla
realta', che nel caso in questione manca del tutto. 
    La deduzione, calcolata non sull'ammontare dei costi che dovevano
essere interamente deducibili ai fini dell'imposta sul reddito, ma in
misura forfetaria sull'ammontare dell'imposta reale che aveva colpito
detti costi, unitamente ai ricavi e proventi  meno  tutti  gli  altri
costi, appariva arbitraria ed irrazionale e, quindi, a sua volta, non
sfuggiva al dubbio di costituzionalita' di cui agli artt. 3, 35 e  53
Cost. 
    L'Ufficio controdeduceva sostenendo che l'appello era infondato e
non meritava accoglimento. 
    Inoltre, eccepiva che le argomentazioni sviluppate  nell'atto  di
appello riprendevano i temi esposti nel  ricorso  di  primo  grado  e
riproporre una questione che era stata la ripetutamente giudicata  in
varie sedi di grado e territoriali. 
    Ancora   una   volta   richiamava   l'ordinanza    della    Corte
costituzionale - n.  258  del  23/07/2009  che  aveva  dichiarato  la
manifesta   inammissibilita'   delle   questioni   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 446/97 sollevate con
riferimento agli artt. 3 e 53 della  Costituzione,  dalle  C.T.P.  di
Parma e di Chieti. 
    La   Ionica   Trasporti   successivamente   depositava    memoria
illustrativa in appello nelle quali ancora una  volta  precisava  che
non  contestava  l'intera  indeducibilita'  dell'irap  e  quindi  non
chiedeva il rimborso Irpeg o Ires  sul  4,25%  dell'imponibile  Irap,
bensi' il rimborso irpeg e Ires sul 4,25% calcolato  solo  sul  costo
del lavoro e sugli interessi passivi. 
    Evidenziava anche che avendo , successivamente alla presentazione
del ricorso, il legislatore disposto un mini rimborso Ires forfetario
(calcolato sul 10%  dell'irap,  anziche'  sul  costo  del  lavoro  ed
interessi passivi) era suo onere di dimostrare che la  determinazione
forfettaria non dissipava il  dubbio  di  costituzionalita',  e  cio'
sulla base dell'indirizzo della stessa Corte costituzionale. 
    Quindi  replicava  alle  controdeduzioni  dell'Agenzia;  esponeva
brevemente le motivazioni delle sentenze della  Corte  costituzionale
che dichiaravano  illegittime  le  determinazioni  forfetarie  quando
mancava  qualsiasi  collegamento  con  i  valori  che   si   volevano
forfetizzare e citava ed allegava copiosa dottrina  e  giurisprudenza
che aveva accolto il dubbio di costituzionalita' fondato  sul  c.  d.
"mini rimborso Ires" nonostante l'intervenuto rimborso forfetario,  a
dimostrazione, che il dubbio non poteva  ritenersi  "manifestatamente
infondato". 
    In particolare allegava le seguente ordinanze emesse  anche  dopo
la novella in giurisprudenza: 
        1) C.T.P. Bologna, sez. V, 42/09 ricorrente Bartolini S.p.A. 
        2. C.T.P. Bologna sez XIII, 74/09 ricorrente S.D.M.  Societa'
Distributrice Merci S.r.l.: 
        3. C.T.R. Napoli  sez.  XVII,  8/17/10,  ricorrente  Campania
Trasporti s.r.l. ; 
nonche' alcuni articoli; quali: 
        1) G. Verna, Indeducibilita' dal reddito di una  frazione  di
costi di lavoro e di capitale: dubbi di costituzionalita'; 
        2)  R.  Schiavolin,  L'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive; 
        3) S. Dus e P. Petrangeli, La deduzione forfetaria  dell'IRAP
per retribuzioni e interessi: profili sistematici; 
        4)   F.Brighenti,   Indeducibilita'   dell'IRAP:   la   Corte
costituzionale temporeggia; 
        5)   G.   Verna,   Indeducibilita'   dell'irap:   dubbio   di
costituzionalita' ancora in sospeso; 
        6) Bodrito, Dubbi di  costituzionalita'  sull'indeducibilita'
dell'IRAP che colpisce il costo del lavoro ; 
        7)   E.   Della   Valle,   Lo    ius    superveniens    salva
l'indeducibilita' dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi; 
        8) M.  Basilavecchia,  Dalla  indeducibilita'  alla  parziale
deducibilita' dell'IRAP dalle imposte sui redditi; 
        9) Mainardi  e  L.  Di  Nunzio,  L'indeducibilita'  dell'Irap
dall'imposta personale perla quota che grava sul costo del  lavoro  e
sugli oneri finanziari; 
        10) G. Verna, Il dubbio di costituzionalita' sulla  deduzione
forfetaria dell'irap sul costo del lavoro e interessi passivi; 
        11)   L.    Giaretta,    La    "ferita",    ancora    aperta,
dell'indeducibilita' del'irap dalle imposte sul reddito; 
    Alla P.U. del 28 maggio 2010 le parti si riportavano ai motivi in
atti. 
    Il collegio, stante la complessita' della questione si  riservava
la decisione che emetteva nella Camera di Consiglio del 20  settembre
2010. 
 
                             Motivazione 
 
    Questa C.T.R. ha notizia che la  C.T.P.  di  Bologna  oltre  alle
ordinanze n. 42  e  74/09  citate  dall'appellante  ha  anche  emesso
l'ordinanza n. 160/09 con la quale nel condividere il  pensiero,  che
l'indeducibilita' del 4,25% dei costi di lavoro  e  di  capitale  dal
reddito soggetto all'imposta personale, di cui all' art. 1,  comma  2
del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, anche dopo l'entrata  in  vigore
dell'art. 6 del d.l. 28 novembre 2008, n. 185, convertito in legge n.
2 del 28 gennaio 2009, sia incostituzionale, sia in contrasto con  la
Carta costituzionale relativamente agli art. 1, comma 3, art.  35,  (
principio della tutela del lavoro aggravato e quindi scoraggiato,  da
una maggiore tassazione) comma 1 art. 53,( principio della  capacita'
produttiva  in  quanto   l'indeducibilita'   dell'IRAP   dall'imposta
personale comporta  che  il  4,25%  del  costo  del  lavoro  e  degli
interessi passivi aumenti l'imponibile soggetto al reddito d'impresa,
per cui i predetti costi, deducibili al 100%,  ai  fini  dell'imposta
stessa, dopo tale variazione, conseguente  all'indeducibilita'  IRAP,
diventano, di fatto, deducibili  dal  tributo  personale  solo  nella
misura del 95,75%) e comma 1, art. 3 (principio  di  uguaglianza  dei
cittadini di fronte alla legge violato  laddove  viene  sottoposto  a
maggiore tassazione  chi  faccia  ricorso  alla  forza  lavoro  e  al
capitale di prestito, rispetto a chi invece non  ne  faccia  uso)  ha
ritenuto che il giudizio non possa essere definito in  assenza  della
risoluzione  della   questione   di   illegittimita'   costituzionale
sollevata dalla  parte  ricorrente  e  che  tale  questione  non  sia
manifestamente infondata. 
    A tanto aggiunge che  anche  la  C.T.R.  Napoli  sez.  XVII,  con
ordinanza  N  8/17/10,  ricorrente  Campania  Trasporti   s.r.l.   ha
trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale per  cui  questa  C.T.R.
non puo' far sue tale ordinanze e per gli stessi motivi  sospende  il
giudizio in corso e  trasmette  anche  i  presenti  atti  alla  Corte
costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Ritenuta che, per le ragioni innanzi esposte,  la  non  manifesta
infondatezza, nonche' la rilevanza, ai fini  del  giudizio  in  corso
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2  comma  1,
del d.lgs. n. 466/1997 per contrasto con gli artt. 2, 35 e  53  della
Costituzione; 
    Dispone   rimmediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che, a cura della segreteria,  la  presente  ordinanza  di
trasmissione  sia  notificata  alle  parti  in  causa,   nonche'   ai
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  comunicata   anche   ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Bari, addi' 20 settembre 2010 
 
                       Il Presidente: L'Abbate